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Laws of Italy

Decree of the President of the Provincial Council No. 16 implementing Provincial Act No. 24 of 9 December 1991 making provision on wildlife protection and hunting

Made 1992-11-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Trentino-Alto Adige
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, captive wild animals, birds, wild fauna, inspection, protection of species, biodiversity

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Text

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" (b.u. 12 gennaio 1993, n. 2, suppl. ord.) Art. 1 Definizioni 1. Nelle successive disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Capo I Articolazione del territorio (artt. 6 e 7 della legge) Art. 2 Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura 1. Le oasi di protezione sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, costituite allo scopo di salvaguardare le specie che durante le predette fasi del loro ciclo biologico si trovano maggiormente esposte ad azioni di disturbo, dirette o sull'ambiente, che possano comprometterne la dinamica evolutiva. Le oasi di protezione devono avere un'estensione minima e caratteristiche naturali tali da garantire il completo svolgimento delle fasi a cui l'azione di tutela è rivolta e comunque una superficie non inferiore a 200 ettari. 2. Le zone di ripopolamento e cattura sono territori destinati alla riproduzione allo stato naturale della fauna selvatica autoctona, al suo irradiamento nelle aree circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento. Tali zone devono avere un'estensione territoriale idonea a garantire il naturale svolgimento dell'intero ciclo biologico delle specie alle quali la zona è destinata e comunque una superficie non inferiore a 50 ha. 3. La Giunta provinciale delibera l'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura in armonia con le indicazioni del piano faunistico, qualora deliberato. Essa valuta in particolare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'opportunità di convertire, in tutto o in parte, in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura le zone di protezione già costituite a norma degli articoli 23 e 67 bis del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. 4. Qualora la costituzione delle aree di cui al presente articolo dia luogo a sostanziali e rilevanti preclusioni all'esercizio dell'attività venatoria in una o più riserve, la Giunta provinciale può procedere alla revisione del numero e dell'estensione delle riserve medesime a norma dell'articolo 14 della legge. Art. 3 Aziende faunistico-venatorie 1. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro e si prefiggono il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. 2. I territori costituiti in riserve di caccia concesse a privati possono, alla scadenza della concessione e su richiesta degli interessati, essere costituiti in aziende faunistico venatorie. Tali aziende possono essere inoltre costituite su proposta dei proprietari, singoli o consorziati, del territorio, purché la costituzione dell'azienda non pregiudichi la gestione tecnica della riserva di diritto dalla quale viene scorporata. I territori interessati devono rivestire valenza naturalistica e faunistica, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina. 3. Ai fini di una razionale gestione, all'azienda faunistico-venatoria possono essere accorpati anche territori di proprietà pubblica, previo consenso del proprietario. 4. Le aziende faunistico venatorie sono condotte sulla base di piani di gestione quinquennali, contenenti gli interventi di conservazione e ripristino ambientale diretti a garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, e di programmi annuali di prelievo. I predetti piani e programmi sono redatti da tecnici abilitati all'esercizio professionale nel settore della pianificazione faunistica. 5. L'istituzione delle aziende faunistico-venatorie è subordinata alla presentazione da parte del richiedente del piano di gestione e ad una valutazione di conformità del predetto piano al piano faunistico, qualora deliberato. 6. Il gestore dell'azienda faunistico-venatoria assicura a proprie spese lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria all'interno dell'azienda. 7. I programmi di prelievo sono soggetti ad approvazione dal comitato faunistico provinciale. 8. All'interno dell'azienda faunistico-venatoria la caccia è esercitata, in conformità al calendario venatorio ed ai programmi di prelievo, dai cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge ed autorizzati dal titolare dell'azienda medesima. Art. 4 Centri pubblici e privati di produzione della selvaggina 1. I centri pubblici e privati di produzione della selvaggina sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni di specie autoctone mediante la produzione di fauna selvatica. Essi sono costituiti da aree delimitate da appositi recinti o da voliere; al loro interno la produzione di selvaggina avviene in condizioni prossime a quelle naturali, in relazione alle specifiche esigenze biologiche delle specie in produzione, ivi comprese quelle attinenti al fabbisogno di superficie. 2. I centri sono sottoposti a verifica annuale delle condizioni igienico-sanitarie da parte di un veterinario dell'unità sanitaria locale. Copia delle risultanze della verifica è trasmessa al servizio faunistico. Art. 5 Zone di addestramento cani e per le gare degli stessi 1. Le zone di addestramento cani e per le gare degli stessi sono territori delimitati da apposite tabelle, all'interno dei quali viene curato l'addestramento di cani, a qualsiasi uso destinati, e vengono organizzate le gare degli stessi. 