Decree of the President of the Province No. 10131 in implementation of article 3-bis of Provincial Act No. 6 of 18 February 1988 (Interventions in the mining sector in Trentino) making rules governing the procedures for the issue of exploration licences and concessions for the exploitation of mineral resources
Made 2003-06-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, exploration, authorization/permit
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 1. Oggetto 1. Le disposizioni di questo regolamento disciplinano, ai sensi dell'Art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nonche' i procedimenti connessi. 2. Ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994. n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
Art. 2. Presupposti 1. Il pennesso di ricerca puo' essere rilasciato ove la domanda soddisfi i seguenti requsiti: a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata allo sviluppo delle ricerche previste dal programma dei lavori allegato alla domanda; b) le conoscenze conseguibili con la ricerca programmata devono essere innovative rispetto a quelle gia' note; c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento; d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere; e) la durata richiesta deve essere coerente con il programma di ricerca presentato. 2. La domanda puo' essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga che l'eventuale rilascio del pennesso richiesto pregiudica il perseguimento di uno o piu' interessi pubblici ritenuti prevalenti.
Art. 3. Domande interferenti con permessi gia' rilasciati e con altre domande concorrenti 1. Non puo' essere accolta una domanda di permesso di ricerca che presenti interferenza di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto di un permesso relativo alla medesima sostanza; tuttavia la predetta domanda puo' essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli del permesso gia' concesso. 2. Nel caso in cui siano presentate due o piu' domande concorrenti per l'ottenimento di un permesso di ricerca, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto: a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili e' data preferenza alla domanda presentata per prima; b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, e' istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. 3. Il rilascio di nuovi permessi di ricerca concorrenti con quelli gia' in atto e' condizionato alla mancata richiesta di proroghe di questi ultimi. 4. Si considerano concorrenti ai sensi dei commi 2 e 3 le domande per l'ottenimento di un permesso di ricerca che presentino interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree di ricerca.
Art. 4. Presentazione ed esame della domanda 1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca e' presentata alla struttura provinciale competente in materia di cave e miniere, di seguito indicata come struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, la struttura provinciale competente inoltra copia della domanda con la relativa documentazione a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro tale ultimo termine, chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione, corredata del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate. 3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), tale conferenza deve concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda. Nella predetta conferenza, alla quale partecipano comunque il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente che la struttura provinciale competente ritenga opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, e' esaminata la domanda di conferimento del permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni. 4. Il permesso e' rilasciato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Sezione II Procedimenti connessi al conferimento di permessi di ricerca mineraria
Art. 5. Presupposti 1. La presente sezione disciplina i procedimenti relativi alla proroga, al trasferimento, alla decadenza, alla rinuncia al permesso di ricerca mineraria, all'ampliamento o alla riduzione dell'area di ricerca, all'autorizzazione all'asporto del materiale. Le domande concernenti i predetti procedimenti sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare del permesso di ricerca mineraria. 2. Nel caso di proroga la domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede la proroga. 3. Qualora relativamente alla stessa area sia richiesto un ampliamento di un permesso di ricerca precedentemente rilasciato e il rilascio di un nuovo permesso di ricerca, e' data precedenza alla richiesta di ampliamento. 4. La domanda di autorizzazione al trasferimento deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'Art. 2, comma 1, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso e' stato conferito. 5. Le domande di proroga e di ampliamento devono soddisfare i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e); la domanda di ampliamento deve soddisfare altresi' i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a).
Art. 6. Presentazione ed esame delle domande 1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, il quale puo' convocare a tal fine la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 2. Per l'istruttoria della domanda di ampliamento del permesso di ricerca trovano applicazione le procedure e i termini stabiliti all'Art. 4. 3. l provvedimenti di proroga e di riduzione di area sono rilasciati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione preventiva al trasferimento e l'autorizzazione ad asportare minerale sono rilasciati entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda si considera accolta qualora, entro il predetto termine, l'organo competente non abbia adottato il provvedimento di diniego. 5. La rinuncia si intende accettata qualora l'organo competente non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. 6. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'Art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'Art. 2, comma 1, lettere c) e d), e' pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale e' stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro tenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni. Sezione III Disposizioni comuni Durata del permesso di ricerca 1. La durata del permesso di ricerca non puo' essere superiore ad anni tre. La proroga e' consentita per il periodo necessario ad ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre. 2. Il richiedente e' tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della giunta provinciale.
Art. 9. Ricerche minerarie effettuate direttamente dalla provincia 1. Qualora la provincia intenda procedere direttamente a ricerche minerarie, con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente sono determinate la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, per il periodo di durata delle ricerche, e' sospeso il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la medesima sostanza minerale. Sono fatti salvi fino alla loro scadenza i permessi di ricerca in atto ricadenti in tutto o in parte nella zona di esplorazione. Capo II Concessione di coltivazione di giacimenti minerari Sezione I Conferimento della concessione di coltivazione di giacimenti minerari
Art. 10. Presupposti 1. Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilita'. 2. La concessione mineraria puo' essere rilasciata ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti: a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata alle esigenze della coltivazione del giacimento, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, e al programma di coltivazione; b) il programma dei lavori di coltivazione deve essere proporzionato all'importanza del giacimento; c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento; d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere; e) la durata della concessione richiesta deve essere coerente con il programma di coltivazione presentato. 3. La domanda puo' essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga che l'eventuale rilascio della concessione di coltivazione pregiudica il perseguimento di uno o piu' interessi pubblici ritenuti prevalenti.
