Decree of the President of the Province No. 34 governing the organization, functioning and tasks of the Provincial Agency on Forests (article 68 of Provincial Act No. 11 of 2007)
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- Original title
- Decreto del Presidente della Provincia n. 34: Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy · Trentino-Alto Adige
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- institution, governance
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 34 Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11). (Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 dell'8 agosto 2008 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), questo regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, istituita dall'art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come «legge provinciale»; b) l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e' indicata come «agenzia»; c) il Consiglio di amministrazione dell'agenzia e' denominato «CdA». Art. 2. Compiti dell'agenzia 1. Il compito dell'agenzia e' di perseguire e di attuare le finalita' indicate dall'art. 67 della legge provinciale. 2. L'agenzia e' dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica ed operativa, ed e' sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'agenzia esegue di norma lavori in economia diretta secondo quanto disciplinato dal regolamento indicato dall'art. 92 della legge provinciale. Art. 3. Organi dell'agenzia 1. Sono organi dell'agenzia: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore; c) revisore dei conti; d) il comitato tecnico. Art. 4. Consiglio di amministrazione 1. Il CdA dell'agenzia e' nominato dalla Giunta provinciale, per la durata di cinque anni, ed e' composto da: a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, che presiede e convoca il consiglio medesimo; b) il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste; c) un esperto esterno, nominato dalla Giunta provinciale, in materia di gestione e valorizzazione economica del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale; d) il presidente del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino; e) un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste demaniali. 2. Qualora il dirigente della struttura indicata dal comma 1, lettera b), sia nominato direttore dell'agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, il medesimo e' sostituito dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. 3. Per la validita' delle riunioni del CdA e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Funge da segretario un addetto dell'agenzia. Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto. 4. Il CdA svolge i seguenti compiti: a) adotta il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonche' le relative variazioni ed assestamenti, in coerenza con il programma di attivita'; b) adotta il conto consuntivo nonche' la relazione dettagliata dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti; c) adotta il programma di attivita' previsto dall'art. 10 e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale; d) stabilisce gli indirizzi per l'assunzione, da parte del direttore, di manodopera con contratto di diritto privato ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale; e) adotta gli eventuali indirizzi per la gestione operativa dell'agenzia; f) approva gli eventuali criteri generali per il rilascio delle concessioni, fermo restando quanto previsto dell'art. 69, comma 6, della legge provinciale; g) nomina il comitato tecnico previsto dall'art. 7, su proposta del direttore; h) adotta, fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e di contabilita', un regolamento interno di contabilita' allo scopo di adattare la disciplina contabile alle peculiari esigenze dell'agenzia. 5. Ai componenti del CdA indicati al comma 1, lettere c), d), ed e), spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un gettone di presenza. La misura del gettone e' stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per l'espletamento dei propri compiti i predetti componenti del CdA devono compiere trasferte, agli stessi compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia. Art. 5. Direttore 1. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, della legge provinciale, all'agenzia e' preposto il dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane ovvero un dirigente scelto dal dirigente del dipartimento medesimo tra i servizi in esso ricompresi, nominato dalla Giunta provinciale. 2. Fermi restando i compiti attribuiti al CdA ai sensi dell'art. 4, comma 4, spettano al direttore i compiti e i poteri previsti dall'art. 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento) ed in particolare: a) la predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonche' delle relative variazioni ed assestamenti; b) la predisposizione del conto consuntivo nonche' della relazione dettagliata dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti; c) la predisposizione del programma di attivita' e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale; d) il rilascio del parere sui provvedimenti di competenza del CdA; e) l'attuazione del programma di attivita', come adottato dal CdA, tramite l'adozione degli atti necessari e conseguenti; f) l'assunzione della manodopera necessaria per lo sviluppo delle attivita', ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale; g) l'adozione degli atti necessari per la esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto previsto dal regolamento indicato dall'art. 92 della legge provinciale; h) la direzione del personale; i) la stipula delle convenzioni e dei contratti e il rilascio delle concessioni; j) l'esercizio della gestione finanziaria dell'agenzia; k) il controllo della regolarita' contabile sugli atti dell'agenzia, ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia Autonoma di Trento), qualora non sia istituita l'unita' amministrativo-contabile di cui all'art. 8, comma 1, quale struttura di terzo livello; l) la proposta al CdA per la nomina dei componenti del comitato tecnico; m) l'approvazione degli atti di vendita all'asta o mediante licitazione privata dei prodotti provenienti dalle foreste demaniali nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale. 3. Qualora l'agenzia si articoli in strutture di terzo livello ai sensi dell'art. 32, comma 6, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, il direttore puo' delegare lo svolgimento di specifiche attivita' e la firma di singole tipologie di atti ai soggetti preposti alle strutture medesime, nell'ambito delle rispettive competenze. 