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Laws of Italy

Decree No. 312 establishing extraordinary provisions for fishing in Adriatic Sea

Made 1999-09-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, special fund, subsidy/incentive

Where to read it

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Text

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  1. D.L. 9 settembre 1999, n. 312 (1). Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 1999, n. 213. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: 1. 1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. 1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale. 2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni. 3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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