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Laws of Italy

Decree of the President of the Region No. 259 on criteria for interventions for the preservation and rehabilitation of uncultivated and abandoned lands in mountain territories, pursuant to article 11 of Regional Act No. 10 of 2010

Made 2011-10-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Presidente della Regione n. 259: Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani).
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy · Friuli-Venezia Giulia
Subjects
Land and soil
Keywords
abandoned land/unoccupied land, mountain area, subsidy/incentive

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  1. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2011, n. 259 LR 10/2010, art. 11. Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia supplemento ordinario n. 21 del 2 novembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani); Visto, in particolare, l'articolo 11 della legge regionale n. 10/2010, che dispone che con regolamento regionale siano disciplinati i criteri e le modalita' di attuazione della legge stessa; Richiamata la deliberazione n. 1527 del 5 agosto 2011, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)»; Considerato che nella seduta del 22 settembre 2011 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul medesimo regolamento, con le osservazioni e proposte emerse nella seduta ed evidenziate nell'estratto del processo verbale n. 12/2011; Preso atto che la II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, nella seduta dell'11 ottobre 2011, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulla citata deliberazione n. 1527/2011, nonche' ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulle proposte modificative alla stessa illustrate nel corso della seduta ed allegate alla nota n. 0005063/P dell'11 ottobre 2011 del Consiglio regionale; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)», che tiene conto sia le osservazioni e proposte emerse in Consiglio delle autonome locali sia della proposta di modifica della Commissione consiliare; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n 1975 del 21 ottobre 2011; 2 Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)» nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente: TONDO Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani), di seguito denominata legge. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 della legge, si intende per: a) prato, pascolo e prato-pascolo: terreni finalizzati all'ottenimento di colture foraggiere permanenti, pluriennali o annuali; in particolare, per prato si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene tagliato ed asportato dal campo nello stato in cui si trova o previa essiccazione e per pascolo si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene consumato dagli animali direttamente sul posto; b) basso stato di degrado: condizione dei prati non falciati da meno di cinque anni o dei boschi con assenza di interventi colturali 3 di sfollo o diradamento da meno di trenta anni; c) alto stato di degrado: condizione dei prati non falciati da cinque o piu' anni o dei boschi con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da trenta o piu' anni. Art. 3. Interventi ammissibili 1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge sono ammesse le operazioni di: a) taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi; b) asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari; c) sfalcio; d) trinciatura del materiale vegetale; e) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammucchiamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie; f) fresatura del terreno; g) semina di specie erbacee fitogeograficamente coerenti. Capo II Procedure per la realizzazione degli interventi di risanamento e recupero Art. 4. Individuazione delle aree di intervento e dei soggetti titolari 1. Il comune attuatore adotta la cartografia su base catastale dello stato di fatto dei terreni incolti o abbandonati. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune attuatore individua le aree primarie e secondarie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge, suddivise in base alle classi di pendenza di cui all'allegato A, e, ove possibile, i soggetti titolari dei terreni. Art. 5. Concessione in affido al comune attuatore 1. Il comune attuatore provvede, sulla base della individuazione delle aree prevista dall'articolo 4, in ordine alla concessione in affido volontaria o amministrativa dei terreni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge. 2. Qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e necessita' afferenti lo stato di pericolo per la salubrita' dell'ambiente e la salute degli esseri umani, in deroga a quanto disposto al comma 1, i provvedimenti relativi alla concessione in affido possono essere adottati anche in assenza della individuazione delle aree di cui all'articolo 4. 4 3. In caso di concessione in affido amministrativa, l'avvio del procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati ai soggetti titolari e, qualora questi ultimi non siano reperibili o identificabili, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune territorialmente competente per almeno trenta giorni. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione o dal termine della pubblicazione sul sito informatico dell'avvio del procedimento, i soggetti titolari possono formulare osservazioni, anche di natura tecnica, che vengono valutate dal comune attuatore ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione in affido amministrativa. Art. 6. Effetti della concessione in affido 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge, il soggetto titolare non perde la titolarita' dei diritti sul bene. 2. Dalla concessione in affido non sorge in capo al soggetto titolare alcun diritto a titolo di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che il soggetto titolare subisca per fatto colposo o doloso del Comune attuatore o del soggetto operatore, ai sensi del codice civile. Art. 7. Attribuzione del terreno al soggetto operatore 1. Il comune attribuisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge, il terreno incolto o abbandonato in cura ad un soggetto operatore. 2. I soggetti operatori possono essere: a) i titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido; b) altri soggetti non titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido; c) i comuni attuatori, concessionari in affido dei terreni, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge, intendano provvedere direttamente agli interventi di recupero e risanamento nel caso in cui non sia stato individuato altro soggetto operatore. Art. 8. Eventuale prodotto degli interventi 1. Il materiale legnoso, arbustivo o erbaceo derivante dagli interventi effettuati ai sensi del presente regolamento e' ridistribuito sui terreni oggetto di intervento oppure, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, puo' essere utilizzato dal comune. Art. 9. Mantenimento della destinazione agricola 5 dei terreni oggetto di avvenuto recupero 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge, successivamente alle operazioni di recupero, il terreno e' mantenuto a prato o a pascolo o a prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a decorrere dall'11 novembre successivo all'ultimo intervento effettuato. 