Decree of the President of the Regional Council No. 14: Regional Regulation implementing Regional Act No. 25 of 18 May 1998 in matter of waste management and rehabilitation of polluted sites
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste disposal, waste management, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), soil rehabilitation
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h) regolamento regionale 15 luglio 1996, n. 4 (Re golamento per la gestione faunistico-venatoria degli un gulati); i) regolamento regionale 15 novembre 1996, n. 9 (Modifiche al regolamento 21 febbraio 1995, n. 1, “Re golamento degli appostamenti” e al regolamento 27 feb braio 1995, n. 9 “Regolamento per la detenzione e l’al levamento della fauna selvatica ai fini ornamentali e amatoriali e per l’utilizzazione dei richiami vivi”, già modificato con regol. reg. 11/1995); j) regolamento regionale 16 ottobre 1997, n. 7 (Re golamento 21 febbraio 1995, n. 4 “Regolamento per la caccia degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo” Modifiche e integrazioni); k) regolamento regionale 26 marzo 1998, n. 1 (Uti lizzo delle gabbie per la detenzione di uccelli da richia mo per attività venatoria. Modifiche ed integrazioni al regol. reg. 9/1995); l) regolamento regionale 8 aprile 1998, n. 2 (Modi fiche al regolamento 3 maggio 1996, n. 3 concernente “Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione”); m) regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 1 (Mo difica al regolamento 3 maggio 1996 n. 3 concernente “Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione”); n) decreto del presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 47/R (Regolamento 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica). Art. 95 Norme che rimangono in vigore 1. Le norme del regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico-vena toria della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco Emiliano) restano in vigore. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Uf ficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 25 febbraio 2004 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 14/R Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regio nale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente nor me tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzio ni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto com ma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Nor me per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inqui nati); Visto l’articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998 che prevede l’adozione di direttive procedurali e tecni che per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti loca li e per l’attività di controllo; Visto il proprio decreto 17 luglio 2001, n. 32/R (Re golamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “ Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrati ve e di controllo attribuite agli enti locali); Preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamen tare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell’approvazione di questi ulti mi, perduri la riserva di competenza a favore del Con siglio regionale contenuta negli statuti vigenti; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il Regola mento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 mag gio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche; EMANA 293.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 il seguente Regolamento: SOMMARIO Art. 1 Finalità TITOLO I Gestione rifiuti CAPO I Disposizioni generali Art. 2 Ambito oggettivo Art. 3 Norme generali Art. 4 Raccordo con la legge regionale sulla VIA CAPO II Procedure di autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Art. 5 Istruttoria ed approvazione del progetto Art. 6 Autorizzazione all’esercizio degli impianti Art. 7 Varianti Art. 8 Garanzie finanziarie CAPO III Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura Art. 9 Disposizioni generali Art. 10 Limiti quantitativi. Distanze minime Art. 11 Procedure e modalità per il rilascio dell’auto rizzazione Art. 12 Divieti ed esclusioni CAPO IV Procedure semplificate Art. 13 Applicabilità delle procedure semplificate. A dempimenti procedurali CAPO V Normative di settore Art. 14 Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio Art. 15 Rifiuti dell’industria del biossido di titanio Art. 16 Esportazione ed importazione di rifiuti CAPO VI Controlli e vigilanza Art. 17 Controlli sulla gestione dei rifiuti Art. 18 Diffida, sospensione e revoca delle autorizza zioni rilasciate Art. 19 Trasmissione dati inerenti l’attività sanziona toria CAPO VII Informazione Art. 20 Trasmissione elenchi provinciali CAPO VIII Fattispecie specifiche Art. 21 Isole ecologiche Art. 22 Stazioni ecologiche Art. 23 Piattaforme ecologiche Art. 24 Attività di raccolta dei rifiuti urbani Art. 25..Gestione contabile della raccolta differenzia ta. Codici CER Art. 26..Beni durevoli Art. 27..Autodemolizione Art. 28 Studi medici professionali Art. 29 Scarti dalle attività di lavorazione di metalli preziosi Art. 30 Reflui bagni chimici Art. 31 Rifiuti cimiteriali Art. 32 Impianti mobili Art. 33 Rifiuti inerti non pericolosi da costruzioni e demolizione Art. 34 Terre e materiali da scavo Art. 35 Materiali vegetali CAPO IX Norme finali Art. 36 Attività sperimentali Art. 37 Conferenza provinciale. Composizione TITOLO II Bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati CAPO I Disposizioni generali Art. 38 Finalità Art. 39 Ambito di applicazione Art. 40 Abbandono di rifiuti Art. 41 Norme transitorie CAPO II Procedure Art. 42 Progettazione Art. 43 Esecuzione dei lavori Art. 44 Aree interessate da fenomeni di inquinamen to. Messa in sicurezza d’emergenza Art. 45 Piano della caratterizzazione. Contenuti Art. 46 Presentazione del piano Art. 47 Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti Art. 48 Attuazione del piano d’investigazione 30 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Art. 49 Progetto preliminare Art. 50 Approvazione del progetto Art. 51 Progetto definitivo Art. 52 Approvazione del progetto definitivo Art. 53 Raccordo con la VIA Art. 54 Conferenza di servizi Art. 55 Varianti CAPO III Controlli e vigilanza Art. 56 Svolgimento dei controlli Art. 57 Certificazione di avvenuta bonifica e di mes sa in sicurezza permanente Art. 58 Garanzie finanziarie CAPO IV Fattispecie specifiche Art. 59 Esclusione del progetto di bonifica Art. 60 Interventi ad iniziativa degli interessati Art. 61 Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali Art. 62 Siti oggetto di passate attività minero-metal lurgiche Art. 63 Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento CAPO V Norme finali Art. 64 Disposizioni per l’attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti Art. 65 Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate ELENCO ALLEGATI ALLEGATO 1 Elaborati tecnici per la richiesta di approvazione ed autorizzazione per la realizzazione di progetti di impian ti di trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti. ALLEGATO 2 Documentazione per la richiesta di autorizzazione al l’esercizio per impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. ALLEGATO 3 Determinazione degli Importi delle garanzie finan ziarie e loro durata previste dall’art. 28 del DECRETO per il rilascio delle autorizzazioni all’attività di smalti mento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C del DECRETO. ALLEGATO 4 Richiesta di autorizzazione all’uso dei fanghi di de purazione in agricoltura (d. lgs. n. 99/1992) ALLEGATO 4a Documentazione necessaria per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura. ALLEGATO 4b Documentazione necessaria per l’utilizzo dei fanghi di depurazione in floricoltura ALLEGATO 4c Caratteristiche dell’appezzamento oggetto dello spargimento. ALLEGATO 5 Fac-simile di comunicazione per la messa in riserva e/o recupero dei rifiuti riutilizzabili e modalità di pre sentazione. ALLEGATO 5a Indicazioni per la redazione della relazione tecnica da allegare alla comunicazione di inizio attività. ALLEGATO 6 Adempimenti della Provincia entro il 31 marzo ai sensi degli articoli 19 e 20. Relazione relativa a: stato di attuazione del piano, elenco ed estremi autorizzativi rila sciati per gli interventi di piano, controlli effettuati. ALLEGATO 7 Regolamento tipo per la gestione e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale. ALLEGATO 8 Valori limite per i terreni in funzione dell’uso agrico lo od assimilabile TITOLO I Disposizioni generali CAPO I Norme generali Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento definisce, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la ge stione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le diret tive tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli enti locali, con particolare riferimento: 313.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 a) all’approvazione dei progetti ed all’autorizzazione dell’esercizio degli impianti ove si effettuino le opera zioni di smaltimento e di recupero, previsti dagli allega ti B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/ 689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imbal laggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; b) all’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza di siti; c) all’effettuazione dei controlli relativi agli impianti ed interventi di cui alle lettere a) e b). 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento è suddiviso in due partizioni autonome, aventi ad ogget to, rispettivamente: a) la disciplina tecnico procedurale relativa agli im pianti di cui al comma 1, lettera a), contenuta nel titolo II; b) la disciplina relativa ai siti ed agli interventi di cui al comma 1, lettera b), in conformità con il decreto del Ministro dell’ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471 (Re golamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le gislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifica zioni e integrazioni) contenuta nel titolo III. TITOLO II Gestione rifiuti CAPO I Norme generali Art. 2 Ambito oggettivo 1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiu ti urbani e speciali, con particolare riferimento agli im pianti ove si effettuino le operazione di smaltimento e di recupero di cui agli Allegati B e C del d.lgs. 22/1997. Es se si applicano inoltre agli impianti ed alle attività sog gette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previ sioni specificamente riferite a tali procedure. Art. 3 Norme generali 1. Le province e i comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative comuni tarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti, e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, mo dalità e procedure previste dal decreto del Ministro del l’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio, e dell’artigianato, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, del 5 febbraio 1998 (In dividuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica. 2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazio ne disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale approvato, rispetti vamente, con la deliberazione del Consiglio regionale 7 aprile 1998, n. 88 (l.r. n. 4 del 1995, art. 5 - Piano regio nale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati), e con la delibera zione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 385 (l.r. n. 25/1998 art. 9 comma 1 “Piano regionale di ge stione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti spe ciali anche pericolosi”). 3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, com ma 11, del d.lgs. 22/1997, le province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimen to o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU), difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all’articolo 11 della l.r. 25/1998. Relativamente agli stessi impianti, le province non possono, analogamente, procedere all’i scrizione dei richiedenti nei registri di cui all’articolo 32, comma 3, e all’articolo 33, comma 3, del d.lgs. 22/1997. Art. 4 Raccordo con la legge regionale sulla VIA 1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale discipli nate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Nor me per l’applicazione della valutazione di impatto am bientale), modificata, da ultimo, dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61, e, relativamente ai progetti assog gettati a VIA di competenza statale, dal decreto del Pre sidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), e dalle normati ve integrative di esso, in attuazione dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero del l’ambiente e norme in materia di danno ambientale), de vono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, per i progetti disciplinati dalla medesima legge regiona le, relativamente allo studio di impatto ambientale, dal l’articolo 13 della stessa l.r. 79/1998. 32 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 2. Qualora il progetto di cui all’articolo 5 debba esse re sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pro nuncia di compatibilità ambientale prevista dall’articolo 18 della l.r. 79/1998. In tali casi, la conferenza di cui all’articolo 8 della l.r. 25/1998 provvede esclusivamente all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nel l’ambito della procedura di VIA. CAPO II Procedure di approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti Art. 5 Istruttoria ed approvazione del progetto 1. Le province, nell’ambito dell’istruttoria relativa all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avval gono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della conferenza dei rifiuti prevista dall’articolo 8, com ma 2, della l.r. 25/1998, provvedendo all’acquisizione del relativo parere. 2. L’istruttoria disciplinata dal presente articolo si ef fettua in base al progetto definitivo dell’impianto di cui si tratti. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a pre sentare, alla competente provincia, apposita domanda corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nel l’allegato 1 al presente regolamento. 3. I termini per l’approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato. A tal fine, si applicano le disposi zioni dettate dall’articolo 27, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 22/1997. 4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione del l’impianto. Esso, secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5, del d.lgs. 22/1997, sostituisce, ad ogni ef fetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati. 5. Il soggetto interessato alla realizzazione del pro getto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente provincia la da ta di inizio dei lavori, nonché quella dell’avvenuta ulti mazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest’ulti ma comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Art. 6 Autorizzazione all’esercizio degli impianti 1. Il soggetto interessato all’esercizio delle operazio ni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a ri chiedere la relativa autorizzazione di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997, con apposita domanda, in base al mo dello previsto dall’allegato 2 al presente regolamento. Tale domanda, secondo quanto previsto espressamente dell’articolo 27, comma 9, del d.lgs. 22/1997, può esse re proposta contestualmente a quella di cui all’articolo 5, comma 2, del presente regolamento. 