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Laws of Italy

Decree of the President of the Council of Ministers, 17 May 2020, implementing provisions of the Decree-law 25 March 2020, n. 19, containing urgent measures to deal with the epidemiological emergency from COVID-19, and the Decree-law of 16 May 2020, n. 33, containing further urgent measures to deal with the epidemiological emergency from COVID-19

Made 2020-05-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition, General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), hazards, food safety and quality, processing/handling, business/industry/corporations, vending, labour, internal trade
Categories
*

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  1. Art. 5. dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni Transiti e soggiorni di breve durata in Italia nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momen- 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusi- to dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino vamente per le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 4, sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingres- per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, an- so nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea ae- che se asintomatici, sono tenuti a comunicare immedia- — 8 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 tamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con de- dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di in- stinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fer- gresso nel territorio nazionale. mo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza 5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusi- di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività vamente per comprovate esigenze lavorative e per un pe- al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria riodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per locale per il tramite dei numeri telefonici appositamen- specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende te dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzio- Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territo- ne dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di rio nazionale, sono comunque tenuti: ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestual- a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso mente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco di- del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicem- chiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto bre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, competenti Autorità, di: tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o arma- a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, tori, di: del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell’articolo 6 del 1) motivi del viaggio e durata della permanenza presente decreto e durata della permanenza in Italia; in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che di destinazione finale, codice identificativo del titolo di verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi com- raggiungere la destinazione finale; pleti di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ri- cevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; c) recapito telefonico anche mobile presso cui rice- vere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamen- te destinate all’interno delle aerostazioni. 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: 9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effet- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lascia- tuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella re immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, prevista dall’articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isola- nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipar- mento fiduciario per un periodo di quattordici giorni pres- timento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorial- so l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata mente competente in base a detto luogo. Il luogo di desti- nella comunicazione medesima; nazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo COVID-19, tale situazione con tempestività al Diparti- di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia. mento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il 10. Le disposizioni del presente articolo non si tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di applicano: sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; 7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, b) al personale viaggiante; con mezzo privato, nel territorio italiano anche per rag- c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, ne- giungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando gli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Prin- l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio in- cipato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della gresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azien- Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e da sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per compro- territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi vati motivi di lavoro; COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici d) al personale sanitario in ingresso in Italia per appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanen- l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso za nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per speci- l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto- fiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di legge 17 marzo 2020, n. 18; superamento del periodo di permanenza previsto dal pre- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita sente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento per il conseguente rientro nella propria residenza, abita- fiduciario previsti dall’articolo 4, commi 6 e 7. zione o dimora; 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai com- f) al personale di imprese aventi sede legale o se- mi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’articolo 4, commi condaria in Italia per spostamenti all’estero per com- — 9 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 provate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 Art. 7. ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore; Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Mari- no o lo Stato della Città del Vaticano; 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergen- h) ai funzionari e agli agenti, comunque denomina- za epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servi- ti, dell’Unione europea o di organizzazioni internaziona- zi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera li, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e italiana. tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli 2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli ar- impiegati consolari; matori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, data di entrata in vigore del presente decreto e sino al ter- abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o al- mine della crociera in svolgimento. meno una volta la settimana. 3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di preven- 11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in zione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle e di adempimento degli obblighi internazionali ed euro- navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera pei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle mi- nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in pre- sure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tu- cedenti scali. tela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con 4. All’atto dello sbarco nei porti italiani: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della abituale in Italia sono obbligati a comunicare immedia- cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro tamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di della salute, possono essere previste deroghe specifiche e prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territo- temporanee alle disposizioni del presente articolo. rio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’iso- lamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni

  2. Art. 6. presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti obbligati a segnalare tale situazione con tempestività da e per l’estero all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limita- b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti zioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzio- del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla ne dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’ar- sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento ticolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al per i seguenti Stati: citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di a) Stati membri dell’Unione Europea; essere immediatamente trasferiti per mezzo di traspor- to aereo o stradale presso destinazioni estere con spese b) Stati parte dell’accordo di Schengen; a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei nume- d) Andorra, Principato di Monaco; ri telefonici appositamente dedicati; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti Vaticano. all’estero sono immediatamente trasferiti presso destina- 2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli sposta- zioni estere con spese a carico dell’armatore. menti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, di- di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in mora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di abitazione o residenza. trasporto privati. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si 6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanita- 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. ria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento — 10 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici pro- nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso tocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli spese a carico dell’armatore. operatori. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applica- 2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi no anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, o problematiche psichiatriche e comportamentali o non previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sor- autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre veglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o nave. operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di 8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in sotto della distanza prevista. presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed euro- pei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva Art. 10. (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle mi- Esecuzione e monitoraggio sure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tu- delle misure tela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1. Il prefetto territorialmente competente, informan- adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della do preventivamente il Ministro dell’interno, assicura cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da della salute, possono essere previste deroghe specifiche e parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si temporanee alle disposizioni del presente articolo. avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e

  3. Art. 8. sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato naziona- Misure in materia di trasporto pubblico di linea le del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi competenti comandi territoriali, dandone comunicazio- del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di li- ne al Presidente della regione e della provincia autono- nea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle ma interessata. acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione Art. 11. per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscrit- Disposizioni finali to il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal- organizzative per il contenimento della diffusione del co- la data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del vid-19”, di cui all’allegato 15. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Li- 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole nee guida per l’informazione agli utenti e le modalità misure previsti dalle disposizioni del presente decreto. organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firma- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di tari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta- contenimento della diffusione del covid-19 nel settore tuti e le relative norme di attuazione. del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. Roma, 17 maggio 2020

  4. Art. 9. Il Presidente del Consiglio Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità dei ministri CONTE 1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro au- torizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate Il Ministro della salute all’interno o da parte di centri semiresidenziali per per- SPERANZA sone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifun- Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei mi- zionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario nistri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058 — 11 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa VDQLWDULDHGHOOHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPergenza epidemiologica da SARS-CoV- 2. 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE  /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLFRPHper esempio le sacrestie e il sagrato. 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶HQWH LQGLYLGXD OD FDSLHQ]D PDVVLPD GHOO¶HGLILFLR GL FXOWR WHQHQGR FRQWR GHOOD GLVWDQ]D PLQLPD GL sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. /¶DFFHVVRDOODFKLHVDLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQHUHVWDFRQWLQJHQWDWRHUHJRODWRGDYRORQWDUL e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± fDYRULVFRQRO¶DFFHVVR HO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO QXPHUR massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi VLJQLILFDWLYDPHQWHLOQXPHURPDVVLPRGLSUHVHQ]HFRQVHQWLWHVLFRQVLGHULO¶LSRWHVLGLLQFUHPHQWDUH il numero delle celebrazioni liturgiche. 1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli ULVHUYDWL DOO¶HQWUDWD GD TXHOOL ULVHUYDWL DOO¶XVFLWD 'XUDQWH O¶HQWUDWD H O¶XVFLWD GHL IHGHOL OH SRUWH rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. — 12 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 1.7. Venga altresì ricordato ai fedelLFKHQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDOOXRJRGHOODFHOHEUD]LRQHD coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.  6L IDYRULVFD SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR GHOOH SHUVRQH GLYHUVDPHQWH DELOL SUHYHGHQGR luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente. 1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, LQROWUHFXUDGLIDYRULUHLOULFDPELRGHOO¶DULD 2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. 2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio. 3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro. 3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace. 3.4. /D GLVWULEX]LRQH GHOOD &RPXQLRQH DYYHQJD GRSR FKH LO FHOHEUDQWH H O¶HYHQWXDOH PLQLVWUR straordinario DYUDQQR FXUDWR O¶LJLHQH GHOOH ORUR PDQL H LQGRVVDWR JXDQWL PRQRXVR JOL VWHVVL ± indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo XQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D± DEELDQRFXUDGLRIIULUHO¶RVWLDVHQ]DYHQLUHDFRQtatto con le mani dei fedeli. — 13 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo. 3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e DOO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHVLDSSOLFDDQFKHQHOOHFHOHEUD]LRQLGLYHUVHGD quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 1 3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata. 4. ADEGUATA COMUNICAZIONE 4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGLRJQLFKLHVDVDUjDIILVVRXQPDQLIHVWRFRQOHindicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: - LOQXPHURPDVVLPRGLSDUWHFLSDQWLFRQVHQWLWRLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 1 Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell’Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso. — 14 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 - O¶REEOLJR GL ULVSHWWDUH VHPSUH QHOO¶DFFHGHUH DOOD FKLHVD LO PDQWHQLPHQWR GHOOD GLVWDQ]D GL VLFXUH]]D O¶RVVHUYDQ]D GL UHJROH GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL Ldonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5. ALTRI SUGGERIMENTI 5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, O¶2UGLQDULRGHOOXRJRSXzYDOXWDUHODSRVVLELOLWjGLFHOHEUD]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWj e il rispetto della normativa sanitaria. 