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Laws of Italy

Decree August 7, 2020. Implementing rules for the specific fishery in the Pomo Pit

Made 2020-08-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 7 agosto 2020. Modalità attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, marine fisheries, procedural matters, taxes, authorization/permit

Where to read it

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  1. — 20 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 agosto 2020 . Modalità attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamen to (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l’allegato III; Visto il regolamento (CE) n. 1005/200 8del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunita rio per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca ille gale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consi glio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle nor me della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e(CE) n. 1966/2006 ed in particolare, l’art. 7, par. 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pe sca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autoriz zate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle nor me della Politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 13 di cembre 2011 «relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commis sione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modi fica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, rela tivo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’11 di cembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamen ti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l’art. 15; Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento euro peo e del Consiglio dell’Unione europea del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva qua dro sulla strategia per l’ambiente marino); Visti gli articoli 116 e 119 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 di «Ratifica ed esecuzione della conven zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI del la convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994»; Visto il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 di appro vazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’ac quacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante «Codice dell’ammini strazione digitale»; Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, re cante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952, recante approvazione del regolamen to per l’esecuzione del codice della navigazione (naviga zione marittima); Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del la Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamen to per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» nonché l’art. 220 del codice della navigazione e l’art. 408 del re golamento per l’esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» e l’annessa tariffa; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1999, recante «Proroga della validità delle attestazioni provvisorie rila sciate in sostituzione delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale n. 218 del 5 agosto 2002 re cante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», ed in particolare l’art. 30 del medesimo; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferi mento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di — 21 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 pesca» indicati in conformità alla classificazione statisti ca internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 recan te «modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pe sca, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012»; Visto il decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, recante «Misure per la pesca nella Fossa di Pomo»; Visto il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, recante «Modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo»; Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, re cante l’adozione dei Piani nazionali di gestione, relativi alla cattura delle risorse demersali nell’ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sar degna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridio nale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale); Visto il successivo decreto direttoriale n. 26510 del 28 dicembre 2018, recante che modifica dei suddetti Pia ni di nazionali gestione, in conformità alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea; Vista la nota n. Ares(2019)1271318 del 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione europea ha comu nicato l’approvazione dei richiamati Piani nazionali di gestione; Vista la risoluzione GFCM/33/2009/2 recante « Esta blishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2». Vista la ISSCFG - International Standard Statistical Classification of Fishing Gear - elaborata dal Coordina ting Working Party on Fishery Statistics di cui è parte la Food and Agriculture Organization of the United Nations del 29 luglio 1980; Vista la raccomandazione GFCM/41/2017/3 recante « Establishment of a fisheries restricted area in the Jabu ka/Pomo Pit in the Adriatic Sea »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che con nota inoltrata al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mi nistri il 28 luglio 2020 è stato dato avvio alle procedure di registrazione presso i competenti organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020 relativo all’incarico del dott. Riccardo Ri gillo quale direttore della direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC); Considerato che, pertanto, il conferimento dell’inca rico al dott. Riccardo Rigillo, firmato in data 20 luglio 2020, con decorrenza da pari data è ad oggi in corso di registrazione; Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento dell’elenco delle unità navali autorizzate allo sfruttamen to commerciale delle risorse acquatiche viventi presenti nella «Fossa di Pomo», già istituito presso la direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017, nonché