2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia compe tente, con il provvedimento di approvazione del proget to di cui al comma 4 dell’articolo 5, autorizza il sogget to interessato altresì alla realizzazione delle opere previ ste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all’arti colo 28 del d.lgs. 22/1997, e nel rispetto delle condizio ni elencate dallo stesso articolo 28. 3. La provincia competente autorizza l’esercizio del l’impianto di cui si tratti, previa la verifica della confor mità delle opere realizzate rispetto al progetto approva to, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell’inizio dell’attività, anche nei casi di cui all’articolo 27, comma 9, del d.lgs. 22/1997. 4. Nell’ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 22/1997, con particolare riferimento alla quantità massima e alla tipologia dei rifiuti da sottopor re a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smal timento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autoriz zative, in conformità con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, devono essere conformi altresì con le previ sioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguar da la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all’allegato A del d.lgs. 22/1997, come modificato ai sensi della direttiva del Ministro dell’ambiente 9 aprile 2002 (Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti), in seguito definito con la sigla “CER”. 5. Le operazioni di smaltimento e di recupero auto rizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli allegati B e C del d.lgs. 22/1997. 333.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 6. Secondo quanto disposto dall’articolo 57, comma 3, del d.lgs. 22/1997, le autorizzazioni rilasciate nel vi gore del decreto del Presidente della Repubblica 10 set tembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da con siderarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova au torizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme co munitarie, statali e regionali. Art. 7 Varianti 1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell’impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regola mento, in conformità con quanto disposto dell’articolo 27, comma 8, del d.lgs. 22/1997. 2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modi fica: a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi; b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fat tori ambientali; c) che incida su parametri urbanistici, ovvero ineren ti alla salute od all’igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro. 3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tec nica. Tale certificazione deve essere presentata, dal sog getto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte. Art. 8 Garanzie finanziarie 1. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interes sato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste dall’allegato 3 al presente regolamento. 2. Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 2, la pro vincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato. CAPO III Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura Art. 9 Disposizioni generali 1. Le province territorialmente competenti provvedo no, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 25/1998, al rilascio dell’autorizzazione allo spandimento, prevista dall’articolo 6, comma 1, n. 1), del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nel rispetto delle norme tecniche e procedu rali previste dal presente regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 99/1992. Art. 10 Limiti quantitativi. Distanze minime 1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui ter reni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 99/1992. 2. Le distanze minime da rispettare nell’utilizzo dei fanghi sono: a) almeno 100 metri dai centri abitati; b) 80 metri dagli insediamenti sparsi; c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali; d) 80 metri dai corsi d’acqua superficiali, con esclu sione dei fossi campestri catastalmente non individuati; e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’in quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258, ovvero la eventuale, diversa distan za individuata dalla Regione, su proposta dell’Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso articolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999; f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999. 3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni ca so, effettuato secondo le “buone pratiche agronomiche” previste dal decreto del Ministro per le politiche agrico le, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il Mini stro della sanità, del 19 aprile 1999 (Approvazione del Codice di buona pratica agricola). 4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso. 34 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Art. 11 Procedure e modalità per il rilascio dell’autorizzazione 1. La richiesta di rilascio dell’autorizzazione discipli nata dall’articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine “appezzamento” si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di pro duzione. 2. L’autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla provincia competente, fino ad un massimo di ulte riori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei ter reni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine origina riamente previsto per la scadenza dell’autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentan dole alla provincia ai fini del rinnovo medesimo. Art. 12 Divieti ed esclusioni 1. È vietata l’attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree. 2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del pre sente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami pro venienti da attività zootecniche non intensive, discipli nate dalle specifiche normative ad esse applicabili, se condo quanto disposto dal d.lgs. 99/1992, ed altresì dal l’articolo 38 del d.lgs. 152/1999. CAPO IV Procedure semplificate Art. 13 Applicabilità delle procedure semplificate. Adempimenti procedurali 1. Le procedure semplificate disciplinate dal Capo V del d.lgs. 22/1997, si applicano esclusivamente ai rifiuti non pericolosi inseriti negli elenchi di cui al d.m. am biente 5 febbraio 1998. 2. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui al com ma 1, assolvono agli stessi utilizzando i modelli contenuti negli allegati 5 e 5a al presente regolamento. 3. Restano fermi anche nel caso di applicabilità delle procedure semplificate di cui al presente articolo, tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente ed in materia urbanistica, ed in par ticolare quelli derivanti: dal d.lgs 152/1999, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30. CAPO V Normative di settore Art. 14 Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio. 1. Gli oli usati, elencati al punto “13.00.00” del CER, e classificati come rifiuti pericolosi dall’allegato D del d.lgs 22/1997, sono soggetti alla disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati), da ultimo modificato dal d.lgs 23 marzo 2001, n.93, e, specificamente, dalla nor mativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sa nità, del 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati), emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della lettera b), dello stesso d. lgs. 95/1992. 2. I produttori ed i detentori di oli usati sono co munque tenuti a rispettare altresì le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera m), del d.lgs. 22/1997, e quelle di cui all’articolo 12 dello stesso decreto legis lativo. 3. Qualora gli oli usati contengano policlorodifenili e policlorotrifenili, si applica la disciplina dettata dal de creto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, (Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili). Art. 15 Rifiuti dell’industria del biossido di titanio 1. I rifiuti dell’industria del biossido di titanio sono soggetti alla disciplina specificamente dettata dal decre to legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/ 428/CEE). Le province, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. 100/1992, esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite in conformità altresì 353.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 con il d.lgs 22/1997 e con le normative di attuazione dello stesso. Art. 16 Esportazione ed importazione di rifiuti 1. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti, nel rispetto del regolamento del Consiglio CEE 259/1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, secondo quanto pre visto altresì dall’articolo 16 del d.lgs. 22/1997. 2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere direttamente alla provincia compe tente per territorio, le informazioni di cui all’articolo 28 del regolamento 259/1993 CEE. CAPO VI Controlli e vigilanza Art. 17 Controlli sulla gestione dei rifiuti 1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle province, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), secondo quanto disposto dall’articolo 6, com ma 1, lettere c) e f), della l.r. 25/1998. 2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimen to autorizzativo, o dell’attestazione relativa all’avvenuta iscrizione nel registro previsto dall’articolo 33, comma 3, del d.lgs. 22/1997, è trasmessa, a cura della provincia competente, alla struttura provinciale dell’ARPAT terri torialmente interessata. 3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell’impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell’ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l’effettuazione di almeno due controlli annuali. 4. La provincia, ai fini dell’effettuazione dei control li disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei prin cipali parametri di funzionamento relativi all’impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzati vi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui all’articolo 33, comma 3, del d.lgs. 22/1997. Art. 18 Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate 1. Qualora l’effettuazione dei controlli di cui all’arti colo 17 evidenzi inadempienze o violazioni delle nor mative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la provincia competente, fatto salvo, qualora sia pre scritto dall’ordinamento, l’obbligo di segnalazione al l’autorità giudiziaria, provvede all’adozione dei provve dimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore. 2. Ai fini di cui al comma 1, la provincia, in base alla violazione contestata all’interessato, procede: a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provve da, entro un termine tassativo, ad ovviare all’irregolari tà, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenu te nell’autorizzazione; b) a sospendere l’attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbli gato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell’attività oggetto del provvedimento sanziona torio è subordinato al previo accertamento dell’avvenuta eliminazione delle violazioni accertate; c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei principi dell’ordinamento amministrativo, l’autorizzazione rilasciata: ca) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo a situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’am biente; cb) in caso di reiterazione delle violazioni accertate. 3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all’articolo 17, sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997, le province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al d.m. ambiente 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a: a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all’irregolarità; b) a revocare l’iscrizione nel registro disciplinato dall’articolo 33, comma 3, del d.lgs. 22/1997. Art. 19 Trasmissione dati inerenti l’attività sanzionatoria 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province tra smettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell’attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’ar ticolo 3 della Legge 28-12-1995, n. 549), da ultimo 36 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 29,e dell’articolo 30, commi 1, 2, 3, e 4 della l.r. 25/1998, da ultimo modificato dalla medesima l.r. 29/2002. 2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una veri fica periodica circa lo stato di attuazione delle disposi zioni della l.r. 25/1998, con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla medesima legge regionale, nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 di essa. 3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono: a) il numero delle sanzioni complessivamente irroga te nell’anno di riferimento; b) la specificazione del tipo e del numero delle con travvenzioni prevalentemente accertate; c) l’ammontare degli importi delle sanzioni commi nate, considerato sia complessivamente, che per tipolo gia di comportamenti sanzionati. CAPO VII Informazione Art. 20 Trasmissione elenchi provinciali 1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, tra smettono alla Regione, con riferimento all’attività svol ta nell’anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all’allegato 6 al presen te regolamento: a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle auto rizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vi gente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all’ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati; b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle au torizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a); c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autoriz zazioni; d) relazione sintetica sullo svolgimento dell’attività di controllo di competenza provinciale, con indicazione del numero e dell’esito dei controlli effettuati; e) elenco delle attività, previste dal piano provincia le di gestione dei rifiuti, soggette alle procedure sempli ficate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997, con tenente il riferimento all’ubicazione degli impianti, non ché alla quantità ed alla qualità dei rifiuti riutilizzati. 2. Le province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1, alla Regione ed alla se zione regionale del catasto, il rendiconto relativo all’im portazione ed all’esportazione di rifiuti di cui all’artico lo 16, effettuate nell’anno precedente. CAPO VIII Fattispecie specifiche Art. 21 Isole ecologiche 1. La collocazione in aree pubbliche di idonei conte nitori per il raggruppamento e per la raccolta di rifiuti ur bani, e di rifiuti assimilati agli urbani, o “isole ecologi che”, come definite al punto 5.2.4 della del. c.r . 88/1998, è disciplinata dalle disposizioni specifiche dettate dagli appositi regolamenti comunali, restando per essi escluso l’obbligo della preventiva autorizzazione provinciale. Art. 22 Stazioni ecologiche 1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del d.lgs 22/1997, relativa mente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti ur bani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le stazioni e cologiche, come definite al punto 5.2.4 della del. c.r. 88/1998, sono soggette alle procedure previste dagli arti coli 31 e 33 del d. lgs 22/1997. 