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Laws of Italy

Decree-Law No. 280 making urgent provisions in matter of drifting gill net fishing

Made 1990-10-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing gear/fishing method, subsidy/incentive, fishery management and conservation

Where to read it

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Text

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  1. L 30/11/1990 Num. 361 Legge 30 novembre 1990, n. 361 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 282). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. 1. Il , recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213. Allegato 1 Allegato MODIFICAZIONI RTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 280 All'art. 1: dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni; il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi. PESCA B) Pesca marittima D.L. 5 ottobre 1990, n. 280 (1). Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1990, n. 233 e convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 1990, n. 361 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1990 n. 282) . Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 agosto 1990, n. 213, non giuridici convertito in legge. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti; Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza; Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Emana il seguente decreto-legge: 1. 1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio 1982, n. 41 (3), obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante. 2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della Marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni (4). 2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile. 3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi (5). (3) Riportata al n. B/XXVIII. (4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 361. (5) Comma sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 1990, n. 361. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. 3. 1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278 (6), l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990. 2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (6) Riportata al n. B/LVI. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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