5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”, predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020. Card. Gualtiero Bassetti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente della CEI Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 7 maggio 2020 — 15 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme SUHFDX]LRQDOLSUHYLVWHLQWHPDGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDLQFRUVR,Q particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPD GHOO¶HGLILFLRGL FXOWRWHQendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.4 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQ tempi contenuti. 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.6 /¶DFFHVVR DOOXRJRGL FXOWRLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQe, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL incrementare il numero delle funzioni. 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD — 16 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVR in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente GDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR 1.10In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.11I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla FHUWLILFD]LRQHGHOO¶HQWHGLFXOWR Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 È consentita la presenza di un solo cantore. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.2 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVVHUH GLVSRQLELOL SHU FRORUR FKH QH IRVVHUR sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHHOLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD — 17 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Comunicazione 4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUD le quali non dovranno mancare: - LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGL UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHDSDUWLUHGDXQD mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, SXzHVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità Ebraiche Italiane”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 18 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL contemperanGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.12 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme SUHFDX]LRQDOLSUHYLVWHLQWHPDGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDLQFRUVR,Q particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.13 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOfine di stabilire la capienza massima GHOO¶HGLILFLR GL FXOWR WHQHQGR FRQWR GHJOL HYHQWXDOL VLVWHPL GL DHUD]LRQH GLVSRQLELOL H GHOOD distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.15 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHErazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 1.16 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.17 /¶DFFHVVRDOOXRJRGLFXOWRLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQHUHVWDFRQWLQJHQWDWRHUHJRODWRGD volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± favoriVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL incrementare il numero delle funzioni. — 19 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.19 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVR in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.20 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i SDUWHFLSDQWLVLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR 1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.22 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla FHUWLILFD]LRQHGHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODFRQIHVVLRQHGLULIHULPHQWR Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e O¶HYHQWXDOH PLQLVWUR VWUDRUGLQDULR DYUDQQR FXUDWR O¶LJLHQH GHOOH ORUR PDQL H LQGRVVDWR JXDQWL monouso; gli stessi ± indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca HPDQWHQHQGRXQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLsicurezza ± avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. — 20 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.4 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVVHUH GLVSRQLELOL SHU FRORUR FKH QH fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHHOLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWo della capienza stabilita. Comunicazione 4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQcartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: - LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGL UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzLRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 21 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGi accordi bilaterali, FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR Al fine di agevolare l¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQLdel culto, sono predisposte le seguenti misure. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.23 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le QRUPH SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSonsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima GHOO¶HGLILFLRGL FXOWRWHQHQGRFRQWRGHJOLHYHQWXDOLVLVWHPLGLDHUD]LRQHGLVSRQLELOLHGHOOD distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.26 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLD nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 1.27 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.28 /¶DFFHVVRDOOXRJRGLFXOWRLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQHUHVWDFRQWLQJHQWDWRHUHJRODWRGD volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL incrementare il numero delle funzioni. 1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD — 22 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.30 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito O¶DFFHVVRLQFaso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.31 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i SDUWHFLSDQWLVLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR 1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata DOWUHVuGDOODFHUWLILFD]LRQHGHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODconfessione di riferimento. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.4 La distribuzione della Comunione avverrà dRSR FKH LO FHOHEUDQWH H O¶HYHQWXDOH PLQLVWUR VWUDRUGLQDULR DYUDQQR FXUDWR O¶LJLHQH GHOOH ORUR PDQL H LQGRVVDWR JXDQWL PRQRXVR JOL VWHVVL ± indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo XQ¶DGHJXDWD GLVWDQ]D GL VLFXUHzza ± DYUDQQR FXUD GL RIIULUH O¶(XFDUHVWLD LQ FRQFOXVLRQH GHOOD Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli. 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. — 23 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.6 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVsere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD Comunicazione 4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. 4.2 AOO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUD le quali non dovranno mancare: - LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUvanza di UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHDSDUWLUHGDXQD mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, SXzHVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. — 24 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità ortodosse”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 25 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), %DKD¶LH6LNK /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHlle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 1.34 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimenWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q SDUWLFRODUH L partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.35 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPD GHOO¶HGLILFLRGL FXOWRWHQHQGRFRQWRGHJOLHYHQWXDOLVLVWHPLGLDHUD]LRQHGLVSRQLELOLHGHOOD distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine. 1.37 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQ tempi contenuti. 1.38 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.39 /¶DFFHVVRDOOXRJRGLFXOWRLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQHUHVWDFRQWLQJentato e regolato da volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista VXSHULVLJQLILFDWLYDPHQWHLOQXPHURPDVVLPRGLSUHVHQ]HFRQVHQWLWHVLFRQVLGHULO¶LSRWHVLGL incrementare il numero delle funzioni. — 26 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.41 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito O¶DFFHVVRLQFDVRGLVLQWRPLLQIOXHQ]DOLUHVSLUDWRULRLQSUHVHQ]DGLWHPSHUDWXUDFRUSRUHDSDUL o superiore ai 37,5° C. 1.42 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunità religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti VLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOODIXQ]LRQHUHOLJLosa. 1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.44 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione della confessione di riferimento. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove previsto, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione. 3.8 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVVHUH GLVSRQLELOL SHU FRORUR FKH QH IRVVHUR sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHHOLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD — 27 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Comunicazione 4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUD le quali non dovranno mancare: - il nXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGL UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHDSDUWLUHGDXQD mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, SXzHVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente Protocollo con le confessioni “Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 28 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL contemperanGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR $OILQHGLDJHYRODUHO¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQHGHOFXOWRVRQRSUHGLVSRVWHOHVHJXHQWLPLVXUH Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 1.45 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q SDUWLFRODUH L partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.46 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPassima GHOO¶HGLILFLRGL FXOWRWHQHQGRFRQWRGHJOLHYHQWXDOLVLVWHPLGLDHUD]LRQHGLVSRQLELOLHGHOOD distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine. 1.48 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQ tempi contenuti. 1.49 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.50 /¶DFFHVVRDOOXRJRGLFXOWRLQTXHVWDIDVHdi transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista VXSHULVLJQLILFDWLYDPHQWHLOQXPHURPDVVLPRGLSUHVHQ]HFRQVHQWLWHVLFRQVLGHULO¶LSRWHVLGL incrementare il numero delle funzioni. 1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD — 29 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.52 Non è consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVR in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.53 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunità, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si DOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOODSUHJKiera. 1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.55 I ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione del responsabile della comunità. Attenzioni da osservare nella preghiera 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale ± in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera. — 30 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3.10 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVVHUH GLVSRQLELOL SHU coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHHOLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD Comunicazione 4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUe affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: - LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGL UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGi idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svoOJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. 5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità Islamiche”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 31 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni /¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD 6$56-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. ,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR $OILQHGLDJHYRODUHO¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQHGHOFXOWRVRQRSUHGLVSRVWHOHVHJXHQWLPLVXUH Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.56 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le QRUPH SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.57 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante GHOO¶(QWHLQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPD GHOO¶HGLILFLRGL FXOWRWHQendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità. 1.58 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.59 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQ tempi contenuti. 1.60 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.61 /¶DFFHVVRDOOXRJRGLFXOWRLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQe, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDH vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista VXSHULVLJQLILFDWLYDPHQWHLOQXPHURPDVVLPRGLSUHVHQ]HFRQVHQWLWHVLFRQVLGHULO¶LSRWHVLGL incrementare il numero delle funzioni. 1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWD — 32 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.63 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVR in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.64 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i SDUWHFLSDQWLVLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFontro. 1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.66 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla FHUWLILFD]LRQHGHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODFRQIHVVLRQHGLULIHULPHQWR Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. /DGLVWULEX]LRQHGHO3DQHHGHOO¶$FTXDDYYHUUjGRSRFKHLOFHOHEUDQWHDYUjFXUDWRO¶LJLHQH delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima DWWHQ]LRQHDFRSULUVLQDVRHERFFDHPDQWHQHQGRXQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D± avrà cura di RIIULUHLO3DQHHO¶$FTXDVHQ]DYHQLUHDFRQWDWWRFRQLIHGHOL 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. — 33 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.11 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.12 $OO¶LQJUHVVR GHO OXRJR GL FXOWR GRYUDQQR HVVHUH GLVSRQLELOL SHU FRORUR FKH QH IRVVHUR sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHHOLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD Comunicazione 4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUD le quali non dovranno mancare: - il numero massimo dei partecipanti ammessiLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; - O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGL UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHDSDUWLUHGDXQD mascherina che copra naso e bocca. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, SXzHVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjH il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni” con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell’Interno Roma, 15 maggio 2020 — 34 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per EDPELQLHGDGROHVFHQWLQHOODIDVHGHOO¶HPHUJHQ]DFRYLG-19 ,QWURGX]LRQH QXRYH RSSRUWXQLWj SHU JDUDQWLUH DL EDPELQL HG DJOL DGROHVFHQWL O¶HVHUFL]LR GHO diritto alla socialità ed al gioco /¶HPHUJHQ]D sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in SDUWLFRODUHQHOODFRVLGGHWWDIDVHGHOO¶HPHUJHQ]DODSRVVLELOLWjGLPRYLPHQWRDOGLIXRULGHOFontesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei EDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWLFKHVLOHJDQRVWUHWWDPHQWHDGLULWWLIRQGDPHQWDOLFRPHTXHOOLDOO¶LQFRQWUR VRFLDOHIUDSDULDOJLRFRHGDOO¶HGXFD]LRQH Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hannRO¶RELHWWLYR LQGLYLGXDUHRULHQWDPHQWLHSURSRVWHSHUUHDOL]]DUHQHOODDWWXDOHIDVHGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla VRFLDOLWjDOJLRFRHGLQJHQHUDOHDOO¶HGXFD]LRQHGHLEDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWLHG¶DOWUDSDUWHOD necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. — 35 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie. Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare in corso di frequenza sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati. Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il come attuare condizioni che consentano di offrire opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze. Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento: 1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante O¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQSLFFRli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 2) O¶DWWHQWDRUJDQL]]D]LRQHGHJOLVSD]LSLLGRQHLHVLFXULSULYLOHJLDQGRTXHOOLHVWHUQLHG il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi; 3) O¶Dttenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano tre distinte tipologie di interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2020-2021. In particolare, ci si riferisce: 1) a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti; — 36 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche DWWUDYHUVRVSHULPHQWD]LRQLLQQRYDWLYHQHOO¶RUL]]RQWHGHOO¶outdoor education; 3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative ± i centri estivi ± per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, XWLOL]]DQGROHSRWHQ]LDOLWjGLDFFRJOLHQ]DGLVSD]LSHUO¶LQIDQ]LDHGHOOHVFXROHRDOWUL ambienti similari. /DILQDOLWjSHUVHJXLWDGLULSULVWLQDUHOHFRQGL]LRQLSHUO¶HVHUFL]LRGDSDUWHGLEDPELQLH degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro. Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso alle opportunità che prevedono un affidamento temporaneo GHOEDPELQRRGHOO¶DGROHVFHQWHVLDQRVXSHULRULDOOHSRVVLELOLWj ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione. '¶DOWUDSDUWHpoiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico. 1 Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari. Decorrenza: maggio 2020 I parchi ed i giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godervi della — 37 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 possibLOLWjGLUHDOL]]DUHHVSHULHQ]HDOO¶DUHDDSHUWDVLDRULHQWDWHDOODVFRSHUWDGHOO¶DPELHQWHFKHDOOD realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico. Gli aspetti considerati riguardano: 1) O¶DFFHVVLELOLWjGHJOLVSD]L 2) i compiti del gestore; 3) ODUHVSRQVDELOLWjGHOJHQLWRUHRGHOO¶DGXOWRIDPLOLDUHDFFRPSDJQDWRUHRGHOUDJD]]RVH almeno 14enne. 1.1 Accessibilità degli spazi 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni; 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il GLVWDQ]LDPHQWRILVLFRQHOO¶DUHDLQWHUHVVDWD 1.2 Compiti del gestore 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: a) manutenzione e controllo periodico; b) pulizia periodica degli arredi; c) supervisione degli spazi. 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: a) definendo e controllando dei suoi confini; — 38 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro. 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona SUHVHQWHQHOO¶DUHD  5HVSRQVDELOLWjGHOJHQLWRUHRGHOO¶DGXOWRIDPLOLDUHDFFRPSDJQDWRUH RGHO ragazzo se almeno 14enne) 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o GHOO¶DGROHVFHQWH FRQ particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare: a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire LOFRQWUROORGLUHWWRGDSDUWHGHOO¶DGXOWRDFFRPSDJQDWRUH b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso GLUDJD]]LGLDOPHQRDQQLQRQqQHFHVVDULRO¶DFFRPSDJQDWRUHDGXOWRPHQWUH si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano VXOO¶DUHDODUHVSRQVDELOLWjGLPDQWHQHUHil distanziamento fisico); 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 2 Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo /D UHDOL]]D]LRQH GL HVSHULHQ]H HG DWWLYLWj DOO¶DSHUWR UDSSUHVHQWD XQ¶RSSRUWXQLWj fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di più il WHPDKDDVVXQWRFHQWUDOLWjHDWWHQ]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOODGHILQL]LRQHGLoutdoor education, con cui si — 39 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 VRWWROLQHDQRQVROR O¶DVSHWWRULFUHDWLYRPDLQQDQ]LWXWWRLOOHJDPH IUDO¶HVSHULHQ]DGHOO¶DPbiente e GHOODQDWXUDHORVYLOXSSRGLLPSRUWDQWLGLPHQVLRQLGHOO¶HVSHULHQ]DLQGLYLGXDOH 'DOPDJJLRJOLHQWLLQWHUHVVDWLDYUDQQRO¶RSSRUWXQLWjGLDYYLDUHLSHUFRUVLSHU GHILQLUHVHQWLWLLVRJJHWWLFRLQYROWLHG¶LQWHVDFRQLJHVWRULODSURJHWWD]LRQHHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOH attività. I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. $OO¶LQWHUQRGLTXHVWDSURVSHWWLYDPROWHsperimentazioni innovative si sono sviluppate QRQVRORDOO¶LQWHUQRGLHVSHULHQ]HLQWHUQD]LRQDOLQRUGHXURSHHGLSLOXQJDWUDGL]LRQHPDSHUPHULWRULD iniziativa di quelle realtà locali che hanno positivamente investito in questo settore. La realizzazione GL DWWLYLWj DOO¶DSHUWR ± nella presente circostanza ± rappresenta SHUDOWURXQLPSRUWDQWHHOHPHQWRLQRUGLQHDOODSRVVLELOLWjGLJDUDQWLUHFKHO¶HVSHULHQ]DGHLEDPELQLH degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico. Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. Gli aspetti considerati riguardano: 1) O¶DFFHVVLELOLWj 2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico; 4) i principi generali di igiene e pulizia; 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; 7) O¶DFFHVVR TXRWLGLDQR OH PRGDOLWj GL DFFRPSDJQDPHQWR H ULWLUR GHL EDPELQL R GHJOL adolescenti; 8) il triage in accoglienza; — 40 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 10) OHDWWHQ]LRQLVSHFLDOLSHUO¶DFFRJOLHQ]DGLEDPELQLRDGROHVFHQWLFRQ disabilità. 2.1 Accessibilità degli spazi /HFRQGL]LRQLGLVDOXWHGHLEDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWLFKHSDUWHFLSDQRDOO¶RIIHUWDGHOOH DWWLYLWj GHYRQR HVVHUH FRQVLGHUDWH FRQ O¶DLXWR GHO SHGLDWUD GL OLEHUD VFHOWD DQFKH SHU O¶HYHQWXDOH segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate. ,QYLDJHQHUDOHO¶DFFHVVRSRWUjUHDOL]]DUVLDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL 1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età, si intende che il progetto deve preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti; a tale VFRSRSHUHVHPSLRSRVVRQRHVVHUHGLVWLQWHIDVFHUHODWLYHDOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDL 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 2) PHGLDQWH LVFUL]LRQH q LO JHVWRUH D GHILQLUH L WHPSL HG L PRGL G¶LVFUL]LRQH GDQGRQH FRPXQLFD]LRQH LQ PRGR SXEEOLFR H FRQ FRQJUXR DQWLFLSR ULVSHWWR DOO¶LQL]LR GHOOH attività proposte, con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettività prevista. 2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile Il fatto che tutte le attività si sYROJDQRDOO¶DSHUWRUDSSUHVHQWDFHUWDPHQWHXQ¶RSSRUWXQLWj privilegiata. Ciò premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto GLVWDQ]LDPHQWRILVLFRqIRQGDPHQWDOHO¶RUJDQL]]D]LRQHLQSLFFROLJUXSSLHO¶RUJDQL]]D]LRQHGLXQD pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. — 41 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in UHOD]LRQHDOO¶HWjGHLEDPELQLRDGROHVFHQWLVWHVVLFRPHVHJXH 1) SHULEDPELQLLQHWjGLVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDDDQQL qFRQVLJOLDWRXQUDSSRUWRGL un adulto ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 3ULQFLSLJHQHUDOLG¶LJLHQHHSXOL]LD &RQVLGHUDWRFKHO¶LQIH]LRQHYLUDOHVLUHDOL]]DSHUdroplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza protezione; 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 4) non toccarsi il viso con le mani. 3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULYROWDDOO¶XWLOL]]RFRUUHWWRGHOOHPDVFKHULQH Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi auWRUL]]DWLVHJXHQGROHLVWUX]LRQLSHUO¶XVRIRUQLWHGDOSURGXWWRUH — 42 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2.5 Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è opportuno prevedere un numero di operatori supplenti disponibilLLQFDVRGLQHFHVVLWj,QYLDFRPSOHPHQWDUHFRVWLWXLUjXQ¶RSSRUWXQLWj positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale HGHOOHPLVXUHG¶LJLHQHHVDQLILFD]LRQH È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunitjFKHHVVRRIIUHULVSHWWRDOO¶HWjGHLEDPELQLFKHDFFRJOLHUjHFRVu in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti. 2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori attribXLWL GHY¶HVVHUH JDUDQWLWD FRQ continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti DQFKHDLILQLGLFRQVHQWLUHO¶HYHQWXale tracciamento di potenziali casi di contagio; — 43 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro; 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di DWWLYLWjGRSRO¶XWLOL]]RGHLVHUYL]L LJLHQLFLHSULPDGHOO¶HYHQWXDOHFRQVXPRGLSDVWL 2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è RSSRUWXQR VFDJOLRQDUQH OD SURJUDPPD]LRQH QHOO¶DUFR GL XQ WHPSR FRPSOHVVLYR FRQJUXR 0HJOLR LQROWUHRUJDQL]]DUHO¶DFFRJOLHQ]DDOO¶HVWHUQRGHOO¶DUea segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. $OO¶LQJUHVVRQHOO¶DUHDSHURJQLEDPELQRHGDGROHVFHQWHYDSUHGLVSRVWRLOODYDJJLRGHOOH mani con acqua e sapone, o con gel igienizzante. /¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLGRYUjRYYLDPHQWHHVVHUH realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno. 2.8 Triage in accoglienza ,SXQWLGLDFFRJOLHQ]DGHYRQRHVVHUHDOO¶HVWHUQRRLQXQRSSRUWXQRLQJUHVVRVHSDUDWR GHOO¶DUHD R GHOOD VWUXWWXUD SHU HYLWDUH FKH JOL DGXOWL DFFRPSDJQDWRUL HQWULno nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti. Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua HVDSRQHRSSXUHGLJHOLGURDOFROLFRSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLGHOEDPELQRRGHOO¶DGROHVFHQWH — 44 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 prima che entri nella struttura. 6LPLOPHQWHLOEDPELQRRO¶DGROHVFHQWHGRYUjLJLHQL]]DUVLOHPDQLXQD YROWDXVFLWRGDOODVWUXWWXUDSULPDGLHVVHUHULFRQVHJQDWRDOO¶DFFRPSDJQDWRUH Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 1) FKLHGHUHDLJHQLWRULVHLOEDPELQRRO¶DGROHVFHQWHDEELDDYXWRODIHEEUHWRVVHGLIILFROWj respiratoria o è stato male a casa; 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine GHOO¶DFFRJOLHQ]DHGLQFDVRGi possibile contaminazione, ad esempio se il bambino o O¶DGROHVFHQWHLQDYYHUWLWDPHQWHHQWUDLQFRQWDWWRFRQORVWUXPHQWRRVLPHWWHDWRVVLUH durante la misurazione. /D VWHVVD SURFHGXUD YD SRVWD LQ HVVHUH DOO¶HQWUDWD SHU JOL RSHUDWRUL FKH VH PDODWL devono rimanere a casa ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore. 2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto ,O JHVWRUH GHOO¶DWWLYLWj GHYH JDUDQWLUH O¶HODERUD]LRQH GL XQR VSHFLILFR SURJHWWR GD sottoporre SUHYHQWLYDPHQWH DOO¶DSSURYD]LRQH GHO &RPXQH QHO FXL WHUULWRULR VL VYROJH O¶DWWLYLWj nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente DOO¶LQWHUQRGHOORVSHFLILFRFRQWHVWRDPELHQWDOHLQFXLOHDWWLYLWjVLVYROJHUDQQR — 45 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 1) il cDOHQGDULRGLDSHUWXUDHO¶RUDULRTXRWLGLDQRGLIXQ]LRQDPHQWRFRQGLVWLQ]LRQHGHL WHPSLGLHIIHWWLYDDSHUWXUDDOO¶XWHQ]DHGLTXHOOL± precedenti e successivi ± previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 2) LOQXPHURHO¶HWjGHLEDPELQLHGDGROHVFHQWLDFFROWLQHOULVSHWWRGLXQUDSSRUWRFRQOR spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico 3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante O¶XWLOL]]R GL XQD SLDQWLQD QHOOD TXDOH L GLYHUVL DPELWL IXQ]LRQDOL ± ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. ± siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che VLVYROJRQRGDOO¶LQL]LRDOWHUPLQHGHOODIUHTXHQ]DHGLQGLYLGXDQGRDOWUHVuLPRPHQWL in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; 5) O¶HOHQFRGHOSHUVRQDOHLPSLHJDWR QHOULVSHWWRGHOSUHVFULWWRUDSSRUWRQXPHULFRPLQLPR con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 7) OH VSHFLILFKH PRGDOLWj SUHYLVWH SHU O¶HYHQWXDOH XWLOL]]R GL PH]]L SHU LO WUDVSRUWR GHL bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita O¶DFFRPSDJQDPHQWR D ERUGR GD SDUWH GL XQD ILJXUD DGXOWD QRQFKp LO SUHVFULWWR distanziamento fisico; 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 9) O¶HOHQFRGHLEDPELQLHGDGROHVFHQWLDFFROWLHOHPRGDOLWjSUHYLVWHSHUODYHULILFDGHOOD loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; — 46 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che DFFHGRQRDOO¶DUHDHGHOUHJRODUHXWLOL]]RGHOOHPDVFKHULQH 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 2.10 AttenziRQLVSHFLDOLSHUO¶DFFRJOLHQ]DGLEDPELQLHGDGROHVFHQWLFRQGLVDELOLWj Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o O¶DGROHVFHQWHDQFKHIDYRUHQGRLOUDSSRUWRQXPHULFRD Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare i bambini e gli adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 3 Attività ludico-ricreative ± centri estivi ± SHU L EDPELQL G¶HWj VXSHULRUH DL  DQQL H JOL adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità GLDFFRJOLHQ]DGLVSD]LSHUO¶LQIDQ]LDHdelle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo /¶XWLOL]]RGLVHGLRUGLQDULDPHQWHRVSLWDQWLLVHUYL]LHGXFDWLYLSHUO¶LQIDQ]LDHOHVFXROH per realizzare i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative, nel periodo estivo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, ha una tradizione molto forte e radicata in numerosissime realtà locali. — 47 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato poiché questo consente di UHDOL]]DUH DWWLYLWj DQFKH DOO¶DSHUWR H GLYHUVH GD TXHOOH FKH FDUDWWHUL]]DQR O¶DWWLYLWj GLGDWWLca che si svolge durante il calendario scolastico. Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto FKHOHVWHVVHRIIUDQROHPHGHVLPHIXQ]LRQDOLWjQHFHVVDULHLQWHUPLQLGLVSD]LSHUOHDWWLYLWjDOO¶LQWHUQR H DOO¶esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti. In generale, il progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole. I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 1) O¶DFFHVVLELOLWj 2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico; 4) LSULQFLSLJHQHUDOLG¶LJLHQHHSXOL]LD 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 7) O¶DFFHVVR TXRWLGLDQR OH PRGDOLWj GL DFFRPSDJQDPHQWR H GL ULWLUR GHL EDPELQL HG adolescenti; 8) i triage in accoglienza; 9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 10) OHDWWHQ]LRQLVSHFLDOLSHUO¶DFFRJOLHQ]DGLEDPELQLHGDGROHVFHQWLFRQGLVabilità. — 48 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3.1 Accessibilità degli spazi Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere FRQVLGHUDWHFRQO¶DLXWRGHOSHGLDWUDGLOLEHUDVFHOWD 'HYRQR LQ RJQL FDVR HVVHUH SUHYLVWL FULWHUL GL SULRULWj QHOO¶DFFHVVR DL VHUYL]L SHU assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.) ,QYLDJHQHUDOHO¶DFFHVVRGHYHUHDOL]]DUVLDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL 1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative DOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDLDLDQQL DOODVFXRla primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 2) PHGLDQWH LVFUL]LRQH q LO JHVWRUH D GHILQLUH L WHPSL HG L PRGL G¶LVFUL]LRQH GDQGRQH FRPXQLFD]LRQH LQ PRGR SXEEOLFR H FRQ FRQJUXR DQWLFLSR ULVSHWWR DOO¶LQL]LR GHOOH attività proposte; 3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio: a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente; b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente; c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. — 49 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è IRQGDPHQWDOHO¶RUJDQL]]D]LRQHLQSLFFROLJUXSSLHO¶RUJDQL]]D]LRQHGLXQDSOXUDOLWjGLGLYHUVLVSD]L per lo svolgimento delle attività programmate. /HYHULILFKHVXOODIXQ]LRQDOLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOORVSD]LRDGDFFRJOLHUHOHGLYHUVH attività programmate non possono prescindere dalla YDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DGLRJQLVSD]LRGDO punto di vista della sicurezza. In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il SLSRVVLELOHOHDWWLYLWjLQVSD]LDSHUWLDOO¶HVWHUQRDQFKHVHQRQLQYLDHVFOXVLYDH tenendo conto di DGHJXDWH]RQHG¶RPEUD 9LVWDO¶RUJDQL]]D]LRQHLQSLFFROLJUXSSLqQHFHVVDULRXQRVIRU]RYROWRDGLQGLYLGXDUH XQDSOXUDOLWjGLGLYHUVLVSD]LSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHLFHQWULHVWLYLQHOO¶DPELWRGHOWHUULWRULR di riferimento. ,QFDVRGLDWWLYLWjLQVSD]LFKLXVLqUDFFRPDQGDWDO¶DHUD]LRQHDEERQGDQWHGHLORFDOL con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini HGHJOLDGROHVFHQWLQHOOHDWWLYLWjFRPXQLFRPHLOSDVWRRO¶XVRGHLVHUYL]LLJLHQLFLVLDOa loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19. Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in UHOD]LRQHDOO¶HWjGHLEDPELQLHGDGROHVFHQWLQHOPRGRVHJXHQWH 1) per i EDPELQLLQHWjGLVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDLDLDQQL XQUDSSRUWRGLXQDGXOWR ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; — 50 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per JDUDQWLUH LO VXR ULVSHWWR SHU O¶LQWHUD GXUDWD GHOOH DWWLYLWj WHQHQGR FRQWR GHOOH SUHVFUL]LRQL VXO distanziamento fisico. 