Decree of 21 September 1992 extending the period during which the fishing for mussel fry is allowed
Made 1992-09-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, molluscs, seasons, fishery management and conservation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DM 21/09/1992 Decreto Ministeriale 21 settembre 1992 (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). -- Estensione del periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1991, che detta disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti; Valutata la possibilità, in relazione alle istanze dei pescatori, di ampliare il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili, senza che venga alterata la consistenza di tale tipo di risorsa; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione; Decreta: Articolo 1 Art. 1. La pesca di novellame di mitili è autorizzata nei periodi 15 gennaio-15 giugno e 15 settembre-15 novembre. Articolo 2 Art. 2. Le specie pescabili, nonchè i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta saranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale di gestione, tenuto conto, anche delle specie e delle quantità effettivamente pescate nel corso dell'anno precedente. Rimangono immutate le altre disposizioni dettate dal decreto 22 marzo 1991.