Skip to content
Nelum
Laws of Italy

Decree laying down rules concerning the risk assessment on agrobiodiversity as regards the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than marketing

Made 2005-01-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Environment
Keywords
genetically modified organism (GMO), biosafety

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. DECRETO 19 gennaio 2005 Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato. Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29-3-2005 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 214, recante la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992»; Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Visto il protocollo di Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio 2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27; Vista la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette e successive modifiche; Visto l'art. 37 della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096 modificata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, articolo 10 commi 1 e 3; Visti il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni; Vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; Considerata l'esigenza di tutelare l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato; Considerato che la gestione dei campi sperimentali presso siti pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte e di disporre di informazioni scientifiche aggiornate; Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento della direttiva 2001/18/CE ad una valutazione del rischio «caso per caso»; Ritenuto opportuno definire i protocolli tecnici per la gestione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM; Considerate le esigenze di consultazione ed informazione pubblica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. Ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6, il presente decreto definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 4, definisce con proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio delle singole specie GM. Detti protocolli saranno aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si intende per: a) Protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio: schede che individuano le caratteristiche della specie considerata, le modalita' operative e le misure da adottare all'atto dell'emissione deliberata di OGM, volte alla tutela dell'agrobiodiversita', dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare; b) Autorita' nazionale competente: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; c) Autorita' regionale o provinciale competente: la struttura che ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli adempimenti derivanti dal presente decreto; d) Sito: terreni di proprieta' e/o gestiti da istituti di ricerca pubblici, universita', enti di sviluppo agricolo, sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT-ARPA), regioni e province autonome, enti locali. Art. 3. Obblighi generali 1. Fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, o. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato e' tenuto a: a) effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome; b) effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto; c) effettuare l'emissione deliberata in conformita' alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le regioni e le province autonome provvedono a: a) designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorita' regionale o provinciale competente; b) individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorita' regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e gestori di cui all'art. 2, lettera d), comma 1, i siti del proprio territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di rilascio; c) stabilire tariffe che il notificante e' tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprieta' o gestiti direttamente; d) trasmettere all'Autorita' nazionale competente i risultati ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorita' nazionale competente e al Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 4. Comitato tecnico di coordinamento 1. Per le finalita' inerenti il presente decreto, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito, con apposito provvedimento, un Comitato tecnico di coordinamento, di seguito detto «Il Comitato». 2. Il Comitato, di cui al comma 1, e' cosi' composto: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 3. Il Comitato puo' essere coadiuvato da uno o piu' esperti a titolo consultivo in relazione alle tematiche tecniche trattate e, ove necessario, per gli aspetti sanitari. 4. Il Comitato in sede di prima convocazione predisporra' il regolamento di funzionamento. 5. Il Comitato predispone un elenco di esperti di cui al comma 3 ed il relativo aggiornamento. 6. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza di ciascun rappresentante o esperto. Art. 5. Deroghe 1. Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorita' nazionale competente, sulla base della valutazione tecnica espressa dalla Commissione interministeriale di valutazione (CIV) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sulla base del parere obbligatorio espresso dall'Autorita' regionale o provinciale competente, valutera' l'idoneita' del sito proposto dal notificante. 2. L'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione in siti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettera a), potra' essere rilasciata dall'Autorita' nazionale competente sulla base di una richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione tecnica espressa dalla CIV nella quale e' riportato il parere obbligatorio dell'Autorita' regionale e provinciale competente della regione interessata e purche' sia garantita nel corso degli anni la tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte. 3. Nel caso in cui le finalita' della sperimentazione richiedano la modifica di una o piu' delle prescrizioni contenute nei protocolli tecnici, il notificante dovra' sottoporre una richiesta motivata all'Autorita' nazionale competente che potra' rilasciare apposita autorizzazione sulla base della valutazione tecnica espressa dalla CIV, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2005 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, Registro n. 1, foglio n. 210

Decree laying down rules concerning the risk assessment on agrobiodiversity as regards the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than marketing · Nelum