Decree 15 July 1999 on bivalve mollusc fishing with drag net in the Chioggia maritime district
Made 1999-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, molluscs, fishing area, seasons, fishing gear/fishing method, prohibited fishing area, fishery management and conservation
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26-7-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBUCA ITAIJANA DECRETO 15 luglio 1999. Disciplloa dell'attiYita di peaca de1 moU..CW 111ahi·IC( l'uso della draga idrauUca aell'amblto ,el ~ marittimo di Cbioggla. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA B DELL'ACQUACOLT'UU Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 c successive mod: fiche, concernente la disciplina della pesca marittimr Vista il decreto del Prcsidentc dclla Rcpubblic: 2 ottobre 1968, n. 1639 e successivcimodifidllll~oon i quale e stato approvato il regolamento di aeeiriibn.1 della predetta legge; 60 26-7-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 173 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizza zione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con cernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior ganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 feb braio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai con sorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'at tivita di pesca nell'ambito del compartimento marit timo di Chioggia; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante disci plina dell'attivita dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3; Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, Co.Ge.Vo., di Chioggia; Considerato che il Co.Ge.Vo. di Chioggia ha ritenuto opportuno proporre un unico atto normativo conte nente la disciplina dell'attivita di pesca dei molluschi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compar timento marittimo di Chioggia; Decreta: Art. 1. 1. Lo sbarco del prodotto dei molluschi bivalvi pescati giornalmente con draga idrualica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia puo essere effettuato nei seguenti punti di sbarco: zona di Pila: nell'approdo della laguna di Barba marco; zona di Portolevante: nella banchina antistante la caserma della Guardia di fmanza; zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta Poli(*). Art. 2. 1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica puo essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedi, martedi, giovedi e venerdi, senza possi bilita di recupero delle giornate causa maltempo. 2. Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, l'uscita dal porto nel com partimento marittimo di Chioggia, nel periodo 1 ° aprile-30 settembre 1999, non potra avvenire prima delle ore 5. Art. 3. 1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia il fermo delle unita addette alla pesca delle vongole gia effettuato nel periodo dal 15 aprile 1999 al 15 maggio 1999 e quello programmato nel periodo dal 17 luglio 1999 al 15 agosto 1999 e considerato «fermo tecnico». Art. 4. 1. Lo sbarco dei molluschi bivalvi puo essere effet tuato esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dei giorni in cui e consentita la pesca. L'ormeggio alle ban chine di cui all'art. 1 e consentito solo per il tempo stret tamente necessario per le operazioni di sbarco del pro dotto pescato. 2. Le unita appartenenti al Co.Ge.Vo. di Chioggia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del limotrofo compartimento di Venezia sono autoriz zate a sbarcare il proprio prodotto nei medesimi punti di sbarco stabilito dall'art. 1. Art. 5. 1. I soci del Co.Ge.Vo. Venezia, regolarmente auto rizzati, possono pescare anche nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di Chioggia. 2. Le unita appartenenti ai soci del Co.Ge.Vo. Vene zia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del compartimento di Chioggia sono autorizzate a sbarcare il prodotto pescato nei punti di sbarco stabi liti dal consorzio di Venezia, purche sia garantita l'atti vita di controllo e di sorveglianza del prodotto pescato. In caso di mancato rispetto della norma sopracitata, sara fatto obbligo dello sbarco del prodotto in uno dei punti stabiliti dall'art. 1. (*) In attesa dei lavori di ristrutturazione della zona, lo scarico del prodotto pescato sara effettuato nella riva est del mercato ittico di Chioggia. 61 26-7-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITAL'ANA Art. 6. 1. I soci del Co.Ge.Vo. Chioggia e del Co.Ge.Vo. Venezia sono autorizzati ad esercitare il traino della draga mediante l'ausilio dell'elica. Per le unita di anna tori non aderenti al consorzio di Chioggia, il traino deve avvenire esclusivamente facendo forza tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata. Art. 7. 11 quantitativo massimo giomaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Chioggia e cosi fissato: fasolari: kg 350; vongole: kg 600; cannolicchi: kg 300. Art. 8. 1. Al fine di salvaguardare il novellame presente e fatto divieto a chiunque di esercitare l'attivita di pesca delle vongole nelle seguenti zone: tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia per un'estensione di un miglio e mezzo verso sud; area di mare compresa trail parallelo passante per la sponda sud del flume Adige e la diga nord di Porto Levante; area di mare compresa tra la sponda sud di Punta della Maestra al faro di Goro. Art. 9. 1. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, la tolleranza del 10% calcolato sul peso dei molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, deve essere riferita all'intera partita e non al singolo sacco. 11 presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1999 p. II direttore generale: AuuTTo 99A6288 62 Serie generate - n. 173