2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all’iscrizione all’Albo smal titori, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del d. lgs. 22/1997. Art. 23 Piattaforme ecologiche 1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del d.lgs 22/1997 relativa mente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le piattafor me ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4 della del. cons. reg. 88/1998 devono esse re autorizzate dalle province competenti, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28, o, rispet tivamente, dagli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997. Tali impianti devono, inoltre, essere conformi alle previsioni del rispettivo piano provinciale in vigore. 2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all’iscrizione all’Albo smal titori, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del d.lgs 22/1997. Art. 24 Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto 1. Sono comprese tra le attività di raccolta dei rifiuti urbani: 373.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 a) le operazioni concluse in un termine congruo ri spetto all’intero ciclo di gestione; b) quelle di trasporto dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità; c) quelle di conferimento dei rifiuti urbani differen ziati in frazioni merceologiche omogenee; d) quelle di cernita, e di eventuale raggruppamento degli stessi rifiuti, sempre che tali ultime operazioni siano effettuate presso siti autorizzati ai sensi di legge. 2. Le attività di cui al comma 1, qualora siano svolte dai comuni in regime di economia, non sono assoggetta te all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale delle im prese che effettuano la gestione dei rifiuti, disciplinato dall’articolo 30 del d.lgs. 22/1997. 3. I consorzi, le aziende speciali e le società di cui alla lettera e), comma 1, dell’articolo 113 del decreto le gislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) da ultimo modificato dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, sono sog getti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 10 del d.lgs. 22/1997, che assolvono nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo 10. 4. I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incen tivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il re cupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d) del d. lgs. 22/1997, a collocare, in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo, nonché nei punti di rivendita, appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuti, ed idonei al conferimento ed alla successiva raccolta. Art. 25 Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER 1. Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi relativi alla gestione contabile della raccolta differenzia ta, il CER utilizzato è il “15.01.06”, con specifico riferi mento alle frazioni di rifiuti ingombranti non altrimenti qualificati dalla classe “20.00.00” dell’allegato A del d.lgs. 22/1997, ovvero raccolti in forma mista, specifi cando le caratteristiche merceologiche nell’apposito spa zio denominato “annotazioni”, sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al tra sporto. Art. 26 Beni durevoli 1. Le province, nell’ambito e nell’esercizio delle fun zioni ad esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elet trici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trat tamento degli stessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disci plina le procedure da seguire per le operazioni di accet tazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dall’articolo 44, com ma 1, del d. lgs. 22/1997. Da tali procedure sono esclusi i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come defi niti dall’articolo 6, comma 1, lettera m), del d.lgs 22/1997. 3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, ed altresì dai commi 2 e 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’ar ticolo 44 del d.lgs 22/1997. 4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il re cupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trat tamento deve prevedere: a) l’intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione; b) l’asportazione di tutte le parti mobili; c) il trattamento completo, previa: la triturazione del la carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliureta no; la macinazione del poliuretano; l’aspirazione ed il trattamento dell’aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliureta niche di coibentazione. 5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da appa recchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali: computers, stampanti, e simili, deve risultare com pleto; a tal fine, esso deve comprendere: a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di sepa rare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da av viare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive; b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal co no, l’aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo. 6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997. 7. Le province e le comunità d’ambito di cui all’arti colo 23 della l.r. 25/1998, in conformità con quanto pre visto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tu 38 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 tela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente), da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivendi tori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione de gli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. Art. 27 Autodemolizione 1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti pre visti dall’articolo 46 del d.lgs 22/1997, i concessionari e le succursali individuate ai sensi del comma 2 dello stes so articolo 46, sono obbligati ad annotare, esclusiva mente nel registro previsto dal decreto legislativo 30 a prile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 409/1981, il carico degli autovei coli ad essi consegnati per essere successivamente av viati a demolizione; per tali autoveicoli, l’obbligo di as solvere agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs 22/1997 decorre dalla rimozione della targa. Art. 28 Studi medici professionali 1. Gli studi professionali che esercitino attività medi co-sanitaria, dalla quale derivi produzione di rifiuti spe ciali, e specificamente di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, qualora non si avvalgano di organizzazione in forma di impresa o non siano costituiti in enti comunque dotati di autonoma soggettività giuridica, non sono sog getti all’obbligo di comunicazione annuale previsto dal l’articolo 11, comma 3, del d.lgs 22/1997, né a quello relativo alla tenuta del registro di carico e scarico, disci plinato dall’articolo 12 dello stesso decreto legislativo. 2. Gli studi professionali di cui al comma 1 sono in ogni caso obbligati alla gestione dei rifiuti speciali pro dotti, in modo separato dagli altri rifiuti, con esclusione del conferimento degli stessi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e con avvio allo smaltimento tramite ditta autorizzata, od altra modalità appositamente predisposta a tal fine, dal gestore del servizio pubblico, ai sensi del l’articolo 10 del d.lgs 22/1997 e dagli articoli 14 e 15 del d.p.r. 17 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disci plina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’arti colo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179). Tali studi sono inoltre tenuti all’assolvimento degli obblighi relativi al formulario di identificazione, ai sensi dell’articolo 15 dello stesso d. lgs 22/1997. Art. 29 Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo am bientale), modificata da ultimo dalla legge 31 luglio 2002 n. 179, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 22/1997, gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l’affinazione presso banchi di metalli preziosi. 2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizio ne di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal d.lgs. 22/1997, purché av viati alle relative operazioni di affinazione, in conto la vorazione, i seguenti materiali: a) spazzature; b) pulimenti; c) sfridi, limature, scorie. 3. In attuazione di quanto disposto dal comma 21 del l’articolo 4 della l. 426/1998, gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano ogget to di cessione per le successive fasi di affinazione, resta no soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs 22/1997. Art. 30 Reflui bagni chimici 1. Le imprese che effettuano la raccolta ed il traspor to dei reflui da bagni chimici, installati sia direttamente da tali imprese, che da eventuali ulteriori imprese appal tatrici, sono soggette all’obbligo relativo alla tenuta del formulario di trasporto previsto dall’articolo 15 del d.lgs 22/1997. 2. La tenuta del formulario di cui al comma 1 deve essere effettuata con le seguenti modalità: a) nello spazio riservato all’indicazione del produtto re o del detentore del rifiuto, devono essere riportati i dati dell’impresa interessata, ovvero dell’ente, pubblico o privato, per conto del quale il servizio è svolto, e sono effettuate le operazioni di “gestione” dell’impianto. Tali operazioni consistono: nella movimentazione; nella puli zia periodica; nel ricambio del liquido chimico. In caso di coincidenza tra impresa trasportatrice ed impresa esercente, le indicazioni relative al produttore o detento re, e quelle relative al trasportatore, coincidono, e le due copie del formulario destinate al produttore o detentore, ed al trasportatore, devono trovarsi entrambe in posses so della medesima impresa. b) Qualora, con un unico automezzo, vengano effet tuate aspirazioni da più bagni chimici installati dal me desimo soggetto, può essere compilato un unico modulo di formulario, da aggiornarsi, in relazione a ciascuna aspirazione effettuata, mediante indicazione, nello spa zio riservato alle annotazioni, della data e dell’ora di cia scun prelievo, dell’ubicazione dei bagni, e della quantità 393.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 di refluo di volta in volta aspirata. Lo stesso formulario può essere utilizzato fino a quando il rifiuto non sia tra sferito all’impianto di stoccaggio ovvero a quello di smaltimento, destinatari del rifiuto stesso. 3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il traspor to dei reflui di cui al presente articolo sono altresì obbli gate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 22/1997. Tali imprese sono inoltre tenute ad effettuare la comunica zione annuale prevista dall’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Da tale ultimo obbligo sono esonerati gli enti produttori per conto dei quali è svolto il servizio di gestione. Art. 31 Rifiuti cimiteriali 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera f) del d.lgs 22/1997, i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai comuni, che vi provvedono in regime di privativa, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, dello stesso d.lgs. 22/1997. 2. I comuni adottano appositi regolamenti per la di sciplina dei rifiuti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 17 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della ge stione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della l. 31 luglio 2002, n. 179), ed in attuazione altresì del decre to del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari). A tal fine, con riferimento alle modalità del conferimento, i comuni possono attenersi allo schema di cui all’allega to 7 al presente regolamento. 3. I regolamenti comunali di cui al comma 2 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati. Art. 32 Impianti mobili 1. Gli impianti mobili sono autorizzati dalle province ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del d.lgs 22/1997, fatta eccezione per le attività disciplinate dal d.m. am biente 5 febbraio 1998, che, in base all’articolo 33 dello stesso d.lgs 22/1997, sono soggette all’obbligo di comu nicazione. 2. Per le “campagne di attività” che si svolgano sul territorio regionale, la comunicazione prevista dall’arti colo 28, comma 7, del d.lgs 22/1997 deve essere presen tata a tutte le province nel cui territorio si trovi il sito prescelto, ed a favore delle quali deve essere prestata altresì la garanzia finanziaria dovuta dall’interessato. Art. 33 Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del d.lgs 22/1997, è vietata l’immissione diretta nell’am biente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli ap positi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/1997. 2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e de molizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezio ne granulometrica; la separazione delle frazioni indesi derate, quali plastiche, metalli, e simili. 3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal proces so di riciclaggio sono esclusi dall’ambito di applicazio ne del d.lgs. 22/1997, e dall’osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclu sivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con “eluato del test di cessio ne” conforme a quanto previsto dall’allegato 3 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998. 4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabiliz zato, opportunamente rullato e ben compattato, di spes sore non inferiore a 20 centimetri. Art. 34 Terre e materiali da scavo 1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 22/1997, le terre e le rocce da scavo destinate al l’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso d.lgs 22/1997, a condizione: a) che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal d.m. ambiente 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 62 del presente regolamento; b) che non siano frammiste ad altre frazioni merceo logiche identificabili come rifiuti; c) che siano destinati al normale ciclo di utilizzo della terra, per la realizzazione di: sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, riempimenti, e 40 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 simili. In tali casi, restano ferme le autorizzazioni e gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalle norma tive urbanistiche ed edilizie vigenti, ai fini della realiz zazione delle successive opere di trasformazione del ter ritorio. 2. Sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applica zione del comma 1, in quanto pericolosi, e restano sog getti alle norme dettate dal titolo II del presente regola mento: a) i materiali provenienti dalle attività di scavo effet tuate nelle aree incluse nella “anagrafe dei siti da bonifi care”, prevista dall’articolo 17, comma 12, del d. lgs 22/1997, e disciplinata altresì ai sensi dell’articolo 17 del d.m. ambiente 471/1999, nonché nelle aree in cui sia in corso un’operazione di bonifica; b) le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal d.m. ambiente 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 62 del presente regolamento. 3. Sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applica zione del comma 1, e soggetti agli obblighi ed agli a dempimenti previsti dal d.lgs. 22/1997: a) i materiali destinati ad una qualunque delle opera zioni di smaltimento; b) i materiali inerti abbandonati sul suolo e nel suolo, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 14 del d.lgs. 22/1997. Art. 35 Materiali vegetali 1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f-ter) del d.lgs. 22/1997, i materiali vegetali, non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal d.m. ambiente 471/1999, provenienti da alvei di scolo ed irri gui, ed utilizzabili “tal quale” come prodotto, sono es clusi dall’ambito di applicazione dello stesso d.lgs. 22/1997, purché non siano frammisti ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti. CAPO IX Norme Finali Art. 36 Attività sperimentali 1. La Regione, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, della l.r. 25/1998, può auto rizzare, nel rispetto altresì dell’articolo 29 del d.lgs 22/1997, impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa l.r. 25/1998, purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti. 2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti al l’autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamen te, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase “prototipale”, rispetto ai quali necessitino verifiche attuali in ordine alla “fattibilità” tecnica ed ambientale. 3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentali tà delle attività soggette all’autorizzazione di cui al pre sente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnolo gia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale. 4. Il carattere di sperimentalità è, in ogni caso, esclu so, con riferimento alle tecnologie mature, o già speri mentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato. Art. 37 Conferenza provinciale. Composizione 1. Le province, per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite, si avvalgono della conferenza prevista dall’ar ticolo, comma 2, della l.r. 25/1998, sia con riferimento all’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, che per l’e spressione, ai sensi dei dell’articolo 17 commi 4 e 5 del lo stesso d.lgs. 22/1997, del parere di competenza ai fini dell’autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, secondo quanto disposto altresì dall’artico lo 20, commi 7 ed 8, della l.r. 25/1998. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali terri torialmente competenti ad integrare la composizione della conferenza provinciale, sono individuati dalle pro vince, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 25/1998. 3. Devono in ogni caso integrare la composizione della Conferenza provinciale: a) gli uffici del Genio civile; b) le competenti aziende ASL; c) le strutture provinciali dell’ ARPAT; d) l’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltu ra (ARSIA), qualora la materia di cui si tratti sia ineren te al settore agricolo. TITOLO III Bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati CAPO I Disposizioni generali 413.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Art. 38 Finalità 1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell’esercizio delle rispettive funzioni, l’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, “terzo stralcio”, relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 25/1998, con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 384 (LR 25/98 art. 9 comma 2 “Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree in quinate), di seguito denominato “piano regionale”. 2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i comuni e le province garantiscono, per quanto di rispet tiva competenza, l’effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti respon sabili, nel rispetto dell’articolo 17 d.lgs. 22/1997, e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tute la della salute e dell’ambiente, in conformità con le dis posizioni del presente regolamento, limitando, ove pos sibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l’utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali. 3. I comuni e le provincie esercitano le funzioni di vi gilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previ ste dall’articolo 17 del d.lgs 22/1997, e dagli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998, nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell’ARPAT, i necessari controlli sull’ effettuazione de gli interventi di bonifica, assicurando la permanenza del le condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente in quinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro e pisodio di inquinamento. Art. 39 Ambito di applicazione 1. Il presente titolo contiene la disciplina delle proce dure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti in seriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette, in via generale, alle disposizioni di cui al d.m. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nel rispetto altresì di quanto dispo sto dalla l.r. 25/1998. Art. 40 Abbandono di rifiuti 1. L’abbandono di rifiuti, disciplinato dall’articolo 14 del d.lgs. 22/1997, è escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto ana logamente disposto dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto in relazione agli eventuali successivi interventi di boni fica. Art. 41 Norme transitorie 1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto dispo sto dall’articolo 18, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale. 2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall’articolo 8 della l.r. 25/1998. 3. Le disposizioni del presente regolamento si appli cano, in ogni caso, alle varianti al progetto, previste dal l’articolo 55, comma 2, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti. 4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola ed all’allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dall’articolo 17, comma 15, del d.lgs n. 22/1997, da parte del Mini stero dell’ambiente, di concerto con il Ministero delle ri sorse agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazio ne del Consiglio regionale 20 aprile 1993, n.167 (Art. 5 Legge 441/87 - d.m. 16-5-89 e d.m. 30-12-89 - Pano di bonifica di aree inquinate della Regione Toscana - Ap provazione), nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995, n. 169 (l.r. 29/93 - dcrt 167/93 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Toscana - aggiornamento e modifica), ri portati nell’Allegato 8 al presente regolamento. CAPO II Procedure Art. 42 Progettazione 1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l’artico lazione in tre livelli di approfondimento, secondo quan to disposto dall’articolo 10 del d.m. ambiente 471/1999, che prevede specificamente: a) il piano della caratterizzazione; b) il progetto preliminare; c) il progetto definitivo. 2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sotto scritti, in conformità con i principi dell’ordinamento giu ridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relati 42 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ve alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell’a rea, ovvero interventi di natura agronomica o selvicultu rale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agrono mia, scienze forestali, architettura, e simili. 3. I professionisti incaricati della redazione del pro getto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad eviden ziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla pre senza di rifiuti e di sostanze pericolose. Art. 43 Esecuzione dei lavori 1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è te nuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale “responsabile del progetto di bonifica”, con fun zioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, non ché di garanzia della qualità complessiva dell’interven to. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Ammi nistrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d’inizio dei lavori, con preavviso di al meno dieci giorni. 2. Il “responsabile del progetto di bonifica”, nomina to ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d’opera. 3. Il “responsabile del progetto di bonifica” è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l’andamento dei lavori, ed a comunicare all’Amministrazione compe tente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono esse re riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di col laudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori. Art. 44 Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d’emergenza 1. I comuni o, qualora l’area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997, e dall’ar ticolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1998, provve dono, avvalendosi dell’ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, e di quanto specificamente previsto dal piano regionale. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997, e all’articolo 7, commi 1 e 2, del d.m. ambiente 471/1999, il comune o la pro vincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall’ARPAT e, per i relati vi profili sanitari, dall’ASL territorialmente interessata, risulti accertata l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati dal soggetto responsabi le, rilascia, entro trenta giorni dall’evento che ha deter minato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all’interessato. 3. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche di rispetti va competenza, l’ARPAT e l’ASL, qualora ne ravvisino la necessità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 7 del d.m. ambiente 471/1999, forniscono al comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile: a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso arti colo 7; b) dell’effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l’avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale. Art. 45 Piano della caratterizzazione. Contenuti 1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall’allegato 4 del d.m. ambiente 471/1999. Tali linee guida costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell’intervento, anche con riferimento agli ela borati di progetto di cui allo stesso allegato 4. 2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all’allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. Esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell’area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d’intervento am bientalmente compatibile ed economicamente sostenibi le, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regio nali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento. 3. Ai fini dell’acquisizione di tutte le informazioni 433.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 necessarie per un’analisi dettagliata del sito e delle po tenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all’intervento, presentano preliminarmente, al comune o alla provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 46. Art. 46 Presentazione del piano 1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui al l’articolo 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all’articolo 12 del d.m. am biente 471/1999. 2. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bo nifica di aree comprese nel territorio di più comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla provincia competente. 3. Se i comuni interessati appartengano a province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle province rispettivamente competenti, che lo approvano d’intesa, secondo quanto previsto dall’arti colo 20, comma 9, della l.r. 25/1998. Art. 47 Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti 1. Il comune o la provincia competente all’approva zione del piano della caratterizzazione, trasmette tempe stivamente copia di esso alla struttura dell’ARPAT terri torialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell’amministrazione competente, è resa disponibile, per l’accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione. 2. Il comune o la provincia competente ai sensi del l’articolo 46, procede all’approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbliga to a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi dell’articolo 42, comma 1, tenendo conto, a tal fi ne, dei termini massimi prescritti dall’articolo 10, com mi 2 e 3, del d.m. ambiente 471/1999. 3. Copia dell’atto autorizzativo di cui al presente arti colo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento. Art. 48 Attuazione del piano d’investigazione 1. Il soggetto responsabile, a seguito dell’approva zione del piano di cui all’articolo 47, è tenuto all’effet tuazione delle indagini previste dal piano di investiga zione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le moda lità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazio ni contenute negli allegati 1 e 2 al d.m. ambiente 471/1999. 2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comuni care, con preavviso non inferiore a dieci giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al pre sente articolo, alla competente struttura dell’ARPAT, perché possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all’acquisizione di appositi controcampioni di verifica. Art. 49 Progetto preliminare 1. Il soggetto responsabile, qualora, dall’effettuazio ne delle indagini di cui all’articolo 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a pre sentare, nei termini a tal fine prescritti dall’articolo 47, comma 2, il progetto preliminare degli interventi di bo nifica, secondo i contenuti previsti dall’allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999, e sulla base delle linee guida ivi det tate. Al progetto preliminare deve essere allegata l’appo sita relazione descrittiva dell’attività di investigazione, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48, elaborati con le modali tà previste dall’allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. 2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal sog getto responsabile, al comune o alla provincia compe tente ai sensi dell’articolo 46, nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate. Art. 50 Approvazione del progetto 1. Il comune o la provincia competente procede al l’approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizza zione, dall’articolo 47, e trasmette copia del provvedi mento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli al tri soggetti di cui allo stesso articolo 47, comma 3. 2. Il comune o la provincia competente all’approva zione del progetto preliminare fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il 44 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 progetto definitivo di cui all’articolo 51, prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 48. Art. 51 Progetto definitivo 1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia competente ai sensi dell’artico lo 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il pro getto definitivo, predisposto sulla base del progetto pre liminare, entro il termine prescritto a tal fine, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, dal Comune o dalla provincia competente. Tale termine non può, in ogni caso, supera re quello previsto dall’articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999. Art. 52 Approvazione del progetto definitivo 1. Il comune o la provincia competente provvede al l’approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell’articolo 51, autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dall’articolo 10, comma 9, del d.m. ambiente 471/1999, gli interventi necessari per l’attua zione del progetto stesso, e dettando i termini per l’ese cuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventual mente necessarie. 