Decree of 30 November 1999 regulating the fishing for rossetto (Aphia minuta) in Liguria and Toscana maritime district
Made 1999-11-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, marine fishes, seasons, fishing area, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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7-12-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 287 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORFSTALI DECRETO 30 novembre 1999. Pesca del rossetto (Aplda minuta) nei compartimenti marit timi della Toscana e della Lignria. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marit tima; Vista il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'articolo 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizza zione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e suc cessive modifiche; Vista il regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994 che istituisce le misure tecniche di con servazione delle risorse dlela pesca nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1 che vieta l'impiego della sciabica entro le tre miglia dalla costa o dall'isobata di 50 metri qualora tale profondita sia rag giunta ad una distanza minore; Vista il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gen naio 1993, 9 novembre 1994, 28 agosto 1996, con parti colare riferimento all'art. 9, e 11 novembre 1997, con particolare riferimento all'art. 2, concernenti la pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei comparti menti marittimi della Toscana e della Liguria; Considerato che dai risultati delle sperimentazioni e emerso che la pesca del rossetto, esercitata nel rispetto delle modalita stabilite per i1 regime sperimentale dai decreti ministeriali suindicati, rileva quale pesca mono-specifica compatibile con la salvaguardia del novellame di altre specie di importanza commerciale e delle biocenosi bentoniche e che, conseguentemente, il regime sperimentale puo esere opportunamente tramu tato in definitivo; Ritenuta altresi l'opportunita di assicurare, alle unita gia autorizzate nelle campagne di pesca 1997 /98 e 1998/99, la prosecuzione di tale tipo di attivita in osser vanza dei limiti di distanza dalla costa stabiliti dal rego lamento (CE) succitato, in attesa della decisione che verra adottata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in ordine alla richiesta di un regime derogato rio formulata con atto n. 602111 del 18 novembre 1999 concernente, tra l'altro, detti limiti di distanza dalla costa; Sentiti il comitato nazionale per la gestione e con servazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta dell' 11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, all'unanimita; Decreta: Art. 1. 1. E consentito l'esercizio della pesca del rossetto (Aphia minuta) dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi nel periodo dal 1 ° novembre al 30 aprile nei compartimenti marittimi della Toscana e nel periodo dal 1 ° novembre al 30 marzo nei compartimenti marit timi della Liguria. 2. Le domande per l'esercizio della pesca di cui al precedente comma devono essere inoltrate, a cura del l'armatore, al capo del compartimento marittimo d'i scrizione della nave che provvede al rilascio di apposita autorizzazione per la singola campagna di pesca. 3. L'autorizzazione di cui al precedente comma e rilasciata alle navi, fino a 10 tsl e 150 Hp, gia autoriz zate alla pesca sperimentale del rossetto nelle campa gne 1997 /98 e 1998/99. 4. 11 capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave trasmette, al Ministero delle politiche agri cole e forestali - Direzione generale della pesca e del l'acquacoltura, l'elenco delle navi autorizzate. Art. 2. 1. La pesca del rossetto di cui al precedente articolo e esercitata con l'attrezzo denominato sciabica, descritto nell'allegato A del presente decreto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del regola mento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994. 2. Le maglie delle reti impiegate devono avere aper tura non inferiore a mm 3 e devono essere prive didenti, catene o qualsiasi artifizio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento. Art. 3. 