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Laws of Italy

Decree March 16, 2015 . Rationalization of the small pelagic fishery in the Adriatic Sea (GSA 17 and GSA 18)

Made 2015-03-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 16 marzo 2015 . Razionalizzazione dell’attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18).
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing vessel, prohibited fishing area, registration, authorization/permit

Where to read it

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  1. — 44 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12228-5-2015 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 marzo 2015 . Razionalizzazione dell’attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacol tura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante Riorganizzazione del Mini stero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, commi 8 -bis , 8 -quater e 8 -quinquies , del de creto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifi cazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico setten trionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel mar Mediterraneo (CGPM) che modifi ca la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III; Visto il regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’art. 15; Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti con traenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Considerata la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa unionale ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare adeguate misure per la razionaliz zazione dell’attività di pesca avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici; Decreta: Art. 1. Ambito geografi co L’ambito geografi co di applicazione del presente decreto è quello individuato dalle GSA 17 e GSA 18 come di seguito defi nite: 1) GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N - 015°08’E sulla costa italiana ed il confi ne terrestre tra la Croazia e Montenegro, come defi nito nella racco mandazione CGPM/33/2009/2; 2) GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N 015°08’E sulla costa italiana ed il confi ne terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04’N - 018°29’E sulla costa italiana ed il confi ne terrestre tra Albania e Grecia, come defi nito nella raccomandazione CGPM/33/2009/2. Art. 2. Defi nizioni 1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unità da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate, incluse nella lista di cui al punto 22 della raccomandazione n. 37/2013/1 citata in premessa. — 45 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12228-5-2015 2. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca, pre sente nella GSA 17 e/o GSA 18, è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come defi nita all’art. 4, comma 28, del regolamento (UE) n.1380/2013 citato in premessa. Art. 3. Misure di gestione 1. I pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono pescare per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell’anno solare. 2. Per l’anno 2015, a parziale modifi ca di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, operanti nella GSA 17, la cui specie bersaglio è costituita prevalentemente da acciughe, non possono eccedere le 144 giornate di pesca nell’anno solare. 3. Dalla data del 1° luglio 2015 e fi no al 30 luglio 2015 compresi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Comparti mento marittimo di Termoli inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia. 4. Dalla data del 1° luglio 2015 e fi no al 30 luglio 2015 compresi, in deroga al divieto di cui al precedente com ma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fi no a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa. Art. 4. Disposizioni fi nali 1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l’obbligo di comunicare mensilmente, all’Uffi cio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate. 2. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1, soggetti agli obblighi europei in materia di regi strazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 3. Nelle more delle modifi che all’allegato VI al regolamento (UE) 404/2011, i comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1 che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee sono esentati dagli obblighi in ma teria di registrazione e comunicazione delle catture nonché delle conseguenti operazioni di sbarco, in caso di cattura di acciughe e/o sardine devono compilare, per ogni uscita in mare, il modello riportato nell’allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. 4. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 3, comma 1 e 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, hanno l’obbligo di interrompere tale tipologia di pesca. 5. Le unità da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nella lista di cui al punto 22 della raccoman dazione n. 37/2013/1 citata in premessa, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate. 6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2015 Il Ministro: MARTINA Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1326 — 46 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12228-5-2015 ALLEGATO 1 Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco (art. 4, comma 3, del D.M. ) N. UE NOME UNITA’ MATR LICENZA DI PESCA N. Attrezzo: (1) Lunghezza F.T: mt Partenza: gg mese anno ora da Ritorno: gg mese anno ora a Sbarco: gg mese anno ora a Data di cattura Acciughe ANE Sardine PIL AREA DI CATTURA (2) Kg Tot Kg Tot Totale Sbarco Kg Tot Kg Tot , lì (3) Comandante: NOTE: (1): utilizzare i seguenti codici : PS = Rete a circuizione PTM = rete a traino pelagico (2): utilizzare i seguenti codici : GSA 17 = Adriatico Settentrionale GSA 18 = Adriatico Meridionale (3): compilare stampatello N.B. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, è fatto obbligo indicare i quantitativi di catture di acciughe e/o sardine, solo se superiori 50 kg in peso vivo. Premesso quanto sopra, è comunque sempre obbligatorio compilare, per ogni uscita in mare ed indipendentemente dal quantitativo catturato, ognuno degli altri campi della presente dichiarazione, inclusa la data di cattura, l’area di cattura ed il totale sbarcato in kg di acciughe e/o sardine. FIRMA 15A04026

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