2. Tali zone sono istituite in aree idonee, compatibilmente con le esigenze di tutela dei territori che rivestono rilevante interesse naturalistico e faunistico, su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili il cui statuto preveda finalità, di natura professionale o amatoriale, mirate all'addestramento, alla protezione o al miglioramento delle razze pure canine. 3. La deliberazione di istituzione delle zone di cui al presente articolo stabilisce il periodo di efficacia del provvedimento istitutivo, le cause e le modalità della sua revoca ed individua i soggetti che possono utilizzare la zona autorizzata. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale individua il soggetto responsabile della conduzione delle predette zone, compatibilmente con le esigenze dell'ente gestore di assicurare l'ordinata gestione tecnica delle riserve di diritto. 4. I provvedimenti istitutivi o autorizzativi emanati in base alla normativa previgente hanno efficacia fino alla scadenza da essi prevista. 5. Per i fini e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 3, della legge è consentito l'uso di cani anche nelle zone protette. Art. 6 Disposizioni comuni 1. L'istituzione delle aree di cui all'articolo 6 della legge è disposta, ove esse ricadano nei territori costituiti di diritto in riserve di caccia, previo esame delle eventuali osservazioni formulate dall'assemblea dei cacciatori delle riserve interessate. Tali osservazioni sono trasmesse al servizio faunistico a cura dell'ente gestore, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine il procedimento prosegue anche in assenza delle osservazioni. 2. Il provvedimento di istituzione delle aree previste dall'articolo 6, comma 1, della legge può essere revocato su richiesta degli interessati, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato l'emanazione ovvero, previa diffida, qualora l'attività gestionale delle aree non venga espletata secondo le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento o dalla delibera istitutiva. 3. Le tabelle di delimitazione delle aree di cui all'articolo 6, comma 2, della legge devono essere conformi ai modelli allegati al presente regolamento e contrassegnati dalla lettera A), B), C) e D). Capo II Gestione della caccia (capo III della legge) Art. 7 Legale rappresentante delle associazioni venatorie 1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge, le associazioni dei cacciatori regolarmente costituite e riconosciute dalla Provincia, che dimostrino, mediante la documentazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge, di rappresentare almeno il 5% dei cacciatori residenti in provincia di Trento, comunicano al servizio faunistico le generalità del legale rappresentante e le successive variazioni dell'elenco nominativo dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno. Art. 8 Assemblee dei cacciatori delle riserve di diritto 1. La partecipazione del rappresentante comunale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge, alle assemblee dei cacciatori delle riserve comunali di diritto è assicurata mediante avviso da trasmettere al comune almeno dieci giorni prima della riunione. Art. 9 Regolamenti interni delle riserve 1. I regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17 della legge disciplinano: a) le limitazioni temporali o zonali dell'attività venatoria; b) le limitazioni nelle modalità di esercizio della caccia; c) le limitazioni di specie o riferite al sesso di una determinata specie; d) le modalità di organizzazione dell'esercizio venatorio con particolare riferimento alla formazione di squadre ed alla attività di accompagnamento dei cacciatori esperti; e) le attività o le iniziative finalizzate al miglioramento ambientale o comunque ad una più razionale gestione faunistica. 2. I regolamenti interni delle riserve sono fatti pervenire dall'ente gestore alla Giunta provinciale tramite il servizio faunistico. 3. Il controllo sui predetti regolamenti è esercitato secondo le modalità stabilite dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4, della legge. 4. I regolamenti delle singole riserve, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge, si conformano alle prescrizioni generali, rispondenti ad esigenze di gestione venatoria comuni a tutto il territorio provinciale o a zone venatorie omogenee, stabilite dall'ente gestore nel rispetto del calendario venatorio e delle deliberazioni assunte dal comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge. 5. Le prescrizioni contenute nei regolamenti interni sono riportate nel permesso di caccia. Art. 10 Contributo finanziario dei cacciatori 1. Il contributo finanziario per i permessi d'ospite annuali limitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13, è determinato rispettivamente nella misura massima del 60% e 80% di quello stabilito per i cacciatori titolari di permesso d'ospite annuale senza limitazioni. 2. Il contributo finanziario per i permessi d'ospite giornalieri è commisurato all'entità delle limitazioni e comunque nel rispetto dei valori fissati all'articolo 18 della legge. 