4. Il direttore e' responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attivita' e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'agenzia. 5. In caso di assenza o di impedimento del direttore trova applicazione quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale n. 7 del 1997. Art. 6. Revisore dei conti 1. La gestione finanziaria dell'agenzia e' soggetta al riscontro contabile di un revisore dei conti. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore resta in carica per cinque anni. 2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed, in particolare, ha l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento ed il conto consuntivo; a conclusione dell'esame di tali atti il revisore redige apposita relazione con la quale da' anche conto del rispetto delle direttive di carattere economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 12. 3. Al revisore dei conti spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennita' nella misura stabilita dalla Giunta provinciale entro i limiti previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale, n. 4 del 1958. Se per l'espletamento dei propri compiti il revisore dei conti deve compiere trasferte, allo stesso compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia. 4. La carica di revisore dei conti e' incompatibile con quelle previste dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) nonche' con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale. Art. 7. Il comitato tecnico 1. Il comitato tecnico e' organo consultivo e propositivo dell'agenzia ed e' composto da tre membri esperti in materie tecnico-scientifiche inerenti le finalita' previste dall'art. 67 della legge provinciale. Il comitato ed il suo presidente sono nominati, su proposta del direttore, dal CdA per la durata di cinque anni e sono rinnovabili. 2. Il comitato esprime il proprio parere sul programma di attivita'. Su richiesta del direttore o del CdA puo' altresi' fornire supporto ai progetti inerenti la ricerca e la sperimentazione, alle attivita' di comunicazione e divulgazione finalizzati alla valorizzazione, anche economica, delle risorse forestali delle foreste demaniali, anche al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dell'agenzia con quelle svolte da altre strutture provinciali, regionali o nazionali operanti negli ambiti di competenza. 3. Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni esperti nelle materie oggetto di specifica trattazione. 4. Ai componenti del comitato spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennita' nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1958. Se per l'espletamento dei propri compiti i componenti del comitato devono compiere trasferte, agli stessi compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia. Art. 8. Struttura organizzativa e personale 1. L'agenzia e' dotata di personale e si articola in: a) direzione; b) unita' tecnico-gestionale; c) unita' amministrativo-contabile. 2. L'unita' tecnico-gestionale si articola territorialmente nelle stazioni forestali demaniali, individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Legisl. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalita' di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7). 3. Al fine di garantire il funzionamento dell'agenzia, la Giunta provinciale individua, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, le strutture di terzo livello in cui si articola l'agenzia medesima e conferisce il relativo incarico di responsabile. 4. L'agenzia si avvale di personale provinciale e provvede alla sua gestione attraverso le proprie strutture, fermo restando quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale. 5. Il direttore dell'agenzia e i responsabili delle articolazioni della stessa sono soggetti alla procedura di valutazione di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 6. L'agenzia puo' operare per conto di altre pubbliche amministrazioni con le modalita' previste dall'art. 69, comma 2, della legge provinciale, compatibilmente con il programma di attivita' e previa anticipazione degli stanziamenti da parte dell'amministrazione interessata. Art. 9. Beni e servizi 1. Per il proprio funzionamento l'agenzia utilizza i beni e si avvale delle attrezzature assegnati dalla Provincia. 2. La Giunta provinciale puo' autorizzare, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia, l'assunzione delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature nonche' quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalita'. 3. I beni assegnati alla agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell'inventario della Provincia Autonoma di Trento. Art. 10. Programma di attivita' e gestione economico-finanziaria 1. Il programma di attivita' ha durata corrispondente alla legislatura ed e' aggiornabile annualmente. Il programma individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorita' degli interventi nonche' il relativo fabbisogno finanziario. Nell'ambito di tale programma e' definito annualmente il programma di gestione dell'agenzia, che specifica gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma di attivita', ivi incluso il programma di gestione, e i relativi aggiornamenti annuali sono presentati alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno. 2. L'agenzia, in coerenza con il programma di attivita' e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 11, comma 1, predispone il bilancio di previsione annuale e pluniennale e lo trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno alla Giunta provinciale. 