3ULQFLSLJHQHUDOLG¶LJLHQHHSXOL]LD &RQVLGHUDWRFKHO¶LQIH]LRQHYLUDOHVLUHDOL]]DSHUdroplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza protezione; 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 4) non toccarsi il viso con le mani; 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 6) arieggiare frequentemente i locali. Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. 3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULYROWDDOO¶XWLOL]]RFRUUHWWRGHOOHPDVFKHULQH Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e dL³GLVLQIH]LRQH´DOPHQRJLRUQDOLHUDFRQVROX]LRQLDEDVHGLLSRFORULWRGLVRGLRDOOR GL FORUR DWWLYR R DOWUL SURGRWWL YLUXFLGL DXWRUL]]DWL VHJXHQGR OH LVWUX]LRQL SHU O¶XVR IRUQLWH GDO produttore. — 51 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui DQGUDQQRDGRSHUDUHOHRSSRUWXQLWjFKHHVVRRIIUHULVSHWWRDOO¶HWjGHLEDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWLFKH accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi. 3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, DQFKHDLILQLGLFRQVHQWLUHO¶HYHQWXDOHWUDFFLDPHQWRGL potenziali casi di contagio; — 52 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 3) ODYDJJLRGHOOHPDQLLQFRQFRPLWDQ]DFROFDPELRGLDWWLYLWjGRSRO¶XWilizzo dei servizi LJLHQLFLHSULPDGHOO¶HYHQWXDOHFRQVXPRGLSDVWL 4) DWWHQ]LRQH DOOD QRQ FRQGLYLVLRQH GHOO¶XWLOL]]R GL SRVDWH H ELFFKLHUL GD SDUWH GL SL bambini nel momento del consumo del pasto; 5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini. 3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno VFDJOLRQDUQH OD SURJUDPPD]LRQH QHOO¶DUFR GL XQ WHPSR FRPSOHVVLYR FRQJUuo. Meglio inoltre RUJDQL]]DUH O¶DFFRJOLHQ]D DOO¶HVWHUQR GHOO¶DUHD VHJQDODQGR FRQ DSSRVLWL ULIHULPHQWL OH GLVWDQ]H GD rispettare. $OO¶LQJUHVVRQHOO¶DUHDSHURJQLEDPELQRHGDGROHVFHQWHYDSUHGLVSRVWRLOODYDJJLRGHOOH mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. /¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDDQFKHQHOFDVRGHJOLRSHUDWRULFKH entrano in turno. 3.8 Triage in accoglienza ,SXQWLGLDFFRJOLHQ]DGHYRQRHVVHUHDOO¶HVWHUQRRLQXQRSSRUWXQRLQJUHVVRVHSDUDWR GHOO¶DUHD R VWUXWWXUa per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti. — 53 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua HVDSRQHRLQDVVHQ]DGLTXHVWDGLJHOLGURDOFROLFRSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDni del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta XVFLWR GDOOD VWUXWWXUD SULPD GL HVVHUH ULFRQVHJQDWR DOO¶DFFRPSDJQDWRUH ,O JHO LGURDOFROLFR GHYH ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 1) FKLHGHUHDLJHQLWRULVHLOEDPELQRRO¶DGROHVFHQWHKDDYXWRODIHEEUHWRVVHGLIILFROWj respiratoria o è stato male a casa; 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine GHOO¶DFFRJOLHQ]D H LQ FDVR GL SRVVLELOH FRQWDPLQD]LRQH DG HVHPSLR VH LO EDPELQR inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). /D VWHVVD SURFHGXUD YD SRVWD LQ HVVHUH DOO¶HQWUDWD SHU JOL RSHUDWRUi, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. 3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto ,O JHVWRUH GHOO¶DWWLYLWj GHYH JDUDQWLUH O¶HODERUD]LRQH GL XQR VSHFLILFR SURJHWWR GD sottoporre preventivamente DOO¶DSSURYD]LRQH GHO &RPXQH QHO FXL WHUULWRULR VL VYROJH O¶DWWLYLWj nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente DOO¶LQWHUQRGHOORVSHFLILFRFRQWHVWRDPELHQWDOHLQFXLOHDWWLYLWjVLVYROJHUDQQR — 54 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei WHPSLGLHIIHWWLYDDSHUWXUDDOO¶XWHQ]DHGLTXHOOL± precedenti e successivi ± previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 3) JOLDPELHQWLHVSD]LXWLOL]]DWLHORURRUJDQL]]D]LRQHIXQ]LRQDOHPHGLDQWHO¶utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali ± ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. ± siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si VYROJRQRGDOO¶LQL]LRDOWHUPLQHGHOODIUHTXHQ]DHLQGLYLGXDQGRDOWUHVuLPRPHQWLLQFXL è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali; 5) O¶HOHQFR del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 7) OH VSHFLILFKH PRGDOLWj SUHYLVWH SHU O¶HYHQWXDOH XWLOL]]R GL PH]]L SHU LO WUDVSRUWR GHL bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita O¶DFFRPSDJQDPHQWR a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; — 55 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 9) O¶HOHQFRGHLEDPELQLHGDGROHVFHQWLDFFROWLHPRGDOLWjSUHYLVWHSHUODYHULILFDGHOODORUR condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che DFFHGRQRDOO¶DUHDHGHOUHJRODUHXWLOL]]RGHOOHPDVFKHULQH 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. $WWHQ]LRQLVSHFLDOLSHUO¶DFFRJOLHQ]DGLEDPELQLHGadolescenti con disabilità Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente. Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. — 56 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 9 Spettacoli dal vivo e cinema 1. Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti. 2. Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo LPSHGHQGR O¶DFFHVVR LQ caso di temperatura > 37,5 °C. 3. Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità per gli spettatori. 4. Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. 5. Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall'evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima giornata. 6. Adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento. 7. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 8. Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli. 9. Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli. 10. 5HJRODPHQWD]LRQH GHOO¶XWLOL]]R GHL servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell'accesso. 11. Limitazione dell'utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile. 12. Vendita dei biglietti e controllo GHOO¶accesso, ove possibile, con modalità telematiche, anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture. 13. &RPXQLFD]LRQHDJOLXWHQWLDQFKHWUDPLWHO¶XWLOL]]RGLYLGHRGHOOHPLVXUHGLVLFXUH]]DHGL prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo. — 57 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di DJJLRUQDPHQWRLQEDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOTXDGURHSLGHPLRORJLFRHGHOOHFRQRVFHQ]HOHVWHVVHKDQQR la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al conteQLPHQWRGHOO¶HSLGHPLDGD6$56- CoV-2. La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonchè i fattori rilevanti nel GHWHUPLQDUH OD GLQDPLFD GHOO¶HSLGHPLD GD 6$56-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) GLIIHULVFRQRHSRWUDQQRGLIIHULUHVLJQLILFDWLYDPHQWHQHOFRUVRGHOO¶HSLGHPLDQHOOH diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile. In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti. $O ILQH GL JDUDQWLUH OD VDOXWH H OD VLFXUH]]D GHL ODYRUDWRUL H GHOO¶XWHQ]D FRLQYROWD QHOOH DWWLYLWj produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la noUPDWLYDYLJHQWHLQFOXVRLO³3URWRFROORFRQGLYLVRGLUHJRODPHQWD]LRQHGHOOH misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-QHJOLDPELHQWLGLODYRUR´ aggiornato al 24 aprile 2020. — 58 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono: 1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro; 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera. Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle VLQJROHUHDOWjHQHOO¶DFFHVVRDTXHVWH 2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); /¶HIIHWWLYDSRVVLELOLWjGLPDQWHQHUHODDSSURSULDWDPDVFKHULQDGDSDUWHGLWXWWLQHLFRQWHVWL raccomandati; 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; /¶DGHJXDWDDHUHD]LRQHQHJOLDPELHQWLal chiuso; /¶DGHJXDWDSXOL]LDHGLJLHQLzzazione degli ambienti e delle superfici; 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. /DFDSDFLWjGLSURPXRYHUHPRQLWRUDUHHFRQWUROODUHO¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGHILQHQGRLFRQVHJXHQWL ruoli. — 59 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione GHOO¶RUDULRGLDSHUWXUD 3. Garanzia di adeguata aereazionHQDWXUDOHHULFDPELRG¶DULD 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 8VRGHLJXDQWLXVDHJHWWDQHOOHDWWLYLWjGLDFTXLVWRSDUWLFRODUPHQWHSHUO¶DFTXLVWRGLDOLPHQWLH bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali GL GLPHQVLRQL VXSHULRUL D TXHOOH GL FXL DOOD OHWWHUD E  O¶DFFHVVR q UHJRODPHQWDWR LQ funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. — 60 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020 Oggi, venerdi 24 aprile qVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´ sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro GHOO¶HFRQRPLDGHO0LQLVWURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR HGHO0LQLVWURGHOODVDOXWHFKHDYHYDQRSURPRVVRO¶LQFRQWURWUDOHSDUWLVRFLDOLLQDWWXD]LRQHGHOOD PLVXUDFRQWHQXWDDOO¶DUWLFRORFomma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra OH 3DUWL SHU DJHYRODUH OH LPSUHVH QHOO¶DGR]LRQH GL SURWRFROOL GL VLFXUH]]D DQWL-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione GHOO¶DWWLYLWjILQR al ripristino delle condizioni di sicurezza. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la FRQVHJXHQWHULGX]LRQHRVRVSHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDDOILQHGLSHUPHWWHUHDOOHLPSrese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. — 61 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 8QLWDPHQWH DOOD SRVVLELOLWj SHU O¶D]LHQGD GL ULFRUUHUH DO ODYRUR DJLOH H JOL DPPRUWL]]DWRUL VRFLDOL soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWR GL WDOH obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID ± 19 /¶RELHWWLYR del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOL GLFRQWHQLPHQWRDGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del leJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che — 62 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 LO '3&0 GHOO¶ PDU]R  SUHYHGH O¶RVVHUYDQ]D ILQR DO  PDU]R  GL PLVXUH UHVWULttive QHOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOHVSHFLILFKHSHULOFRQWHQLPHQWRGHO&29,'± 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: x sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; x siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; x siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; x assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; x siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; x per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli VSRVWDPHQWLDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL x si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; x per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute GHOOHSHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR 1-INFORMAZIONE x /¶D]LHQGD DWWUDYHUVR OH PRGDOLWj SL LGRQHH HG HIILFDFL LQIRUPD WXWWL L ODYRUDWRUL H chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo DOO¶LQJUHVVR H QHL OXRJKL PDJJLRUPHQWH YLVLELOL GHL ORFDOL D]iendali, appositi depliants informativi — 63 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 x In particolare, le informazioni riguardano o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUHƒ RDOWUL VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDUia o ODFRQVDSHYROH]]DHO¶DFFHWWD]LRQHGHOIDWWRGLQRQSRWHUIDUHLQJUHVVRRGLSRWHU permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone SRVLWLYHDOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWj LPSRQJRQRGLLQIRUPDUHLOPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶$XWRULWjVDQLWDULDHGLULPDQHUH al proprio domicilio o O¶Lmpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano GHOO¶LJLHQH o O¶LPSHJQR D LQIRUPDUH WHPSHVWLYDPHQWH H UHVSRQVDELOPHQWH LO GDWRUH GL ODYRUR della presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti /¶D]LHQGDIRUQLVFHXQDLQIRUPD]LRQHDGHJXDWDVXOODEDVHGHOOHPDQVLRQLHGHLFRQWHVWLODYRUDWLYLFRQ particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. — 64 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$ x ,OSHUVRQDOHSULPDGHOO¶DFFHVVRDOOXRJRGLODYRURSRWUjHVVHUHVRWWRSRVWRDOFRQWUROORGHOOD temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito O¶DFFHVVR DL OXRJKL GL ODYRUR /HSHUVRQHLQ WDOH FRQGL]LRQH - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni x Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, GHOODSUHFOXVLRQHGHOO¶DFcesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062 x Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) ϭ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). ____________________________ 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. — 65 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 x /¶ LQJUHVVR LQ D]LHQGD GL ODYRUDWRUL JLj ULVXOWDWL SRVLWLYL DOO¶LQIH]LRQH GD &29,'  GRYUj essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica GD FXL ULVXOWL OD ³DYYHQXWD QHJDWLYL]]D]LRQH´ GHO WDPSRQH VHFRQGR OH PRGalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. x 4XDORUDSHUSUHYHQLUHO¶DWWLYD]LRQHGLIRFRODLHSLGHPLFLQHOOHDUHHPDJJLRUPHQWHFROSLWHGDO YLUXV O¶DXWRULWj VDQLWDULD FRPSHWHQWH GLVSRQJD PLVXUH DJJLXQWLYH VSHFLfiche, come ad HVHPSLR O¶HVHFX]LRQH GHO WDPSRQH SHU L ODYRUDWRUL LO GDWRUH GL ODYRUR IRUQLUj OD PDVVLPD collaborazione. 3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51, x 3HUO¶DFFHVVRGLIRUQLWRULHVWHUQLLQGLYLGXDUHSURFHGXUHGLLQJUHVVRWUDQVLWRHuscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti x Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non qFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDJOLXIILFLSHUQHVVXQPRWLYR3HUOHQHFHVVDULHDWWLYLWjGLDSSURQWDPHQWR delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro x Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera x 9DULGRWWRSHUTXDQWRSRVVLELOHO¶DFFHVVRDLYLVLWDWRULTXDORUDIRVVHQHFHVVDULRO¶Lngresso di YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH paragrafo 2 x Ove presente un servizio di trasporto orgDQL]]DWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. x le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWL e delle aree produttive — 66 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 x in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID- O¶DSSDOWDWRUH GRYUj LQIRUPDUe immediatamente il committente ed entrambi GRYUDQQR FROODERUDUH FRQ O¶DXWRULWj VDQLWDULD IRUQHQGR HOHPHQWL XWLOL DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL eventuali contatti stretti. x /¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA x O¶D]LHQGDDVVLFXUDla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago x nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGH alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione x occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi x O¶D]LHQGD LQ RWWHPSHUDQ]D DOOH LQGLFD]LRQL GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH VHFRQGR OH PRGDOLWj ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) x nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. — 67 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI x è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani x O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL x è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone xI detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE x O¶DGR]LRQH GHOOH PLVXUH GL LJLHQH H dei dispositivi di protezione individuale indicati nel SUHVHQWH 3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle LQGLFD]LRQLGHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj. b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD c. q IDYRULWD OD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH LQGLFD]LRQLGHOO¶206 (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) x qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano SRVVLELOLDOWUHVROX]LRQLRUJDQL]]DWLYHqFRPXQTXHQHFHVVDULRO¶XVRGHOOHPDVFKHULQH, e altri GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH JXDQWL RFFKLDOL WXWH FXIILH FDPLFL HFF«  FRQIRUPL DOOH disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. x QHOODGHFOLQD]LRQHGHOOHPLVXUHGHO3URWRFROORDOO¶LQWHUQRGHLOXRJKLGLODYRURVXOODEDVHGHO FRPSOHVVRGHLULVFKLYDOXWDWLHDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL — 68 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 DGRWWHUDQQR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL LODYRUDWRUL che condividono spazi comuni, O¶XWLOL]]R GL XQD PDVFKHULQD FKLUXUJLFD FRPH GHO UHVWR QRUPDWR GDO '/ Q  DUW   LQ combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI ',%(9$1'((261$&.