Decree of 9 December 1993 concerning methods of analysis, sampling plans and levels of mercury to be observed in the fish products
Made 1993-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, fish products, standards, toxicity/poisoning
Where to read it
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Text
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DM 09/12/1993 Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993 (in Gazz. Uff., 27 gennaio, n. 21). -- Metodi di analisi, piani di campionamento e livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca. Preambolo Il Ministro della sanità: Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 42, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 dicembre 1971, che stabilisce il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera; Visti i decreti ministeriali: 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 1974; 13 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 18 maggio 1976; 28 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980; 14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 giugno 1986, che modificano il decreto ministeriale 14 dicembre 1971; Vista la decisione della Commissione n. 93/351/CEE del 19 maggio 1993 che stabisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca; Vista la decisione della Commissione n. 90/515/CEE del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico; Sentito il Consiglio superore di sanità; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare la quantità di 0,5 milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco. 2. Per le specie ittiche elencate in allegato A, il tenore medio di cui al comma 1 è fissato in 1 milligrammo per chilogrammo. 3. Per valore medio del tenore di mercurio totale si intende il risultato dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata del campione. 4. Il metodo di analisi da utilizzare per la determinazione del mercurio totale è quello riportato in allegato B al decreto ministeriale 14 dicembre 1971. Articolo 2 Art. 2. 1. Il Ministero della sanità stabilisce piani di campionamento per i prodotti della pesca freschi o congelati di produzione nazionale, comunitaria e di importazione dai Paesi terzi tenendo conto dei risultati dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, nonchè della natura dei prodotti della pesca da campionare; i piani di campionamento sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee. 2. Nell'attuazione dei piani di cui al comma 1 la quantità minima di campioni da prelevare da ogni lotto è la seguente: a) dieci campioni prelevati da dieci esemplari diversi se il lotto è costituito dalle specie ittiche di cui all'allegato A; b) cinque campioni prelevati da cinque esemplari diversi se il lotto è costituito da specie ittiche non appartenenti all'allegato A, nel caso il lotto da campionare sia costituito da esemplari di grandezza non uniforme, i campioni devono essere prelevati in maniera da risultare rappresentativi della composizione del lotto; qualora si tratti di specie di piccola taglia si deve prelevare un numero di esemplari tale per cui il peso del campione non sia comunque inferiore a grammi 100. 3. Per i campioni destinati al controllo ufficiale ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, restano valide le disposizioni relative all'entità e modalità di prelevamento di cui all'allegato B del decreto ministeriale 14 dicembre 1971. Articolo 3 Art. 3. 1. Per la determinazione del mercurio totale nei prodotti ittici trasformati si applicano i fattori di conversione secco-umido di cui all'allegato B. Articolo 4 Art. 4. 1. Sono abrogati i decreti ministeriali 14 dicembre 1971 fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4 e all'art. 2, comma 3, del presente decreto nonchè i decreti ministeriali 29 marzo 1974, 13 maggio 1976, 28 gennaio 1980, 14 maggio 1986 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).