3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il CdA, se necessario, provvede all'adeguamento del programma di attivita' mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma. 4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' deliberata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge provinciale n. 7 del 1979. 5. Il conto consuntivo e' adottato dal CdA ed e' trasmesso alla Giunta provinciale, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e da un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari, unitamente alla relazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce. 6. Per la gestione di cassa l'agenzia si avvale della banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia. 7. L'agenzia adotta il controllo di gestione previsto dall'art. 20 della legge provinciale n. 7 del 1997, secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 12, comma 1. Art. 11. Entrate e spese 1. Costituiscono entrate proprie dell'agenzia: a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'agenzia dalla Giunta provinciale per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e per lo svolgimento dei compiti istituzionali; b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari; c) i proventi derivanti dalla vendita di legname proveniente dalle utilizzazioni annuali; d) i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi a terzi; e) i canoni inerenti le concessioni relative all'utilizzo del patrimonio immobiliare od all'occupazione del territorio per le diverse fattispecie, comprese quelle per concessioni semplificate o di breve durata ed autorizzazioni temporanee; f) ogni altra entrata di qualsiasi natura, derivante dall'attivita' svolta nell'ambito delle funzioni di competenza dell'agenzia. 2. Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, il CdA determina quali prestazioni fornite dall'agenzia a favore di soggetti pubblici e privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari; in caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di rideterminazione tariffaria annuale, si applica l'adeguamento previsto dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'agenzia. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, e dal comma 4 di questo articolo, le spese per la gestione dei programmi di attivita' dell'agenzia sono poste a carico del bilancio dell'agenzia stessa. 4. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia sono assunte a carico del bilancio della Provincia. Art. 12. Poteri della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi all'agenzia per le attivita' connesse al suo funzionamento, in particolare: a) per la definizione degli obiettivi di gestione e programmatici individuati in relazione alle funzioni e attivita' stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici; b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attivita', il bilancio preventivo e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo e il regolamento interno di contabilita'. 3. In caso di accertata inerzia degli organi dell'agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonche' in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi previsti da questo articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, puo' sostituirsi all'organo inadempiente secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006. Art. 13. Norme finali 1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento, limitatamente alle attivita' connesse al funzionamento dell'agenzia, si osservano le norme previste dalla legge provinciale n. 7 del 1997, dalla legge provinciale n. 3 del 2006, dalla legge provinciale n. 23 del 1990 nonche' dalla legge provinciale n. 7 del 1979, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'agenzia agli organi provinciali ivi previsti. Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Con il provvedimento di nomina del direttore la Giunta provinciale stabilisce la data di attivazione dell'agenzia; dalla medesima data decorre l'esercizio da parte dell'agenzia delle funzioni in materia di foreste demaniali ad essa attribuite dalla legge provinciale, gia' svolte dal servizio foreste e fauna e dal servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale. 2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta provinciale per l'individuazione delle foreste demaniali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j), della legge provinciale, l'agenzia gestisce i beni gia' assegnati ai servizi indicati dal comma 1 e gli altri beni eventualmente affidati con deliberazione della Giunta provinciale, ad esclusione dei vivai forestali e degli immobili e dei compendi territoriali connessi agli stessi. 3. L'agenzia, a decorrere dalla data di attivazione, subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi in materia di foreste demaniali facenti capo al servizio foreste e fauna ed al servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale. 4. A decorrere dalla data di attivazione dell'agenzia la Giunta provinciale assegna in uso alla stessa i beni mobili ed immobili gia' destinati all'esercizio delle attivita' attribuite alle strutture provinciali precedentemente competenti, tramite redazione di appositi atti di consegna. 5. In prima applicazione di questo regolamento, la Giunta provinciale approva, per l'esercizio finanziario in corso, il bilancio annuale di previsione. Art. 15. Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 21 agosto 2008 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008, registro n.1, foglio n.28