all’aggiornamento dei requisiti e delle modalità per l’ottenimento delle relative autorizzazioni specifiche alla pesca; Decreta: Art. 1. Istanza e requisiti per l’autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» 1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 verrà aggiornato l’elenco delle unità navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse marine viventi presenti nella «Fossa di Pomo», già istituito presso la direzione generale giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017. L’amministrazione procederà alla formazione del nuovo elenco iscrivendo nello stesso i pescherecci che, previa istanza, risultino in possesso dei requisiti richie sti. L’amministrazione, una volta predisposto e approvato l’elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione «Amministrazio ne trasparente» del proprio sito web. 1.2. Il nuovo elenco avrà validità triennale: dal 1° gen naio 2021 al 31 dicembre 2023. Al fine di ottenere l’auto rizzazione specifica per la pesca nella «Fossa di Pomo», di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° giu gno 2017, i detentori di licenza di pesca in corso di vali dità ovvero di attestazione provvisoria di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, devono farne apposi ta richiesta, in bollo, congiuntamente alla proprietà della nave, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - dire zione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certifica ta: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore stali, in conformità al modello in allegato, denominato «Allegato A», indicando quale oggetto della comunica zione PEC, «Istanza autorizzazione pesca Fossa di Pomo, n. UE (indicare il numero UE dell’imbarcazione)». 1.3. Il peschereccio per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla pesca specifica, al momento del la presentazione della domanda, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: a) detenere una licenza di pesca in corso di validi tà, ovvero un’attestazione provvisoria di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l’abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR) - con estensione alle 40 miglia marine - con uno o più dei seguenti attrezzi: «palangari fissi» (codice internazionale identificativo «LLS»), «reti da posta calate (ancorate)» (codice inter nazionale identificativo «GNS»), «reti da posta circuitan ti» (codice internazionale identificativo «GNC»), «reti a — 22 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 tremaglio» (codice internazionale identificativo «GTR»), «incastellate - combinate» (codice internazionale identifi cativo «GTN»), «nasse e cestelli» (codice internazionale identificativo «FPO»), «cogolli e bertovelli» (codice in ternazionale identificativo «FYK»), «reti a strascico a di vergenti» (codice internazionale identificativo «OTB»), «sfogliare-rapidi» (codice internazionale identificativo «TBB») e «reti gemelle a divergenti» (codice internazio nale identificativo OTT»); b) aver effettuato attività di pesca nella «Fossa di Pomo» - con l’attrezzo per il quale si richiede l’autoriz zazione alla pesca specifica - per un numero di giorni complessivi che, nel quinquennio compreso tra il 1° gen naio 2011 e il 31 dicembre 2015, non deve essere inferio re a quaranta. In nessun caso, in riferimento ad almeno quattro anni solari (anche non consecutivi) del suddetto quinquennio, il numero di giornate di pesca dovrà essere inferiore a otto per ciascun anno solare; c) essere iscritto nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero nel registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall’autorità marittima di un Com partimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all’interno della sottozona geografica (GSA) 17 (Adriatico settentrionale) ovvero della sottozona geografica (GSA) 18 (Adriatico Meri dionale) della zona dell’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediter raneo, come da ultimo individuata con la risoluzione n. GFCM/33/2009/2; d) essere in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’annessa tariffa al de creto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 otto bre 1972; e) essere armato, indipendentemente dalla sua lun ghezza fuori tutto (LFT), con indicatori VMS ( Vessel Mo nitoring System ) e AIS ( Automatic Identification System ), funzionanti ed attivi, nonché essere dotato di logbook elettronico. L’amministrazione si riserva di verificare i tracciati dei sistemi di localizzazione al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite con la dichiarazio ne in discorso; f) non aver commesso, nei dodici mesi antecedenti il deposito dell’istanza di cui al precedente paragrafo 1.2., in frazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell’Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e succes sive modificazioni ed integrazioni che abbiano compor tato l’assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; g) in ipotesi di pignoramento della nave, essere in possesso dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione di cui all’art. 652 del codice della navigazione; h) soddisfare le condizioni di navigabilità di cui all’art. 164 del codice della navigazione. 1.4. All’istanza in discorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità: i. copia della licenza di pesca ovvero dell’attesta zione provvisoria in corso di validità; ii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera d) ; iii. copia dell’estratto delle matricole ovvero del registro delle navi minori e dei galleggianti; iv. copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta l’istanza, qualora non coincida con la proprietà della nave, ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso nell’ipotesi in cui l’istante sia una persona giuridica; v. copia del documento di identità, in corso di va lidità, della proprietà della nave, ovvero del legale rap presentante pro tempore della stessa nell’ipotesi in cui quest’ultima sia una persona giuridica; vi. qualora l’unità navale, nel periodo di rife rimento, non fosse dotata di logbook elettronico, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca ( logbook ), comprovanti il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera b) ; vii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera e) ; viii. copia, munita di attestazione di conformità, dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera g) . Art. 2. Rilascio, validità, decadenza, revoca e sospensione 2.1. La direzione generale, dopo aver constatato il ri correre di tutti i requisisti previsti al precedente art. 1, ve rificato i presupposti e le condizioni richieste nonché la completezza della documentazione necessaria all’esple tamento dell’istruttoria procedimentale, provvederà, in ipotesi di esito positivo del procedimento, al rilascio agli istanti dell’autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» («Allegato B»), ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009. 