Decree of 19 October 1998 implementing Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries
Made 1998-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, international trade
- Categories
- *, agriculture
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Text
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D.M. 19 ottobre 1998 (1). Recepimento della direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980 che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/ 65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi; Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 sopramenzionata; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: 1. I controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da paesi terzi, di cui al titolo ottavo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (2) e sue modificazioni, eseguiti dagli «ispettori fitosanitari» di cui al titolo settimo del medesimo decreto presso centri di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono soddisfare almeno le condizioni minime fissate nel presente decreto. (2) Riportato al n. B/XI. 2. I centri di ispezione identificati nei punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (2) e sue modificazioni, devono: a) avere le competenze tecniche e le capacità necessarie, in particolare, per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi; b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'art. 4; c) disporre di impianti per un'idonea conservazione e per il deposito in quarantena di spedizioni e, se necessario, per la distruzione od altro idoneo trattamento (chimici, fisici o altro) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa; d) essere in possesso: della legislazione nazionale attualmente in vigore nel settore fitosanitario che recepisce la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio e sue modificazioni, nonché dei provvedimenti emanati dal Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale (lotte obbligatorie, circolari, legislazioni paesi terzi, ecc.); di una raccolta aggiornata delle istruzioni comunitarie destinate agli esperti ed agli ispettori nazionali (vademecum ispettori, ecc.); di un elenco aggiornato dei laboratori specializzati operanti nel territorio regionale (con i rispettivi indirizzi e numeri di telefono) ufficialmente riconosciuti per l'esecuzione di esami destinati a determinare l'eventuale presenza di organismi nocivi o ad identificarli. In particolare i servizi fitosanitari regionali devono predisporre un'idonea procedura per garantire l'integrità e la sicurezza dei campioni durante il trasporto al laboratorio e durante gli esami; di informazioni aggiornate sulle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da paesi terzi che sono stati oggetto di: intercettazione ufficiale (da parte di altri Stati membri o di altre regioni sul territorio nazionale), di esami ufficiali in laboratori specializzati, con l'indicazione dei risultati, purché tali informazioni siano pertinenti per i controlli fitosanitari nel luogo in cui sono effettuati; e) adattare al più presto il programma previsto di controlli fitosanitari in modo da poter far fronte alle esigenze effettive, in funzione di nuovi rischi fitosanitari o eventuali cambiamenti di quantità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci presentati ai punti di entrata nazionali abilitati. (2) Riportato al n. B/XI. 3. Gli «ispettori fitosanitari», incaricati di eseguire le ispezioni presso i centri di ispezione di cui all'art. 1, devono avere: a) la competenza tecnica, in particolare, per la ricerca degli organismi nocivi; b) la capacità necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi o la possibilità di disporre di tale capacità mediante strutture di analisi adeguate; c) l'accesso diretto ai documenti previsti all'art. 2, comma 1, lettera d). 4. Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), devono comprendere almeno: a) attrezzature amministrative: 1. un sistema rapido di comunicazione con: il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole; i laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); le autorità doganali; gli altri servizi fitosanitari regionali; la Commissione U.E.; gli altri Stati membri; 2. un dispositivo di riproduzione dei documenti; b) attrezzature di ispezione: spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità; illuminazione adeguata; tavoli d'ispezione; attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori nei laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); c) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni: materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione; materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); sigilli, timbri ufficiali, illuminazione adeguata. 5. Le strutture dei servizi fitosanitari regionali entro il 31 maggio 1999 devono essere adeguate secondo quanto previsto dal presente decreto. Dopo tale data, i punti di entrata che non saranno conformi alle condizioni previste dal presente decreto, verranno eliminati dall'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (3). (3) Riportato al n. B/XI.