Decree of the President of the Region No. 349 laying down criteria on financial aid to enterprises concerning investments in the field of processing and marketing of agricultural products, pursuant to Regional Act No. 80 of 1982
Made 2008-12-22 · Text as of 2026-10-01
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- Original title
- Decreto del Presidente della Regione n. 349: Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy · Friuli-Venezia Giulia
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, subsidy/incentive, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural commodities
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 349 Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 recante «Istituzione del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo»; Visto il proprio decreto 8 gennaio 2008, n. 03/Pres. recante l'approvazione del «Regolamento recante i criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»; Atteso che i predetti aiuti sono erogabili alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Visto in particolare l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento approvato con proprio decreto n. 03/Pres./08 che stabilisce la vigenza delle disposizioni nello stesso regolamento contenute sino alla data del 30 giugno 2008, ai sensi di quanto previsto dal predetto regolamento (CE) n. 70/2001; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto in particolare l'art. 44, comma 2 del predetto regolamento (CE) 800/2008 che stabilisce che gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che risultano conformi al regolamento (CE) 70/2001, o al regolamento (CE) 2204/2002, sono compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato; Ritenuto pertanto opportuno riproporre i contenuti del regolamento approvato con proprio decreto n. 03/Pres./08, come nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante; Vista la deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2884 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Art.1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) PMI: piccole e medie imprese cosi' come definite nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in conformita' alla raccomandazione della commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003; b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attivita' agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalita' di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale e' da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attivita'. Art. 3. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI localizzate sul territorio regionale ed attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese: a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficolta' di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004. Art. 4. Tipologia degli aiuti 1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra amministrazione regionale e Banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982. Art. 5. Interventi e spese ammissibili a finanziamento 1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti concernenti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato. 2. Ai sensi del comma 1 costituiscono spese ammissibili: a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili, compresi i terreni non destinati alla produzione primaria e necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento; b) l'acquisto o il leasing con patto d'acquisto e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio; c) le spese generali, purche' in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento. Art. 6. Interventi non ammissibili a finanziamento 1. Non sono ammissibili a finanziamento: a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione; b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; c) l'acquisto di beni strumentali usati; d) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 5. 2. Non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM. Art. 7. Intensita' dell'aiuto 1. L'intensita' massima dell'aiuto e' il 40% delle spese ritenute ammissibili. 2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possono superare 500.000,00 euro. 3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria. Art. 8. Determinazione del livello dell'aiuto 1. Il livello dell'aiuto e' determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione e' il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto cosi' calcolato non puo' comunque superare i massimali previsti all'art. 7. Art. 9. Obblighi del beneficiario 1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, e' di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'art. 5. 2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto. Art. 10. Modalita' di presentazione delle domande di aiuto 1. Le domande di aiuto sono presentate alla direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito direzione) ed alla banca prescelta. 2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 3. La direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti. Art. 11. Esecuzione degli investimenti 1. L'esecuzione degli investimenti non puo' iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione, dei fondi regionali, a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati. 2. La disposizione di anticipazione a favore della banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 13. 3. La direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati: a) i requisiti soggettivi del richiedente; b) la tipologia degli investimenti; c) la congruita', analiticamente determinata, delle spese preventivate; d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria, e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa. 4. La direzione puo' comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruita' delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato. Art. 12. Erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti. 2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1. 3. L'erogazione di un secondo acconto puo' essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato. 4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla direzione lo stato di avanzamento degli investimenti. 5. La direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione. 6. La misura massima del secondo acconto e' fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo. 7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto. 8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo. Art. 13. Modalita' di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti 1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e' presentata dal beneficiario alla direzione ed alla banca prescelta con allegate le fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute. 2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 7 e concesso a finanziamento, l'aiuto e' proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde, sul capitale regionale percepito in eccesso, gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente. Art. 14. Modalita' di ammortamento dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono estinti in semestralita' posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. 2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento. 3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento. 4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme. Art. 15. Divieto di cumulo 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in relazione alle stesse spese ammissibili. Art. 16. Applicazione e durata 1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2008; 2. In conformita' a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del regolamento (CE) 800/2008, il presente regolamento si applica a tutte le domande presentate conformemente al regolamento approvato con decreto del presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 03/Pres. decreto del Presidente della Regione per le quali la decisione di concedere l'aiuto viene emessa entro il 31 dicembre 2008. Art. 17. Rinvio alle normative europee 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo