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Laws of Italy

Decree No. 218 establishing safety standards for seagoing fishing vessels

Made 2002-08-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing vessel, equipment, standards, inspection

Where to read it

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Text

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  1. DECRETO 5 agosto 2002, n.218 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. (GU n. 231 del 2-10-2002) testo in vigore dal: 17-10-2002 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93; Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"; Rilevata la necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Sezione I Generalita' Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa. Art. 2. Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini per i quali si intende per: a) "lunghezza": il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; b) "Convenzione Torremolinos": la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale e' stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293; c) "Protocollo Torremolinos": il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale e' stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511; d) "Tipo approvato": la conformita' alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE"; e) "Nave da pesca nuova": una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1 gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure in mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore; f) "Nave da pesca esistente": una nave da pesca che non sia una nave nuova; g) "Amministrazione": il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; h) "Organismo notificato": un organismo come definito dall'articolo 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; i) "EPIRB": acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioe' radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi. Art. 3. Campo di applicazione 1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'articolo 27. 2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione. Sezione II Disposizioni applicabili a tutte le navi Art. 4. Equipaggiamenti marittimi 1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non piu' idoneo. Art. 5. Navi con caratteristiche nuove 1. L'Amministrazione puo' esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale. Art. 6. Riparazioni, modifiche, trasformazioni 1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. Art. 7. Esenzioni 1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attivita' di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi. Art. 8. Imbarco di ricercatori 1. Il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a dodici, a condizione che: a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilita' della nave stessa; b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio; d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo. Art. 9. Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave 1. In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione. Art. 10. Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio 1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonche' i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento. Art. 11. Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata 1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche' essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. 2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico. 3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziche' essere di tipo approvato, puo' rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos. 4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. 5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. 6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le verifiche richieste dall'Amministrazione. 7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dalla linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39o47'40 N - 018o22'05 E) con Capo Kephali (39o45'10 N - 19o56'30 E) devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole. Art. 12. Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale 1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. 2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza. 3. Le navi che svolgono attivita' di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi. Art. 13. Cinture di salvataggio 1. Per ogni persona presente a bordo e' richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce. Art. 14. Salvagente anulari 1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. 2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. 3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 devono essere dotate di 2 salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. Art. 15. Equipaggiamenti individuali 1. Le unita' equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione. 2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica. Art. 16. Mezzi antincendio 1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella: |Numero e |Numero e |Numero e |capacita' |capacita' |capacita' |estinguente |estinguente degli|estinguente degli |degli estintori |estintori |estintori | | |In ciascuno degli | | |altri locali o Potenza totale |In prossimita' | |gruppi di locali installata P |dell'apparato | |tra loro (Kw) |motore (*) |In plancia |adiacenti P < o = 74 |1 da 34 B (**) |1 a CO2 da 13 B |1 da 13 B P > 74 |2 da 34 B | | (*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi e' richiesto, in prossimita' dell'apparato motore, un solo estintore; (**) il numero che precede la lettera B indica la capacita' estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore e' il numero, maggiore e' la capacita' di estinguente. La capacita' indicata e' la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore e' idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purche' omologati anche per la classe di fuoco B. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B. 3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi. Art. 17. Segnali di soccorso 1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa; b) 3 segnali a luce rossa. 2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno: a) 4 razzi a paracadute a luce rossa; b) 2 segnali a luce rossa. Art. 18. Stabilita' 1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilita' da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilita' della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce. 2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri puo' essere concesso che gli accertamenti di stabilita' siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severe nei riguardi della stabilita'. 3. Le condizioni di stabilita' accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico. 4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilita', approvate dall'ente tecnico. Art. 19. Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento 1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle piu' severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a cio' giudicate idonee dall'ente tecnico. 2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioe' il peso massimo manovrabile a loro mezzo. Art. 20. Carte nautiche 1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare. Art. 21. Dotazioni e sistemazioni nautiche nonche' dotazioni varie 1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni: a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale; b) elenco dei fari e fanali; c) tabella dei segnali di salvataggio; d) almeno 1 scandaglio a mano; e) un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri; f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.); g) una pompa di esaurimento; h) dispositivi di segnalazione previsti dalla "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72). 2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali. Art. 22. Certificato di navigabilita' 1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Sezione III Disposizioni applicabili solo alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri Art. 23. Visite 1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono soggette: a) ad una visita iniziale; b) ad una visita periodica alla scadenza della validita' delle annotazioni di sicurezza; c) a visite occasionali nell'ipotesi di cui all'articolo 26 ovvero quando cio' sia ritenuto opportuno dall'autorita' marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave. 2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonche' in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 24. Organi di esecuzione della visita 1. Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario. 2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorita' marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici. Art. 25. Certificato delle annotazioni di sicurezza 1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 23 e' redatto processo verbale, in esito al quale e' rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello e' approvato dall'Amministrazione. 2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza. 3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validita' non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita. Art. 26. Visita occasionale di riarmo 1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validita' del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso. Art. 27. Bussole 1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale. 1. La bussola di governo principale puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. 2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato, partendo da prora) la bussola normale puo' essere omessa. 3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere puo' agevolmente leggere la rotta. 5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni. 6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono. 8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. Sezione IV Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri Art. 28. Dotazioni radioelettriche 1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz). 2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz); c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa. 3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente. 4. In alternativa alle dotazioni radio previste nei commi 1 e 2 le unita' da pesca possono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. Tali aree devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. Le prescrizioni del presente comma diventeranno obbligatorie per tutte le navi a partire dal 1 gennaio 2004. 5. In parziale deroga alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4, le navi dotate della "blue box" prevista dal decreto ministeriale 30 agosto 2001 citato in premessa, possono essere esentate dall'obbligo di essere dotate dell'EPIRB satellitare. 6. Le norme per l'installazione degli apparati radio elettrici sono quelle stabilite dal Ministero delle comunicazioni. .gruppo=5; Sezione V Disposizioni finali Art. 29. Norma transitoria 1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003. Art. 30. Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 2002 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135 Allegato 1 (previsto dall'articolo 4) EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO" I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di "tipo approvato": 1. battelli di emergenza; 2. boette fumogene per salvagente anulari; 3. boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagente anulari; 4. bussole magnetiche; 5. cinture di salvataggio; 6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 26; 7. EPIRB satellitare (406 Mhz); 8. estintori di incendio portatili; 9. ganci idrostatici; 10. imbarcazioni di salvataggio; 11. indumenti per la protezione termica; 12. luci per cinture di salvataggio; 13. razzi a paracadute a luce rossa; 14. salvagente anulari; 15. segnali a mano a luce rossa; 16. tute d'immersione; 17. zattere di salvataggio gonfiabili; 18. zattere di salvataggio rigide.

Decree No. 218 establishing safety standards for seagoing fishing vessels · Nelum