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Laws of Italy

Decree implementing Commission Directive 2011/8/EU amending Directive 2002/72/EC as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles

Made 2011-02-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 16 febbraio 2011: Recepimento della direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, breastfeeding/infant food, plastic, nutrition

Where to read it

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Text

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  1. DECRETO 16 febbraio 2011 Recepimento della direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica. (11A03727) (GU n. 63 del 18-3-2011 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il Regolamento 975/2009/CE della Commissione del 19 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, concernente: "Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE"; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, n. 227, concernente: "Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 24 giugno 2009, recante: "Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2008/39/CE; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 19 gennaio 2011; Decreta: Art. 1 1. Il decreto del Ministro della sanita' 26 aprile 1993, n. 220 modificato da ultimo dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 aprile 2009, e' modificato come segue: a) all'allegato I, sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA», e' modificata la colonna «Restrizioni e/o specifiche» per la sostanza di seguito riportata. N.Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche (1) (2) (3) (4) 13480 000080-05-7 2.2-bis (4-idros- LMS(T) = 0,6 mg/kg. Non sifenil) propano deve essere usato per la produzione di biberon in policarbonato Art. 2 1. La produzione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietata a partire dal 1 marzo 2011. 2. L'immissione in commercio e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietata dal 1 giugno 2011. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2011 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 9

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