« x O¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQLFRPSUHVHOHPHQVHD]LHQGDOLOHDUHHIXPDWRULHJOLVSRJOLDWRLq contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di VRVWDDOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVtanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. x occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: x disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza x Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi x assicurare XQSLDQRGLWXUQD]LRQHGHLGLSHQGHQWLGHGLFDWLDOODSURGX]LRQHFRQO¶RELHWWLYRGL diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili x utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, — 69 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQR O¶LQWHUD FRPSagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire O¶DVWHQVLRQHGDOODYRURVHnza perdita della retribuzione x QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQR i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro gDUDQWLVFDDGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOH apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). (¶QHFHVVDULRLOULVSHWWRGHOGLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHDQFKHDWWUDYHUVRXQDULPRGXOD]LRQHGHJOLVSD]L di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. /¶DUWLFROD]LRQH GHO ODYRUR SRWUj HVVHUH ULGHILQLWD FRQ RUDUL GLIIHUHQ]LDti che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e SUHYHQHQGRDVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting  FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO¶XWLOL]]R GHO WUDVSRUWR pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziameQWRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH — 70 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI x Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) x dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE x Gli spostaPHQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOH e nel rispetto delle indicazioni aziendali x non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere GHOODQHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il GLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL x sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, DQFKHREEOLJDWRULDDQFKHVHJLjRUJDQL]]DWLqFRPXQTXHSRVVLELOHTXDORUDO¶RUJDQL]]D]LRQH aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work x Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWH entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei OXRJKLGLODYRURGRYXWRDOO¶HPHUJHQ]DLQFRUVRHTXLQGLSHUFDXVDGL forza maggiore, non FRPSRUWDO¶LPSRVVLELOLWjDFRQWLQXDUHORVYROJLPHQWRGHOORVSHFLILFRUXRORIXQ]LRQH DWLWROR HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUH ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA x nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione UHVSLUDWRULD TXDOL OD WRVVH OR GHYH GLFKLDUDUH LPPHGLDWDPHQWH DOO¶ufficio del personale, si GRYUjSURFHGHUHDOVXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOOR — 71 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 GHJOL DOWUL SUHVHQWL GDL ORFDOL O¶D]LHQGD SURFHGH LPPHGLDWDPHQWH DG DYYHUWLUH OH DXWRULWj sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute x O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´ di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di TXDUDQWHQD 1HO SHULRGR GHOO¶LQGDJLQH O¶D]LHQGD SRWUj FKLHGHUH DJOL HYHQWXDOL SRVVLELOL contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni GHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD x ,OODYRUDWRUHDOPRPHQWRGHOO¶LVRODPHQWRGHYHHVVHUHVXELWRGRWDWRRYHJLjQRQORIRVVHGL mascherina chirurgica. 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS x La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) x vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia x la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi VRVSHWWLGHOFRQWDJLRVLDSHUO¶LQIRUPD]LRQHHODIRUPD]LRQHFKHLOPHGLFRFRPSHWHQWHSXz fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio x QHOO¶LQWHJUDUHHSURSRUUHWXWWHOHPLVXUHGLUHJRODPHQWD]LRQHOHJDWHDO&29,'-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. x IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDsituazioni di particolare fragilità e patologie attuali RSUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\ x Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà — 72 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 VXJJHULUH O¶DGR]LRQH GL HYHQWXDOL PH]]L GLDJQRVWLFL TXDORUD ULWHQXWL XWLOL DO ILQH GHO contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. x Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. (¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRrveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili DQFKHLQUHOD]LRQHDOO¶HWj 3HULOUHLQWHJURSURJUHVVLYRGLODYRUDWRULGRSRO¶LQIH]LRQHGD&29,'LOPHGLFRFRPSHWHQWH previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore aLVHVVDQWDJLRUQLFRQWLQXDWLYLDOILQHGLYHULILFDUHO¶LGRQHLWjDOOD PDQVLRQH´ '/JVHVPLDUWFOHWWH-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità HFRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE x È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. x Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. x Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. — 73 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca ± CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID ± 19 NEI CANTIERI Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento GHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'QHJOLDPELHQWLGLODYRUR G¶RUDLQSRL3URWRFROOR UHODWLYRDWXWWL i settori produttivi³LOFXLFRQWHQXWRqVWDWRLQWHJUDWRLQGDWDDSULOHHDOOHFXLSUHYLVLRQLLO presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e GHOO¶HGLOL]LD si è ritenuto definire ulteriori misure. /¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROlo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHLFDQWLHULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGLFRQWHQLPHQWRDGRWWDWH SHU FRQWUDVWDUH O¶HSLGHPLD GL &29,'-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e DWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRUità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:  ‡ attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; ‡ sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; — 74 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ‡ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con O¶RELHWWLYR di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; ‡ utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire O¶DVWHQVLRQH dal lavoro senza perdita della retribuzione; ‡ sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; ‡ sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate ‡ sono limitati al massimo gli spostamenti DOO¶LQWHUQR e DOO¶HVWHUQR del cantiere, contingentando O¶DFFHVVR agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza QHOO¶XVR delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). (¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio; /¶DUWLFROD]LRQH del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti DOO¶HQWUDWD e DOO¶XVFLWD con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento DOO¶XWLOL]]R del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo O¶XVR del mezzo privato o di navette. Oltre a quanto previsto dal il DPCM GHOO¶ marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione DOO¶LQWHUQR del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti DOO¶LQWHUQR del cantiere e garantire la salubrità GHOO¶DPELHQWH di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più — 75 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.   1 INFORMAZIONE  Il datore di lavoro, anche con O¶DXVLOLR GHOO¶(QWH Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo DOO¶LQJUHVVR del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: ‡ il personale, prima GHOO¶DFFHVVR al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito O¶DFFHVVRDO cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, O¶DXWRULWj sanitaria; ‡ la consapevolezza e O¶DFFHWWD]LRQH del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente DOO¶LQJUHVVR sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti ϭ >ĂƌŝůĞǀĂnjŝŽŶĞŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞĚĞůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐŽƌƉŽƌĞĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĚĞǀĞ ĂǀǀĞŶŝƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŝǀĂĐLJǀŝŐĞŶƚĞ͘ƚĂůĨŝŶĞƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝ͗ϭͿƌŝůĞǀĂƌĞĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŶŽŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝů ĚĂƚŽĂĐƋƵŝƐƚŽ͘ƉŽƐƐŝďŝůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƐŽůŽƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞůĞƌĂŐŝŽŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽŝŵƉĞĚŝƚŽů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝůŽĐĂůŝĂnjŝĞŶĚĂůŝ͖ϮͿĨŽƌŶŝƌĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƵžŽŵĞƚƚĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂnjŝŽŶŝĚŝĐƵŝ ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽğŐŝăŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂĂŶĐŚĞŽƌĂůŵĞŶƚĞ͘YƵĂŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĨŝŶĂůŝƚăĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚĂůĂƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĂůĐŽŶƚĂŐŝŽĚĂKz/ͲϭϵĞĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂďĂƐĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂƉƵž ĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚĂů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝƐŝĐƵƌĞnjnjĂĂŶƚŝͲĐŽŶƚĂŐŝŽĂŝƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ăƌƚ͘ϭ͕Ŷ͘ϳ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕ĚĞůWD ϭϭŵĂƌnjŽϮϬϮϬĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞĚĞŝ ĚĂƚŝƐŝƉƵžĨĂƌƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽĚ͛ĞŵĞƌŐĞŶnjĂ͖ϯͿĚĞĨŝŶŝƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐŝĐƵƌĞnjnjĂĞŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞĂƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞŝĚĂƚŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŽƚƚŽŝů ƉƌŽĨŝůŽŽƌŐĂŶŝnjnjĂƚŝǀŽ͕ŽĐĐŽƌƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĨŽƌŶŝƌĞůŽƌŽůĞŝƐƚƌƵnjŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͘ƚĂů ĨŝŶĞ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞŝĚĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶnjŝŽŶĞĚĂůĐŽŶƚĂŐŝŽĚĂKs/ͲϭϵĞ ŶŽŶĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝĨĨƵƐŝŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂƚĞƌnjŝ ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ;ĞƐ͘ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂ ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ͞ĐŽŶƚĂƚƚŝƐƚƌĞƚƚŝĚŝƵŶůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƌŝƐƵůƚĂƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ăů Ks/ͲϭϵͿ͖ ϰͿ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ ŵŽŵĞŶƚĂŶĞŽ ĚŽǀƵƚŽ ĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŵŽĚĂůŝƚăƚĂůŝĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞnjnjĂĞůĂĚŝŐŶŝƚăĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘dĂůŝŐĂƌĂŶnjŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞ ĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐŚŝĂůů͛ƵĨĨŝĐŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝĂǀĞƌĂǀƵƚŽ͕ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂnjŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŽŶƚĂƚƚŝĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĂůKs/ͲϭϵĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞ &ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂƐǀŝůƵƉƉŝ ĨĞďďƌĞĞƐŝŶƚŽŵŝĚŝŝŶĨĞnjŝŽŶĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂĞĚĞŝƐƵŽŝĐŽůůĞŐŚŝ͘  — 76 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 GHOO¶$XWRULWj impongono di informare il medico di famiglia e O¶$XWRULWj sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; ‡ O¶LPSHJQR a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano GHOO¶LJLHQH  ‡ O¶LPSHJQR a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante O¶HVSOHWDPHQWR della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; ‡ O¶REEOLJR del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione GHOO¶DFFHVVR a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni GHOO¶206 ‡ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)   2. 02'$/,7$¶ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  ‡ Per O¶DFFHVVR di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;  ‡ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito O¶DFFHVVR ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; ‡ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; ‡ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per O¶XVR del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione DOO¶LQWHUQR del veicolo.     — 77 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  x Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando O¶DFFHVVR contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi G¶RSHUD con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;  x Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone O¶XVR promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;  x Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli DOO¶HVWHUQR del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi G¶RSHUD dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;  x nel caso di presenza di una persona con COVID-19 DOO¶LQWHUQR del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione  x La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); x Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); x Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; x Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;   4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  ‡ è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante O¶HVHFX]LRQH delle lavorazioni; ‡ il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;  — 78 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  ‡ O¶DGR]LRQH delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi; ‡ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH mondiale della sanità; ‡ data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni GDOO¶DXWRULWj sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ‡ è favorita la predisposizione da parte GHOO¶D]LHQGD del liquido detergente secondo le indicazioni GHOO¶206 (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); ‡ qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre VROX]LRQLRUJDQL]]DWLYHqFRPXQTXHQHFHVVDULRO¶XVR delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; ‡ il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione; ‡ il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; ‡ il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, O¶DSSRVLWR servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;  — 79 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)  ‡ /¶DFFHVVR agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta DOO¶LQWHUQR di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio O¶XVR il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; ‡ il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. ‡ Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;  7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con O¶RELHWWLYR di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene DOO¶DSHUWXUD alla sosta e DOO¶XVFLWD   8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE  ‡ Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni GHOO¶DXWRULWj sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; ‡ Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per O¶LQGLYLGXD]LRQH degli eventuali ³FRQWDWWL VWUHWWL´ di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID- 19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di — 80 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 quarantena. Nel periodo GHOO¶LQGDJLQH il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni GHOO¶$XWRULWj sanitaria  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST  ‡ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): ‡ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; ‡ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per O¶LQIRUPD]LRQH e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; ‡ QHOO¶LQWHJUDUHH proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ‡ Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  ‡ È costituito in cantiere un Comitato per O¶DSSOLFD]LRQH e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. ‡ Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. ‡ Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive GHOO¶,1$,/ e GHOO¶$JHQ]LD unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto O¶LQWHUYHQWR degli agenti di Polizia Locale. — 81 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126  TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE $//¶$33/,&$=,21( DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta QHOO¶DUWLFROR 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare O¶HSLGHPLD di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche UHODWLYDPHQWH DOO¶DSSOLFD]LRQH GL eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni; 2) O¶DFFHVVR agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta DOO¶LQWHUQR di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni; 4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto O¶LQWHJUD]LRQH del Piano di sicurezza e di coordinamento. Roma, 24 aprile 2020. — 82 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID ± 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento GHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'QHJOLDPELHQWLGLODYRUR G¶RUDLQSRL3URWRFROOR UHODWLYRDWXWWL i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure. Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico VHWWRUHQHOO¶DPELWRWUDVSRUWLVWLFRLYL compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. )HUPRUHVWDQGROHPLVXUHSHUOHGLYHUVHPRGDOLWjGLWUDVSRUWRVLULFKLDPDO¶DWWHQ]LRQHVXLVHJXHQWL adempimenti comuni: ‡ SUHYHGHUH O¶REEOLJR GD SDUWH GHL UHVSRQVDELOL GHOO¶LQIRUPD]LRQH UHODWLYDPHQWH DO FRUUHWWR XVR H gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); ‡ /D VDQLILFD]LRQH H O¶LJLHQL]]D]LRQH GHi locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e GHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj  ‡2YHSRVVLELOHLQVWDOODUHGLVSHQVHUGLLGURDOFROLFDDGXVRGHLSDVVHJJHUL ‡ 3HU TXDQWR ULJXDUGD LO WUDVSRUWR YLDJJLDWRUL ODGGRYH VLD SRVVLELOH q QHFHVVDULR FRQWLQJHQWDUH OD vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). ‡1HLOXRJKLGLODYRURODGGRYe non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. — 83 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ‡3HUWXWWRLOSHUVRQDOHYLDJJLDQWHFRVLFRPHSHUFRORURFKHKDQQRUDSSRUWLFRQLOSXEEOLFRHSHULTXDOL OHGLVWDQ]HGLPWGDOO¶XWHQ]DQRQVLDQRSRVVLELOLYDSUHYLVWRO¶XWLOL]]RGHJOLDSSRVLWLGLVSRVLWLYLGL protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile. ‡3HUTXDQWRULJXDUGDLOGLYLHWRGLWUDVIHUWD GLFXLDOSXQWRGHO3URWRFROOR VLGHYHIDUHHFFH]LRQH per le attività che richiedono necessariamente tale modalità. ‡6RQRVRVSHVLWXWWLLFRUVLGLIRUPD]LRQHVHQRQHIIHWWXDELOLGDUHPRWR ‡3Uedisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di FDUWHOOLFKHLQGLFKLQROHFRUUHWWHPRGDOLWjGLFRPSRUWDPHQWRGHOO¶XWHQ]DFRQODSUHVFUL]LRQHFKHLO PDQFDWRULVSHWWRSRWUjFRQWHPSODUHO¶LQWHUUX]LRQHGHOVHUYL]LR ‡1HOFDVRGLDWWLYLWjFKHQRQSUHYHGRQRREEOLJDWRULDPHQWHO XVRGHJOLVSRJOLDWRLqSUHIHULELOHQRQ XWLOL]]DUHJOLVWHVVLDOILQHGLHYLWDUHLOFRQWDWWRWUDLODYRUDWRULQHOFDVRLQFXLVLDREEOLJDWRULRO¶XVR VDUDQQR LQGLYLGXDWH GDO &RPLWDWR SHU O¶DSSlicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio. ALLEGATO SETTORE AEREO ‡ *OL DGGHWWL FKH GRYHVVHUR QHFHVVDULDPHQWH HQWUDUH D SL VWUHWWR FRQWDWWR DQFKH ILVLFR FRQ LO passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHGHO3URWRFROORGLFXLLQSUHPHVVD ‡3HUJOLDXWLVWLGHLFDPLRQSHULOFDUJRDHUHRYDOJRQROHVWHVVHUHgole degli autisti del trasporto merci. SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI ‡6HSRVVLELOHJOLDXWLVWLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRGHYRQRULPDQHUHDERUGRGHLSURSULPH]]LVHVSURYYLVWL di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se O¶DXWLVWDqVSURYYLVWRGL'3,SXUFKpQRQVFHQGDGDOYHLFRORRPDQWHQJDODGLVWDQ]DGLXQPHWURGDJOL altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della ULJRURVDGLVWDQ]DGLXQPHWUR1RQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDJOLXIILFLGHOOHD]LHQGHGLYHUVHGDlla propria SHUQHVVXQPRWLYRVDOYRO¶XWLOL]]RGHLVHUYL]LLJLHQLFLGHGLFDWLHGLFXLLUHVSRQVDELOLGHLOXRJKLGL carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. ‡/HFRQVHJQHGLSDFFKLGRFXPHQWLHDOWUHWLSRORJLHGLPHUFLHVSUHVVHSRVVRQRDYYHQLUHSUHYLDQRWD informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di — 84 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario O¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHHJXDQWL ‡4XDORUDVLDQHFHVVDULRODYRUDUHDGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQRUe di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la VXGGHWWDFLUFRVWDQ]DVLYHULILFKLQHOFRUVRGLDWWLYLWjODYRUDWLYHFKHVLVYROJRQRLQDPELHQWLDOO¶DSHUWR è comunque neFHVVDULRO¶XVRGHOOHPDVFKHULQH ‡$VVLFXUDUHODGGRYHSRVVLELOHHFRPSDWLELOHFRQO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHXQSLDQRGLWXUQD]LRQH dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle PHUFL H FRQ O¶REiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE ,QDGHVLRQHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶$YYLso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: ‡/¶D]LHQGDSURFHGHDOO¶LJLHQL]]D]LRQHVDQLILFD]LRQHHGLVLQIH]LRQHGHLWUHQLHGHL mezzi pubblici, HIIHWWXDQGR O¶LJLHQL]]D]LRQH H OD GLVLQIH]LRQH DOPHQR XQD YROWD DO JLRUQR H OD VDQLILFD]LRQH LQ relazione alle specifiche realtà aziendali. ‡2FFRUUHDGRWWDUHSRVVLELOLDFFRUJLPHQWLDWWLDOODVHSDUD]LRQHGHOSRVWRGLJXLGDFRQGLVWDQ]LDPHnti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. ‡6RVSHQVLRQHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LDSHUODPRELOLWjWHUULWRULDOHFRPSHWHQWHHGHJOL(QWL titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. ‡6RVSHQGHUHO¶DWWLYLWjGLELJOLHWWD]LRQHDERUGRGDSDUWHGHJOLDXWLVWL SETTORE FERROVIARIO ‡,QIRUPD]LRQH alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze DWWLYHLQPRGRGDHYLWDUHO¶DFFHVVR delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. ‡1HL*UDQGL+XERYHLQVLVWRQRJDWHGLDFFHVVRDOO¶DUHDGLHVHUFL]LRIHUURYLDULR 0LODQR&OH)LUHQ]H S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); — 85 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche HYHQWXDOPHQWHSUHSDUDWRVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶2066LQRDODSULOHSY è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno. ‡,QFDVRGLSDVVHJJHULFKHDERUGRWUHQRSUHVHQWLQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19, OD 3ROL]LD )HUURYLDULD H OH $XWRULWj VDQLWDULH GHYRQR HVVHUH SURQWDPHQWH LQIRUPDWH DOO¶esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito DOO¶RSSRUWXQLWjGLIHUPDUHLOWUHQRSHUSURFHGHUHDGXQLQWHUYHQWR ‡$OSDVVHJJHURFKHSUHVHQWLDERUGRWUHQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶Dffezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere aWWUH]]DWLLGRQHLVSD]LSHUO¶LVRODPHQWRGLSDVVHJJHULRGLSHUVRQDOHGLERUGR ‡ /¶LPSUHVD IHUURYLDULD SURFHGHUj VXFFHVVLYDPHQWH DOOD VDQLILFD]LRQH VSHFLILFD GHO FRQYRJOLR LQWHUHVVDWRGDOO¶HPHUJHQ]DSULPDGLULPHWWHUORQHOODGLVSRQLELOLWjGLHVHUFL]LR SETTORE MARITTIMO E PORTUALE ‡ (YLWDUH SHU TXDQWR SRVVLELOH L FRQWDWWL IUD SHUVRQDOH GL WHUUD H SHUVRQDOH GL ERUGR H FRPXQTXH mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. ‡ $O ILQH GL DVVLFXUDUH OD FRUUHWWD H FRVWDQWH LJLHQH H SXOL]LD GHOOH PDQL OH LPSUHVH IRUQLVFRQR DO proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. ‡6RQRUDIIRU]DWLLVHUYL]LGLSXOL]LDRYHQHFHVVDULRDQFKHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGLPDFFKLQDULVSHFLILFL che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. ‡/¶DWWLYLWjGLGLVLQIH]LRQHYLHQHHVHJXLWDLQPRGRDSSURSULDWRHIUHTXHQWHVLDDERUGR FRQPRGDOLWj e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo — 86 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere HIIHWWXDWDFRQDFTXDHGHWHUJHQWHVHJXLWDGDOO¶DSSOLFD]LRQHGLGLVLQIHWWDQWLG¶XVRFRPXQHFRme alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso FRQ O¶XVR GL SURGRWWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDOO¶D]LHQGD RVVHUYDQGR OH GRYXWH SUHVFUL]LRQL eventualmente previste (aereazione, etc.) ‡Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale: ‡SHUHYLWDUHFRQWDWWLUDYYLFLQDWLFRQODFOLHQWHODDGHFFH]LRQHGLTXHOOLLQGLVSHQVDELOLLQUDJLRQH di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; ‡SHUPDQWHQHUHLOGLVWDQ]LDPHQWRGLDOPHQRXQPHWURWUDLSDVVHJJHUL ‡ SHU LO 73/ PDULWWLPR FRQ LVWUX]LRQL FLUFD JOL DFFRUJLPHQWL GD DGRWWDUH SHU JDUDQWLUH XQD distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; ‡ SHU LQIRUPDUH LPPHGLDWDPHQWH OH $XWRULWj VDQLWDULH H PDULWWLPH TXDORUD D ERUGR VLDQR SUHVHQWLSDVVHJJHULFRQVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19; ‡ SHU ULFKLHGHUH DO SDVVHJJHUR D ERUGR FKH SUHVHQWL VLQWRPL ULFRQGXFLELOL DOO¶DIIH]LRQH GD Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; ‡SHUSURFHGHUHVXFFHVVLYDPHQWHDOORVEDUFRGLTXDOVLDVLSDVVHJJHUo presumibilmente positivo DOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-DOODVDQLILFD]LRQHVSHFLILFDGHOO¶XQLWjLQWHUHVVDWDGDOO¶HPHUJHQ]D SULPDGLULPHWWHUODQHOODGLVSRQLELOLWjG¶HVHUFL]LR ‡3HUTXDQWRSRVVLELOHVDUDQQRRUJDQL]]DWLVLVWHPLGLULFH]LRQHGHOO¶DXWRWUDVSRUWo, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà IDYRULWRO¶XWLOL]]RGLVLVWHPLWHOHPDWLFLSHUORVFDPELRGRFXPHQWDOHFRQO¶DXWRWUDVSRUWRHO¶XWHQ]DLQ genere. ‡OHLPSUHVHIDYRULranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici. ‡considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e OLTXLGLVRQRVRVSHVHOHDWWLYLWjGLUHJLVWUD]LRQHHGLFRQVHJQDGHL3$66SHUO¶DFFHVVRDERUGRGHOOD nave ai fini di security. — 87 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ‡1HLFDVLLQFXLLQXQWHUPLQDORSHULQRROWUHDOO¶LPSUHVDDQFKHDOWre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista. ‡ 5LVROYHUH FRQ SRVVLELOH LQWHUSUHWD]LRQH R LQWHJUD]LRQH GHO '3&0  PDU]R  FKH QHOOH DUHH GHPDQLDOLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$'63HRLQWHUSRUWLLSXQWLGLULVWRURYHQJDno considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. Servizi di trasporto non di linea ‡3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]LGLWUDVSRUWRQRQGLOLnea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria VXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLRGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWHGDO0LQLVWHURGHOOD6DQLWDHGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19 — 88 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 15 Linee guida per O¶LQIRUPD]LRQHDJOLXWHQWLHOHPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYHSHULOFRQWHQLPHQWR della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento GHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'QHJOLDPELHQWLGLODYRUR G¶RUDLQSRL3URWRFROOR UHODWLYRDWXWWL i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. 6LSUHPHWWHFKHODWXWHODGHLSDVVHJJHULFKHQHEHQHILFLDQRQRQqLQGLSHQGHQWHGDOO¶DGR]LRQHGLDOWUH PLVXUHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHGHILQLELOLTXDOL³PLVXUHGLVLVWHPD´ Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre diverse prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi. 0LVXUH³GLVLVWHPD´ /¶DUWLFROD]LRQH GHOO¶RUDULR GL ODYRUR GLIIHUHQ]LDWR FRQ DPSLH ILQHVWUH GL LQL]LR H ILQH GL DWWLYLWj lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico FROOHWWLYRSUHVHQWLQHOSHULRGRDQWHFHGHQWHO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDHLOlockdown. La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpeUVRQDOHO¶DWWXD]LRQHGLFRUUHWWHPLVXUHLJLHQLFKH nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e — 89 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale SHUFRPXQLFDUHOHQHFHVVDULHUHJROHFRPSRUWDPHQWDOLQHOO¶XWLOL]]RGHLPH]]LGLWUDVSRUWR a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19 Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto: ‡ /DVDQLILFD]LRQHHO¶LJLHQL]]D]LRQHGHLORFDOLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRHGHLPH]]LGLODYRURGHYH riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero delOD6DOXWHHGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUH di Sanità; ‡ Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. ‡ $OO¶LQJUHVVR H QHOOD SHUPDQHQ]D QHL OXRJKL GL DFFHVVR DO VLVWHPD GHO WUDVSRUWR SXEEOLFR VWD]LRQL IHUURYLDULH DXWRVWD]LRQL IHUPDWH EXV HFF  H DOO¶LQWHUQR GHL PH]]L q REEOLJDWRULR indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. ‡ (¶QHFHVVDULRLQFHQWLYDUHODYHQGLWDGLELJOLHWWLFRQVLVWHPLWHOHPDWLFL ‡ Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza. ‡ Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C. ‡ 9DQQRDGRWWDWLVLVWHPLGLLQIRUPD]LRQHHGLGLYXOJD]LRQHQHLOXRJKLGLWUDQVLWRGHOO¶XWHQ]D relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che ODVWHVVDXWHQ]DqREEOLJDWDDWHQHUHDOO¶LQWHUQRGHOOHVWD]LRQLHDXWRVWD]LRQLGHJOLDHURSRUWLGHL porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo. ‡ Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. — 90 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ‡ Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mez]RGLWUDVSRUWRQHJOLVSRVWDPHQWLDOO¶LQWHUQRGHOOHSULQFLSDOLVWD]LRQLHDXWRVWD]LRQLGHJOL DHURSRUWLHGHLSRUWLQHOOHDUHHGHVWLQDWHDOODVRVWDGHLSDVVHJJHULHGXUDQWHO¶DWWHVDGHOPH]]R di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà esseUHSUHGLVSRVWDXQ¶DGHJXDWDRUJDQL]]D]LRQHGHO servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. ‡ Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto SXEEOLFRHRWWLPL]]DUHJOLVSD]LIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGLLQGRVVDUHXQD mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi. ‡ Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa. ‡ $OILQHGLDXPHQWDUHO¶LQGLFHGLriempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la pRVVLELOLWj GHOO¶LQVWDOOD]LRQH di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza; ‡ Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto. b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ‡ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) ‡ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app ‡ 6HJXLUHODVHJQDOHWLFDHLSHUFRUVLLQGLFDWLDOO¶LQWHUQRGHlle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone ‡ Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro ‡ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti ‡ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente ‡ Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso — 91 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ALLEGATO TECNICO ± 6,1*2/(02'$/,7$¶',75$632572 SETTORE AEREO Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, O¶RVVHUYDQ]DGHOOHVHJXHQWLPLVXUHDFDULFRULVSHWWLYDPHQWHGHLJHVWRULGHJOLRSHUDWRULDHURSRUWXDOL dei vettori e dei passeggeri: ‡ JHVWLRQHGHOO¶DFFHVVRDOOHDHURVWD]LRQLSUHYHGHQGRRYHSRVVLELOHXQDQHWWDVHSDUD]LRQHGHOOH portHGLHQWUDWDHGLXVFLWDLQPRGRGDHYLWDUHO¶LQFRQWURGLIOXVVLGLXWHQWL ‡ interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la GLVWULEX]LRQHGHOSXEEOLFRLQWXWWLJOLVSD]LFRPXQLGHOO¶DHURSRUWRDOILQHGLHYitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; ‡ SUHYLVLRQHGLSHUFRUVLDVHQVRXQLFRDOO¶LQWHUQRGHOO¶DHURSRUWRHQHLSHUFRUVLILQRDLJDWHLQ modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; ‡ REEOLJRGLGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLXQPHWURDERUGRGHJOLDHURPRELOLDOO¶LQWHUQRGHL terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono VSHFLILFLSLDQLSHUDVVLFXUDUHLOPDVVLPRGLVWDQ]LDPHQWRGHOOHSHUVRQHQHOO¶DPELWRGHJOLVSD]L interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento interpersonale; ‡ LSDVVHJJHULVXOO¶DHURPRELOHGRYUDQQRLQGRVVDUHQHFHVVDULDPHQWHXQDPDVFKHULQD ‡ FRQVHQWLUHJOLVSRVWDPHQWLGHLYLDJJLDWRULDOO¶LQWHUQRGHOO¶Deromobili solo nei casi strettamente necessari; ‡ attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in EDVHDOWUDIILFRGHOO¶DHURVWD]LRQHHVXJOLDHURPRELOLFRQVSHFLILFDDWWHQ]LRQHDWXWWHOHVXSHUILFL che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale; — 92 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ‡ introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevederVLFRQWUROOLGHOODWHPSHUDWXUDDOO¶LQJUHVVRGHLILOWULGL VLFXUH]]DRDOWHUPLQDOG¶LPEDUFRSHUOHSDUWHQ]HHGDOODGLVFHVDGDOO¶DHUHRSHUJOLDUULYLLQ tutti gli aeroporti. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE Trasporto marittimo di passeggeri Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede O¶DGR]LRQHGHOOHVRWWRHOHQFDWHPLVXUH ‡ evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. ‡ I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante O¶XWLOL]]R GL PDFFKLQDUL VSHFLILFL FKH SHUPHWWRQR GL UHDOL]]DUH OD disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; ‡ O¶DWWLYLWjGLGLVLQIH]LRQHYLHQHHVHJXLWDLQPRGRDSSURSULDWRHIUHTXHQWHVLDDERUGo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di GLVLQIH]LRQH QRQ LQWHUIHULVFDQR R VL VRYUDSSRQJDQR FRQ O¶DWWLYLWj FRPPHUFLDOH GHOO¶XQLWj1HLORFDOLSXEEOLFLTXHVWDULJXDUGHUjLQPRGRVSHFLILFROHVXSHUILFLWRFFDWH frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e GHWHUJHQWHVHJXLWDGDOO¶DSSOLFD]LRQHGLGLVLQIHWWDQWLG¶XVRFRPXQHFRPHDOFROHWLOLFRR ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla WLSRORJLDGHJOLVWHVVLDGRJQLFDPELRGLRSHUDWRUHHGDFXUDGHOORVWHVVRFRQO¶XVRGL — 93 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SURGRWWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDOO¶D]LHQGD RVVHUYDQGR OH GRYXWH SUHVFUL]LRQL eventualmente previste (aereazione, etc.); ‡ le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display: Ͳ per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali; Ͳ per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; Ͳ per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati; ‡ SHULO73/PDULWWLPRqQHFHVVDULRO¶XWLOL]]RGLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]DFRPHSUHYLVWR anche per il trasporto pubblico locale di terra. Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 1. Predisposizione di apposito SLDQRGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHFRQWHQHQWHO¶DQDOLVLGHOULVFKLR e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19; 2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di: a) LQIRUPDUHO¶XWHQ]DLQPHULWRDLULVFKLHVLVWHQWLHGDOOHQHFHVVDULHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH quali, il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il GLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOHO¶LJLHQHGHOOHPDQL$WDOHVFRSRSXzFRVWLWXLUHXWLOHVWUXPHQWR ROWUHDFDUWHOORQLVWLFDSOXULOLQJXHDQFKHODGLVSRQLELOLWjGLLPPDJLQL³45&RGH´DVVRFLDWL D WDOL LQIRUPD]LRQL FKH FRQVHQWRQR DOO¶XWHQWH GL YLVXDOL]]DUH OH VWesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile; b) promuovere la più ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto; — 94 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme GLFRQWLQJHQWDPHQWRHSURJUDPPD]LRQHGHJOLDFFHVVLO¶XWLOL]]RGLSHUFRUVLREEOLJDWLSHU O¶LQJUHVVRHO¶XVFLWD d) far rispettare la distanza sociale di 1 (uno) metro tra le persone; e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante e igiene e pulizia delle mani; f) SURJUDPPDUH IUHTXHQWHPHQWH XQ¶DSSURSULDWD VDQLILFD]LRQH GHJOL DPELHQWL QHL TXDOL transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e LQIRUPD]LRQH GHOO¶XWHQ]D DOO¶LQWHUQR GHOOH DUHH SRUWXDOLWHUPLQDO FURFLHUHVWD]LRQL marittime. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: ‡ O¶D]LHQGDSURFHGHDOO¶LJLHQL]]D]LRQHVDQLIicazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2HIIHWWXDQGRO¶LJLHQL]]D]LRQHHODGLVLQIH]LRQHDOPHQRXQD volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso; ‡ I passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; ‡ la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati: Ͳ QHJOLDXWREXVHQHLWUDPSUHYHGHUHODVDOLWDGDXQDSRUWDHODGLVFHVDGDOO¶DOWUDSRUWD ove possibile; Ͳ vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi VDOHDQFKHHYHQWXDOPHQWHFRQXQ¶DSHUWXUDGLIIHUHQ]LDWDGHOOHSRUWH — 95 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Ͳ nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali; ‡ Sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere ocFXSDWL3HUODJHVWLRQHGHOO¶DIIROODPHQWRGHO YHLFRORO¶D]LHQGDSXzGHWWDUHGLVSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYHDOFRQGXFHQWHWHVHDQFKHDQRQ effettuare alcune fermate; ‡ nelle stazioni della metropolitana: Ͳ prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata LQIRUPD]LRQH SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH EDQFKLQH H GHOO¶XVFLWD H LO FRUUHWWR distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; Ͳ predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; Ͳ SUHYHGHUHO¶XWLOL]]RGHLVLVWHPLGLYLGHRVRUYHJOLDQ]DHRWHOHFDPHUHLQWHOOLJHQWLSHU monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti; ‡ applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; ‡ VRVSHQGHUHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LDSHUODPRELOLWjWHUULWRULDOHFRPSHWHQWH e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo; ‡ VRVSHQGHUHO¶DWWLYLWjGLELJOLHWWD]LRQHDERUGRGDSDUWHGHJOLDXWLVWL ‡ LQVWDOODUHDSSDUDWLRYHSRVVLELOHSHUO¶DFTXLVWRVHOI-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; ‡ Adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; ‡ Per il TPL lagunare l'attività di controlleria potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. — 96 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E SEGGIOVIE) Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza: A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: ‡ Obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; ‡ Disinfezione sistematica dei mezzi; Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: ‡ Limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unità abitativa in assenza di altri passeggeri; ‡ Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi; ‡ Areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole. Nelle stazioni: ‡ 'LVSRVL]LRQH GL WXWWL L SHUFRUVL QRQFKp GHOOH ILOH G¶DWWHVD LQ PRGR WDOH GD JDUDQWLUH LO distanziamento interpersonale di un metro tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa; ‡ Disinfezione sistematica delle stazioni; ‡ ,QVWDOOD]LRQHGLGLVSHQVHUGLIDFLOHDFFHVVLELOLWjSHUFRQVHQWLUHO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL degli utenti e del personale. — 97 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SETTORE FERROVIARIO Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: ‡ informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie; - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in mRGR GD HYLWDUH O¶DFFHVVR GHJOL XWHQWL DJOL uffici informazioni/biglietterie delle stazioni; ‡ incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. Nelle principali stazioni: ‡ JHVWLRQH GHOO¶DFFHVVR DOOH VWD]LRQL IHUURYLDULH SUHYHGHQGR RYH SRVVLELOH XQD QHWWD VHSDUD]LRQHGHOOHSRUWHGLHQWUDWDHGLXVFLWDLQPRGRGDHYLWDUHO¶LQFRQWURGLIOXVVLGLXWHQWL ‡ interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; ‡ SUHYLVLRQHGLSHUFRUVLDVHQVRXQLFRDOO¶LQWHUQRGHOOHVWD]LRQLHQHLFRUULGRLILQRDLELQDULLQ modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; ‡ attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; ‡ LQVWDOOD]LRQH GL GLVSHQVHU GL IDFLOH DFFHVVLELOLWj SHU SHUPHWWHUH O¶LJLHQH GHOOH PDQL GHL passeggeri; ‡ regolDPHQWD]LRQH GHOO¶XWLOL]]R GL VFDOH H WDSSHWL PRELOL IDYRUHQGR VHPSUH XQ DGHJXDWR distanziamento tra gli utenti; ‡ annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; ‡ lLPLWD]LRQH GHOO¶XWLOL]]R GHOOH VDOH GL DWWHVD H ULVSHWWR DO ORUR LQWHUQR GHOOH UHJROH  GL distanziamento; ‡ ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea; ‡ nelle attività commerciali:  contingentamento delle presenze;  mantenimento delle distanze interpersonali;  separazione dei flussi di entrata/uscita;  utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria  regolamentazione delle code di attesa;  DFTXLVWLRQOLQHHFRQVHJQDGHLSURGRWWLLQXQOXRJRSUHGHILQLWRDOO¶LQWHUQRGHOODVWD]LRQH o ai margini del negozio senza necessità di accedervi. — 98 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 A bordo treno: ‡ distanziamento interpersonale di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; ‡ posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile; ‡ eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di IDFLOLWDUHLOULFDPELRGHOO¶DULDDOO¶LQWHUQRGHOOHFDUUR]]HIHUURYLDULH ‡ sanificazione sistematica dei treni; ‡ potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; ‡ individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa; ‡ I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): ‡ distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventivo prenotazione; ‡ adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus covid-19; ‡ sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto). SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. /¶XWLOL]]R GHOOD PDVFKHULQD QRQ q REEOLJDWRULR SHU LO VLQJROR SDVVHJJHUR FKH RFFXSL L VHGLOL posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili; — 99 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando O¶XVR GL PDVFKHULQH (¶ SUHIHULELOH GRWDUH OH YHWWXUH GL SDUDWLH GLYLVRULH ,O FRQGXFHQWH GRYUj indossare dispositivi di protezione individuali. /HSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLSHUTXDQWRDSSOLFDELOLHFRPXQTXHVLQRDOO¶DGR]LRQHGL specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. — 100 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 16 Misure igienico-sanitarie 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. evitare abbracci e strette di mano; 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 5. SUDWLFDUHO¶LJLHQHUHVSLUDWRULD VWDUQXWLUHHRWRVVLUHLQXQID]]ROHWWRHYLWDQGRLOFRQWDWWo delle mani con le secrezioni respiratorie); 6. HYLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLERWWLJOLHHELFFKLHULLQSDUWLFRODUHGXUDQWHO¶DWWLYLWjVSRUWLYD 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. — 101 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 20/81/CR01/COV19 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive Roma, 16 maggio 2020 — 102 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SCOPO E PRINCIPI GENERALI Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. ,QWDOHFRQWHVWRLOVLVWHPDD]LHQGDOHGHOODSUHYHQ]LRQHFRQVROLGDWRVLQHOWHPSRVHFRQGRO¶DUFKLWHWWXUD prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione inWHJUDWD GHO ULVFKLR FRQQHVVR DOO¶DWWXDOH SDQGHPLD ,Q RJQL FDVR VROR OD SDUWHFLSD]LRQH consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività. Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5HVWDLQWHVR FKHLQ EDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOORVFHQDULRHSLGHPLRORJLFROH PLVXUHLQGicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività. — 103 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SCHEDE TECNICHE Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise. x RISTORAZIONE x ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione) x STRUTTURE RICETTIVE x SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti) x COMMERCIO AL DETTAGLIO x COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) x UFFICI APERTI AL PUBBLICO x PISCINE x PALESTRE x MANUTENZIONE DEL VERDE x MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-Q³5DFFRPDQGD]LRQL — 104 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ad interim sui disinfHWWDQWLQHOO¶DWWXDOHHPHUJHQ]D&29,'-SUHVLGLPHGLFRFKLUXUJLFLHELRFLGL´ nel Rapporto ISS COVID-Q³Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´HQHO5DSSRUWR ISS COVID-Q³Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´HQHO5DSSRUWR,66&29,'-Q³Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19´ — 105 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 RISTORAZIONE* Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se FROORFDWL QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj ULFHWWLYH DOO¶LQWHUQR GL VWDELOLPHQWL EDOQHDUL H QHL FHQWUL commerciali)QRQFKpSHUO¶DWWLYLWjGLFDWHULQJ LQWDOFDVRVHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLDYYLHQH DOO¶LQWHUQR GL XQD RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH WHU]D VDUj QHFHVVDULR LQROWUH ULVSHWWDUH OH PLVXUH GL prevenzione disposte da tale organizzazione). ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD! °C. ƒ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più SXQWLGHOORFDOHLQSDUWLFRODUHDOO¶HQWUDWDHLQSURVVLPLWjGHLVHUYL]LLJLHQLFLFKHGRYUDQQRHVVHUH puliti più volte al giorno. ƒ 1HJOL HVHUFL]L FKH GLVSRQJRQR GL SRVWL D VHGHUH SULYLOHJLDUH O¶DFFesso tramite prenotazione, PDQWHQHUHO¶HOHQFRGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSUHQRWDWRSHUXQSHULRGRGLJLRUQL,QWDOLDWWLYLWj QRQSRVVRQRHVVHUHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOORFDOHSLFOLHQWLGLTXDQWLVLDQRLSRVWLDVHGHUH ƒ Negli esercizi che non dispongono GLSRVWLDVHGHUHFRQVHQWLUHO¶LQJUHVVRDGXQQXPHUROLPLWDWR di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. ƒ /DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶Xtilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. ƒ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ƒ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. — 106 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ La consumazione a buffet non è consentita. ƒ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo. ƒ Favorire il ULFDPELR G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell¶DULD ƒ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. ƒ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. ƒ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o SUHGLVSRUUH PHQ LQ VWDPSD SODVWLILFDWD H TXLQGL GLVLQIHWWDELOH GRSR O¶XVR RSSXUH FDUWDFHL D perdere. *La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo. — 107 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i FOLHQWLGLDOWUDQD]LRQDOLWj6LSURPXRYHDWDOSURSRVLWRO¶DFFRPSDJQDPHQWRDOO¶RPEUHOORQHGD parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. ƒ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti GHOO¶LPSLDQWR ƒ 3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLVWDELOLPHQWLWUDPite prenotazione HPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]H per un periodo di 14 gg. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C. ƒ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. ƒ Riorganizzare gli spazi, per garantire O¶DFFHVVR DOOR VWDELOLPHQWR LQ PRGR RUGLQDWR DO ILQH GL evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità LQGLYLGXDOH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD ƒ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). ƒ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. ƒ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi LJLHQLFLHWFFRPXQTXHDVVLFXUDWDGRSRODFKLXVXUDGHOO¶LPSLDQWR — 108 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. ƒ Per quanto riguarda le spiagge libere VL ULEDGLVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH H GHOOD UHVSRQVDELOL]]D]LRQH LQGLYLGXDOH GD SDUWH GHJOL DYYHQWRUL QHOO¶DGR]LRQH GL FRPSRUWDPHQWL rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate. ƒ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. ƒ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach- soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. — 109 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 STRUTTURE RICETTIVE Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRin caso di temperatura > 37,5 °C. ƒ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi DOO¶LQWHUQR GHOOH VWUXWWXUH FRQ SDUWLFRODUH attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.). ƒ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. ƒ /¶DGGHWWRDOVHUYL]LRGLULFHYLPHQWRGHYHSURYYedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. ƒ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto DOO¶XWLOL]]R GHOOD PDVFKHULQD VHPSUH TXDQGR LQ SUHVHQ]D Gei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. ƒ *DUDQWLUHXQ¶DPSLDGLVSRQLELOLWjHDFFHVVLELOLWjDVLVWHPLSHUO¶igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni DOO¶LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWH da parte dei clienti e del personale dipendente. ƒ 2JQLRJJHWWRIRUQLWRLQ XVRGDOODVWUXWWXUDDOO¶RVSLWHGRYUjHVVHUHGLVLQIHWWDWRSULPDHGRSRGL ogni utilizzo. ƒ /¶XWLOL]]RGHJOLDVFHQVRULGHY¶HVVHUHWDOHGDFRQVHQWLUHLOULVSHWWRGHOODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOH pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori. — 110 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). ƒ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento GLDGHJXDWLULFDPELHTXDOLWjGHOO¶DULDLQGRRUPer un idoneo microclima è necessario: ƒ JDUDQWLUHSHULRGLFDPHQWHO¶DHUD]LRQHQDWXUDOHQHOO¶DUFRGHOODJLRUQDWDLQWXWWLJOLDPELHQWL GRWDWLGLDSHUWXUHYHUVRO¶HVWHUQRGRYHVRQRSUHVHQWLSRVWD]LRQLGLODYRURSHUVRQDOHLQWHUQR o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace)HYLWDQGRFRUUHQWLG¶DULD RIUHGGRFDOGRHFFHVVLYRGXUDQWHLOULFDPELRQDWXUDOHGHOO¶DULD ƒ DXPHQWDUHODIUHTXHQ]DGHOODPDQXWHQ]LRQHVRVWLWX]LRQHGHLSDFFKLILOWUDQWLGHOO¶DULDLQ ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti); ƒ LQUHOD]LRQHDOSXQWRHVWHUQRGLHVSXOVLRQHGHOO¶DULDDVVLFXUDUVLFKHSHUPDQJDQRFRQGL]LRQL LPSLDQWLVWLFKHWDOLGDQRQGHWHUPLQDUHO¶LQVRUJHUHGLLQFRQYHQLHQWLLJLHQLFRVDQLWDULQHOOD distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; ƒ attivDUHO¶LQJUHVVRHO¶HVWUD]LRQHGHOO¶DULDDOPHQRXQ¶RUDSULPDHILQRDGXQDGRSRO¶DFFHVVR da parte del pubblico; ƒ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione DOPHQRSHUO¶LQWHURRUDULRGLODYRUR ƒ SHUTXDQWRULJXDUGDJOLDPELHQWLGLFROOHJDPHQWRIUDLYDULORFDOLGHOO¶HGLILFLR DGHVHPSLR corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e O¶DVVHPEUDPHQWRGLSHUVRQHDGRWWDQGRPLVXUHRUJDQL]]DWLYHDIILQFKpJOLVWHVVLDPELHQWL siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata; ƒ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite YHQWLOD]LRQHPHFFDQLFDFRQWUROODWDHOLPLQDUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD ƒ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOL di filtrazione/rimozione adeguati. ƒ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; ƒ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda. — 111 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI) Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ƒ &RQVHQWLUHO¶DFFHVVRGHLclienti solo tramite prenotazione, PDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHU un periodo di 14 gg. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C. ƒ /DSHUPDQHQ]DGHLFOLHQWLDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLqFRQVHQWLWD limitatamente al tempo indispensabile DOO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LRRWUDWWDPHQWR&RQVHQWLUHODSUHVHQ]DFRQWHPSRUDQHDGLXQQXPHUR limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). ƒ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. ƒ /¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDbarriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ƒ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per O¶LJLHQHGHOOHPDQL dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. ƒ /¶RSHUDWRUHHLOFOLHQWHSHUWXWWRLOWHPSRLQFXLSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHGHYRQR mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina D SURWH]LRQH GHOOH YLH DHUHH IDWWL VDOYL SHU O¶RSHUDWRUH HYHQWXDOL dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione). ƒ ,QSDUWLFRODUHSHULVHUYL]LGLHVWHWLFDQHOO¶HURJD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHFKHULFKLHGHXQDGLVWDQ]D UDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODvisiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. ƒ /¶RSHUDWRUH GHYH SURFHGHUH ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso — 112 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. ƒ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. ƒ Favorire il regolare e frequente ULFDPELRG¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell¶DULD ƒ 6RQRLQLELWLGRYHSUHVHQWLO¶XVRGHOODVDXQDLOEDJQRWXUFRHOHYDVFKHLGURPDVVDJJLR ƒ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. — 113 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 COMMERCIO AL DETTAGLIO Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ƒ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!ƒ& ƒ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. ƒ *DUDQWLUHXQ¶DPSLDGLVSRQLELOLWjHDFFHVVLELOLWjDVLVWHPLSHUO¶igiene delle mani con soluzioni idro-DOFROLFKHSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHGDSDUWHGHLFOLHQWLHGHJOLRSHUDWRUL ƒ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. ƒ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. ƒ /¶DGGHWWR DOOD YHQGLWD GHYH SURFHGHUH DG XQD IUHTXHQWH igiene delle mani con soluzioni idro- alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). ƒ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni. ƒ Favorire il ULFDPELR G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di FRQGL]LRQDPHQWRODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD. ƒ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. — 114 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) Misure generali ƒ Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli DFFHVVLGRYUjHVVHUHDVVLFXUDWR LOULVSHWWRGHLSXQWLOHWW F HGHOO¶DOOHJDWR GHO DPCM 26 aprile 2020: ƒ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; ƒ Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. ƒ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento. ƒ 8VRGHLJXDQWLXVDHJHWWDQHOOHDWWLYLWjGLDFTXLVWRSDUWLFRODUPHQWHSHUO¶DFTXLVWRdi alimenti e bevande. ƒ Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro. ƒ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento DOO¶DFFHVVRGHLPHUFDWLGLFDUWHOOLDOPHQRLQOLQJXDLWDOLDQDHLQJOHVHSHULQIRUPDUHODFOLHQWHODVXL corretti comportamenti. Competenze dei Comuni ƒ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione GHOO¶HSLGHPLDGL&RYLG-19, assicurando il rispetto dei punti 1, OHWWF HGHOO¶DOOHJDWRGHO'3&0DSULOHVRSUDHOHQFDWLQHOOHPLVXUHJHQHUDOL tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed DVVLFXUDUHLOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWURQHOO¶DUHDPHUFDWDOH ƒ In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi — 115 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 GLVSRQLELOL SHU HYLWDUH LO VRYUDIIROODPHQWR GHOO¶DUHD PHUFDWDOH HG DVVLFXUDUH LO GLVWDQ]LDPHQWR sociale. ƒ Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali: ƒ Corsie mercatali a senso unico; ƒ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; ƒ Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento GHOO¶DUHDPHUFDWDOH ƒ ,QGLYLGXD]LRQHGLXQ¶DUHDGLULVSHWWRSHURJQLSRVWHJJLRLQFXLOLPLWDUHODFRQFHQWUD]LRQHPDVVLPD di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. ƒ 2YHQHULFRUUDO¶RSSRUWXQLWjL&RPXQLSRWUDQQRDOWUHVuYDOXWDUHGLVRVSHQGHUHODYHQGLWDGLEHQL usati. Misure a carico del titolare di posteggio: ƒ pulizia e igienizzazione quotidiana GHOOHDWWUH]]DWXUHSULPDGHOO¶DYYLRGHOOHRSHUD]LRQLGLPHUFDWR di vendita; ƒ q REEOLJDWRULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH PHQWUH O¶XVR GHL JXDQWL SXz HVVHUH VRVWLWXLWR GD XQD igienizzazione frequente delle mani ƒ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; ƒ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. ƒ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; ƒ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; ƒ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. — 116 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 UFFICI APERTI AL PUBBLICO Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD! °C. ƒ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche. ƒ )DYRULUHO¶DFFHVVRGHLFOLHQWLVRORWUDPLWHprenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). ƒ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. ƒ /¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDbarriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ƒ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per O¶LJLHQHGHOOHPDQL dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo. ƒ /¶DWWLYLWj GL front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. ƒ /¶RSHUDWRUH GHYH SURFHGHUH DG XQD IUHTXHQWH igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). ƒ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in casRVLDSUHYLVWDXQDGXUDWDSUROXQJDWDDQFKHO¶XVRGHOOD mascherina. ƒ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature. ƒ Favorire il ULFDPELR G¶DULD negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di FRQGL]LRQDPHQWRODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD — 117 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 PISCINE Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica. ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRdi temperatura > 37,5 °C. ƒ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. ƒ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per O¶LQJUHVVRHO¶XVFLWD ƒ 3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLLPSLDQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHU un periodo di 14 giorni. ƒ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze GL DOPHQR  PHWUR DG HVHPSLR SUHYHGHUH SRVWD]LRQL G¶XVR DOWHUQDWH R VHSDUDWH GD DSSRVLWH barriere). ƒ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche TXDORUD GHSRVLWDWL QHJOL DSSRVLWL DUPDGLHWWL VL UDFFRPDQGD GL QRQ FRQVHQWLUH O¶XVR SURPLVFXR degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. ƒ 'RWDUHO¶LPSLDQWRVWUXWWXUDGLdispenser con soluzioni idroalcoliche SHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHL IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWLLQSXQWLEHQYLVLELOLDOO¶HQWUDWDSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLIUL]LRQDUVLOH mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle DUHH GL IUHTXHQWH WUDQVLWR QHOO¶DUHD VRODULXPRLQDUHHVWUDWHJLFKHLQPRGRGDIDYRULUHGDSDUWHGHLIUHTXHQWDWRULO¶LJLHQHGHOOHPDQL — 118 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle DUHHDGLVSRVL]LRQLDFDOFRODUHHDJHVWLUHOHHQWUDWHGHLIUHTXHQWDWRULQHOO¶LPSLDQto. ƒ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. ƒ Al fine di asVLFXUDUHXQOLYHOORGLSURWH]LRQHGDOO¶LQIH]LRQHDVVLFXUDUHO¶HIILFDFLDGHOODILOLHUDGHL WUDWWDPHQWLGHOO¶DFTXDHLOOLPLWHGHOparametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 -  PJO FORUR FRPELQDWR ”  PJO S+  ± 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conIRUPLWjFRPHSXUHQHOO¶DSSURVVLPDUVLGHOYDORUHDOOLPLWH tabellare. ƒ 3ULPDGHOO¶DSHUWXUDGHOODYDVFDGRYUjHVVHUHFRQIHUPDWDO¶LGRQHLWjGHOO¶DFTXDDOODEDOQHD]LRQHD VHJXLWRGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHanalisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla WDEHOOD$GHOO¶DOOHJDWRDOO¶$FFRUGR6WDWR5HJLRQLH33$$HIIHWWXDWHGDDSSRVLWR ODERUDWRULR/HDQDOLVLGLODERUDWRULRGRYUDQQRHVVHUHULSHWXWHGXUDQWHWXWWDO¶DSHUWXUDGHOODSLVFLQD al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. ƒ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare QHOO¶DFTXDGLYDVFDSURYYHGHUHDGXQDDFFXUDWDGRFcia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio O¶XVRGHOODFXIILDqYLHWDWRVSXWDUHVRIILDUVLLOQDVRXULQDUHLQDFTXDDLEDPELQLPROWRSLFFROL far indossare i pannolini contenitivi. ƒ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). ƒ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad RJQLILQHJLRUQDWD(YLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWLHELDQFKHULDO¶XWHQWHGRYUjDFFHGHUHDOOD SLVFLQDPXQLWRGLWXWWRO¶RFFRUUHQWH ƒ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, O¶LQGLFDWRUHGLDIIROODPHQWRLQYDVFDLOLPLWLGHLSDUDPHWULQHOO¶DFTXDVRQRFRQVHQWLWHOHYDVFKH torrente, toboga, scivoli morbidi. — 119 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, DOO¶DIIOXVVRFOLHQWLDOOHDOWUHDWWLYLWjSUHVHQWLHWF ƒ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di DXWRQRPLDHO¶HWjGHJOLVWHVVL ƒ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono HVVHUHLQWHUGHWWHDOO¶XVR3HUWDQWRVLVXJJHULVFHSDUWLFRODUHULJRURVRPRQLWRUDJJLRQHLFRQIURQWL delle vasche per bambini. ƒ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato DJJLXQWLYRGHGLFDWRDOFRQWUDVWRGHOO¶LQIH]LRQHGD6$56-CoV-2. — 120 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 PALESTRE Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale). ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. ƒ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; PDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL ƒ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C. ƒ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro DG HVHPSLR SUHYHGHUH SRVWD]LRQL G¶XVR DOWHUQDWH R VHSDUDWH GD DSSRVLWH EDUULHUH  DQFKH regolamentando O¶DFFHVVRDJOLVWHVVL ƒ 5HJRODPHQWDUHLIOXVVLJOLVSD]LGLDWWHVDO¶DFFHVVRDOOHGLYHUVHDUHHLOSRVL]LRQDPHQWRGLDWWUH]]L e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri GXUDQWHO¶DWWLYLWjILVLFD (con particolare attenzione a quella intensa). ƒ 'RWDUHO¶LPSLDQWRVWUXWWXUDGLdispenser con soluzioni idroalcoliche SHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHL frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visiELOL SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GHOO¶LJLHQH GHOOH PDQL DOO¶LQJUHVVRHLQXVFLWD ƒ 'RSR O¶XWLOL]]R GD SDUWH GL RJQL VLQJROR VRJJHWWR LO UHVSRQVDELOH GHOOD VWUXWWXUD DVVLFXUD OD disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. ƒ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. ƒ Garantire la frequente pulizia e disinfezione GHOO¶DPELHQWHGLDWWUH]]LHPDFFKLQH DQFKHSL YROWH DO JLRUQR DG HVHPSLR DWUD XQ WXUQR GL DFFHVVR H O¶DOWUR  H FRPXQTXH OD GLVLQIH]LRQH GL spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata. ƒ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. — 121 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. ƒ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche TXDORUD GHSRVLWDWL QHJOL DSSRVLWL DUPDGLHWWL VL UDFFRPDQGD GL QRQ FRQVHQWLUH O¶XVR SURPLVFXR degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. ƒ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dHOO¶DULDLQGRRUPer un idoneo microclima è necessario: ƒ JDUDQWLUHSHULRGLFDPHQWHO¶DHUD]LRQHQDWXUDOHQHOO¶DUFRGHOODJLRUQDWDLQWXWWLJOLDPELHQWL GRWDWLGLDSHUWXUHYHUVRO¶HVWHUQRGRYHVRQRSUHVHQWLSRVWD]LRQLGLODYRURSHUVRQDOHLQWHUQR o utenti esWHUQL FRPSUHVHOHDXOHGLXGLHQ]DHGLORFDOLRSHQVSDFH HYLWDQGRFRUUHQWLG¶DULD RIUHGGRFDOGRHFFHVVLYRGXUDQWHLOULFDPELRQDWXUDOHGHOO¶DULD ƒ DXPHQWDUHODIUHTXHQ]DGHOODPDQXWHQ]LRQHVRVWLWX]LRQHGHLSDFFKLILOWUDQWLGHOO¶DULDLQ ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti); ƒ LQUHOD]LRQHDOSXQWRHVWHUQRGLHVSXOVLRQHGHOO¶DULDDVVLFXUDUVLFKHSHUPDQJDQRFRQGL]LRQL LPSLDQWLVWLFKHWDOLGDQRQGHWHUPLQDUHO¶LQVRUJHUHGLLQFRQYHQLHQWLLJLHQLFRVDQLWDULQHOOD distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; ƒ attivare O¶LQJUHVVRHO¶HVWUD]LRQHGHOO¶DULDDOPHQRXQ¶RUDSULPDHILQRDGXQDGRSRO¶DFFHVVR da parte del pubblico; ƒ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione DOPHQRSHUO¶LQWHURRUDULRGLODYRUR ƒ SHUTXDQWRULJXDUGDJOLDPELHQWLGLFROOHJDPHQWRIUDLYDULORFDOLGHOO¶HGLILFLR DGHVHPSLR corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e O¶DVVHPEUDPHQWRGLSHUVRQHDGRWWDQGRPLVXUHRUJDQL]]DWLYHDIILQFKpJOLVWHVVLDPELHQWL siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata; ƒ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite YHQWLOD]LRQHPHFFDQLFDFRQWUROODWDHOLPLQDUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD ƒ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni IRUQLWHGDOSURGXWWRUHDGLPSLDQWRIHUPRLILOWULGHOO¶DUia di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. ƒ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; — 122 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. ƒ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora GHSRVLWDWL QHJOL DSSRVLWL DUPDGLHWWL VL UDFFRPDQGD GL QRQ FRQVHQWLUH O¶XVR SURPLVFXR degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. — 123 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 MANUTENZIONE DEL VERDE ƒ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna GHOSURGRWWRYLJHO¶REEOLJRGLPDVFKHULQD VHQRQqSRVVLELOHULVSHWWDUHODGLVWDQ]DGLDOPHno 1 mero) e di guanti. ƒ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno). ƒ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici LQSDUWLFRODUHDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLVSRJOLDWRLGHL servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti. ƒ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio. ƒ /¶D]LHQGDGRYUjPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLGRYUjLQROWUHUHQGHUHGLVSRQLELOH DOO¶LQWHUQR GHL ORFDOL H GHJOL DXWRPH]]L XWLOL]]DWL SHU UDJJLXQJHUH L FDQWLHUL i dispenser di gel idroalcolici per le mani. ƒ Deve essere UHJRODPHQWDWR O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone. ƒ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici). ƒ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il GLVWDQ]LDPHQWR DWWUDYHUVR O¶DSSRVL]LRQH GL LGRQHD VHJQDOHWLFD HR UHFLQ]LRQH GL FDQWiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini. — 124 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ Operazioni di potatura o abbattimento alberiO¶RSHUDWRUHDOODJXLGDGHOWUDWWRUHRPDFFKLQH semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio. ƒ Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature. — 125 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura. ƒ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare. ƒ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). ƒ Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C. ƒ I visitatori devono sempre indossare la mascherina. ƒ Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. ƒ /¶DUHDGLFRQWDWWRWUDSHUVRQDOHHXWHQ]DDOO¶LQJUHVVRODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGD barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ƒ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per O¶LJLHQHGHOOHPDQL ƒ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione. ƒ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. ƒ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti ƒ Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ULFDPELRG¶DULD negli ambienti interni ed escludere WRWDOPHQWHSHUJOLLPSLDQWLGLFRQGL]LRQDPHQWRODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD — 126 — 17-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 126 ƒ /¶XWLOL]]RGLDVFHQVRULGRYe possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria. ƒ Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba. ƒ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. ƒ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti. ƒ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. 20A02717 M ARIO D I I ORIO , redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2020-GU1-126) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. — 127 — pa gin a bia nca pa gin ab ian ca pa gin ab ian ca p ag in ab ian ca MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: — presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866 — presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466 e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione. pa gin a bia nca pa gin ab ian ca pa gin ab ian ca p ag in ab ian ca G A Z Z E T TA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) CANONE DI ABBONAMENTO Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52)* - semestrale € 239,00 Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00 Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00 Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00 Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00 Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46)* - semestrale € 431,00 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. pa gin a bia nca pa gin ab ian ca pa gin ab ian ca p ag in ab ian ca pa gin a bia nca pa gin ab ian ca pa gin ab ian ca p ag in ab ian ca € 1,00 *45-410100200517*

Decree of the President of the Council of Ministers, 17 May 2020, implementing provisions of the Decree-law 25 March 2020, n. 19, containing urgent measures to deal with the epidemiological emergency from COVID-19, and the Decree-law of 16 May 2020, n. 33, containing further urgent measures to deal with the epidemiological emergency from COVID-19 · Nelum