Decree February 16, 2017. Management measures regarding target catches of the albacore species in the national Mediterranean and reorganization of the discipline concerning the procedures for obtaining the change of category and / or type of professional fishing
Made 2017-02-16 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Decreto 16 febbraio 2017. Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, marine fisheries, marine fishes, offences/penalties, procedural matters, registration, fishing area, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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— 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 4. AGEA provvede all’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di mele da trasformare in succo di mela naturale ottenuto dalla sola spremitura delle mele sen za concentrazione, per la successiva consegna alle Organiz zazioni caritatevoli defi nite dall’art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazio nale e l’integrazione del 17 dicembre 2012, n. 18478. 5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logi stici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni cari tatevoli, di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) , del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell’acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare. Art. 2. Controlli e relazione annuale Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 del decre to interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavo ro e delle politiche sociali, del 23 giugno 2016, n. 3924. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Re pubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2017 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali MARTINA Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2017 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 149 ALLEGATO 1 Programma di acquisto e distribuzione di derrate alimentari per l’anno 2016 FONDO Prodotti Stanziamento a lordo dell’IVA 4% Copertura costi dei servizi logistici e amministrativi (art. 1, comma 4) Mele da trasformare in succo di mela naturale otte nuto dalla sola spremitura delle mele senza concentrazione. € 2.000.000,00 Limite massimo del 5% dei costi dell’ac quisto di derrate alimentari 17A01661 DECRETO 16 febbraio 2017 . Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del cam bio di categoria e/o tipo di pesca professionale. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 otto bre, n. 1639, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re cante la modernizzazione del settore pesca e dell’acqua coltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, re cante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di sempli fi cazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicem bre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifi ca del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novem bre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo co munitario per garantire il rispetto delle norme della poli tica comune della pesca, che modifi ca i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l’art. 102; Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Com missione dell’8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comuni tario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo GPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifi ca il richiamato regola mento (CE) n. 1967/2006; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifi ca i regola menti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Con siglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 Vista la raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l’istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo; Visti, in particolare, i paragrafi 12 e 28 della predetta raccomandazione ICCAT n. 16-05, recanti misure tecni che complementari, per la gestione delle catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubbli cato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante l’adeguamento alle disposizioni unionali, in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2015, recante l’abrogazione delle disposizioni che consentono l’aggiunta in licenza del sistema palangaro; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per preve nire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non di chiarata e non regolamentata; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2016, pub blicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2016, recante misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesca spada; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole ali mentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi fi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012»; Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, paragrafo 1, lettera a) , del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle fl otte che sfruttano le risorse biologiche marine; Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l’Am ministrazione, può con proprio decreto, disporre limita zioni alle attività di pesca, al fi ne di conservare e gestire le risorse ittiche; Considerato che, con nota n. Ares(2016)7133902 del 22 dicembre 2016, la Commissione europea ha conferma to al Segretariato dell’ICCAT il proprio intendimento di voler implementare, a livello unionale, le nuove previsio ni internazionali, a decorrere dall’annualità 2017; Considerato che il Programma nazionale, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2013, pubblicato in Gaz zetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giu gno 2013, prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del programma stesso, una gestione programmata delle risorse ittiche; Considerata la necessità e l’urgenza di adottare ulte riori misure che favoriscano il passaggio ad una pesca sostenibile, più selettiva e che provochi meno danni agli ecosistemi marini; Considerato, altresì, l’elevato numero di imbarcazioni della fl otta da pesca italiana, autorizzate in licenza all’uti lizzo del sistema palangaro (LL) e/o dell’attrezzo palan garo derivante (LLD); Ritenuto, pertanto, di dover procedere, all’adozione di specifi che disposizioni che, in linea con i richiamati indi rizzi, assicurino, nel corso dell’annualità 2017, la corretta implementazione, a livello nazionale, delle previsioni di cui ai richiamati paragrafi 12 e 28 della predetta racco mandazione ICCAT n. 16-05; Ritenuto, in particolare, di dover individuare la con sistenza quantitativa e qualitativa della fl otta nazionale dedita alle catture bersaglio della predetta risorsa ittica, nonché raccogliere e valorizzare i dati di dette catture anche per quei settori attualmente esclusi e/o esentati da qualsivoglia obbligo dichiarativo; Ritenuto, altresì, di dover procedere al riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’otteni mento del cambio di categoria e/o tipo di pesca profes sionale ex articoli 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, mediante l’introduzione di specifi che limitazioni per le imprese di pesca autoriz zate in licenza all’utilizzo del sistema palangaro (LL) e/o dell’attrezzo palangaro derivante (LLD); Decreta: Art. 1. Istanza e requisiti per l’autorizzazione alla pesca professionale dell’alalunga 1. Al fi ne di ottenere l’autorizzazione alla pesca dell’alalunga, gli interessati devono, a pena d’inammis sibilità, farne apposita richiesta, in bollo e con fi rma au tenticata (ai sensi della vigente normativa di settore), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e delle pesca - Direzione genera le della pesca marittima e dell’acquacoltura, via XX Set tembre, 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Di rezione generale», entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, in con formità al modello in allegato 1. 