1. ~ntro i quindici giorni dalla fine di ogni campa gna d1 pesca del rossetto gli armatori delle navi autoriz zate sono tenuti alla presentazione del modulo stati stico in allegato B, debitamente compilato, al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave che Ii trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. La mancata osservanza da parte dell'armatore dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la non ammissibilita della domanda di autorizzazione per le successive campagne di pesca del rossetto. 11 presente decreto entra in vigore il giorno succes sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia/e della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1999 II direttore genera/e JJ: Auuno 45 7-12-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 287 ALLEOATO A Descrizione dell'attrezzo sciabica La sciabica e un attrezzo formato da varie pezze di rete di forma e dimensione di maglie diverse. Sulle braccia si hanno maglie abbastanza grandi che diminuiscono gradatamente vero ii centro della rete. Le braccia sono molto lunghe se paragonate al corpo della rete e al sacco. L'a pertura verticale di bocca e assicurata dai galleggianti sulla lima da sugheri e dai piombi sulla lima da piombi, mentre l'apertura orizzontale e ottenuta con ii particolare metodo di calo e di tiro. Differenza con le altre reti da traino 1) la sciabica viene calata a cerchio da un solo natante ed e sprovvista di cavi d'acciaio e di divergenti; 2) non si ha traino della rete con la barca in movimento (quindi non si usa l'elica durante la fase di pesca); 3) ii recupero della rete, che coincide con la fase di pesca, avviene tramite campane del verricello a barca ferma ed ancorata. ALLBGATOB Campagna di pesca del rossetto (Aphia minute) biennio ...... . nave ........ . armatore ...... . nove~bre dicembre gennaio febbraio marzo aprile (*) ( .. ) rouetto allre aoede rONetto llltre 111>ecle ro•etto ■tire specie roaaetto allre specie roaaetto allrt anecle rOMatto ■llre specie 1 · 2 , 3 1------ - - ---------'-----~ -----~---•-<------1-----4----- -t 1,.- ,. .. ---------+----+---·---l 1------------<>-----+ 4 5, , , --<, , ·- -----+----+---+ ·-----1----'·----~----~------- 1------+----+----+-----l 6 7t-----+-------<>-------4------------- ·-----~-- ~--·---•----+-----+----- 8 -------&----'---&----- - --------- ----- ----- ---1------l----- ------ ·-----1------..,. ----~------+------'-- --L----.i-. -· 9 ----+------- ----- ----~•-•-•-----...... --•-•-L------ l---·--•· --·-· ---- , 10 +----~-----+-----&-----&-·--- .... ------ -----+-----f--· 11 t----+-----+----f-·- -·---~ ..., ...... ----+-----,1-----+-----lf 12 ·--+-------- ------- ---- -- ------- ----- - -·-· --·-+------1------------- ------r 13 1------+------1--------- ----L---- ---~I----- ~-----1---- ---~-----+---+ 14 1------t------- .., -----1-----------1----- ·- ----1------- -----+------ 15 1------t--------~-- - ----->---- ---- - ------ ---- -----l-----·+--------1 16 17, ...... -------<<------- ------- --------- L.---•----..... ---+----~--- t ----- ----- .., . ,.i 18 19 20 21 22 23 ...... >----------<•--·- - -------- -- - -- - --- ---- ··--· ----+------ ---- ------ L- - - -- 1--------------- - ---- - ------ ------ - -----<>--------1------1-------- ·------¼ , --- - ------ ------- . ----- -----1------1-------L----·----- ---·- ... t-·---+------- -·----- ---------+----1------------ I-------L-------L------+----+ J--.--- --------1----+-·-·--· - -·-·-- ---·--1------1------+-----l--- - ... 241------t----- >----- ------~--- -- ·. -------<---·-+----J.----+----1-----l 25 ,.. ---· 1------ -- ------- ----------'------ ---·-·--+------+-----1 26 -----+--··----- ----- ·-- ----- ----·- ----- "---· 27 --- ., ~----'--· - -- -·--- 1,.- .. . ---- 28 ,-....---+-------< .. - --- i.------'----------- L., 29 ------<>-------- ~----- ------1---.--- --- - .. --·-----L----- ------1-----1 30 31,.. --------- ------4-----1---- - ~--1--------L-·-·-- ...., ...., (') 1010 per le unitA da peaca iscritte nel comparttmenli mariltiml dells To11cana che terminano la campagna di peace H 30 aprffe. ("") lndicare I quantllativl glornallerl pescati eepressi in kllogramml 99A10491 46