2.2. La predetta autorizzazione ha validità triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ovvero dalla data di rilascio - ove successiva -, con validità non superio re alla data del 31 dicembre 2023. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di cessazione di validità della licenza di pesca previste dall’art. 6 del decreto mini steriale 26 luglio 1995 nonché in tutte le ipotesi previste dall’art. 163 del codice della navigazione, fatta eccezio ne per l’ipotesi contemplata dal comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei gal leggianti, nonché nell’ipotesi di revoca della licenza in virtù dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. 2.3. L’autorizzazione in discorso deve considerarsi au tomaticamente revocata nell’ipotesi in cui la nave ven ga successivamente iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi mino ri e dei galleggianti tenuti dall’autorità marittima di un compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori delle sottozo ne geografiche (GSA) indicate nell’art. 1, paragrafo 1.3., lettera c) del presente decreto. L’autorizzazione in discor — 23 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 so deve, inoltre, intendersi automaticamente revocata nell’ipotesi di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del capo del compartimen to conseguente all’accertamento di una o più infrazioni gravi di cui al decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, che abbiano comportato l’assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6, ovvero di mancata impugnazione dell’ordinanza d’ingiunzione, ovvero nell’ipotesi in cui, all’esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedi menti, nell’ambito del quale sia disposta la sospensione dell’efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giu dicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento. 2.4. La validità dell’autorizzazione specifica alla pe sca nella «Fossa di Pomo» è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, del decreto mini steriale n. 466 del 1° giugno 2017 nonché delle prescri zioni contenute nel Piano di gestione nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito della GSA 17 (Mar Adriatico Centro-setten trionale). In ipotesi di violazione delle misure di gestione contenute nel decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, qualora le medesime costituiscano infrazioni gravi ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 4 gennaio 2012, che comportino l’assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca pari o superiore a 6, la direzione generale per la pesca marittima e l’acquacol tura si riserva la facoltà di disporre la revoca dell’auto rizzazione a mente del comma 4 del medesimo articolo. 2.5. L’autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» si intende sospesa se i sistemi di localizzazio ne della nave (VMS o AIS) ovvero il logbook elettronico non risultano funzionanti, sino all’effettivo ripristino de gli stessi. 2.6. Conformemente a quanto previsto dall’art. 7, par. 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, l’autorizzazione di pesca è automa ticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è so spesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea. Art. 3. Rinnovo delle autorizzazioni specifiche alla pesca nella «Fossa di Pomo» precedentemente rilasciate 3.1. Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in virtù del decreto direttoriale 7 dicembre 2016 e del decreto di rettoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, ovvero di quelle oggetto di nuova intestazione conseguente all’esercizio della facoltà di cui agli articoli 3 dei rispettivi suddetti decreti direttoriali, potrà essere richiesto dal proprieta rio della nave compilando il modello allegato al presente decreto (denominato «Allegato C»). Qualora l’istanza di rinnovo venga invece formulata dal detentore dell’auto rizzazione specifica alla pesca precedentemente rilascia ta, non coincidente con il soggetto proprietario della nave medesima, dovrà essere corredata, a pena di inammissibi lità, dalla dichiarazione di assenso di quest’ultimo («Al legato D»). L’istanza, in bollo, dovrà essere depositata presso gli uffici dell’Autorità marittima di iscrizione della nave, entro e non oltre il termine perentorio di trenta gior ni antecedenti la data di scadenza dell’autorizzazione già rilasciata. L’Autorità marittima provvederà alla imme diata trasmissione della istanza e dei relativi allegati alla direzione generale della pesca marittima e dell’acquacol tura ai fini dell’espletamento della conseguente istruttoria procedimentale. Il tardivo deposito dell’istanza, salvo og gettivo e comprovato impedimento non riconducibile alla volontà dell’istante, comporta l’automatica decadenza dall’autorizzazione di pesca e il conseguente obbligo di restituzione della stessa da effettuarsi, entro cinque gior ni, presso l’ufficio di iscrizione della nave, il quale prov vederà, entro i successivi quindici giorni, a trasmetterla, in originale, alla direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Costituisce requisito inderogabile per conseguire il rinnovo dell’autorizzazione l’aver effet tuato, nel periodo di validità della stessa, attività di pesca nella «Fossa di Pomo» per almeno venticinque giorni in ogni anno solare. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso logbook elettronico. Al mancato as solvimento di tale obbligo consegue inderogabilmente il diniego dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione. 3.2. L’amministrazione in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle preclusioni al rinnovo stabilite nei precedenti paragrafi derivanti dal mancato accordo tra i soggetti che hanno facoltà di richiederlo. 3.3. Il rinnovo dell’autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» è sempre subordinato: a) alla formulazione dell’istanza esclusivamente in relazione all’attrezzo già autorizzato; b) al persistere dei requisiti previsti in sede di pri mo rilascio dell’autorizzazione; c) alla presenza a bordo della nave, da verificarsi a cura dell’ufficio di iscrizione della stessa, indipendente mente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), di sistemi di localizzazione a norma di legge (VMS e AIS) , funzionanti ed attivi, nonché di logbook elettronico; d) al non aver commesso, nei dodici mesi antece denti al deposito dell’istanza, una o più infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settem bre 2008 del Consiglio dell’Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano compor tato l’assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; e) nell’ipotesi in cui il rinnovo sia richiesto in re lazione ad un peschereccio iscritto in un ufficio ricadente al di fuori delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, all’iscrizione della nave in uno dei registri tenuti dall’au torità marittima di un Compartimento marittimo ricaden te nella competenza di una direzione marittima ubicata all’interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta giorni dal deposito dell’istanza di cui al precedente paragrafo 3.1.; i) al soddisfacimento delle condizioni di navigabi lità di cui all’art. 164 del codice della navigazione. 3.4. Le autorizzazioni scadute in data antecedente al 31 dicembre 2020 delle quali sia stato conseguito il rin novo con le modalità previste dal presente articolo, sono eccezionalmente prorogate sino alla data del 31 dicembre 2023. — 24 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 Art. 4. Cancellazione dall’elenco delle unità navali autorizzate alla pesca specifica nella «Fossa di Pomo» e subentro nell’elenco di nuove navi 4.1. I proprietari dei pescherecci in favore dei quali è rilasciata l’autorizzazione specifica di pesca, possono richiedere alla direzione generale, utilizzando esclusiva mente il modello allegato al presente decreto – denomi nato «Allegato E» - la definitiva cancellazione dall’elen co di cui all’art. 1, paragrafo 1, dell’unità navale per la quale la medesima era stata rilasciata. Alla cancellazione consegue il ritiro dell’autorizzazione alla pesca specifi ca da parte dell’Autorità marittima presso i cui uffici la nave risulta iscritta. L’autorizzazione, in originale, dovrà essere riconsegnata all’ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall’elenco. L’Autorità maritti ma provvederà, entro i successivi quindici giorni, a tra smetterla alla direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. 4.2. I soggetti di cui al paragrafo che precede possono, nell’ipotesi di motivata e comprovata necessità, altresì, ri chiedere – compilando l’istanza in bollo di cui all’allegato al presente decreto (denominato «Allegato F») - il rilascio di una nuova autorizzazione, relativa ai medesimi attrezzi precedentemente autorizzati, in luogo di quella già rila sciata all’imbarcazione originariamente iscritta nell’elen co, in favore di altro peschereccio di loro proprietà, nella cui licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità siano autorizzati gli attrezzi da pesca previsti dall’art. 1, comma 1.1., del presente decreto, che abbia pari, ovvero inferiore, capacità di pesca e che sia dota to di sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed attivi nonché di logbook elettronico. Il rilascio della nuova autorizzazione in favore della nave subentrante può essere richiesto anche se quest’ultima è iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall’au torità marittima di un Compartimento marittimo ricaden te nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori della sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, purché si provveda all’iscrizione della stessa in uno dei registri tenuti dall’autorità marittima di un Compartimen to marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all’interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta gior ni dal rilascio dell’autorizzazione. Nelle more del perfe zionamento del procedimento di variazione dell’ufficio di iscrizione, non è consentito formulare istanza di rilascio di nuova autorizzazione in favore di altro peschereccio di proprietà dell’istante. 4.3. L’amministrazione non procederà, in nessun caso, al rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente para grafo 4.2. nell’ipotesi in cui: a) non sia stato richiesto il rinnovo dell’autorizza zione entro il termine di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del presente decreto; b) il peschereccio di cui si chiede la radiazione dall’elenco ovvero quello di cui si chiede il subentro ab bia commesso, nei dodici mesi antecedenti al deposito dell’istanza, una o più infrazioni gravi ai sensi del regola mento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Con siglio dell’Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano comportato l’assegnazio ne di un punteggio pari o superiore a 6; c) sia stato omesso pagamento della tassa di conces sione governativa di cui all’annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 da parte del peschereccio di cui si chiede la radiazione dall’elenco o del peschereccio di cui si chiede il subentro; d) non vi sia l’autorizzazione di cui all’art. 652 del codice della navigazione con la quale il giudice dell’ese cuzione autorizza la navigazione della nave - ove pigno rata - di cui si chiede il subentro nell’elenco; e) non sussistano le condizioni di navigabilità di cui all’art. 164 del codice della navigazione; f) non sia comprovato il possesso del requisito di cui al penultimo periodo dell’art. 3, paragrafo 3.1 attra verso il logbook elettronico. 