2. Gli interessati devono, a pena d’inammissibilità, al legare all’istanza copia delle pertinenti pagine del gior nale di pesca ( log-book ), comprovanti che i quantitativi di alalunga effettivamente catturati, nel corso del perio do dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2016, siano risul tati superiori a 750 chilogrammi. Per le singole battute di pesca non soggette all’obbligo di registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtù delle vigenti nor mative nazionali ed unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonché delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati potranno produrre, in alternativa alle pre dette pagine del giornale di pesca ( log-book ), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo e/o appropriata docu mentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresì, tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sot to vigenza dell’art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l’autorizzazione all’impiego dei sistemi «palangaro» e/o «circuizione», ovvero degli attrezzi «pa — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 langaro derivante (LLD)» e/o «circuizione (PS)», così come identifi cati ai sensi dell’art. 2 del decreto ministe riale 26 gennaio 2012. Art. 2. Rilascio, validità e rinnovo dell’autorizzazione alla pesca professionale dell’alalunga 1. La Direzione generale, constatato il rispetto di quan to stabilito al precedente art. 1, nonché verifi cati i presup posti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224. 2. La predetta autorizzazione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riporta to nell’allegato 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizza zione. La verifi ca del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sarà a cura della Direzione ge nerale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalità previste dal successivo art. 4. Art. 3. Elenco delle unità autorizzate alla pesca professionale dell’alalunga 1. A decorrere dal 31 maggio 2017, è istituito, presso la Direzione generale, l’elenco nazionale delle unità auto rizzate alla pesca dell’alalunga. 2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione ge nerale, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3, la cancellazione defi nitiva dall’elenco, ovvero la sostituzio ne, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazio ne originariamente iscritta nel medesimo elenco. Art. 4. Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale dell’alalunga 1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 3 e soggette ai vi genti obblighi europei in materia di registrazione e co municazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco ( log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di alalunga inferiori ai 50 kg. 2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 3, che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherec ci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell’allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di alalunga. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla autorità marittima competente, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. 3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 3, debbono notifi ca re preventivamente alla autorità marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo dell’alalunga. 4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non ri sultano inseriti nell’elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbor dare ovvero sbarcare quantitativi di alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o nume ro di esemplari. 5. È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di alalunga nel periodo dall’1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso); 6. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 5, è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di alalunga, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ov vero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell’inizio del relativo periodo di divieto. 7. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e com mercializzazione è stabilita dall’art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (in allegato 5). 8. L’utilizzo dei sistemi «palangaro» e/o «circuizione» con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvi sorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell’art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovve ro degli attrezzi «palangaro derivante (LLD)» e/o «circu izione (PS)», per la pesca dell’alalunga, è soggetto limita zioni di esercizio di cui alla vigente normativa nazionale ed unionale di riferimento. Art. 5. Disposizioni fi nali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen te decreto, alle imprese di pesca abilitate all’impiego del sistema palangaro (LL) e/o dell’attrezzo palangaro deri vante (LLD), non è consentito il passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza. 2. Il decreto ministeriale 29 settembre 2016, in premes sa citato, è abrogato. 3. L’eventuale prosecuzione dell’attività da parte dei pescherecci di cui all’elenco indicato al precedente art. 3, potrà essere modifi cata in coerenza al principio di precau zione e/o in relazione allo stato della risorsa, sulla base delle più aggiornate valutazioni scientifi che. 4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 4 sono sanzionati ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo n. 4/2012, in premessa citato, come modifi cati dall’art. 39 della legge n. 154/2016, in premes sa citata. Il presente decreto è divulgato attraverso il sito inter net del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo restali e l’affi ssione nell’albo delle capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repub blica italiana. Roma, 16 febbraio 2017 Il Ministro: MARTINA — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 — 14 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 — 15 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 — 16 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 — 17 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 — 18 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2017 17A01648