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Laws of Italy

Decree May 13, 2022 . Measures for small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea and specific measures for the Adriatic Sea

Made 2022-05-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 13 maggio 2022. Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
authorization/permit, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing vessel, marine fisheries, marine fishes, prohibited fishing area, aquatic animals

Where to read it

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  1. — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 Stabilimenti non indenni da infezione (focolaio confermato): Il focolaio si intende confermato quando si verificano una o più delle condizioni riportate nel paragrafo 1. a) ai punti i) , ii) e iii) . Nei focolai, gli animali i cui sieri in esame forniscano esito positi vo alla prova FDC e/o alla SAR sono da considerare infetti. 1.2 Territori indenni da infezione da Brucella abortus , B. meliten sis e B. suis senza vaccinazione In stabilimenti bovini e bufalini indenni senza vaccinazione può essere utilizzato il test milk -ELISA come test di screening , in province indenni senza vaccinazione, su un campione di latte di massa prove niente da aziende in cui almeno il 30 per cento delle vacche da latte sia in lattazione. In caso di esito positivo al milk -ELISA è necessario prelevare il sangue a tutti gli animali presenti nell’azienda, di età superiore a dodici mesi, ed eseguire esami sierologici individuali (SAR e FDC) . Negli stabilimenti ovi-caprini eseguire la prova della sieroagglu tinazione rapida con antigene Rosa bengala (SAR) su tutti i campioni ematici prelevati. Il numero minimo di stabilimenti da controllare annualmente ai fini del mantenimento dello status di territorio indenne da infezione, a norma dall’allegato IV, parte I, cap. 3, sez. 2 e cap. 4, sez. 2 del regola mento (UE) 2020/689/, è riportato nella tabella in calce. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito ne gativo alle prove sierologiche utilizzate, l’animale è da considerare non infetto. 1.2.1 Caso sospetto e caso confermato In caso di risultato positivo alle prove sierologiche di screening ( milk -ELISA o SAR) , gli animali sono da considerarsi sospetti d’infe zione, e il servizio veterinario locale territorialmente competente dovrà disporre: L’isolamento degli animali sierologicamente positivi, La distruzione del latte prodotto dagli animali sierologicamente po sitivi o, in alternativa, il suo utilizzo esclusivo per l’alimentazione degli animali presenti nello stesso stabilimento previo trattamento termico, Il servizio veterinario competente, inoltre, dovrà avviare l’indagi ne epidemiologica e ripetere il prelievo di sangue sui capi sieropositivi dopo ventuno giorni dal precedente controllo. In tutti i casi (sospetto d’infezione o esito dubbio) la qualifica sa nitaria dello stabilimento è sospesa sino alla conferma e risoluzione del sospetto o del dubbio diagnostico. Se, trascorsi ventuno giorni, gli animali risulteranno ancora posi tivi alle prove di sieroagglutinazione rapida e di fissazione del com plemento e con titoli più elevati rispetto al primo prelievo, gli animali sono considerati ancora come sospetti e, ai fini della conferma, devono essere attuate le misure già descritte ai punti a) , b) , c) e d) per i territori non indenni. Se invece gli animali risulteranno negativi, bisogna procedere ad un secondo prelievo su tutto l’effettivo dello stabilimento e in caso di negatività sierologica, la sospensione è revocata. Nel caso gli animali risultati positivi alle prove sierologiche di screening ( milk -ELISA o SAR) fossero abbattuti in prima istanza per l’esecuzione dei test antigenici e isolamento sulla carcassa, lo stabi limento è comunque considerato sospetto di infezione e la qualifica sanitaria è sospesa. Se, trascorsi ventuno giorni dall’abbattimento dei capi sospetti d’infezione, il prelievo eseguito su tutti i capi con trollabili dello stabilimento fornisce esito negativo alle prove SAR e FDC, il sospetto si considera non confermato e la qualifica può essere ripristinata. Nei territori che sono in corso di acquisizione dello status di in denne senza vaccinazione, ovvero che hanno raggiunto le condizioni descritte nell’allegato IV parte I, capitolo 3, sezione 1, punto c) del regolamento (UE) 2020/689, si applicano le misure previste per i ter ritori indenni, ad esclusione dell’utilizzo delle prove sul latte ( milk ELISA). Tabella Numero minimo di stabilimenti da controllare nel caso di dirada mento secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/689, per il rilievo di una prevalenza d’infezione dello 0,1 per cento o dello 0,2 per cento con il 95 per cento di confidenza. Numero stabilimenti Prevalenza d’infezione 0.10% 0.20% Fino a 100 tutti tutti 101-200 191 191 201-300 286 286 301-400 381 381 401-500 476 476 501-600 571 466 601-700 666 544 701-800 761 621 801-900 856 699 901-1000 951 777 1001-2000 1553 1054 2001-3000 1895 1179 3001-4000 2108 1249 4001-5000 2253 1294 5001-6000 2358 1325 6001-7000 2437 1348 7001-8000 2499 1366 8001-9000 2548 1379 9001-10000 2588 1391 >10000 2994 1496 22A03761 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 maggio 2022 . Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediter raneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re cante la modernizzazione del settore pesca e dell’acqua coltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; — 14 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, re cante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Mini stero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore stali e dell’organismo indipendente di valutazione della performance »; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, re cante «Individuazione degli uffici dirigenziali non ge nerali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell’8 febbraio 2019»; Vista la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022 emanata dal Ministro del le politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Francesco Battistoni è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° aprile 2021, n. 15139, che delega al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Batti stoni, tra gli altri, il «comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura»; Visto il decreto del Ministro 26 gennaio 2012, recan te «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in ma teria di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecu zione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica inter nazionale standardizzata (ISSCFGG – FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politi che agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016 recante «Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata»; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle poli tiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagi ci nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019; Visto il decreto direttoriale n. 248855 del 28 maggio 2021 che sospende l’efficacia delle azioni che la dire zione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolge ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto mini steriale 26 luglio 2019, n. 407, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»; Viste le raccomandazioni n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relative alla gestione pluriennale della pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e GSA 18 (Adriatico meridionale); Vista la raccomandazione n. 44/2021/20 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 44/2021/2 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) sull’istituzione di una zona di restrizione di pe sca nella Fossa di Pomo nel Mare Adriatico (GSA 17), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/3 e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 10 che dispongono il divieto di pesca attiva di stock di piccoli pelagici (acciughe e sar dine) nella Fossa di Pomo; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in parti colare, l’art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autoriz zate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del — 15 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 Consiglio che istituisce un regime di controllo comuni tario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, rela tivo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali, l’art. 13 che riguarda le misure di emer genza adottate da uno Stato membro nonché l’art. 15 che riguarda l’obbligo di sbarco; Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla pro tezione degli ecosistemi marini attraverso misure tec niche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2012 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regola mento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Me diterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione; Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli « stock » dei piccoli pelagici del Comitato consulti vo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi dal 22 al 25 giugno 2021; Considerato che al punto 29 della predetta raccoman dazione CGPM n. 44/2021/20 viene posto a carico del le parti contraenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Visto il decreto 30 marzo 2018 del direttore genera le della pesca marittima e dell’acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - che ha istituito l’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pe lagici nella GSA 17 e GSA 18; Visto il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici ap plicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in par ticolare l’art. 10 « Stock di piccoli pelagici» e l’allegato IV «Possibilità di pesca per i pescherecci dell’unione nel Mare Adriatico», paragrafo 1 « Stock di piccoli pelagici GSA 17 e 18»; Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantisca no l’attuazione delle predette misure tecniche contenute nella raccomandazione della CGPM n. 44/2021/20; Vista la circolare 69250 del 14 febbraio 2022 in mate ria di interruzione temporanea obbligatoria pesca profes sionale dei piccoli pelagici nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli - art. 2, comma 8), lettera B) , («Fer mo pesca sardine»), del decreto 26 luglio 2019, n. 407; Ritenuto opportuno considerare la proposta della Com missione pesca del Parlamento europeo dell’8 dicembre 2014, per una modifica del regolamento (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; Considerata pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell’Unio ne europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente raccomandazione CGPM n. 44/2021/20, di aggiornare e modificare la vigente disciplina in mate ria di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, introducendo le misure specifiche di gestione per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per gli anni 2022 e 2023; Sentito il parere del Tavolo di consultazione per manente della pesca e dell’acquacoltura nella seduta dell’11 aprile 2022; Decreta: Art. 1. Misure di gestione 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendente mente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercita no l’attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell’anno solare. 2. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre com presi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nel le acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compar timento marittimo di Gallipoli (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferio re alle sei miglia. 3. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre com presi, in deroga al divieto di cui al comma 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a dodici metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. 4. È vietata la pesca attiva di stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo come indivi duata con le coordinate geografiche di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. — 16 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all’attività di pesca e nella Fossa di Pomo, di cui ai com mi 2, 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a sette nodi. 6. Le unità che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità: a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedì; b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedì. 7. Fermo restando l’obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al comma 6, tutte le unità da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettua no la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilità dovute alle fasi lunari, anche nel le giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all’autorità marittima del porto base. Art. 2. Periodi di chiusura spazio-temporale dell’attività di pesca 1. Nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiu sure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: A) Fermo pesca acciughe I. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizio ne senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei comparti menti marittimi da Trieste a Monfalcone l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni conse cutivi è dal 1° al 30 settembre; II. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizio ne senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compar timenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno; III. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l’interru zione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 agosto; IV. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l’interru zione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 giugno; V. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione tem poranea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 22 giugno al 21 luglio; B) Fermo pesca sardine I. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizio ne senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compar timenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo; II. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l’interruzio ne temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni con secutivi è dal 15 dicembre al 13 gennaio; III. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l’interru zione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 ottobre; IV. per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 novembre. — 17 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettua no la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti. 3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma 1, è fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei piccoli pelagici (volanti e volanti a coppie da/per reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura). 4. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate al pesca-turi smo possono optare per la continuazione dell’attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero ap posizione dei sigilli da parte dell’autorità marittima. A tal fine, l’armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento ma rittimo di iscrizione o dell’Autorità marittima dei porti di base logistica. 5. Fermo restando i limiti previsti dalla raccomanda zione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto. Art. 3. Possibilità di pesca Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18 1. Per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) verrà attuata una pro gressiva riduzione annua del 5% per l’acciuga e dell’8% per la sardina nel 2022 e del 5% per l’acciuga e del 9% per la sardina nel 2023, con riferimento ai limiti di cattura del 2021. 2. Per l’anno 2022, il livello massimo di catture espres so in tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) è fissato, come indicato nella tabella 1 dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate. 3. Per l’anno 2023 il livello massimo di catture espres so in tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pela gici (acciughe e sardine) sarà fissato sulla base di quanto definito dal relativo regolamento dell’Unione europea, per l’anno 2023, sulle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determi nate acque non dell’Unione. 4. L’Amministrazione procederà alla verifica del con sumo del plafond indicato al comma 2 per l’anno 2022, nonché a quanto sarà indicato nel regolamento sulle pos sibilità di pesca di cui al comma 3 per l’anno 2023. Al rag giungimento dell’80% dei massimali previsti procederà ad adottare misure al fine di scongiurarne il superamento. Art. 4. Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacità della flotta complessiva delle unità da pesca operanti con «reti a cir cuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, la ca pacità della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - è istituito l’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la direzione ge nerale procede, qualora necessario, alla revisione formale dell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. Art. 5. Disposizioni finali Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, ed è pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e presso gli albi delle autorità marittime. Roma, 13 maggio 2022 Il Sottosegretario: BATTISTONI Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Minsitero dello sviluppo economi co, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 767 — 18 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14725-6-2022 ALLEGATO 1 22A03672

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