4.4. All’istanza di cui al precedente paragrafo 4.2. do vrà essere allegata, a pena di irricevibilità della stessa, la seguente documentazione: i. la dichiarazione di assenso alla formulazione dell’istanza da parte dell’armatore della nave di cui si chiede la radiazione dell’elenco e di quello della nave su bentrante qualora i medesimi non coincidano con il pro prietario della stessa; ii. copia della licenza di pesca ovvero dell’atte stazione provvisoria in corso di validità di entrambi i pescherecci; iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’annessa tariffa al de creto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 otto bre 1972 relativa ad entrambi i pescherecci; iv. copia del documento d’identità in corso di vali dità del soggetto che presenta l’istanza ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso in ipotesi di per sona giuridica; v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atte stante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la presen za a bordo della nave di cui si chiede il subentro nell’elen co degli indicatori VMS ( Vessel Monitoring System ) e AIS ( Automatic Identification System ) ed il suo regolare funzionamento; vi. in ipotesi di pignoramento della nave, copia dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione di cui all’art. 652 del codice della navigazione, munita di atte stazione di conformità. 4.5. Nell’ipotesi di subentro nell’elenco di una nuova unità navale, la validità della autorizzazione cesserà, in ogni caso, alla scadenza del triennio di validità dell’elen co di cui all’art. 1 del presente decreto (31 dicembre 2023), senza che questa decorra, ex novo , a far data dalla variazione della intestazione dell’autorizzazione in favo re dell’armatore dell’unità navale subentrata. 4.6. Le autorizzazioni rilasciate ai pescherecci suben trati decadono e sono revocate per i medesimi motivi indicati nel precedente art. 2. Le autorizzazioni sono, — 25 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21428-8-2020 inoltre sempre revocate nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità navale subentrata nell’elenco non abbia ottem perato a quanto previsto dal penultimo periodo del pre cedente paragrafo 4.2.. In tal ultima ipotesi, i soggetti di cui al paragrafo 4.1., entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, potranno chiedere che l’imbarcazione della quale si era richiesta la radia zione dell’elenco, ove ancora di loro proprietà, sia nuo vamente inserita nello stesso purché permangano tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco di cui al pre sente decreto. 4.7. Qualora nel corso del periodo di validità dell’elen co (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023) intervenga il cambio di armatore della motonave iscritta, dovranno, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, osservarsi le formalità previste dall’art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Nessuna autorizzazione può essere rila sciata all’armatore sostituito che assuma l’esercizio di una nuova nave non iscritta nell’elenco. 4.8. In nessun caso è possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, nell’ipotesi prevista dal para grafo 4.2 del presente articolo, qualora la cancellazione dall’elenco dell’unità navale consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all’arresto definitivo. Art. 5. Reintegrazione del numero delle navi a seguito di decremento 5.1. Ogni qual volta il numero delle imbarcazioni iscrit te nell’elenco di cui all’art. 1, paragrafo 1.1., del presente decreto subirà un decremento pari o superiore al 5%, da arrotondarsi per eccesso all’unità, l’amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso. Art. 6. Misure di gestione 6.1. Le misure di gestione della «Fossa di Pomo» a cui devono attenersi i pescherecci autorizzati alla pesca specifica nella stessa, sono quelli previsti dal decreto mi nisteriale del 1° giugno 2017, n. 466, recante «Misure per la pesca nella Fossa di Pomo». I pescherecci devono inoltre attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di gestione nazionale relativo alle flotte di pesca per la cat tura delle risorse demersali nell’ambito delle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale). Art. 7. Disposizioni finali 7.1. Gli allegati A, B, C, D, E ed F costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 7.2. Il presente decreto sarà efficace a far data dal gior no successivo alla pubblicazione attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore stali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Da tale data, il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, ad eccezione del paragrafo 1 dell’art. 3, è da intendersi abrogato e sostitui to dal presente decreto direttoriale. Ai fini della massima divulgazione del presente provvedimento il medesimo verrà altresì pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della legge n. 839 dell’11 dicembre 1984, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e affisso ne gli albi delle Capitanerie di Porto. Roma, 7 agosto 2020 Il direttore generale: RIGILLO AVVERTENZA: Si avverte che gli allegati relativi al decreto direttoriale n. 9046936 del 7 agosto recante «Modalità attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo» sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero: www.politicheagricole.it 20A04636 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DECRETO 12 agosto 2020 . Delega di ulteriori funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi. IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Mini stro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’art. 1, che dispone il trasferi mento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2020, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Lorenza Bonaccorsi;

Decree August 7, 2020. Implementing rules for the specific fishery in the Pomo Pit · Nelum