Decree of the President of the Region No. 252 approving the amendments and addenda to the regulation relative to hunting companies as per article 12, paragraph 4 of Regional Act No. 30 of 1999
Made 2002-08-21 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Friuli-Venezia Giulia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, non-governmental entity
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 agosto 2002, n.252 Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistiche venatorie di cui all'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999. (GU n. 7 del 15-2-2003) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'Art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un Regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonche' della creazione degli spazi naturali permanenti; Visto il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000; Atteso che l'Art. 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresi', statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti; Visto l'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, come modificato dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2001, n. 4, che prevede la possibilita' di autorizzare aziende faunistico-venatorie a favore di uno o piu' proprietari ma anche a favore di uno o piu' conduttori; Ritenuto di modificare ed integrare a tal proposito il regolamento di esecuzione di cui si tratta nonche' di apportare al medesimo ulteriori modifiche resesi necessarie onde risolvere problemi insorti in via di prima applicazione delle norme in esso contenute; Visto il testo predisposto al riguardo dalla direzione regionale delle foreste; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2824 del 6 agosto 2002, Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 agosto 2002 TONDO Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999. Art. 1. Modifiche all'Art. 3 1. Il comma 2, dell'Art. 3, del regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e, di seguito, denominato regolamento, e' sostituito dal seguente: "2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonche' nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tal caso la tabellazione puo' essere sostituita con una segnaletica direzionale e gestore dell'azienda dovra' notificare ai direttori delle riserve confinanti il decreto costitutivo dell'azienda stessa con allegata planimetria della superficie in scala 1:5.000 o inferiore, indicante il posizionamento della tabellazione, se esistente". Art. 2. Abrogazione dell'Art. 5 L'Art. 5 del regolamento e' abrogato. Art. 3. Modifiche all'Art. 1 1. Dopo il comma 7 dell'Art. 7 del regolamento sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Sono altresi' assimilati a spazi naturali permanenti ai fini del presente regolamento le seguenti colture: i medicai con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a 5 anni, le colture a perdere (cioe' colture la cui produzione non puo' essere raccolta), le colture praticate sui terreni interessati dalla sottomisura f1 A6 (Creazione di bordure erbacee) del P.S.R. (Piano di sviluppo rurale) ed il pioppeto, purche' inerbito e sfalciato. Il medicaio e le colture a perdere devono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi, mentre gli interventi di cui alla sottomisura f1 A6 del P.S.R. devono essere mantenuti per tutta la durata della stessa autorizzazione. Le operazioni di sfalcio comunque effettuate su tali superfici devono rispettare i seguenti accorgimenti: a) l'esecuzione della falciatura deve avvenire partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno; b) devono essere utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che deve avanzare ad una velocita' massima di 15 Km/ora. 7-ter. Le colture di cui al comma 7-bis possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, del 4% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria. 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche alle aziende gia' autorizzate.". Art. 4. Integrazione all'Art. 8 1. Al comma 1 dell'Art. 8, del regolamento, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti "o conduttori". 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 8 del regolamento, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La dimostrazione da parte del conduttore non proprietario della disponibilita' dei terreni, di cui al comma 1, deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi della vigente normativa, presentata annualmente entro il 30 aprile, nella quale lo stesso dichiara di condurre detti terreni e di conferirli legittimamente all'azienda faunistico-venatoria affinche' quest'ultima possa utilizzarli a scopo venatorio. La mancata dimostrazione comporta la riduzione della superficie costituente l'azienda. 1-ter. Ai fini del presente regolamento sono assimilati ai conduttori, relativamente ai beni demaniali o patrimoniali indisponibili, i soggetti in possesso di concessione o di altro titolo idoneo.". Art. 5. Integrazioni all'Art. 9 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 9 del regolamento, dopo la parola "proprietaria" sono aggiunte le seguenti "o conduttrice". 2. Alla lettera b), comma 1, dell'Art. 9 del regolamento, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti "o conduttori". Art. 6. Integrazioni all'articolo 10 1. Alla lettera a), comma 1, dell'Art. 10 del regolamento, dopo la parola "proprieta'" sono aggiunte le seguenti "o conduzione". Art. 7. Modifiche all'Art. 11 1. Alla lettera a), comma 1, dell'Art. 11 del regolamento, dopo la parola "proprieta'" sono aggiunte le seguenti "o conduzione". 2. Alla lettera b), comma 1, dell'Art. 11 del regolamento, dopo la parola "Registro delle imprese" sono aggiunte le seguenti "per i soggetti che sono tenuti a tale obbligo, o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative, per gli altri soggetti". 3. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 11 del regolamento e' abrogata. 4. Al comma 4, dell'Art. 11 del regolamento, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti "o conduttori". Art. 8. Integrazioni all'Art. 14 1. Alla lettera a), comma 2, dell'Art. 14 del regolamento, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti "o conduttori". 2. Alla lettera d), comma 2, dell'Art. 14 del regolamento, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti "o conduttori". Art. 9. Modifiche all'Art. 16 1. Alla lettera b), comma 2, dell'Art. 16 del regolamento, dopo le parole "dell'azienda" sono aggiunte le seguenti "sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: a) scienze naturali; b) scienze agrarie; c) scienze forestali d) scienze biologiche; e) scienze della produzione animale; f) scienze ambientali; g) medicina veterinaria; h) diplomi di laurea equipollenti, ai sensi della normativa vigente.". 2. Il comma 3 dell'Art. 16 del regolamento e' abrogato. Art. 10. Modifiche all'Art. 17 1. All'Art. 17 del Regolamento, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Hanno titolo ad esercitare l'esercizio venatorio in un'azienda faunistico-venatoria, il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario e conduttore associato, purche' muniti di tesserino venatorio regionale."; b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria puo' essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante"; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che possono esercitare nello stesso giorno l'attivita' venatoria, non deve essere superiore per unita' di superficie alla densita' media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entita' numerica stabilita dal decreto di autorizzazione; d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. L'attivita' venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare concessione alla data del 31 dicembre 1999 non convertite in aziende faunistico-venatorie ai sensi del comma 1 dell'Art. 40 della legge regionale n. 30/1999, puo' essere esercitata, previa comunicazione alla direzione regionale delle foreste, servizio per la tutela della fauna e della caccia, sino alla scadenza della concessione medesima, secondo le modalita' previste per le aziende faunistico-venatorie,". Art. 11. Modifiche all'Art. 18 1. Il comma 1 dell'Art. 18 del regolamento, e' sostituito dal seguente: "1. Le aziende faunistico-venatorie devono trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, alla direzione regionale delle foreste, Servizio per la conservazione della fauna e della caccia: a) fotocopia, conforme all'originale, dell'elenco dei cacciatori proprietari o conduttori associati, dei cacciatori titolari di permesso annuale, dei cacciatori invitati e dei verbali di lancio di cui al successivo comma 2; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna, ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi e' stato alcun utile.". 2. Al comma 2 dell'Art. 18, sono abrogate le parole "contrassegnata e". Art. 12. Modifiche all'Art. 22 1. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 22 del regolamento, e' sostituita dalla seguente: "b) una distanza non inferiore a tre chilometri dal perimetro dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, cosi' come individuati dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.". Art. 13. Modifiche all'Art. 26 1. Il comma 3 dell'Art. 26 del regolamento e' sostituito dal seguente: "3. La fauna immessa deve risultare garantita sotto ii profilo sanitario.". Visto, il presidente: Tondo