2. Il comune o la provincia competente definisce i noltre, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della l.r. 25/1998, l’entità delle garanzie finanziarie di cui all’ar ticolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l’inizio dell’esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l’efficacia del provve dimento di approvazione. 3. Copia del provvedimento autorizzativo del proget to definitivo è trasmessa, a cura del comune o della pro vincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed alle amministrazioni pubbliche di cui al del l’articolo 47, comma 3. Art. 53 Raccordo con la VIA 1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valuta zione dell’impatto ambientale ai sensi della l.r. 79/1998, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l’appro vazione di cui all’articolo 51 è subordinata all’acquisi zione della preliminare pronuncia di compatibilità am bientale. 2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dal l’articolo 52 restano sospesi sino all’acquisizione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale. Art. 54 Conferenza di servizi 1. Il comune o la provincia competente, ai fini del l’approvazione del progetto definitivo, e della contestua le autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui al l’articolo 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, provvede al l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’ar ticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrati vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45. 2. L’autorizzazione all’esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base all’articolo 52, comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 10, del d.m. ambiente 471/1999, ed ai soli fini della realizzazio ne e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature ne cessarie all’attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all’attuazione me desima, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le province, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 17, commi 4 e 5, del d.lgs. 22/1997, ad esse attribuito dall’articolo 20, comma 8, della l.r. 25/1998, si avvalgono della conferenza prevista dall’ar ticolo 8, comma 2, della stessa l.r. 25/1998. In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente arti colo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla conferenza provinciale, ed individuati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del presente regolamen to, sono acquisiti in tale sede, ed il comune competente all’approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all’acquisizione degli ulterio ri atti di assenso eventualmente necessari. Art. 55 Varianti 1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al l’ente competente ogni variante che, in corso d’esecu zione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato. 2. Le variazioni al progetto originariamente approva to, qualora comportino modifiche significative del pro 453.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 getto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell’amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento. A tal fine, sono da intendersi significative: a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inqui nanti; b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica; c) quelle che incidano in misura rilevante sull’esten sione dell’area di intervento. 3. Le variazioni progettuali che non comportino mo difiche significative ai sensi del comma 2, devono, in o gni caso, essere comunicate formalmente all’ente com petente, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte. 4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, sog getta ad approvazione ai sensi del comma 2 non interfe risca direttamente con l’effettuazione dell’intervento di bonifica, nelle more dell’approvazione prosegue nell’e secuzione dei lavori. CAPO III Controlli e vigilanza Art. 56 Svolgimento dei controlli 1. Le Province effettuano i controlli previsti dal pre sente regolamento, avvalendosi dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di com petenza della azienda ASL territorialmente interessata. 2. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della verifica sia dell’attività di investigazione che dei risultati dell’inter vento di bonifica, e della messa in sicurezza permanen te, devono riguardare tutte le matrici ambientali interes sate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto dis posto dal punto III.3) dell’allegato 4 allo stesso d.m. ambiente 471/1999. 3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell’intero processo di inda gine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nella fase di in vestigazione devono essere garantiti controlli in una per centuale commisurata alla complessità dell’intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei cam pioni previsti nel piano di caratterizzazione. 4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, la provincia competente assi cura, ai sensi del dell’articolo 12, comma 4, dello stesso decreto, l’effettuazione di controlli e verifiche periodi che, con cadenza almeno biennale, sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d’uso prevista, e non comportino rischi per la salute e per l’ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scien tifiche intervenute in seguito all’effettuazione degli in terventi. 5. A seguito dell’esecuzione dei lavori relativi all’in tervento di bonifica, l’ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui all’articolo 57, comma 2. Art. 57 Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente 1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all’articolo 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rela tivo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia compe tente rilascia l’apposita certificazione di avvenuta boni fica prevista dall’articolo 17, comma 8, del d.lgs. 22/1997, e dall’articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999, che attesta l’avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato. 2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al pre sente articolo, la provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodot ta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell’apposita relazione con clusiva che l’ARPAT è tenuta a redigere ai sensi dell’ar ticolo 56, comma 5. 3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanen te, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 43, comma 3. Sulla base di tale comuni cazione, la provincia competente prende atto della con clusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la necessità di prevede re eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicu rezza adottate, detta le relative prescrizioni. 4. La provincia competente può in ogni caso proce dere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti: 46 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambien tale da effettuarsi nel tempo; b) il programma di manutenzione, e le scadenze pe riodiche per le verifiche sull’integrità ed adeguatezza complessiva dell’intervento realizzato. 5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qua lora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppon gano determinazioni di tipo analitico, devono altresì spe cificare: a) le matrici da sottoporre al monitoraggio; b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio; c) le metodiche di analisi; d) le modalità, il formato, e la frequenza di restitu zione dei dati. Art. 58 Garanzie finanziarie 1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al co mune o alla provincia competente all’approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione banca ria od assicurativa, a garanzia dell’attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L’importo della fideiussione è determinato in misura pari all’importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compre si gli eventuali oneri di monitoraggio. 2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rila scio della certificazione provinciale disciplinata dall’ar ticolo 57, che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, costituisce titolo per lo svinco lo della stessa. 3. La Provincia competente, contestualmente al rila scio della certificazione di cui all’articolo 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, una specifica fideiussione, da ri lasciarsi in favore dell’amministrazione competente al l’approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli suc cessivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dal la stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberato ria, rilasciata, in esito all’effettuazione dei controlli di cui al all’articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella cer tificazione di cui all’articolo 57 del presente regolamento. CAPO IV Fattispecie specifiche Art. 59 Esclusione del progetto di bonifica 1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di boni fica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risul tati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall’articolo 48 e dall’articolo 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotter ranee dell’area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inqui namento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d’uso, dal d.m. ambiente 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia; b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d’uso spe cifica. 2. Qualora ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a pre sentare, al comune o alla provincia competente, la rela zione descrittiva dell’attività di investigazione, prevista dall’articolo 49, comma 1, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell’articolo 48, elaborati con le modalità previste dall’allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. 3. Qualora ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al comune o alla provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitata mente ad una specifica destinazione d’uso, la provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d’uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni. Art. 60 Interventi ad iniziativa degli interessati 1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. ambiente 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’e mergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell’articolo 17, comma 13 bis del d. lgs. 22/1997, nel rispetto della l.r. 25/1998 ed in conformità con le dispo sizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal dell’arti colo 9, comma 1, dello stesso d.m. ambiente 471/1999. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 64, qua lora il soggetto responsabile abbia provveduto all’adem pimento di cui all’articolo 9, comma 3, del d.m. ambien te 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, pro rogato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 16 giu gno 2000, n. 160 (Differimento del termine per gli inter 473.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 venti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquina ti), convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2000 n. 224, la decorrenza dell’obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998, sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui all’articolo 14, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di procedere agli inter venti di bonifica e ripristino ambientale prima del sud detto termine. 3. Il comune o la provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l’effica cia degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l’efficacia degli interventi attuati a protezione della salu te pubblica e dell’ambiente. Art. 61 Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali 1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idri ca, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del d.m. ambiente 471/1999, in conformità con quanto dis posto altresì dall’articolo 20, commi 11 e 12, della l.r. 25/1998. In tal caso, la provincia competente rilascia il certificato di cui all’articolo 57, a conclusione degli in terventi relativi alle singole fasi o lotti areali. 2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia vigila sulla complessiva attuazione dell’intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell’autorizza zione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la provincia informa il comune competen te, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti ad es so attribuiti ai sensi del dell’articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997. Art. 62 Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche 1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in con siderazione delle conoscenze acquisite nell’ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nel l’ambito della regione Toscana, ed in ragione della spe cificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l’area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inqui nanti sono in ogni caso riferiti al “fondo naturale”, come stabilito dall’articolo 4, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall’allegato 2 allo stesso decreto. 2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inol tre le disposizioni previste dal piano regionale, e, speci ficamente, dal capitolo 5.4 della del. c.r. 384/1999. Tali progetti, con riferimento sia all’analisi di rischio prevista dall’articolo 5, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferi mento a specifici studi, validati dagli enti pubblici com petenti. Art. 63 Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento. 1. I proponenti di interventi di recupero o di ricon versione di aree oggetto di censimento ai sensi dell’arti colo 9, comma 3, della l.r. 25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effet tuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di inte grità ambientale dei siti in questione. 2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamen te ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall’articolo 48 del pre sente regolamento, atto ad accertare che l’area interessa ta non sia compresa nell’ambito di applicazione dell’ar ticolo 17 del d.lgs. 22/1997. CAPO V Norme finali Art. 64 Disposizioni per l’attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti 1. L’inserimento di un sito nell’ambito delle aree di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b2, della l.r. 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell’ef fettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 22/1997 e dalla l.r. 25/1998, del superamento dei limiti di contami nazione stabiliti ai sensi del d.m. ambiente 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall’adempi mento degli obblighi previsti dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997. 2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal dell’articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, i comuni e le province competenti sono co 48 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 493.