Decree 21 January 2022. Approval of the statute of the National Consortium of collection and treatment of waste vegetable and animal oils and fats (Conoe)
Made 2022-01-21 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Decreto 21 gennaio 2022. Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe).
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- institution, organic waste, pollution control, procedural matters, protection of environment, waste management, oils/oilseeds/fats, governance
- Categories
- agriculture, softs
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— 70 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 Art. 8. Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all’entrata del bilancio statale 1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente art. 7, addebitando i conti delle contro parti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle pe nali e agli interessi nel giorno: a) in cui si verifica l’inadempimento nel caso di ope razioni di raccolta; b) in cui è effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d’impiego. 2. La Banca stessa provvede a versare gli importi così introitati, il giorno stesso dell’acquisizione, presso la se zione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unità di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale. 3. La sezione di Roma della Tesoreria provinciale del lo Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato. 4. La Banca comunica al Ministero l’attivazione e l’esito della procedura di cui agli articoli 7 e 8 del pre sente decreto. Art. 9. Disposizione delle operazioni di gestione della liquidità 1. Le operazioni finanziarie di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto sono eseguite dall’ufficio preposto, sotto la responsabilità del dirigente, conformemente alle disposizioni operative impartite dal dirigente genera le capo della direzione competente in materia di debito pubblico. 2. Per le attività che prevedono il coinvolgimento della Banca, il Ministero può stipulare con la stessa appositi protocolli operativi. Art. 10. Disposizioni finali 1. Il presente decreto è efficace a tutti gli effetti a decor rere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Da tale data è abrogato il decreto del Ministro dell’eco nomia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391, re cante «Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servi zio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative ope razioni», nonché il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450, che definisce i dettagli tecnici relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione delle contro parti alle operazioni di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità. 2. Nelle more dell’istituzione dell’elenco di cui all’art. 4, comma 4, continua ad avere efficacia l’elen co vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto e gli accordi che le controparti hanno sottoscritto con la Banca. 3. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di con trollo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2022 Il Ministro: FRANCO 22A00876 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 21 gennaio 2022 . Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed ani mali esausti (Conoe). IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 177, 178 e 179 che dettano i prin cipi generali e i criteri di priorità in materia di gestione di rifiuti; Visto l’art. 206 -bis del citato decreto n. 152 del 2006 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica, già Mi nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto, con particolare rife rimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione degli stessi; Visto, inoltre, l’art. 233 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e ani mali esausti (Conoe), già riconosciuto dalla previgente normativa e istituito al fine di razionalizzare ed organiz zare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato arti colo che prevede che il predetto Consorzio adegui il pro prio statuto allo schema tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Visto l’art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce i criteri direttivi a cui i sistemi di ge stioni adottati hanno l’obbligo di conformarsi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 19 giugno, 2019, n. 97, come modificato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; — 71 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all’art. 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’am biente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto 22 giugno 2016 del Ministro dell’am biente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto-tipo pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale della Repubblica italiana n. 158 dell’8 luglio 2016; Visto lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esau sti approvato dall’assemblea straordinaria del 15 maggio 2018 e trasmesso ai fini dell’approvazione con nota del 24 settembre 2018; Visto il supplemento istruttorio richiesto dall’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota acquisita agli atti in data 18 gennaio 2019 al prot. n. 928/RIN; Considerato che la ex Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento, ora Direzione generale per l’economia circolare, ha effettuato l’approfondimento giuridico e, con nota prot. n. 3884/RIN del 1° marzo 2019 ha richiesto al Consorzio le necessarie integrazioni al testo di statuto; Considerato che il Consorzio ha recepito le integrazio ni richieste e con l’assemblea straordinaria del 29 ottobre 2019 ha deliberato il nuovo testo di statuto adeguato; Visto l’ulteriore supplemento istruttorio richiesto dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro con partico lare riferimento alla composizione del consiglio di am ministrazione ed alla facoltà di recesso ed esclusione del consorziato, formalizzato con nota prot. n. 7802/MATTM del 7 febbraio 2020; Vista la nota acquisita agli atti dell’amministrazione al prot. n. 22654/MATTM del 4 marzo 2021, con cui il Con sorzio ha trasmesso il nuovo di testo statuto debitamente aggiornato; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo eco nomico, espresso con nota prot. 23516 del 9 dicembre 2021; Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto-tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016; Tanto premesso e considerato, richiamate integralmen te le motivazioni rappresentate e contenute nella relazio ne istruttoria di chiusura del procedimento prot. n. 28615/ MATTM del 18 marzo 2021; Decreta: Art. 1. Approvazione dello statuto 1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell’art. 233, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe) di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2022 Il Ministro della transizione ecologica CINGOLANI Il Ministro dello sviluppo economico GIORGETTI ALLEGATO A CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI STATUTO CONOE TITOLO I STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO Art. 1. Costituzione del Consorzio 1. È costituito il «Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi dell’art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza sco po di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al fine di razionaliz zare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. 3. Il Consorzio opera nel rispetto dei principi di trasparenza, ef ficacia, efficienza ed economicità, nonché del diritto alla libertà d’ini ziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio, nell’ambito di cui all’art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 237. Art. 2. Sede e durata 1. Il Consorzio ha sede legale in Roma, lo spostamento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifiche dello statuto. Il Consorzio ha inoltre sede operativa a Milano e lo spostamento di tale sede non comporta modifiche dello statuto. 2. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interre gionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto. 3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla perma nenza dei presupposti normativi per la sua costituzione. 4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economi co, può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalità di cui all’art. 27 del presente statuto. Art. 3. Oggetto e finalità 1. Nello svolgimento della propria attività, il Consorzio si confor ma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, Il e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all’art. 237 del medesimo decreto legislativo. — 72 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 2. ll Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge i seguenti compiti: a) assicura, operando anche in via sussidiaria, la raccolta, il tra sporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti; b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti; d) promuove l’innalzamento della qualità della vita, la tutela dell’ambiente e la tutela della salute; e) pone in essere o organizza attività di servizio a supporto delle imprese consorziate. 3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei cri teri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e senza creare di scriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolt dalle imprese consorziate debita mente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’attività del Concorzio e con formarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari e sussidiarie, coordinate e comunque stretta mente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorio può: a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobilia re e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili; b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l’informazio ne e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l’in troduzione di buone pratiche di gestione; c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del per seguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5; d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che ef fettuano le attività di raccolta differenziata; e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari; f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio può sti pulare, anche ai sensi dell’art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d’intesa, anche sperimentali, con: a) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Mi nistero dello sviluppo economico; b) regioni, comuni e loro consorzi , comunità montane, autorità d’ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati; c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali; d) i soggetti di cui all’art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire at traverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure av valersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell’ambien te, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l’assunzione di partecipazioni in altre società: non è consentita se determina la sostan ziale modifica dell’oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente statuto. 8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedi re, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli di e grassi vegetali ed animali esausti rego larmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. 9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all’art. 233, com ma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro del la Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonché dalla normativa nazionale e dietro rila scio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti. TITOLO II I CONSORZIATI Art. 4. I consorziati 1. Partecipano al Consorzio: a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; b) le imprese che riciclano e recuperano oli e gra s si vegetali ed animali esausti; c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccag gio di oli e grassi vegetali e animali esausti; d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all’art. 233, comma 10, lettera d) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I soggetti che esercitano attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell’art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di società controllate e collegate. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresen tative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle im prese rappresentate. 4. Il numero dei consorziati è illimitato. Art. 5. Ammissione dei consorziati 1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all’art. 4 che inten dano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i neces sari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposi zione vincolante per il Consorzio. 2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all’attività svolta dal richiedente. 3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompa gnata da copia dello statuto. 4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e del le informazioni che l’aspirante consorziato deve fornire contestualmen te o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione. — 73 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 Art. 6. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica. 2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all’interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell’art. 4, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le modalità indi cate in apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 26 ed in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati apparte nenti alla medesima categoria. 3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all’assemblea. 4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell’azienda, contestualmente ad esso, nonché in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferi mento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici. 5. Nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, le quote sono assegna te alle associazioni di categoria partecipanti al Consorzio sulla base di quanto disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 26. Art. 7. Diritti e obblighi dei consorziati 1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 2. I consorziati sono obbligati a: a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli or gani del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; b) concorrere alla costituzione del fondo consortile; c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazio ne al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di pro prietà industriale ed intellettuale; d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le infor mazioni da questo richiesti nonché attinenti all’oggetto consortile, con particolare riferimento ad atti, provvedimenti o fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni necessarie per l’espletamento dell’attività; e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all’oggetto consortile. Art. 8. Sanzioni 1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei con sorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali vio lazioni a tali obblighi, avvalendosi di propri organi o anche delle com petenti autorità locali e nazionali. 2. In caso d’inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisura ta alla gravità dell’infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell’art. 26, sono individuate le infrazioni, la misu ra minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all’avvenuto pagamento della sanzione comminata. Art. 9. Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione 1. Le imprese di cui all’art. 4, comma 1, possono recedere dal Con sorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati: a) cessazione dell’attività; b) variazione dell’oggetto sociale o dell’attività; c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività; d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi ve getali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi del com ma 9, dell’art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. L’adempimento a tutti gli obblighi consortili è condizione neces saria per poter esercitare il diritto di recesso, che viene richiesto median te l’invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario annuale o produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio. 3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri torio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comuni cazione al Consorzio. 4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell’anno. 5. Il consiglio di amministrazione può deliberare l’esclusione dal Consorzio noi confronti del consorziato che: a) abbia perso i requisiti di ammissione; b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e in ogni altro caso in cui non posso più partecipare alla realizzazione dell’ogget to consortile; c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sen si dell’art. 26; d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla realizzazio ne dell’oggetto consortile. 6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dal regolamento di cui all’art. 26 per i casi in cui il con sorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione ed appro vata dall’assemblea del Consorzio, l’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato. 8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. TITOLO III FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO Art. 10. Fondo consortile - Fondi di riserva 1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. 2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consorti le sono determinati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall’assemblea. 3. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell’azienda o di suc cessione nell’attività di impresa esercitata su medesima azienda e co munque previo assenso dell’assemblea. 4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contri buto ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di ammini strazione approvata dall’assemblea, può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanzia ria, ma è reintegrato nel corso dell’esercizio successivo. — 74 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 5. L’assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostitu zione del fondo consortile nell’esercizio in cui si determina il recesso o l’esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L’eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell’importo del contributo stesso dell’anno seguente. Art. 11. Finanziamento delle attività del Consorzio 1. Il Consorzio è tenuto a garantire l’equilibrio della propria gestio ne finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da: a) i proventi delle attività svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di riferimento per la cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione; b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile con le modalità indicate all’art. 10; c) le quote di partecipazione consortili; d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura necessaria per garantire l’equilibrio della gestione del Consorzio; e) eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati; f) l’utilizzazione dei fondi di riserva; g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all’art. 10, comma 4; h) eventuali proventi derivanti dalle diverse destinazioni del ma teriale ricavato dalla rigenerazione. 2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Con sorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d) , sono stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dall’assemblea. Art. 12. Determinazione compensi e prezzo di riferimento per la cessione 1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccol ta e del prezzo di riferimento di cessione per la cessione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione. TITOLO IV ORGANI Art. 13. Organi del Consorzio 1. Sono organi del Consorzio: a) l’assemblea dei consorziati; b) il consiglio d’amministrazione; c) il presidente e vicepresidente; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 14. Composizione e rappresentanza in assemblea 1. L’assemblea è costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l’adempimento degli obblighi con sortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. 2. Il consorziato partecipa all’assemblea in persona del legale rap presentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singo lo partecipante è limitato a tre. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancan za di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio. 3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti e ai dipendenti del Consorzio. 4. La partecipazione all’assemblea può essere estesa ai rappresen tanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l’attività del Consorzio, alle Istituzioni ed enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie na zionali rappresentate. Art. 15. Convocazione dell’assemblea 1. L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno, per l’appro vazione del bilancio consuntivo. L’assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta ciò sia ritenuto necessa rio da almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio di am ministrazione oppure sia richiesto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle ca tegorie di cui all’art. 4 del presente statuto. L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio d’amministrazione, laddove quest’ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 3. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15 per cento delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell’assemblea. 2. La convocazione dell’assemblea può anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti entro dieci giorni dalla stessa. 3. La convocazione dell’assemblea avviene mediante avviso depo sitato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’as semblea; in alternativa, la convocazione ha luogo ci mezzo lettera rac comandata o telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell’adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di ventiquattro ore dalla prima adunanza. 4. L’assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l’effettiva partecipazione alla discussio ne ed al voto agli aventi diritto e l’identificazione dei medesimi. In tal caso l’assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario. 5. L’assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è presieduta dar consigliere più anziano. 6. Delle riunioni dell’assemblea deve redigersi verbale che è sot toscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario nominato da quest’ultimo. — 75 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 Art. 16. Assemblea ordinaria 1. L’assemblea ordinaria: a) determina le direttive di massima dell’attività del Consorzio; b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria; c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del colle gio dei revisori dei conti e ne determina i compensi; d) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Mi nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministe ro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall’approvazione ai sensi dell’art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; e) delibera l’affidamento dell’incarico della revisione legale dei conti; f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche; g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio; h) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce la ri partizione delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati; i) approva la relazione sulla gestione di cui all’art. 233, com ma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; l) delibera circa l’eventuale assegnazione dell’indennità di ca rica al presidente ed al vicepresidente, dell’emolumento annuale e/o dell’indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all’art. 11; n) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secon darie deliberate dal consiglio di amministrazione; o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Con sorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione. 2. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convo cazione con la presenza personale, o per delega di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a mag gioranza delle quote presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti con sorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati interve nuti personalmente o per delega. Il numero delle deleghe possedute può essere al massimo di tre per singolo consorziato. Art. 17. Assemblea straordinaria 1. L’assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; b) sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalità della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pa gate le passività, in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico in con formità alla normativa applicabile; c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzio ne di nuovi soggetti giuridici o l’assunzione in partecipazioni in società esistenti di cui all’art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell’am biente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello svi luppo economico; d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua com petenza dalla legge. 2. In prima convocazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consor ziati che rappresentino più della metà delle quote consortili. 3. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è valida mente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse mag gioranze previste per altre motivazioni dello statuto. 4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. Art. 18. Diritto e modalità di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell’assemblea pari al numero di quote di cui è titolare, ad ogni singolo consorziato po tranno essere affidate al massimo tre deleghe. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 26 sono determinate le modalità operative ed i sistemi di voto. 2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l’adempi mento degli obblighi consortili di cui all’art. 7. Art. 19. Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno otto membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. 2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all’art. 6, comma 1 del presente statuto. 3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze. Art. 20. Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione 1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e, comunque, sino all’approvazione del bilancio consuntivo re lativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. 2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un com ponente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sosti tuirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappre sentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei conti, al fine di con sentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell’art. 19, comma 2. 3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l’assemblea per la ricostituzione dell’organo è immediatamente convocata dal collegio dei revisori dei conti o, in mancanza, anche, da un solo consorziato. 4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all’assemblea; tale dirit to può essere esercitato solo per giusta causa. 5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevi mento della richiesta. — 76 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera racco mandata o fax o via posta elettronica certificata e non e deve indicare l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza della metà più uno dei consi glieri. Il quorum costitutivo si intende relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. 8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di am ministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconfe renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. 10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresiden te o dal consigliere all’uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del vicepresidente. 11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di sog giorno, se deliberato dall’assemblea. 12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. ll verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio. 14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzio ni nell’esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente. 15. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti. Art. 21. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la ge stione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all’assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga oppor tuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. 2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione: a) nominare tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente; b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al presidente, al vicepresidente; c) dare mandato al presidente di convocare l’assemblea fissan done l’ordine del giorno; d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica assembleare; e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale; f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sot toporre all’assemblea per l’approvazione, nonché la relazione tecnica illustrativa. g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615 -bis del codice civile; h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all’assemblea ordinaria per l’approvazione e da comunicare al Ministero dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico; i) adottare il programma annuale e pluriennale di attività e di investimenti; k) sottoporre all’assemblea straordinaria, ai fini dell’approvazio ne, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla co stituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del Con sorzio ai sensi dell’art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico; l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all’art. 3 del presente statuto; m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all’attività consortile, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente statuto; n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, deter minare l’organico del Consorzio e le modalità di gestione amministra tiva interna; o) deliberare l’ammissione di nuovi consorziati, motivando quelle respinte; p) deliberare, motivando, sull’esclusione dei consorziati ai sensi dell’art. 9; q) vigilare per l’esatto adempimento degli obblighi di cui all’art. 7, determinando l’irrogazione di eventuali sanzioni e lo loro en tità secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 26; r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire procu re per singoli atti o categorie di atti; s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordi naria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio; t) proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la misura del con tributo ambientale di cui all’art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006; u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consor zio di cui all’art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall’assemblea; v) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamen to del contributo di cui all’art. 11, comma 1, lettera d) e all’art. 10, comma 1; w) su proposta del presidente ratifica fa nomina ed i poteri del direttore generale; x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all’art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione; y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla rac colta e i prezzi di cessione; z) modificare la sede legale o la sede operativa nell’ambito della stessa città; 3. Il consiglio di amministrazione può: a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappre sentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati; b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività. 4. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente, laddove previsto, specifici incarichi. Il consiglio può altresì delegare le proprie attribu zioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da membri del consiglio medesimo, determinando i limiti della delega. 5. Non può essere oggetto di delega la redazione dei bilanci pre ventivo e consuntivo. Art. 22. Presidente e vicepresidente 1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica tre anni ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per l’ulteriore mandato oltre quello di nomina. — 77 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di ammini strazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. 3. Il presidente: a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confron ti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all’autorità giurisdizio nale, anche arbitrale, ed amministrativa; b) ha la firma sociale; c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea; e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione; f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di amministra zione, procure per singoli atti o categorie di atti; g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio; h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione; i) nomina il direttore generale e ne definisce poteri e competenze. 4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attri buite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età. 5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o al tro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio amministrazione alla prima riunione utile. Art. 23. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico ed uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli altri membri sono eletti dall’assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l’iscrizione nel registro dei revisori legali. 2. I revisori durano in carica tre anni, scadono alla data dell’as semblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori supplenti secondo il crite rio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino all’assemblea successiva. 4. Il diritto di revoca dei revisori spetta all’assemblea che lo eser cita per giusta causa. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati. 5. Il collegio dei revisori: a) controlla la gestione del Consorzio; b) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e del regola mento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all’assemblea con la relazione sul conto consuntivo. L’assemblea può conferire al collegio l’i n carico di revisione contabile ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) ; c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo. 6. I revisori partecipano all’assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori no tizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all’art. 20, comma 8. 8. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggior no, se deliberato dall’assemblea. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI Art. 24. Esercizio finanziario e bilancio 1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed am ministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contribu to ambientale di cui all’art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il con siglio di amministrazione convoca l’assemblea ordinaria per l’appro vazione del bilancio consuntivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, qualora particolari esi genze lo richiedano: in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi. 4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ottobre dell’an no precedente è accompagnato da: a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realiz zare nell’esercizio; b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all’esercizio precedente. 5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorzia to di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo. 6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integra tiva e dalla relazione sulla gestione. 7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell’assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione. 8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da re lazione tecnica sull’attività consortile sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione. 9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l’assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevi mento della comunicazione ministreriale. Le controdeduzioni deliberate dall’assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si inten dono approvati. 10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relati ve al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell’art. 2615 -bis del codice civile. 11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell’art. 26. 12. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate. — 78 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 283-2-2022 Art. 25. Rapporti con le pubbliche amministrazioni 1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in co stante collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni competenti. 2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 6. 3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica sull’attività comples siva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente. Art. 26. Regolamenti consortili 1. Per l’applicazione del presente statuto ed ai fini dell’organizza zione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all’assemblea ordinaria per l’approvazione. 2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Mi nistero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche. Art. 27. Scioglimento anticipato 1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l’as semblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. 2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indica zioni impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili. Art. 28. Vigilanza 1. L’attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Mini stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio. Art. 29. Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia 1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia. 22A00655 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DECRETO 25 novembre 2021 . Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Al ghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e vicever sa, Olbia-Milano Linate e viceversa. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro pea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella co munità e, in particolare, l’art. 16 e l’art. 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commis sione europea concernenti rispettivamente l’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea 2012/C 8/02) e l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Gaz zetta Ufficiale dell’Unione europea 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamen to (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Con siglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (Gazzetta Uf ficiale dell’Unione europea 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della conferen za di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l’art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicem bre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territo riale alla Regione autonoma della Sardegna e l’assunzio ne, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione; Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrut ture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), l’Ente nazionale per l’aviazio ne civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;