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Laws of Italy

Decree of the President of the Province No. 132 concerning approved centres of agricultural assistance

Made 2003-06-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Trentino-Alto Adige
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
non-governmental entity, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural extension, agricultural development

Where to read it

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Text

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 giugno 2003, n.132 Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, Art. 100). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 585 di data 14 marzo 2003, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante: «regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola». (Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 Art. 100); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'Art. 100, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le modalita' e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di centro autorizzato di assistenza agricola e per il rilascio dell'autorizzazione alle societa' che richiedono di poter svolgere la predetta attivita' di assistenza nonche' per l'esercizio della vigilanza sui centri autorizzati da parte della provincia. Art. 2. Definizioni 1. Nel presente regolamento: a) con la dizione «legge provinciale» si intende far riferimento alla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002); b) con la dizione «societa' richiedenti» si intendono le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola previsti dall'Art. 100 della legge provinciale, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' indicate dall'Art. 100, commi 1 e 5 della medesima legge provinciale; c) con la sigla «CAA» ovvero con la dizione «Centro autorizzato di assistenza agricola» si intende la societa' richiedente che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione da parte della provincia secondo quanto previsto dal presente regolamento. Art. 3. Requisiti delle societa' richiedenti il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di CAA 1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto dall'Art. 100 della legge provinciale le societa' costituite dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli enti indicati dall'Art. 100, comma 2, della legge provinciale, nella forma di societa' di capitali ed in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita di CAA, come definiti con deliberazione della giunta provinciale n. 2282 del 20 settembre 2002 adottata ai fini di quanto previsto dal medesimo Art. 100, comma 2, della legge provinciale. Art. 4. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualita' di CAA deve essere compilata secondo lo schema riportato dall'allegato A al presente regolamento e puo' essere presentata direttamente, o inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, al servizio provinciale competente in materia di vigilanza e promozione dell'attivita' agricola, di seguito denominato servizio. 2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' richiedente; b) copia della polizza assicurativa, con massimale di rischio coperto pari a Euro 2.065.827,60, stipulata ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84), di seguito denominato decreto ministeriale, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire immediata comunicazione alla provincia autonoma di Trento, nonche' agli organismi pagatori, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa; c) relazione tecnica sulla capacita' operativa della societa' richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento alla societa' di ulteriori servizi ed attivita' rispetto all'assistenza agli agricoltori. La relazione tecnica deve contenere gli elementi utili a chiarire e comprovare: 1) la compatibilita' di eventuali funzioni aggiuntive secondo quanto previsto dall'Art. 100, comma 5, della legge provinciale; 2) l'entita' del capitale sociale effettivamente versato; d) relazione sull'organizzazione degli uffici, contenente tutte le informazioni utili a dimostrare l'adeguata capacita' operativa anche in relazione ad eventuali societa' di servizi impiegate. Le informazioni oggetto della relazione devono in particolare riguardare: 1) il numero e la capacita' professionale degli addetti suddiviso per sede operativa: in particolare gli addetti alle fasi di verifica della regolarita' formale del contenuto della domanda devono dimostrare di possedere una adeguata capacita' professionale e di conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme applicative interessate; 2) la descrizione per ogni sede operativa dei mezzi materiali destinati all'attivita' propria del CAA; 3) la struttura organizzativa adottata ed in particolare come sono assicurati i rapporti con gli organismi pagatori e con la provincia; 4) dichiarazione, per ogni sede, dei giorni di apertura all'utente; 5) descrizione del proprio sistema informativo ed informatico; e) elenco degli amministratori della societa' richiedente, nonche' dei componenti il collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici; f) dati anagrafici e requisiti culturali e professionali del responsabile tecnico previsto dall'Art. 7, comma 3, del decreto ministeriale; g) indicazione dell'ambito territoriale ed elenco delle sedi presso cui la societa' richiedente intende prestare assistenza agli utenti; h) dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci, ove previsti, delle societa' di servizi di cui la societa' richiedente intende avvalersi ed indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse; i) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Art. 8 del decreto ministeriale rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, da tutti gli amministratori e dai sindaci, se previsti, della societa' richiedente nonche' dagli amministratori e dai sindaci delle societa' di servizi di cui la richiedente intende avvalersi: 1) la carta dei servizi per l'utenza. Art. 5. Fasi e conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e' fissato in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda. 2. Il servizio provvede, entro il termine stabilito dal comma 1, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento in capo, alla societa' richiedente l'autorizzazione, procedendo all'istruttoria prevista dal comma 3; a tal fine il dirigente del servizio individua il responsabile del procedimento. 