Art. 11. Domande interferenti con una concessione gia' rilasciata o con altre domande concorrenti 1. Non puo' essere accolta una domanda di concessione che presenti interferenza di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto di una concessione relativa alla medesima sostanza; tuttavia la medesima domanda puo' essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli della concessione in essere. 2. Nel caso in cui siano presentate due o piu' domande concorrenti per l'ottenimento di una concessione di coltivazione, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto: a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili e' data preferenza alla domanda presentata per prima; b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, e' istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. In deroga a quanto previsto al presente comma, il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente purche' risulti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10, comma 2, lettere c) e d). 3. Si considerano concorrenti ai sensi del comma 2 le domande per l'ottenimento di concessioni di coltivazione che presentino interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree da concedere.
Art. 12. Presentazione ed esame della domanda 1. La domanda di concessione e' presentata alla struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura provinciale competente provvede alla pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione, a spese del richiedente, e a inoltrare una copia della domanda stessa a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro il predetto termine chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione corre data del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate. 3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la medesima conferenza deve concludersi entro ottanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Nella conferenza, alla quale partecipa in ogni caso il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente sia ritenuto opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, e' esaminata la domanda di conferimento della concessione mineraria corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni. 4. La concessione e' conferita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora la richiesta riguardi lo sfruttamento di acque minerali o termali il dirigente deve acquisire preventivamente i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di acque pubbliche e di sanita'. 5. Il provvedimento finale di accoglimento della domanda approva anche lo schema di contratto nel quale sono indicati gli obblighi intercorrenti fra l'amministrazione concedente ed il concessionario. Il provvedimento puo' imporre al concessionario la delimitazione dell'area di concessione sul terreno con la posa di cippi in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area. 6. Qualora il progetto relativo al conferimento della concessione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), i termini del procedimento per il conferimento della concessione sono sospesi fino all'adozione del provvedimento concernente la valutazione di impatto ambientale da parte della giunta provinciale. Sezione II Procedimenti connessi al conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari
Art. 13. Presupposti 1. La presente sezione disciplina i procedimenti di rinnovo, di trasferimento, di iscrizione di ipoteche, di occupazione d'urgenza, di dichiarazione di pubblica utilita', di rinuncia e di decadenza, di ampliamento o di riduzione dell'area nonche' di sospensione dei lavori, connessi a concessioni di coltivazione gia' rilasciate. Le relative domande sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare della concessione mineraria. 2. Nel caso di comanda di rinnovo il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione. 3. La domanda di autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'Art. 10, comma 2, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione e' stata conferita.
Art. 14. Domande in concorrenza 1. Il titolare della concessione e' preferito ad altri richiedenti nel caso in cui presenti la richiesta di rinnovo della concessione non oltre sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del provvedimento. 2. Qualora in relazione alla stessa area siano richiesti un ampliamento dell'area e il rilascio di nuova concessione, e' data precedenza alla domanda di ampliamento.
Art. 15. Presentazione ed esame della domanda 1. I provvedimenti inerenti la defmizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. 2. Per la richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione mineraria trovano applicazione, i quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'Art. 12. 3. La riduzione di area, l'autorizzazione alla sospensione dei lavori, l'autorizzazione al trasferimento della concessione, l'iscrizione di ipoteche, l'occupazione d'urgenza, la dichiarazione di pubblica utilita' sono rilasciati entro il termine di cinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La richiesta di autorizzazione alla sospensione dei lavori o al trasferimento della concessione si considera accolta qualora entro il termine stabilito da questo comma, l'organo competente non abbia provveduto ad adottare il provvedimento di diniego dandone comunicazione all'interessato. 4. La rinuncia si intende accettata qualora la provincia non si esprima entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 5. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano i casi previsti dall'Art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'Art. 10, comma 2, lettere c) e d), e' pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale e' stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro quaranta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.
Art. 16. Durata della concessione di coltivazione di giacimenti minerari 1. La durata della concessione non puo' essere superiore a venticinque anni ed e' correlata alle previsioni del programma di coltivazione e agli investimenti necessari all'iniziativa. Sezione III Disposizioni comuni
Art. 18. Pubblicazione e intavolazione 1. Il provvedimento con il quale e' rilasciata la concessione di coltivazione di giacimenti minerari e' pubblicato per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' intavolato nel libro montanistico della Regione Trentino-Alto Adige, a cura del concessionario. 2. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e il provvedimento con il quale viene pronunciata la decadenza della concessione sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale e intavolati al libro montanistico della Regione Trentino-Alto Adige, a cura della struttura provinciale competente. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Trento, 5 giugno 2003 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003, registro n. 1, foglio n. 9