Decree of the President of the Region No. 374 implementing article 50, paragraph 1-bis of Regional Act No. 16 of 2002 laying down provisions relative to the organizational and functional restructuring in matter of soil protection and water domain
Made 2002-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Friuli-Venezia Giulia
- Subjects
- Land and soil, Water
- Keywords
- public land, soil conservation/soil improvement, waste disposal, land tenure, waste management, public water, inland waters, water resources management, waterworks, basin/catchment/watershed
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2002, n.374 Regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale n. 16/2002 recante Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. Approvazione. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 41, comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», il quale prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le regioni disciplinino gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita', e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti; Visto l'art. 50, comma 1, lettera b)della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» che prevede il divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi; Visto l'art. 50, comma 1-bis della legge regionale n. 16/2002 medesima, cosi' come inserito dall'art. 27, comma 13 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, che prevede l'emanazione di apposito regolamento da approvarsi con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, per l'individuazione, in deroga al divieto di cui all'art. 50, comma 1. lettera-b), delle opere la cui realizzazione sia resa necessaria da ragioni di rilevante interesse pubblico, ovvero dalla necessita' di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa di tutela ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» ed in particolare l'art. 6 e l'allegato B da esso richiamato; Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 152/1999, relativo agli impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione; Visto l'art. 77 della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, che individua le competenze della direzione regionale dell'ambiente, nonche' l'art. 85-bis, cosi' come modificato da ultimo dalla D.G.R. 28 agosto 2002, n. 2937, che disciplina le competenze del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale; Visto il testo di regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale 3 luglio 2062, n. 16 predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente di concerto con il servizio autonomo per l'emergenza ambientale; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2002, n. 4033; Decreta: E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 dicembre 2002 TONDO Regolamento di attuazione dell'art. 50, comma 1-bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico». Art. 1. Finalita' 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 50, comma 1-bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, individua le opere la cui esecuzione e ammessa in deroga al divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Impianto: l'unita' tecnica permanente in cui e' svolta un'attivita' di smaltimento di rifiuti e qualsiasi altra opera accessoria ad essa tecnicamente connessa; b) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio». 2. Sono impianti di smaltimento di rifiuti anche gli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'Art. 36 comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Art. 3. Opere di rilevante interesse pubblico 1. Ai fini del presente regolamento si intendono di rilevante interesse pubblico le seguenti opere: a) impianti di bacini,ovvero loro varianti individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, o sua sezione, nonche' dai programmi attuativi di cui all'Art. 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ad esclusione delle discariche; b) impianti di smaltimento di rifiuti previsti da provvedimenti contingibili ed urgenti. Art. 4. Adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normative di tutela ambientale 1. Sono sempre ammessi gli adeguamenti strutturali e funzionali degli impianti esistenti, imposti dalla vigente normativa di tutela ambientale. 2. Tra gli adeguamenti di cui al comma 1, sono ricompresi quelli relativi agli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 152/1999. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il presidente: Tondo