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 munque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, secondo quanto e spressamente prescritto dal comma 3 dello stesso artico lo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provvedu to alla definizione, nell’ambito dei piani provinciali di sciplinati dall’articolo 11 della l.r. 25/1998, delle priori tà di cui allo stesso articolo 11, comma 2, lettera e). Art. 65 Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate 1. Le province, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 25/1998, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attua zione del piano, con particolare riferimento: a) agli interventi approvati nel corso dell’anno prece dente; b) alle certificazioni rilasciate; c) ai controlli effettuati; d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati; e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 25/1998. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 25 febbraio 2004 SEGUONO ALLEGATI 50 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 1 Elaborati tecnici per la richiesta di approvazione ed autorizzazione per la realizzazione di progetti di impianti di trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti. 1. Domanda in carta libera 2. Quadro di riferimento programmatico in rapporto a leggi nazionali e regionali, ai Piani regionali e provinciali di settore (Piano Rifiuti, Piano energetico, Piano di Bacino), agli atti di Quadro di riferimento territoriale (PIT, PTC, Piani strutturali) o altro evidenziando l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate. 3. Relazione Tecnica – Illustrativa: a) relazione geologica b) piano particellare di esproprio o documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità dell’area; c) vincolistica dell’area 4. Quadro di compatibilità ambientale (non necessario qualora l’impianto sia stato oggetto di valutazione di impatto ambientale): descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a subire effetti del progetto sia in fase di cantiere che di esercizio; la specificazione dei rifiuti liquidi rapportata alla prescrizione della normativa vigente in materia, corredata dello schema di smaltimento reflui con particolari esecutivi ed indicazione del corpo ricettore; la specificazione dei materiali di processo e dei rifiuti prodotti e loro modalità di smaltimento; la specificazione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera; la specificazione delle emissioni sonore prodotte dall'intervento con particolare riferimento alla presenza di abitazioni vicine; la definizione degli strumenti di gestione e controllo e, delle reti di monitoraggio ambientale così come previste dal piano regionale; l'illustrazione dei sistemi di intervento nell'ipotesi si manifestino emergenze ambientali; analisi della vincolistica esistente; descrizione dell'uso del territorio con particolare riferimento alla presenza di insediamenti abitativi; analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici: a) estratto del vigente piano regolatore e relative norme tecniche di attuazione; b) estratto della planimetria catastale; c) certificato destinazione urbanistica; studio e scelta della viabilità di conferimento e di accesso completo della proposta risolutiva, stima qualiquantitativa dei mezzi in transito da e per l’insediamento con riferimento specifico alla viabilità di accesso ed agli insediamenti produttivi e/o abitativi interessati; indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento; verifica del rischio idraulico ai sensi del P.I.T. Delib. C.R. n. 12 del 25.01.2000 (ex Delib. C.R. n. 230 del 21 giugno 1994 pubblicata sul B.U.R.T. 6 luglio 1994, n. 46) pubblicato sul B.U.R.T. 8 marzo 2000 n. 10 s.s. n. 32, e Dlgs 180/98 e successive modifiche ed integrazioni; informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 89/98; 513.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 la specificazione della eventuale sussistenza di fattori penalizzanti di cui alla D.C.R.T. 88/98 e D.C.R.T. n. 385/99. 5. Quadro progettuale e gestionale 5.1. Incidenza spaziale e territoriale dell'intervento tramite la seguente documentazione: planimetria scala l:25.000 con la localizzazione dell'intervento; planimetria scala 1:200 - l:5.000 con la localizzazione dell'intervento; bacino di utenza servito ed effetti dell'intervento sul bacino riferito al soddisfacimento della domanda; descrizione delle diverse ipotesi progettuali in considerazione compresa quella dell'assenza dell'intervento. 5.2. Progetto definitivo costituito da: a) elaborati grafici: planimetria generale dell'insediamento in scala l:500 o 1:1.000 con l'indicazione del tipo di utilizzo delle aree scoperte; planimetria in scala l:100 o l:200 dei corpi di fabbrica con indicazione delle varie fasi operative; piante, sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200; particolari costruttivi significativi dell'impianto, schemi macchinari, ecc.; planimetria scala l:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio; planimetria, particolari e sezioni scala 1:100 o 1:200, ove siano indicate le pendenze, i sistemi di convogliamento acque, reflui o sversamenti, i pozzetti stagni di raccolta, vasche di accumulo, muretti di contenimento ecc.; b) relazione articolata in: descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento evidenziando le varie fasi lavorative ed allegando diagramma a blocchi; descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e di quelle accessorie proposte nonché delle tecnologie adottate; descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazione delle risorse utilizzate comprese acqua ed energie precisando il loro approvvigionamento con bilancio di massa ed energia per i singoli processi; indicazione della potenzialità annua e giornaliera dell’impianto suddivisa per ogni singolo processo di trattamento e per singole tipologie di rifiuti da trattare; descrizione della tipologia (Codice CER e descrizione) e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in ingresso e relativa provenienza; indicazione della quantità, tipologia (CER e descrizione), caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto dopo trattamento; indicazione della destinazione finale (tipo di impianto di recupero e/o smaltimento) del rifiuto dopo trattamento; indicazione della tipologia e quantità dei reagenti impiegati. c) schemi di flusso, bilanci di massa ed energia di ogni singolo processo; d) Piano di gestione monitoraggio e controllo articolato secondo le linee di cui al successivo punto 4.3. Detto piano può essere presentato in bozza all’atto della presentazione del progetto e nella 52 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 stesura definitiva al momento della domanda di autorizzazione all’esercizio, se questa non è contestuale alla domanda di approvazione del progetto. 5.3 Piano di gestione, monitoraggio e controllo Il piano di gestione, monitoraggio e controllo, deve contenere tutte le informazioni relative ai criteri ed alle misure adottate per la conduzione dell’impianto finalizzate alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento ed alla minimizzazione ed il controllo degli impatti durante la conduzione degli impianti. In particolare il piano di gestione, monitoraggio e controllo deve contenere: 1. il piano di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con la descrizione e le prestazioni dei sistemi di protezione delle componenti ambientali e con l’indicazione delle precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti, al fine di assicurare il contenimento dei rischi per l’ambiente e per l’uomo, nonché il piano di monitoraggio e controllo. Informazioni su: 2. procedure di accettazione dei rifiuti da trattare e descrizione dei controlli analitici sui rifiuti in ingresso ai fini della verifica della compatibilità con il processo di trattamento; a) tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti tal quale ed a fine trattamento e dei reagenti; b) criteri e modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove previsto; c) modalità e frequenza dei campionamenti e delle analisi dei rifiuti trattati in relazione alla destinazione (recupero e/o smaltimento); d) procedure di monitoraggio e di controllo dell’efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale, e dei dispositivi di sicurezza installati; e) piano di monitoraggio delle emissioni di processo delle eventuali matrici ambientali interessate (parametri, frequenza di controllo, modalità di prelievo, analisi ecc.). 5.4. Documentazione integrativa da presentare per impianti di discarica Oltre alla documentazione indicata ai precedenti punti nel caso di impianti di discarica si dovrà fare specifico riferimento ai seguenti dati: categoria discarica; volumetria; dati litologici; geomorfologia e stabilità versanti; idrogeologia e permeabilità; modalità di allestimento dei volumi; impermeabilizzazione; raccolta e trattamento del percolato; captazione del biogas; modalità di coltivazione; progetto di ripristino ambientale piano progetto per la gestione post chiusura per la durata di 50 anni previsione del tempo di vita dell'impianto e della tempistica di ripristino. 5.5. Documentazione integrativa da presentare per deposito preliminare/messa in riserva: quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua; periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto; destinazione finale di smaltimento del rifiuto. 5.6.Documentazione integrativa nel caso di nuovi impianti di recupero di rifiuti 533.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 risultati analitici di prove di cessione in CH3COOH nel caso in cui il rifiuto contenga o sia contaminato da una o più sostanze elencate negli allegati h e i al D. Lgs 389/97 oppure se proviene da contenitori contrassegnati con i simboli <T> e/o <F> e/o <T+> e/o <C> e/o <Xn> e/o <Xi> di cui al D.M. Sanità 28.4.97, o comunque utilizzato per sostanze pericolose; descrizione dettagliata del processo produttivo con specifico riferimento alla fase da cui deriva il rifiuto destinato al riutilizzo; valutazione delle variazioni delle caratteristiche fisico - chimiche del prodotto finale ottenuto con il residuo rispetto a quello ottenuto con le materie prime corrispondenti studio di mercato per la caratterizzazione merceologica e per la collocazione finale dei prodotti in uscita dall'impianto di riutilizzo. 6. Quadro economico costi di investimento; costi di esercizio; ricavi da recupero di materiali ed energia; costo unitario; piano finanziario. costo del progetto di ripristino ambientale rivalutato alla data di realizzazione costo della gestione post chiusura rivalutato per l’intero periodo 7. Quadro temporale tempi tecnici per la realizzazione dell'intervento; tempi per la messa in esercizio; vita tecnica dell'intervento. La documentazione presentata dovrà essere a firma di tutte le professionalità necessarie secondo la complessità dell’impianto. L’individuazione delle suddette professionalità dovrà essere fatta sulla base delle norme nazionali che individuano le funzioni e le competenze dei singoli ordinamenti professionali. Dovrà essere rilegata in singoli fascicoli corrispondenti ai punti precedenti e prodotta in un numero di copie strettamente necessario da concordare con la Provincia. Deve essere altresì presentata una relazione di sintesi sul progetto complessivo, contenente l'indice degli elaborati. La documentazione su indicata va rapportata alle caratteristiche dell'impianto. È facoltà della Provincia richiedere integrazioni per eventuali parti mancanti o carenti. 54 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 2 Documentazione per la richiesta di autorizzazione all'esercizio per impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti . Fac-simile di domanda di autorizzazione all'esercizio per impianti di smaltimento dei rifiuti Al Sig. PRESIDENTE della Provincia di Il sottoscritto nato a residente in quale legale rappresentante di con sede sociale in e stabilimento in CHIEDE ai sensi dell’art. 28 del Decreto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in conto dell'impianto di ed a tale proposito DICHIARA che la presente domanda riguarda l'impianto approvato con atto Provinciale n. del ubicato che il codice ISTAT dell'attività è : Allego alla presente: 1. relazione e tavole specifiche di dettaglio sulla gestione operativa dell'impianto; 2. caratterizzazione del rifiuto (Tipologia, descrizione, CER, provenienza dei rifiuti trattati, quantità trattata) 3. piano definitivo di gestione, monitoraggio e controllo 4. scheda descrittiva del rifiuto; 5. Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo a cura del/i Professionista/i abilitato/i, secondo le rispettive competenze e complessità dell’impianto, che è stato realizzato conformemente al progetto approvato. 6. Fidejussione Dichiaro altresì che ogni variazione relativa alla presente istanza sarà tempestivamente comunicata. In fede. Timbro e firma del legale rappresentante 553.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 3 Determinazione degli Importi delle garanzie finanziarie e loro durata previste dall’art. 28 del DECRETO per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C del DECRETO. Le precisazioni che seguono non riguardano le categorie di rifiuti soggette a procedure semplificate di cui agli art 31-33 del DECRETO ma solo quelle soggette ad autorizzazione di cui all’art 28 del DECRETO Le autorizzazioni di cui all’art. 18 L.R. 25/98 sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente allegato secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento e/o recupero. Nel caso di fidejussioni da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti di cui all’allegato C del DECRETO si effettua un abbattimento dell’importo del 50% In ogni caso la durata delle garanzie finanziarie dovrà superare di due anni la scadenza della autorizzazione. Le fidejiussioni dovranno prevedere che lo svincolo avvenga solo su esplicita richiesta dell’ente garantito. Nel caso di presenza contemporanea all’interno di uno stesso stabilimento di deposito preliminare e trattamento tra loro collegati potrà essere presentata una sola fidejussione di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente per il deposito e per il trattamento. Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria è il seguente: 1.1 Deposito preliminare di rifiuti urbani : L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di Lire 1.000.000 per il massimo numero di tonnellate di rifiuti che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente. 1.2 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi: L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento (punto 1.1) relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 1,5 1.3 Deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi: L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento (punto 1.1) relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 3 2.1 Trattamento di rifiuti urbani: L’ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di L. 40.000 per il quantitativo massimo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare in sei mesi espresso in tonnellate. Comunque l’ammontare della garanzia non dovrà essere inferiore a L. 500.000.000. 