Decree No. 79 on the procedure for the issue and renewal of the authorization required for mariculture installations at more than one kilometre from the coast
Made 2013-02-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto n. 79: Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa».
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, mariculture, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 febbraio 2013, n. 79 Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa». (GU n.154 del 3-7-2013) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto in particolare l'articolo 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie; Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell'articolo 59 del citato decreto-legge 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 legge n. 241/1990; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto in particolare l'articolo 4 del suddetto decreto che al comma 8 prevede: «le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione»; Visti gli articoli 36 e ss. del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»; Considerata la necessita' di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di acquacoltura a mare, al fine di garantire a tutti gli operatori del comparto criteri uniformi in grado di non alterarne la competitivita', garantendo altresi' criteri atti a non determinare effetti distorsivi sulla libera concorrenza, fra soggetti economici esercitanti la medesima attivita' produttiva; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 dicembre 2012; Vista la nota del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) impianto di acquacoltura in mare posto ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa: l'impianto di acquacoltura collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa; b) Direzione Generale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; c) Regione: Regione territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di piu' Regioni, si considera Regione territorialmente competente quella dove l'impianto e' collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata; d) Compartimento marittimo: Compartimento marittimo territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di piu' Compartimenti, si considera territorialmente competente quella dove l'impianto e' collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata. Art. 3 Rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa e' rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento marittimo. 2. L'interessato che intenda richiedere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, presenta istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 3. La Direzione Generale trasmette l'istanza al Capo del Compartimento marittimo, il quale svolge l'istruttoria convocando apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 legge 241/1990 per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura. 4. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della conferenza di servizi, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990, il Capo del Compartimento trasmette gli atti alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8 del decreto legislastivo n. 4/2012, ovvero di diniego dell'esercizio dell'attivita' di acquacoltura, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990. 5. La Direzione Generale, sulla base della proposta di cui al comma precedente, adotta il provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di acquacoltura, ovvero provvedimento motivato di diniego. 6. Il provvedimento finale e' adottato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14-ter della legge 241/1990. Art. 4 Criteri 1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualita' tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformita' agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine. 2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, in caso di istanze concorrenti e' data preferenza a richieste per la realizzazione di impianti che: prevedano l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento; garantiscano la sostenibilita' ambientale economica e sociale della produzione; incentivino il ruolo multifunzionale dell'impresa di acquacoltura. Art. 5 Rinnovo 1. Il procedimento descritto agli articoli precedenti e' applicato anche per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di acquacoltura per gli impianti in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa. Art. 6 Disposizioni attuative 1. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono definite le modalita' di presentazione delle istanze, la modulistica da impiegare ed altre norme procedurali di dettaglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2013 Il Ministro: Catania Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 5