Decree December 9, 2016. Indication of the origin on the label of the raw material for milk and dairy products, implementing Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers
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- Original title
- Decreto 9 dicembre 2016. Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- consumer protection, geographical indication, milk/dairy products, offences/penalties, packaging/labelling, processing/handling
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— 41 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1519-1-2017 d) relazione tecnica indicante la fi nalità tra quelle in dicate dal paragrafo 4 dell’art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la ri spettino indicando necessariamente: 1) la conformità ai regolamenti comunitari di set tore, la compatibilità con il diritto dell’Unione o la nor mativa nazionale in vigore; 2) che le regole adottate non danneggino altri ope ratori dello Stato membro interessato o dell’Unione, cre ando distorsioni della concorrenza; 3) che le regole adottate non abbiano nessuno de gli effetti elencati all’art. 210, paragrafo 4 del regolamen to (UE) 1308/2013. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verifi cata la regolarità della domanda, coeren temente con le modalità e i termini temporali indicati all’art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni. 4. Ove tale regola non riscontri l’opposizione di orga nizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un ter zo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pub blicato nella Gazzetta Uffi ciale , pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Orto frutta Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all’organizzazio ne interprofessionale richiedente, riportando le specifi che integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di va lidità delle stesse. 5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l’estensione comporta l’irrogazione all’opera tore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimenta ri e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell’Unione Europea e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo. Il presente decreto è inviato all’organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblica zione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2016 Il Ministro: MARTINA 17A00290 DECRETO 9 dicembre 2016 . Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del rego lamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di infor mazioni sugli alimenti ai consumatori. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifi ca i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la di rettiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/ CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Par lamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ed in particolare l’art. 60 del medesimo regolamento; Visto in particolare l’art. 26, paragrafo 5, del citato re golamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Com missione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’ori gine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; Visto altresì l’art. 26, paragrafo 3, del citato regola mento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui deb ba essere indicato il paese d’origine o il luogo di prove nienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 fi nal, sull’indicazione obbligatoria del paese d’origi ne o del luogo di provenienza degli alimenti non trasfor mati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 fi nal, relativa all’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovi na, caprina e dalle carni di volatili; — 42 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1519-1-2017 Visto il decreto interministeriale del Ministero delle at tività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pub blicato nella Gazzetta Uffi ciale 1° luglio 2004, n. 152; Visto l’art. 4, commi 1, 3, 4, 4 -bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8 TA PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Com missione europea è stata invitata a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luo go di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consu mo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l’in dicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte le gislative in questi settori; Considerato che i risultati della consultazione pub blica, svolta ai sensi del richiamato art. 4, comma 4 -bis , della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi cazioni, dal la legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell’indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l’elevato interesse da parte dei consumatori per l’indica zione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati; Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell’indagine demoscopi ca, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti; Considerata l’importanza attribuita all’origine effettiva dei prodotti e, in particolare all’origine del latte e dei pro dotti lattiero-caseari; Ritenuto pertanto di introdurre, anche al fi ne di garanti re una maggiore sicurezza per i consumatori, una discipli na sperimentale dell’etichettatura dei prodotti preimballa ti contenenti latte; Vista la notifi ca effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell’art. 45 del re golamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011; Considerato l’intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifi ca effettuata di cui all’art. 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento euro peo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver rice vuto un parere negativo dalla Commissione europea; Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentati ve a livello nazionale nei settori della produzione e tra sformazione agroalimentare; Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2016; Acquisito il parere delle competenti Commissioni par lamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Decretano: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimbal lati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano. 2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografi che pro tette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regola mento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decre to interministeriale del Ministero delle attività produtti ve e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea. Art. 2. Indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari 1. L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’al legato 1, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. 2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utiliz zo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese. Art. 3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 in più Paesi 1. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’Unio ne europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. 2. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori — 43 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1519-1-2017 dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere uti lizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasfor mato in Paesi non UE» per l’operazione di condiziona mento o di trasformazione. Art. 4. Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo restali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, può defi nire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devo no essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafi che o da altri elementi suscettibili di interferire. Art. 5. Sanzioni applicabili 1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente de creto si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. Art. 6. Clausola di mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni del presente decreto non si applica no ai prodotti di cui all’allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo. Art. 7. Disposizioni transitorie e fi nali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fi no al 31 marzo 2019. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo restali e il Ministero dello sviluppo economico trasmetto no alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. In caso di adozione da parte della Commissione eu ropea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde effi cacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 4. I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i re quisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vi gore dello stesso, possono essere commercializzati fi no all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Re pubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 9 dicembre 2016 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali MARTINA Il Ministro dello sviluppo economico CALENDA Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13 ALLEGATO 1 (Art. 1) Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all’art. 1, comma 1 Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti. Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti. Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefi r ed altri tipi di lat te e creme fermentate o acidifi cate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao. Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove. Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili. Formaggi, latticini e cagliate. Latte sterilizzato a lunga conservazione. Latte UHT a lunga conservazione. ————— (*) Per “latte” si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale. 17A00291 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 dicembre 2016 . Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Energy società cooperativa in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;