2.2 Trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi 56 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 1,5 Non si applica l’importo minimo di cui al punto 2.1 2.3 Trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani moltiplicato per 3 Non si applica l’importo minimo di cui al punto 2.1 3.1 Discarica di rifiuti urbani e speciali non pericolosi In conformità all’art. 19, comma 2, della L.R. 25/98 l’importo della fidejussione è proporzionato al progetto di ripristino, ai costi per la gestione post chiusura e agli imprevisti secondo la formula: Importo Fidejussione =( IPR + GPC X n) X1,03 dove: IPR = importo lavori progetto di ripristino; tale importo dovrà essere rivalutato ad ogni rinnovo dell’autorizzazione in base agli incrementi ISTATdei vari indici di costo (costo della vita, costo delle materie prime, costo del lavoro ecc) ed eventualmente decurtato dell’importo dei lavori di ripristino già effettuati GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si riferisce la fidejussione n = anni di gestione post chiusura che si prevede dover garantire convenzionalmente uguale a 20 anni 1,03 = coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3% Per i rifiuti speciali inerti l’ammontare della garanzia è calcolato con la stessa formula di cui ai rifiuti urbani e speciali non pericolosi moltiplicato per 0,4 3.2 Discarica di rifiuti speciali pericolosi L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento relativo ai rifiuti urbani e speciali non pericolosi moltiplicato per 1,5 Sia nel caso 3.1 che nel caso 3.2 la fidejussione dovrà essere rinnovata sino a quando l’organo di controllo ne ravvisi la necessità ( fino a quando il sito non potrà essere abbandonato ). Lo stesso organo di controllo autorizzerà lo svincolo della fidejussione in scadenza solo dopo la presentazione di nuova fidejussione. Per la fase post chiusura delle discariche, cioè nella fase nella quale non vengono conferiti rifiuti, la durata della fidejussione non potrà essere inferiore ad anni 5+2 573.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 4 REGIONE TOSCANA D. Lgs. n°99/92 Richiesta di autorizzazione all’uso dei Fanghi di depurazione in agricoltura Al Presidente della Provincia di Il sottoscritto in qualità di: titolare | | legale rappresentante | | della Ditta con sede in Via/Loc. Comune di Prov. tel. , fax CHIEDE L’autorizzazione alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. A tale scopo allega alla presente la seguente documentazione di cui all’art 9 Dlgs 99/92; 1) certificazione analitica dei fanghi in originale o fotocopia autenticata; 2) dichiarazione di conformità del campionamento dei fanghi; 3) certificazione analitica dei terreni destinatari dei fanghi in originale o fotocopia autenticata; 4) relazione originale di attestazione della idoneità agronomica dei fanghi nonché la correlazione tra tipo di suolo, tipo di fango e coltura in atto e prevista; 5) relazione pedologica; 6) progetto ed ubicazione dello stoccaggio provvisorio dei fanghi presso l’azienda agricola destinataria, in originale; 7) relazione relativa alle caratteristiche dei mezzi meccanici impiegati, modalità di distribuzione e calendario degli interventi; 8) relazione sull’impianto di provenienza dei fanghi con estremi esatti,e con descrizione del ciclo di produzione, dei trattamenti e del processo di stabilizzazione cui sono stati sottoposti; 9) corografia comprendente: mappali catastali indicanti gli appezzamenti interessati in scala 1:2000; cartografia in scala 1:10.000 riportante gli appezzamenti interessati, i centri abitati e gli insediamenti sparsi, le strade, i pozzi con precisazione di quelli ad uso potabile, i corsi d’acqua superficiali; 10) relazione relativa alle caratteristiche idrogeomorfologiche degli appezzamenti interessati, in originale; 11) relazione relativa alle condizioni meteoclimatiche della zona; 12) consenso allo spandimento rilasciato dal conduttore degli appezzamenti interessati al titolare della autorizzazione all’uso dei fanghi in agricoltura; 13) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario e/o del conduttore degli appezzamenti interessati che ne attesta la disponibilità ed il titolo di possesso; 14) modello 3d compilato data | | | | | | | | | | | Il titolare/legale rappresentante 58 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 4a Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura 1. Domanda indirizzata al Presidente della Provincia interessata territorialmente all'attività oggetto di richiesta secondo il fac-simile .4a 2. Definizione della tipologia fanghi tramite certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB D. Lgs 99/92 in originale o fotocopia autenticata. 3. Certificazione a firma del tecnico responsabile dell'impianto che contenga la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IB e II B del D. Lgs 99/92. 4. Certificazione analitica dei terreni, redatta a cura di un laboratorio pubblico ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni su proposta dei Ministri della sanità, dell’ambiente e dell’agricoltura e foreste (art.10 comma 2 del d.lgs. 99/92 )con particolare riferimento al rispetto dei parametri e dei metodi di analisi nonché al rispetto delle unità di misura di cui agli allegati I e II A in originale o fotocopia autenticata. Tale certificato deve contenere la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e II A D. Lgs. 99/92 5. Certificazione a firma del professionista abilitato che contenga la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e II A. D. Lgs 99/92 6. Descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi. 7. Relazione in originale, a cura di professionista abilitato, attestante l'idoneità dei fanghi a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo nonché la correlazione fra tipo di suolo, tipo di fango e coltura prevista. 8. Una relazione pedologica che comprenda la distribuzione delle tipologie di suoli classificate FAO - UNESCO o SOIL-TAXONOMY fino al livello di Famiglia. Devono essere evidenziati, per ciascuna unità pedologica i caratteri e i comportamenti utili alla comprensione del pedoambiente ed in particolare di quelli che influenzano lo spandimento dei fanghi. Devono soprattutto essere illustrati i caratteri che influenzano la circolazione dell'aria nel suolo, come la granulometria, il drenaggio superficiale e profondo, la presenza, permanenza e la profondità delle falde temporanee, la presenza di fessurazioni profonde, di orizzonti e strati compattati, di fenomeni indotti da processi di riduzione. Tale documento deve essere presentato in originale e redatto da professionista competente e iscritto all'ordine. 9. Caratteristiche progettuali e ubicazione dell’ eventuale stoccaggio provvisorio dei fanghi presso l'utilizzatore, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 12, comma 5, nonché le modalità di utilizzo del medesimo. Progetto e relazione in originale, redatto da un professionista competente e iscritto all'ordine. 10. Relazione descrittiva sulle caratteristiche dei mezzi impiegati e sulle modalità di distribuzione dei fanghi, completa di programma temporale. 11. Relazione sull'impianto di provenienza dei fanghi con la descrizione del ciclo che li origina e i trattamenti a cui sono stati sottoposti con particolare riferimento al processo di stabilizzazione adottato. 12. Mappali catastali in cui siano indicati: a i terreni sui quali si intende applicare i fanghi; b i centri abitati e insediamenti sparsi; c strade; 593.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 4b Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in floricoltura 1. Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, in cui l'utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il substrato artificiale di coltura contiene un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale e che l'utilizzo del medesimo avviene nel rispetto del D. Lgs. 99/92, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del citato decreto. 2. Definizione della tipologia dei fanghi tramite certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico o privato con i requisiti di cui al l’art.10, comma 2, d.lgs 99/1992 che definisca la tipologia dei fanghi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, lettere a) e b), in originale o fotocopia autenticata. 3. Relazione sull'impianto di provenienza dei fanghi con la descrizione del ciclo che li origina e i trattamenti a cui sono stati sottoposti con particolare riferimento al processo di stabilizzazione. d pozzi con precisazione di quelli ad uso idropotabile; e corsi d'acqua superficiali; 1. Caratteristiche idrogeomorfologiche dei terreni sui quali si ha intenzione di spandere i fanghi (posizione falda, pendenza, permeabilità, se terreni soggetti ad allagamenti e/o esondazioni e/o inondazioni, stabilità, ecc.). Relazione tecnica in originale a firma del professionista competente iscritto all'ordine; 2. Relazione sulle condizioni meteoclimatiche con particolare riferimento alla piovosità della zona; 3. Consenso allo spandimento rilasciato da coloro che hanno il diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi in originale e con firma autenticata; 4. Titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 5. Qualora si tratti di attività conto terzi, certificato antimafia rilasciato dalla prefettura al legale rappresentante, in originale. 60 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Allegato 4c Caratteristiche dell'appezzamento oggetto dello spargimento Appezzamento n° formato da: foglio n° | | | | part: foglio n° | | | | part. posto in località: Comune di: 1 Tipo di suolo Tipo di suolo più diffuso | | | % famiglia: pH Top soil | |.| | granulometria: sabbia | | | %, limo | | | %, argilla | | | % tessitura: profondità del Top soil: | | | cm C.S.C.: | | | | meq/100 g Drenaggio superficiale classi di drenaggio: Presenza di falde temporanee: sì no Se sì: Permanenza | | | mesi Profondità | | | m Presenza di fessurazioni profonde sì no Presenza di orizzonti e strati compattati sì no Se sì: Profondità | | | m Presenza di fenomeni indotti da processi di riduzione sì no 613.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 2 idrogeomorfologia situazioni geodinamiche in atto: sì no se sì di che tipo: pendenza dell'appezzamento : minima | | | % media | | | % massima | | | % presenza di fenomeni di affioramento roccioso: sì no presenza di corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento: a) b) c) d) Bacino di riferimento: 3 situazione colturale coltura in atto: seminativo | | arborea | | vigneto | | prato | | se seminativo, stato del terreno: nudo | | coltura in atto | | specie della coltura in atto: specie della coltura che sarà praticata: 62 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 4 modalità di spandimento lo spandimento avverrà in n° | | interventi, di | | | mc/t ciascuno; tot. mc/t : | | | | | modalità d'interramento : iniezione | | aratura | | erpicatura | | altro | | se altro specificare: profondità di lavoro prevista: | | | cm 5 mezzi meccanici capacità: della/e botte/i utilizzata/e: | | | mc del carro/i utilizzato/i: | | | | t proprietà dei mezzi meccanici: denominazione ditta: indirizzo: tel. , Fax Il titolare/legale rappresentante della Ditta il tecnico progettista 6 cartografia indispensabile: 1) corografia comprendente: mappali catastali indicanti gli appezzamenti interessati in scala 1:2000; cartografia in scala 1:10.000 riportante gli appezzamenti interessati, i centri abitati e gli insediamenti sparsi, le strade, i pozzi con precisazione di quelli ad uso potabile, i corsi d’acqua superficiali; 0 633.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 5 Fac-simile di comunicazione per la messa in riserva e/o recupero dei rifiuti riutilizzabili e modalità di presentazione. Alla Provincia di “Settore Tutela Ambiente” Oggetto: Comunicazione inizio attività recupero rifiuti. Artt. 32 e 33 del D. Lgs. 22/97 / D.M. 5.02.1998. Il sottoscritto cognome..........................................................nome.....................................data di nascita..../..../19 comune di nascita.............…………………………….............................prov.....................……............ comune di residenza...........................................................via..........................................n°......……..... C.A.P...................prov..................................................cittadinanza.........................….......................... codice fiscale.........................................................................n° telefono........…..................................... in qualità di titolare.................................................................................................................................................... legale rappresentante della società.......................................................................................................... sede legale............................................................via..................................................................n°......... sede insediamento.................................................via...................................................................n°....... partita I.V.A..................................................n° telefono.........................n° iscrizione C.C.I.A.A.……... n° addetti...................n° iscrizione albo imp. artigiane..................................n° INAIL........................... n° INPS.................................... Codice Istat delle attività ............................................ COMUNICA DI PROCEDERE 1. ad effettuare le operazioni di recupero che seguono: DM 05/02/98 Operazione recupero Tipo di rifiuto recuperato Punto Allegato All. C Dlgs 22/97 Descrizione CER provenienza destinazione 64 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 SI IMPEGNA 2. ad effettuare tali operazioni nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni contenute nel D.M. 05.02.98 per le tipologie di rifiuto riportate in dettaglio al punto precedente; 3. ad effettuare le sopraindicate operazioni secondo le leggi sulla sicurezza e sulla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. 4. ad ottemperare agli obblighi di informazione e registrazione di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 22/97; 5. a comunicare all’Amministrazione Provinciale ogni eventuale variazione. In merito ai requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D.M. 05.02.98, il sottoscritto DICHIARA a) di essere cittadino italiano, cittadino di Stati membri della U.E. oppure cittadino residente in Italia, di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) di essere domiciliato, residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) di essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione della pena): 1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 Dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; h) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo; i) che la realizzazione dell’impianto è stata effettuata nel rispetto delle norme vincolistiche di carattere territoriale e urbanistico, e quindi il sottoscritto ha provveduto a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni/concessioni dalla competente autorità amministrativa; j) di impegnarsi a comunicare in tempo reale ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi. k) di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace; l) di essere in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica ecc., ovvero con tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti circa lo svolgimento di attività produttive o commerciali sull’area interessata, ai sensi di quanto indicato dal comma 6 art. 31 del d.lgs.22/97; m) di essere consapevole e stoccare adeguatamente e protetti dalle intemperie, ai sensi di quanto stabilito dall’art.1 comma 1 e dall’art. 6 del D.M. 05.02.1998, le tipologie di rifiuti sotto forma di fanghi, sabbie, materiali fini e comunque soggetti a dilavamento con produzione di eluato; n) di rispettare le condizioni e le quantità previste rispettivamente dall’art.6 e dall’art. 7 del D.M. 05.02.1998; o) di essere a conoscenza che l’attività oggetto della presente comunicazione potrà essere intrapresa decorsi novanta giorni dall’effettuazione della presente; 653.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 p) che la capacità massima di stoccaggio all’interno dell’area interessata all’attività, è pari a ……………………..; le tipologie di rifiuti, oggetto della presente comunicazione, sono stoccate ………………………………..(descrizione dell’area, modalità di stoccaggio, pavimentazione); q) che eseguendo un recupero di materia e/o di energia utilizzando contemporaneamente materia prima, la percentuale di ogni singola tipologia di rifiuti è pari a………………………………..; r) che la quantità oraria minima di materia prima alimentata all’impianto (espressa in massa) è pari a………………; s) di appartenere alla classe............. del D.M. 350/98, avente per importo annuale, come diritto di iscrizione, Lire.................; t) di effettuare l’attività in locali/siti conformi alle normative urbanistiche ed ambientali; u) dichiara altresì di ottemperare alle disposizioni di carattere generale previste dal D.M. 5.02.1998 artt. 1-11, per quanto applicabili al caso in specie. Allegati: - Relazione Tecnica Autorizzazione allo scarico Autorizzazione alle emissioni etc. Firma autenticata del Legale Rappresentante 66 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO 5a Indicazioni per la redazione della relazione tecnica da allegare alla comunicazione di inizio attività’ Prima parte: Tipologia del rifiuto: occorre indicare il punto dell’Allegato 1 o Allegato 2 al D.M. 05.02.98 relativo al rifiuto che si intende recuperare, la specificazione dei codici CER dei rifiuti, la relativa descrizione, la provenienza, le operazioni di recupero, da R1 a R13 (vedi Allegato C del D. Lgs. 22/97), che si intendono effettuare; Quantità annua di rifiuti (suddivisi per tipologia) che si prevede di trattare espresse in tonnellate; Capacità massima di stoccaggio nell’impianto espressa in tonnellate, suddivisa eventualmente per tipologia di rifiuto; Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: precisare anche se il rifiuto è solido, liquido, fangoso, infiammabile, inodoro o odoroso, altro; Caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero; Potenzialità dell’impianto di recupero Seconda parte dovranno essere indicati i metodi adottati affinchè, nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05.02.98, le operazioni di recupero dei rifiuti siano svolte senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente e nel rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. In particolare nella relazione tecnica dovranno essere indicate le modalità di smaltimento delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, e gli estremi degli atti autorizzativi. Si fa inoltre presente che, qualora previsto dalle norme tecniche, devono essere effettuate analisi sui rifiuti e/o test di cessione almeno ogni inizio di attività e, successivamente ogni due anni e, comunque , ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, così come previsto agli artt. 8 e 9 del D.M. 5.2.98. 673.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 A L L E G A T O 6 A de m pi m en ti d el la P ro vi nc ia e nt ro i l 31 /3 ( ar t. 1 9 e 20 R eg ol am en to ) R el az io ne r el at iv a a: S ta to d i at tu az io ne d el p ia no , el en co e d es tr em i au to ri zz at iv i ri la sc ia ti pe r gl i in te rv en ti d i pi an o, c on tr ol li e ff et tu at i Q U A D R O D I P R E S E N T A Z IO N E U ff ic io c h e h a c o m p il a to l a s c h e d a D ir ig en te R es p on sa bi le N ° te le fo no N ° F ax In di ri zz o e m ai l R es p on sa b il e P ro ce d im en to R E L A Z IO N E S U S T A T O D I A T T U A Z IO N E D E L P IA N O 68 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 A ll eg at o n ° 6 E L E N C O D E L L E A U T O R IZ Z A Z IO N I D I P IA N O R IL A S C IA T E E L E N C O D E L L E C O M U N IC A Z IO N I D I IN IZ IO A T T IV IT A ’ P ia n o /s ch ed ap re se n ta zi o n e 693.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 A ll eg at o n ° 6 E L E N C O D E L L E S A N Z IO N I E R E L A T IV I IM P O R T I C O M M IN A T I E L E N C O P R O V V E D IM E N T I D I S O S P E N S IO N E E D I R E V O C A P ia n o /s ch ed ap re se n ta zi o n e 70 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 E le nc o de ll e au to ri zz az io ni r il as ci at e pe r gl i in te rv en ti c on te nu ti n el p ia no c om pr en si ve d i un a sc he da p er c ia sc un a au to ri zz az io n e (P E R O G N I S IN G O L O I M P IA N T O I N S E R IT O N E L P IA N O P R O V IN C IA L E ) E le nc o n° P ro vi nc ia C o m u n e L oc al it à U B IC A Z IO N E D el im it az io ne P la ni m et ri ca ( su C T R 1 :1 0. 00 0) C oo rd in at e U T M ( x e y ) N o m e o r ag io n e so ci al e P ro vi nc ia G E S T O R E C o m u n e In di ri zz o T el ef o n o , F ax , e m ai l T ip o at to P ro pr ie tà a tt o N ° at to A U T O R IZ Z A Z IO N E D at a D at a sc ad en za T ip ol og ia a tt o T ip o Im pi an to F lu ss o R U R S D A T I T E C N IC I R D P ia n o /s ch ed ar en d ic on ta zi o n e 713.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Allegato 7 FONTI NORMATIVE D.M. 26-6-2000 n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) DPR 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) L. 30 marzo 2001 n. 130 ( Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.) d. lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) Atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 aprile 1998; Circolare 31 luglio 1998, n.10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285: Circolare esplicativa". ART. 1 FINALITÀ 1. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.7, comma 2 lett. f) d.lgs.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale. 2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento. ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento si definiscono: a) rifiuti cimiteriali: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale, come definiti dall'art. 7 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni: 1. resti mortali 2. avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO CIMITERIALE 72 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 3. parti di tumulo (o di cippi) 4. rifiuti da offerte votive 5. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea 6. altri rifiuti derivanti dalla gestione dell’ambito cimiteriale: a. i rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze; b. i rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero; c. i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale b) resti mortali: il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della corificazione; c) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni: assi e residui legnosi del feretro; componenti, accessori ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l’inumazione e/o la tumulazione c) parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi; d) rifiuti da offerte votive: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma e) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall’attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari. ART.3 ESCLUSIONI. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "i resti mortali" in quanto disciplinati ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n.285.1 ART.4 RAPPORTI CON ALTRE NORME. 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, a tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall’ordinario svolgimento delle attività cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti. 2. In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia 1 Artt. 82 e ss. del DPR 285/1990. 733.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ART. 5 ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE 1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione definiti al precedente art. 2 lett. a), n.2 debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali . 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.2 lett. a), n.2 nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”. Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo. 3. Il deposito temporaneo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 6, comma1 lett. m) del D. Lgs. 22/97, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento, come definito al punto D15 dell’allegato B del medesimo decreto, dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in porzioni confinate dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuate dal Comune e indicate con apposita segnaletica.. Le aree di deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio debbono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l’integrità. 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi. 5. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione. 6. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 6 ALTRI RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ CIMITERIALE. 1. I flussi di rifiuti derivanti dalla ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero (art.2, lett.a), n.4 e n.6) devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. Rimane vietata la raccolta in forma indifferenziata. 2. Il gestore ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili: 74 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 carta e cartone; sfalci, potature e scarti vegetali; vetro; contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica; frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.) 3. I rifiuti inerti di natura lapidea (art.2, lett.a) n.3 e n.5) e le terre di scavo, purché non pericolose, possono essere riutilizzati all’interno dell’area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio o, in alternativa, avviati a smaltimento in discarica di seconda categoria tipo A. ART. 7 ALTRE DISPOSIZIONI. 1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere quanto segue: le risulte della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero. 2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento della biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire. 753.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 ALLEGATO A CODICI CER DEI RIFIUTI PRODOTTI IN AREA CIMITERIALE RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA CER 20.02.02 RIFIUTI INERTI LAPIDEI CER 17.01.07 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA) CER 15.01.01 FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE CER 20.02.01 ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO CER 20.01.38 CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA CER 20.01.39 CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA IN METALLO CER 20.01.40 LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE CER 17.04.04 LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE CER 17.04.03 ALTRE PARTI METALLICHE IN GENERE (OTTONE, ECC…) CER 20.01.40 OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC..) CER 18.01.03* LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO CER 20.03.01 76 3.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 Allegato 8 VALORI LIMITE PER I TERRENI IN FUNZIONE DELL’USO AGRICOLO OD ASSIMILABILE Le concentrazioni sono espresse in mg/Kg di terreno secco PARAMETRO LIMITI DI ACCETTABILITA’ E DI BONIFICA IN FUNZIONE DELL’USO AGRICOLO OD ASSIMILABILE AGR 1 PARAMETRI GENERALI ED ANIONI Ph 4-9 Conducibilità (mS/cm) 200 Solfuri Fluoruri 200 Bromuri 20 Cianuri liberi 1 Cianuri complessi 5 Isocianati Zolfo elementare 500 2 AMIANTO (fibre libere...) 3 METALLI Antimonio 20 Argento 20 Arsenico 20 Bario 750 Berillo 4 Cadmio 3 Cobalto 40 Cromo 750 Cromo VI 8 Mercurio 0,5 Molibdeno 5 Nichel 150 Piombo 375 Rame 150 Selenio 2 Stagno 5 Tallio 1 Tellurio........ Vanadio 200 Zinco 600 4 COMPOSTI ORGANICI 4.1 Idrocarburi (espressi come n-eptano) (7) 20 4.2 Solventi alifatici alogenati Cloruro di vinile 0,1 tetraclorometano 0,1 1,2 - dicloroetano 0,1 tetracloroetene 0,1 triclorometano 0,1 altri (1) 0,1 4.3 Solventi aromatici non alogenati benzene 0,05 fenoli volatili espressi come fenolo 0,1 toluene 0,1 etilbenzene 0,1 773.3.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9 xileni (individuali) 0,1 stirene 0,1 4.4 Solventi aromatici alogenati clorobenzeni individuali 0,05 clorofenoli individuali 0,05 4.5 Idrocarburi Policiclici Aromatici (6) IPA più tossici (2) 0,1 IPA meno tossici (3) 0,1 5 MICROINQUINANTI ORGANICI POLICLORURATI 5.1 PCB, PCT, PCN TOTALI (4) 0,5 5.2 PCDD, PCDF (5) 0,001 6 PESTICIDI E FITOFARMACI Note AGR: uso agricolo o assimilabile (campi, pascoli, boschi) [1] Solventi alifátici alogenati: diclorometano, 1.1 - dicloroetano, 1.1.1 - tricloroetano, 1.1.2 - tricloroetano, 1.1.2.2 tetracloroetano, 1.2 - dicloroetene, tricloroetene, 1.2 - dicloropropano, 1.2 - dicloropropene [2] Idrocarburi Policiclici Aromatici più tossici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantaene, dibenzo(a,h)antracene, dibenzo(a)pirene, indeno(1.2.3 - c, d)pirene, benzo(a)pirene [3] Idrocarburi Policiclici Aromatici meno tossici: naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene [4] PCB, PCT, PCN, PCM: la concentrazione di queste famiglie va riferita a singoli standard (es. aroclor più simile per PCB) calcolata sulla sommatoria delle aree [5] PCDD, PCDF, diossine e dibenzofurani: la concentrazione delle PCDD e PCDF va riferita alla sommatoria delle concentrazioni delle varie famiglie dalla tetra alla octa, ognuna calcolata secondo uno standard di riferimento per ciascuna famiglia. [6] Per tale voce i lavori limite sono sostituiti con riferimento agli IPA totali dai seguenti valori: 1/20/200 rispettivamente per AGR, RES, IND. L’estrazione e purificazione deve essere effettuata secondo un metodo individuato (ad es. IRSA per i rifiuti) e la determinazione condotta in HPLC con colonna specifica. Il calcolo della concentrazione va effettuato sulla sommatoria delle aree in riferimento a fattori di risposta standard. Il calcolo sarà espresso tutto come pirene oppure riferito a fattori medi (ad es. per naftalene-acenaftalene, antracene ed altri) per i vari tratti del cromatogramma. Quando tuttavia la contaminazione sia attribuibile ad un singolo IPA è possibile fare riferimento ai valori già definitivi al punto 4.6 della tab. 3. [7] IDROCARBURI ALIFATICI TOTALI: La determinazione analitica può essere condotta con metodica di estrazione/purificazione e lettura in spettrofotometro IR. I puntini di sospensione indicano composti o classi di composti per i quali provvisoria- mente non è stato proposto nessun limite. 1 trattini indicano assenza di limite per un dato parametro per un dato uso del suolo.