3. L'istruttoria si sviluppa attraverso le seguenti fasi: a) esame e verifica della corretta e completa compilazione della domanda e la presenza della documentazione prevista a corredo della stessa entro venti giorni dalla presentazione; qualora uno degli elementi o documenti prescritti ai sensi dell'Art. 4, comma 2, risulti incompleto o da regolarizzare, il responsabile del procedimento invia al richiedente specifica richiesta di rettifica o di integrazione della documentazione, assegnando un congruo termine per provvedere. La richiesta del responsabile del procedimento sospende il termine previsto dal comma 1, sino alla presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta; b) controllo dei requisiti della societa' richiedente mediante l'esame della documentazione presentata e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. Nel corso di tale accertamento il servizio effettua gli opportuni controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione; il medesimo servizio, prima dello scadere del termine previsto per il completamento dell'istruttoria, acquisisce la documentazione antimafia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla societa' richiedente, agli amministratori e alle eventuali societa' di servizio; c) accertamento del livello delle risorse strumentali, professionali ed organizzative della societa' richiedente al fine di verificare se sia tale da consentire il suo funzionamento in qualita' di CAA; in particolare deve essere acquisita la dichiarazione del responsabile della struttura provinciale del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) attestante che il sistema informatico della societa' richiedente e' compatibile ed interconnesso con il SIAP. In tale fase del procedimento possono essere effettuati accertamenti in loco rivolti a verificare sul piano operativo quanto descritto nella relazione in ordine all'organizzazione degli uffici, del personale e delle dotazioni informatiche della societa' richiedente e delle eventuali societa' di servizio nonche' l'ambito territoriale; il risultato dell'accertamento in loco e' riportato in un apposito verbale. 4. A conclusione delle fasi procedurali previste dal comma 3, il dirigente del servizio, in base al risultato dell'istruttoria, si pronuncia, con propria determinazione, in ordine alla richiesta presentata, disponendo il rilascio o il diniego, motivato, dell'autorizzazione. Art. 6. Pubblicazione e comunicazione dell'autorizzazione 1. Il provvedimento assunto dal dirigente del servizio, ai sensi dell'Art. 5, comma 4, e' comunicato alla societa' richiedente; in caso di rilascio dell'autorizzazione, il relativo provvedimento e' comunicato agli organismi pagatori, ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Sþdtirol. Art. 7. Attivita' di vigilanza e revoca dell'autorizzazione 1. Alla vigilanza prevista dall'Art. 100, comma 4, della legge provinciale in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento da parte dei CAA, ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza degli agricoltori, provvede il servizio. 2. La vigilanza prevista dal comma 1 e' effettuata mediante controlli, con cadenza almeno biennale, rivolti ad accertare la permanenza dei requisiti in capo ai centri o alle societa' di servizio delle quali gli stessi si avvalgono; tale accertamento e' svolto sia mediante verifiche documentali sia mediante sopralluoghi in loco. 3. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarita' tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e di funzionamento, il dirigente del servizio provvede alla contestazione formale delle irregolarita' riscontrate al legale rappresentante del CAA. Il CAA interessato deve uniformarsi alle prescrizioni impartite dal dirigente del servizio con l'atto di contestazione per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarita', entro e non oltre il termine fissato,pena la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento di revoca, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si basa la decisione, e' adottato con propria determinazione dal dirigente del servizio. 5. La procedura di revoca e' altresi' avviata qualora: a) il CAA, nello svolgimento della propria attivita', commetta gravi violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale; b) il CAA non osservi le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni o dagli atti di affidamento previsti dall'Art. 100 della legge provinciale. 6. Qualora ricorrano i casi previsti dal comma 5, per la contestazione al CAA interessato e per la eventuale regolarizzazione si applica quanto previsto dal comma 3; il servizio da' inoltre immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione agli organismi pagatori. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003 Registro n. 1, foglio n. 3.

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