2. Qualora il soggetto titolare intenda assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1, ne da' comunicazione al soggetto operatore e al comune attuatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui sono disposti eventuali aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni a prato o a pascolo o a prato-pascolo. 3. In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto titolare, il soggetto operatore e' obbligato ad assumere l'impegno di mantenimento. 4. Qualora il soggetto operatore non intenda assumere l'impegno puo': a) nel rispetto della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), cedere l'idoneita' a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto imprenditore agricolo che autonomamente assume l'impegno al mantenimento; b) rinunciare all'impegno dandone comunicazione al comune attuatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima della scadenza del bando di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge, l'avvenuta effettuazione degli interventi costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore ad accedere agli aiuti di cui al comma 2. A tal fine l'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio provvede, su istanza del soggetto operatore, a riconoscere il titolo di conduzione ai fini dell'iscrizione nel fascicolo aziendale. 6. Il soggetto titolare puo', in qualunque momento, sostituirsi al soggetto operatore o al comune attuatore, rimborsando i costi sostenuti per le operazioni di risanamento e recupero, al netto di eventuali contributi pubblici concessi. Capo III Procedure per l'assegnazione ai comuni ricadenti nei territori montani di risorse per gli interventi di risanamento e recupero Art. 10. Riparto delle risorse finanziarie regionali 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, con decreto di prenotazione del Servizio competente della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominato «Servizio», sono altresi' ripartite le risorse finanziarie stanziate in bilancio nella misura del 10 per 6 cento per l'individuazione delle aree di intervento e del 90 per cento per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti operatori per la realizzazione degli interventi. Art. 11. Assegnazione di risorse ai comuni per l'individuazione delle aree di intervento e per la realizzazione degli interventi 1. In attuazione degli articoli 6, comma 4, e 3, comma 1, della legge, i comuni ricadenti nei territori montani presentano al Servizio la cartografia di cui all'articolo 4 recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi per l'assegnazione delle risorse. 2. La cartografia di cui all'articolo 4 e' in formato elettronico compatibile con lo standard regionale ed e' corredata di una relazione descrittiva. 3. Il Servizio, entro trenta giorni dalla presentazione della cartografia, assegna ai comuni di cui al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione: a) una somma calcolata nella misura forfettaria di 150,00 euro per ettaro per l'individuazione delle aree oggetto degli interventi; b) una somma determinata secondo le modalita' di cui all'allegato A per il concorso alla spesa per gli interventi previsto dall'articolo 13. 4. Le somme di cui al comma 3 sono erogate fino ad esaurimento delle risorse, nel rispetto del criterio di riparto di cui all'articolo 10. 5. I comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio una dichiarazione in merito all'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformita' alle finalita' di legge. Art. 12 Modalita' e termini di presentazione della cartografia 1. Ai fini di cui all'articolo 11 la cartografia e' presentata a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano presso la sede del Servizio entro le ore 12,00 del 30 settembre di ogni anno, a pena di inammissibilita'. 2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, si considera la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio di protocollo della Direzione competente. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora la cartografia sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 13. Concessione dei contributi ai soggetti operatori 7 1. In attuazione degli articoli 3 e 7 della legge e attraverso le risorse regionali assegnate ai sensi dell'articolo 11, eventualmente integrate con fondi propri, il comune concede ai soggetti operatori cui ha attribuito il terreno incolto o abbandonato i contributi per il concorso nelle spese per gli interventi, da realizzare prioritariamente all'interno dell'area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati. 2. Il comune determina la spesa ammessa a contributo sulla base di una relazione descrittiva dei singoli interventi e relativa perizia di spesa redatte da tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale. Tale documentazione contiene anche la dichiarazione rilasciata del tecnico medesimo attestante l'eventuale alto stato di degrado dei terreni. 3. I contributi di cui al comma 1 non possono superare le percentuali massime, calcolate sulla spesa ammessa, indicate nell'allegato C in funzione della pendenza dei terreni e del tipo di soggetto operatore e in ogni caso non possono superare gli importi massimi di cui all'allegato B. 4. I contributi di cui al comma 3 possono essere incrementati di un ulteriore 5 per cento qualora lo stato di degrado sia alto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c). 5. I contributi relativi agli interventi nelle aree primarie, conformemente a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge non possono essere superiori al 30 per cento degli importi massimi di contributo di cui all'allegato B. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i comuni ricadenti nei territori montani presentano al Servizio gestione forestale e produzione legnosa una comunicazione, anche non corredata dalla cartografia di cui all'articolo 4, recante l'estensione in ettari delle aree oggetto degli interventi suddivise per aree primarie e secondarie con indicate le relative pendenze medie per ciascuna area. 2. Il Servizio, entro i termini stabiliti per la chiusura dell'esercizio finanziario 2011 impegna le risorse finanziarie disponibili. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono erogate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle comunicazioni di cui al comma 1, fino al loro esaurimento. 4. La comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa e deve pervenire, a pena di inammissibilita', entro le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2011. Art. 15. 8 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).

Decree of the President of the Region No. 259 on criteria for interventions for the preservation and rehabilitation of uncultivated and abandoned lands in mountain territories, pursuant to article 11 of Regional Act No. 10 of 2010 · Nelum