3. L'ente gestore, ai fini del finanziamento dell'attività di gestione della caccia, può richiedere ai cacciatori che inoltrano domanda per il rilascio del permesso il versamento di un anticipo del contributo annuale fino ad un massimo del 60% dell'importo annuale presunto e riscuotere il saldo prima dell'inizio di ogni forma di attività venatoria. Per i cacciatori che presentino domanda dopo il 15 marzo, l'ente gestore può richiedere una maggiorazione non inferiore al 10% e non superiore al 30% del contributo dovuto, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione dell'ente medesimo; la maggiorazione non è richiesta ai cacciatori che richiedono il permesso per la prima volta. Art. 11 Riserve di diritto del comune di Trento 1. Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera f) della legge, i cacciatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano in possesso del permesso annuale di caccia in una delle quattro riserve del comune amministrativo di Trento, sono considerati soci di diritto della riserva medesima. Successivamente a tale data la distribuzione di nuovi cacciatori di diritto nelle predette riserve è effettuata secondo i seguenti criteri: a) i cacciatori residenti nell'ambito del comune catastale di Trento possono optare per una qualsiasi delle quattro riserve; b) i cacciatori residenti negli altri comuni catastali facenti parte del comune amministrativo di Trento possono richiedere il permesso di caccia esclusivamente nella riserva alla quale appartiene il comune catastale nel quale risiedono. 2. I criteri stabiliti alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano inoltre per la distribuzione nelle quattro riserve di Trento dei cacciatori che, in base alle lettere b), c), d), del comma 2, dell'articolo 23 della legge, abbiano maturato i requisiti per essere considerati cacciatori di diritto in una delle medesime riserve. Pertanto qualora i requisiti siano maturati con riferimento al comune catastale di Trento, il cacciatore può optare per una qualsiasi delle quattro riserve, mentre nel caso in cui i requisiti maturati siano riferiti ad altri comuni catastali facenti parte del comune amministrativo di Trento, può ottenere il permesso esclusivamente nella riserva alla quale il comune appartiene. 3. In deroga al disposto di cui alla lettera b), del comma 1, i cittadini residenti nel comune amministrativo di Trento che siano genitori, coniuge o figli di cacciatori di diritto che esercitano la caccia in una delle quattro riserve di Trento possono chiedere il permesso di caccia nella riserva ove il congiunto esercita la caccia. Inoltre il cacciatore di diritto residente nel comune catastale di Trento che eserciti la caccia in una delle quattro riserve di Trento avendo usufruito della facoltà di opzione prevista dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2, può cambiare riserva nell'ambito delle stesse, qualora non ritiri il permesso di caccia in alcuna di esse per almeno tre anni consecutivi. Capo III Esercizio della caccia (capo IV della legge) Art. 12 Permessi di caccia 1. Il permesso d'ospite annuale può, su richiesta dell'interessato, essere limitato in relazione alle specie cacciabili nell'ambito delle due tipologie di seguito riportate: a) caccia ai soli uccelli di passo con l'uso del capanno; b) caccia alla lepre ed alla selvaggina da piuma. 2. Il permesso d'ospite giornaliero può, su richiesta dell'interessato, avere validità limitata in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia, nonché alle specie cacciabili. 3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate sul permesso stesso ed eventualmente integrate da apposite rappresentazioni cartografiche. 4. I permessi di caccia a validità annuale devono essere richiesti dagli interessati entro il 15 marzo di ogni anno all'organo decentrato dell'ente gestore, il quale provvederà a trasmetterli all'ente gestore medesimo, corredati di un proprio parere. 5. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, il permesso di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sull'intero territorio della riserva comunale di diritto, nel rispetto della legge, del presente regolamento e dei regolamenti interni della riserva. 6. L'ente gestore può, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto interessata, rilasciare, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna, speciali permessi annuali a chi intenda svolgere attività di ricerca della selvaggina, escluso il suo abbattimento o cattura, nel rispetto del calendario venatorio, con il solo uso del cane. La predetta attività non costituisce esercizio di caccia e non è soggetta alla relativa disciplina. 7. Il rilascio del permesso previsto dal comma 6 può essere subordinato al versamento di un contributo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e sorveglianza della riserva. Art. 13 Permessi d'ospite annuali 1. I permessi d'ospite annuali vengono rilasciati, su richiesta, dall'ente gestore, previa acquisizione, per ogni richiesta, del parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto interessata e compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva stessa. Il permesso è nominativo ed il titolare ha l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni applicabili ai soci della riserva. 2. L'ente gestore, qualora rilasci un permesso d'ospite annuale ad un cacciatore residente fuori provincia, non in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge, è tenuto a riservare due analoghi permessi a cacciatori di diritto delle riserve di Trento e Rovereto, che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 4. Art. 14 Permessi d'ospite giornalieri 1. L'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto delibera annualmente sul numero di permessi d'ospite giornalieri per la caccia alla selvaggina stanziale, che possono essere rilasciati in rapporto alla consistenza faunistica della riserva stessa accertata dall'ente gestore, nonché sul contributo finanziario di cui all'articolo 18, comma 3, della legge. 2. Ai cacciatori residenti nella provincia di Trento i permessi giornalieri vengono rilasciati senza limiti di tempo e di numero. Ai cacciatori provenienti da altre regioni o province non possono essere rilasciati, nel corso della medesima stagione venatoria, più di quattro permessi giornalieri, con decorrenza dal 1° ottobre; il predetto limite ai permessi può essere derogato per le zone di migrazione delle riserve di Levico, Caldonazzo, Lomaso, Fiavé, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore. 3. Il titolare di un permesso d'ospite giornaliero è accompagnato da un agente di vigilanza o da un cacciatore della riserva, nominativamente indicati nel permesso fatta eccezione per le zone di migrazione di cui al comma 2. È ammesso l'accompagnamento di un solo agente o cacciatore della riserva nel caso di gruppi di ospiti fino ad un massimo di tre persone che rimangano a contatto visivo tra di loro e con l'accompagnatore medesimo. 4. I permessi d'ospite di cui al presente articolo vengono rilasciati dagli organi decentrati dell'ente gestore istituiti presso ogni riserva, avvalendosi del modello predisposto dall'ente gestore medesimo. Art. 15 Esercizio della caccia nei comuni di Trento e Rovereto 1. Il territorio delle riserve di caccia di Trento e Rovereto viene ripartito in zone di tipo A e zone di tipo B, come risulta dalla cartografia allegata al presente regolamento e contrassegnata dalla lettera E). 2. Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre, nelle zone di tipo A, l'attività venatoria nei giorni di domenica non può essere esercitata oltre le ore 10.00. 3. La limitazione temporale per le zone di tipo A è riportata sul permesso di caccia rilasciato ai cacciatori delle riserve di Trento e Rovereto, con l'integrazione di una apposita rappresentazione cartografica che evidenzi i confini di dette zone. Art. 16 Programmi di prelievo 1. Fino a quando non sarà operante il piano faunistico le specie che soggiacciono alla pianificazione dei prelievi vengono stabilite annualmente dal comitato faunistico provinciale. 2. Tale pianificazione, attuata mediante i programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 della legge, si propone di favorire la conservazione ed il miglioramento della fauna selvatica in equilibrio con le risorse ambientali. 3. I programmi di prelievo fissano annualmente la quota dei capi da abbattere per le specie di cui al comma 1, sulla base di valutazioni della loro consistenza e forniscono indicazioni tecniche di massima finalizzate a raggiungere un'equilibrata proporzione fra i sessi e fra le classi di età. 4. La verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati viene effettuata, annualmente per ciascuna riserva, da un'apposito sottocomitato istituito dal comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge. I cacciatori che hanno eseguito gli abbattimenti sono tenuti a mettere a disposizione del sottocomitato per il relativo esame tutti i trofei di ungulati nonché le mandibole di caprioli, di cervi e delle femmine e piccoli di muflone accompagnati da un certificato di origine, nei tempi e con le modalità di volta in volta stabiliti dal comitato medesimo per ciascuna riserva. Il certificato d'origine è compilato per ogni ungulato abbattuto in provincia di Trento su un modulo predisposto dal comitato faunistico provinciale. 5. Le determinazioni dei programmi di prelievo in ordine alle classi di età, alle caratteristiche somatiche e, per i bovidi, anche al sesso, hanno carattere orientativo per l'esercizio dell'attività venatoria; della loro eventuale non corretta applicazione è tenuto conto nella predisposizione dei programmi di prelievo per la stagione venatoria successiva sulla base di appositi criteri che saranno adottati dal comitato faunistico provinciale. 6. L'ente gestore può organizzare apposite mostre dei trofei, anche in connessione con le verifiche di cui al comma 4, dirette a rendere pubblici i risultati delle verifiche stesse nonché per finalità a carattere didattico-divulgativo. Art. 17 Appostamenti di caccia 1. Presso ogni appostamento di caccia fisso è collocata una tabella conforme al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera F). 2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati non possono essere realizzati ad una distanza minore di metri 200 da un analogo appostamento preesistente. Art. 18 Fondi chiusi 1. Le tabelle di delimitazione dei fondi chiusi previsti dall'articolo 32, comma 4, della legge devono essere conformi al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera G). Capo IV Servizio di vigilanza (art. 20 della legge) Art. 19 Contingente del personale di vigilanza venatoria 1. L'ente gestore fornisce al servizio faunistico, entro il 31 marzo di ogni anno, i nominativi degli agenti venatori dipendenti. Nella prima applicazione del presente regolamento sono altresì comunicate le zone di sorveglianza ed i recapiti degli agenti medesimi. 2. Successivamente, sulla base anche delle comunicazioni annuali di cui al comma 1, il servizio faunistico e l'ente gestore concludono apposite intese, dirette a delimitare le zone di sorveglianza cui è destinato il personale dipendente dall'ente gestore, secondo i criteri di omogeneità e coordinamento con i distretti e le circoscrizioni di cui all'articolo 21. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la delimitazione delle zone di sorveglianza è disposta dalla Giunta provinciale. Art. 20 Distretti e circoscrizioni di sorveglianza 1. Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento del servizio di vigilanza venatoria, il territorio provinciale è suddiviso in distretti e in circoscrizioni di sorveglianza venatoria, coincidenti rispettivamente con le zone di competenza degli ispettorati distrettuali forestali e delle stazioni forestali del servizio foreste. 2. Il distretto di sorveglianza venatoria costituisce l'unità di base per l'organizzazione ed il coordinamento del servizio. Al fine di assicurare un efficace espletamento dei compiti demandati dalla legge al servizio faunistico, un sottufficiale o guardia forestale sarà dislocato, alle dipendenze del predetto servizio, presso ciascun comune sede di stazione forestale del servizio foreste, eventualmente anche affiancato da una o più guardie ittico venatorie secondo le specifiche necessità della circoscrizione, con l'incarico di esercitare la sorveglianza venatoria su tutto il territorio della circoscrizione assegnatagli. 3. In via transitoria, qualora non sia possibile procedere nel modo indicato dal comma 2, la responsabilità della vigilanza venatoria nella circoscrizione può essere affidata ad un agente ittico-venatorio. Art. 21 Coordinamento del servizio 1. Un sottufficiale o guardia forestale dislocato, alle dipendenze del servizio faunistico e scelto dal dirigente dello stesso, nel comune sede di distretto forestale del servizio foreste funge da coordinatore del servizio di sorveglianza svolto dagli agenti venatori e dai forestali dipendenti dal servizio faunistico su tutto il territorio del distretto, in riferimento a interventi tecnici, amministrativi o di polizia a carattere circoscrizionale. 2. Qualora detti interventi abbiano valenza sovracircoscrizionale, il loro coordinamento spetta al dirigente del servizio faunistico. 3. Gli agenti venatori dell'ente gestore danno comunicazione delle violazioni accertate anche al responsabile della circoscrizione di vigilanza interessata o comunque al coordinatore territoriale competente del servizio faunistico. Art. 22 Riunioni di servizio 1. L'organizzazione della vigilanza venatoria in ogni riserva e le forme di coordinamento della sorveglianza svolta dall'ente gestore e dai servizi provinciali, sono definiti, a livello provinciale, mediante riunioni di servizio convocate con periodicità almeno semestrale presso la sede del servizio faunistico e, a livello di distretti di sorveglianza venatoria, mediante riunioni di servizio quindicinali, convocate nel comune sede di distretto forestale del servizio foreste. 2. Il dirigente del servizio faunistico, anche tramite il sottufficiale o guardia forestale coordinatore di distretto, può indire in ogni tempo riunioni di servizio a livello di distretto per l'organizzazione ed il coordinamento del servizio di vigilanza venatoria. 3. Nel corso di dette riunioni sono anche acquisiti dati ed informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna e, in particolare, notizie utili alla rapida individuazione di manifestazioni patologiche provocate da malattie a carattere contagioso. 4. Alle riunioni a livello provinciale, indette e presiedute dal dirigente del servizio faunistico o suo delegato, sono convocati un funzionario del servizio foreste ed il comandante degli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore. 5. Alle riunioni di distretto di vigilanza venatoria sono convocati i sottufficiali o guardie forestali responsabili delle circoscrizioni ed il responsabile di distretto degli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore. 6. L'ispettorato distrettuale forestale territorialmente competente ha la facoltà di far intervenire alle riunioni di cui al comma 5 un sottufficiale o guardia forestale. Art. 23 Controllo sul servizio di vigilanza dell'ente gestore 1. Il servizio faunistico esercita il controllo sull'attività di vigilanza venatoria svolto dall'ente gestore verificando i seguenti elaborati che l'ente medesimo è tenuto a presentare nel corso delle riunioni di distretto: a) prospetto preventivo del calendario delle ferie e dei riposi; b) resoconto del servizio svolto riportato sul registro di servizio adottato dall'ente gestore su facsimile predisposto dal servizio faunistico; c) programma di servizio; d) elenco delle infrazioni accertate. 2. Annualmente l'ente gestore elabora una relazione sul servizio di vigilanza contenente i dati relativi all'organizzazione del servizio e all'attività svolta, nonché le informazioni concernenti il contingente del personale impiegato con i relativi periodi di presenza. Tale relazione è presentata alla Giunta provinciale, tramite il servizio faunistico, entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il servizio faunistico esercita il controllo sul servizio di vigilanza svolto dal personale dell'ente gestore segnalando eventuali comportamenti censurabili. Capo V Agenti volontari di vigilanza (art. 41, comma 2, della legge) Art. 24 Guardie faunistiche 1. Gli agenti volontari di vigilanza di cui all'articolo 41, comma 2, della legge, sono denominati guardie faunistiche. Art. 25 Corsi e attestato di idoneità per guardie faunistiche 1. Possono essere nominate guardie faunistiche i soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità da conseguire con la partecipazione a corsi di preparazione che si concludono con il superamento di una prova finale in forma di colloquio tesa ad accertare l'idoneità al servizio. 2. Non può essere ammesso ai corsi chi, negli ultimi cinque anni, sia incorso in sanzioni amministrative e penali di normative in materia di caccia, pesca e protezione degli animali. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, la Giunta provinciale delibera l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami. 4. La prova d'esame viene sostenuta davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta dal dirigente del servizio faunistico o suo delegato, che la presiede, da un esperto in discipline naturalistiche con particolare conoscenza della fauna, da un esperto della legislazione e del contenzioso in materia di fauna e da un dipendente del servizio faunistico, con funzioni anche di segretario. 5. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modifiche. Art. 26 Nomina delle guardie faunistiche 1. La Giunta provinciale, su proposta del servizio faunistico e previa verifica della sussistenza dei requisiti personali prescritti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, può nominare guardia faunistica solo chi, al termine dei corsi, abbia ottenuto l'attestato di idoneità. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. 2. L'atto di nomina, soggetto ad approvazione del questore ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 abilita le guardie faunistiche alla vigilanza sull'applicazione della legge nell'ambito della circoscrizione di vigilanza venatoria di assegnazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. I servizi al di fuori delle circoscrizioni di assegnazione dovranno essere concordati con il servizio faunistico sulla base di specifiche esigenze di vigilanza venatoria. 3. Le guardie faunistiche sono munite di tessera di riconoscimento, rilasciata dal presidente della Giunta provinciale. Art. 27 Organizzazione della vigilanza venatoria 1. Il servizio di vigilanza delle guardie faunistiche è organizzato dai responsabili di circoscrizione del servizio faunistico. 2. Le guardie faunistiche garantiscono la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno quattro giornate al mese. Il programma di servizio relativo a tali giornate è preventivamente concordato con il responsabile di circoscrizione del servizio faunistico. L'eventuale indisponibilità a svolgere il servizio concordato è comunicata con congruo anticipo al suddetto responsabile. 3. Le guardie sono dotate di un registro di servizio, secondo un modello predisposto dal servizio faunistico, che viene tenuto aggiornato e presentato mensilmente per il controllo al responsabile di circoscrizione. 4. Il responsabile di circoscrizione del servizio faunistico può impiegare, nell'ambito della disponibilità dichiarata ai sensi del comma 2, le guardie faunistiche anche per lo svolgimento di operazioni tecniche di pianificazione venatoria, di indagini e di studi volti alla conservazione ed al miglioramento degli habitat. 5. Le violazioni accertate dalle guardie faunistiche sono inoltre immediatamente segnalate al servizio faunistico tramite il responsabile di circoscrizione. Art. 28 Obblighi delle guardie faunistiche 1. Le guardie faunistiche hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nell'ambito della circoscrizione cui appartengono e di mantenere i necessari rapporti di collegamento e di collaborazione con i rappresentanti del servizio faunistico. 2. Sono inoltre tenute a segnalare tempestivamente situazioni di rischio ambientale, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera. 3. Qualora una guardia faunistica rinvenga o venga informata del rinvenimento di fauna selvatica morta, ammalata o ferita, dovrà adoperarsi, nell'ambito di un'attività di primo soccorso, affinché vengano assicurati una conservazione idonea o una adeguata assistenza sanitaria e appropriato ricovero; la predetta fauna selvatica viene quindi data in consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta, informando contestualmente del fatto il responsabile di zona del servizio faunistico. 4. Le guardie faunistiche svolgono le loro attività volontariamente a titolo gratuito e senza rimborso spese. Art. 29 Revoca della nomina 1. L'atto di nomina a guardia faunistica è revocato ove vengano a mancare i requisiti per la sua emanazione ovvero, nel corso dell'anno, venga dedicato al servizio un numero di giornate inferiore al 75% di quello previsto dal presente regolamento, fatti salvi i casi di provata impossibilità. 2. L'atto di nomina e inoltre revocato per abusi, per comportamenti incompatibili con la legge, nonché per altri gravi motivi che ledano la dignità della funzione di vigilanza espletata. Qualora in questi casi siano avviati procedimenti a carattere amministrativo o penale, la nomina è sospesa a titolo cautelare; ove a seguito di sentenza passata in giudicato è accertata la responsabilità, la nomina è revocata. 3. La revoca della nomina a guardia faunistica è disposta dalla Giunta provinciale, sentito l'interessato e l'ente gestore o l'associazione protezionistica che ha proposto la nomina. Art. 30 Proposta dei nominativi 1. L'ente titolare della gestione della caccia nelle riserve e le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, propongono i nominativi dei loro associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza venatoria e ad assumere la qualifica di guardia faunistica. 2. La proposta è effettuata mediante la trasmissione al servizio faunistico di appositi modelli forniti dal servizio stesso, compilati e sottoscritti dagli interessati. Capo VI Detenzione di animali per scopi diversi (art. 36 della legge) Art. 31 Allevamenti 1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo ornamentale e amatoriale, è soggetto ad autorizzazione allorché venga superato il numero minimo di esemplari stabilito nella deliberazione medesima. Quest'ultima e le sue successive modificazioni ed integrazioni, sono assunte tenendo conto dei possibili rischi per la salute dell'uomo e degli altri animali e sono soggette a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. Sono comunque escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le specie di animali da compagnia e d'affezione che convivono anche occasionalmente con l'uomo. 2. Possono essere autorizzati allevamenti con finalità di ripopolamento o reintroduzione unicamente per specie appartenenti alla fauna autoctona provinciale. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di uccelli, appartenenti alla fauna autoctona, possono riguardare esclusivamente le famiglie dei fringillidi propriamente detti, degli emberizidi, dei ploceidi, dei turdidi, dei columbidi, nonchè l'allodola. Possono altresì essere autorizzati allevamenti di rapaci idonei all'esercizio della falconeria, al solo fine di allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive. 3. Non sono ammessi allevamenti con finalità promiscua nella medesima sede, salvo che si tratti di specie selvatiche diverse. 4. Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le misure e le prescrizioni dirette a precludere l'immissione nel territorio di animali provenienti da allevamenti di cui alle lettere a), in quanto destinati ai fini alimentari, e b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge (1). Art. 32 Commercializzazione degli uccelli 1. Il commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica nazionale è consentito qualora ne sia accertata la provenienza da allevamenti autorizzati. Sono altresì consentiti la detenzione, l'acquisto e la vendita di uccelli utilizzati come richiami vivi unicamente per le specie di seguito elencate: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. 2. La cessione per scopi di commercio di avifauna viva nei casi previsti dal comma 1, comporta l'obbligo per il cedente di rilasciare all'acquirente un attestato che certifichi la legittima provenienza degli animali. Art. 32 bis Richiami vivi 1. Ogni cacciatore può detenere non più di 10 soggetti per ciascuna delle specie elencate al comma 1 dell'art. 32, fino a un massimo complessivo di 40 soggetti. 2. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile che riporti il numero progressivo nonchè l'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. 3. I richiami privi di anello inamovibile posseduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare possono essere detenuti e usati previa denuncia degli stessi al servizio faunistico, da effettuarsi entro il 31 maggio 1999 secondo il modello predisposto dallo stesso servizio. In ogni caso a partire dal 31 dicembre 1999 tutti i predetti richiami vivi detenuti devono essere muniti di anello inamovibile, in conformità alla disciplina stabilita ai sensi del comma 2. 4. La tipologia e le dimensioni delle gabbie da utilizzarsi per il trasporto e l'uso venatorio dei richiami vivi devono corrispondere a quelle stabilite con propria deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, tenuto conto delle direttive fornite a riguardo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 5. E' vietata la vendita di uccelli di cattura, provenienti da impianti della cui autorizzazione siano titolari le amministrazioni pubbliche, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria (2). Art. 33 Procedimento di autorizzazione all'allevamento ed alla commercializzazione 1. Le domande di autorizzazione all'allevamento e alla commercializzazione indicano le specie ed il numero di soggetti che si intendono allevare, le finalità di allevamento e le altre informazioni relative agli aspetti essenziali dell'attività di commercializzazione degli uccelli. 2. Nel caso degli allevamenti a scopo di ripopolamento, la domanda di autorizzazione è corredata da un progetto di gestione, con validità quadriennale, in cui vengano definite l'organizzazione strutturale e tecnica, nonché le modalità di allevamento, nel rispetto delle disposizioni del comitato faunistico provinciale relative allo spazio minimo da riservare per ogni singolo soggetto allevato (3). 3. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda previo accertamento, da parte del servizio faunistico, dei requisiti e delle condizioni di cui al comma precedente. L'autorizzazione può prescrivere particolari adempimenti, condizioni o controlli cui sottoporre la realizzazione e la gestione dell'allevamento. 4. Il titolare dell'autorizzazione all'allevamento comunica entro 10 giorni l'avvenuto inizio dell'attività al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio e, per gli allevamenti a scopo di ripopolamento, garantisce, almeno due volte all'anno, l'ispezione sanitaria in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. 5. Presso ogni allevamento deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo un "registro di allevamento", redatto in conformità al modello predisposto dal servizio faunistico; su tale registro sono annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici, controlli sanitari ed amministrativi, nonché l'elenco di tutti i capi presenti con indicazione del numero di riferimento come riportato dal contrassegno di riconoscimento di cui al comma 6. Analogo registro dovrà essere tenuto presso ogni centro di commercializzazione degli uccelli. 6. I soggetti allevati devono essere muniti di contrassegno di riconoscimento individuale inamovibile, recante l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore, secondo le modalità indicate dal provvedimento di autorizzazione e quelle eventualmente stabilite in seguito dal servizio faunistico. 7. L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie che ne hanno determinato il rilascio, nonché qualora il titolare incorra in gravi o reiterate violazioni delle norme di cui al presente capo o delle prescrizioni dell'autorizzazione. A tale scopo il personale di vigilanza venatoria e sanitaria esercita le funzioni ispettive di controllo delle strutture di allevamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla scadenza da esse prevista. 9. I confini perimetrali degli allevamenti devono essere segnalati con apposite tabelle disposte a vista, conformi al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera H). 10. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di animali, la cui detenzione è soggetta alle norme previste dal presente capo, sono tenuti a farne denuncia in occasione della richiesta o del rinnovo dell'autorizzazione. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione degli uccelli. Capo VII Disposizioni finali e transitorie Art. 34 Istruttoria dei procedimenti 1. Il servizio faunistico cura l'istruttoria di tutti i procedimenti nonché gli altri adempimenti disciplinati dal presente regolamento. Art. 35 Esperti accompagnatori 1. L'esame nonché i requisiti previsti dal comma 11 dell'articolo 39 della legge, non sono richiesti per il riconoscimento della qualifica di "esperto accompagnatore" alla caccia di selezione agli ungulati, agli agenti venatori già dipendenti dell'ente gestore e collocati a riposo, che ne abbiano fatto richiesta corredata dal parere favorevole dell'ente gestore medesimo, e che siano cacciatori di una riserva. Art. 36 Norme transitorie 1. Fino all'assunzione delle deliberazioni di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2, resta transitoriamente fermo il regime di limitazione alla caccia per le zone ivi previste. 2. I compiti attribuiti dal presente regolamento ai responsabili di circoscrizione e di distretto del servizio faunistico vengono espletati, fino alla data di attivazione del servizio faunistico ai sensi dell'articolo 50 della legge, rispettivamente dai comandanti di sezione e dal capo dell'ispettorato distrettuale forestale del servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato. Allegato A) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3) ( 4 ) cm 21 OASI DI PROTEZIONE DIVIETO DI CACCIA Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 cm 14 Allegato B) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3) cm 21 ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DIVIETO DI CACCIA Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 cm 14 Allegato C) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3) cm 21 AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 cm 14 Allegato D) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3) cm 21 ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 cm 14 Allegato E) omissis ( 5 ) Allegato F) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 18, comma 1) ( 6 ) cm 12 RISERVA DI DIRITTO DI CACCIA DI APPOSTAMENTO DI CACCIA cm 8 Allegato G) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 19, comma 1) ( 7 ) cm 21 FONDO CHIUSO DIVIETO DI CACCIA Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 cm 14 Allegato H) al regolamento di esecuzione L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 35, comma 9) ( 8 ) cm 21 cm 14 ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24 NOTE (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1993, n. 737 (non pubblicata), modificata con deliberazione 11 giugno 1993, n. 8195 (non pubblicata) e con deliberazione 9 luglio 1993, n. 9720 (b.u. 17 agosto 1993, n. 38). (2) Articolo aggiunto dall'art. 2 del d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg, e così modificato dall'art. 1 del d.p.g.p. 12 aprile 1999, n. 3-2/Leg, dall'art. 1 del d.p.g.p. 2 giugno 1999, n. 6-5/Leg e dall'art. 1 del d.p.g.p. 25 ottobre 1999, n. 14-13/Leg. (3) Comma così modificato dall'art. 3 del d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg. (4) In questo e nei successivi allegati si legga, anziché l.p. 13 dicembre 1991, n. 24, l.p. 9 dicembre 1991, n. 24. (5) Si omette di pubblicare l'allegato, inserito, a rettifica del presente decreto, con d.p.g.p. 26 marzo 1993, n. 6-85/Leg. Esso contiene, ai sensi dell'art. 15, la cartografia delle zone di tipo A nelle riserve di caccia di Trento e Rovereto. (6) Vedi in realtà l'art. 17, comma 1. (7) Vedi in realtà l'art. 18. (8) Vedi in realtà l'art. 33, comma 9.

Decree of the President of the Provincial Council No. 16 implementing Provincial Act No. 24 of 9 December 1991 making provision on wildlife protection and hunting · Nelum