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Laws of Italy

Decree 15 February 2019. Update of the determination of the good environmental status of the marine waters and definition of environmental goals

Made 2019-02-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 15 febbraio 2019. Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants, Sea, Wild species and ecosystems
Keywords
fish products, food safety and quality, weeds, ecosystem conservation, marine fishes, molluscs, pollution control, protection of environment, protection of habitats, protection of species, sustainable use, aquatic animals, biodiversity, marine pollution
Categories
agriculture

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  1. — 2 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 febbraio 2019 . Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Discipli na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di fun zioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tu tela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organiz zazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo rio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante dispo sizioni per la difesa del mare; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re cante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrati vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzio ne di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes sive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un qua dro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che indi vidua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell’ambito della regione del Mar Mediter raneo e relative sottoregioni; Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del de creto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azio ni e fasi di attuazione della strategia per l’ambiente mari no, è previsto, tra l’altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all’art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (Target) di cui all’art. 10 siano aggiornate, successivamente all’elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli; Visto l’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che: «il Ministero dell’am biente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposi to decreto, sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all’allegato III e se gnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfo logia, di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»; Visto l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell’am biente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambien tali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell’allegato III e dell’elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell’allegato IV.»; Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, con riferimento al secondo ciclo di attuazio ne delle strategie per l’ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in conside razione ai fini dell’elaborazione delle strategie per l’am biente marino, contenuti nell’allegato III; Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gaz zetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attua zione della direttiva (UE) 2017/845, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi in dicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell’elaborazione delle strategie per l’ambiente marino; DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI — 3 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modi fiche tecniche alla direttiva 2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buo no stato ecologico delle acque marine, nonché le specifi che e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l’ambiente marino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ot tobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterra neo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»; Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Mini stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato Tecnico istituzionale previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle attività ivi previste; Considerato che il menzionato Comitato tecnico in clude tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell’Unione delle province italiane e dell’Associazione nazionale co muni italiani; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio e del mare n. 249 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) recante la «Determinazione dei requisiti del buono stato ambien tale e Definizione dei traguardi ambientali con il quale si è provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»; Visto l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell’ambiente per l’anno 2018, approvato con decreto del Ministro n. 256 del 28 settembre 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri, registrato presso la Corte dei conti, con il quale alla dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’in carico dirigenziale di direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 4 dicembre 2017, per un periodo di tre anni; Considerato che a seguito delle riunioni del predet to Comitato tecnico svoltesi rispettivamente in data 9 e 10 luglio e 18 settembre 2018 è stato approvato il docu mento relativo alla proposta di aggiornamento della va lutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina; Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tute la del territorio e del mare, con il supporto tecnico-scien tifico dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate modalità operative, incluso l’uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pub blico, anche in forma sintetica, informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell’ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai tra guardi ambientali; Considerato che nella riunione del Comitato tecnico in data 4 dicembre 2018 è stata definitivamente approvata la proposta sull’aggiornamento della definizione di buono stato ambientale, tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica; Rilevato, pertanto, che è necessario procedere, nel ri spetto dei criteri e delle previsioni normative sopra citate, a determinare l’aggiornamento sia dei requisiti del buo no stato ambientale per le acque marine che dei traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale; Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 gennaio 2019; Decreta: Art. 1. Determinazione del buono stato ambientale 1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell’allegato I, che costituisce parte integran te del presente decreto. Art. 2. Definizione dei traguardi ambientali 1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modifica zioni, sono definiti nell’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2019 Il Ministro: COSTA — 4 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 ALLEGATO 1 Buono Stato Ambientale (GES) G 1.1 Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente. G 1.2 Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente. G 1.3 I popolamenti ittici e di cefalopodi, anche d’interesse commerciale, sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. G 1.4 Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche soddisfacenti. DESCRITTORE 2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi Buono Stato Ambientale (GES) G 2.1 È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione. DESCRITTORE 3 Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock. Buono Stato Ambientale (GES) G 3.1 Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni analitiche di stock assessment i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca e alla biomassa dei riproduttori dovranno essere contenuti entro limiti biologicamente sicuri definiti mediante DESCRITTORE 1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 “reference point” più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, tenuto conto di un “margine precauzionale” che consideri livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente; b) per le altre specie bersaglio i valori degli indicatori di popolazione derivati da campagne scientifiche associati al criterio D3C1, D3C2, D3C3 sono superiori ad un margine precauzionale minimo della serie storica in percentili. DESCRITTORE 4 Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. Buono Stato Ambientale (GES) G 4.1 La diversità all’interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche. G 4.2 L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (e.g. fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche. DESCRITTORE 5 È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. Buono Stato Ambientale (GES) G 5.1 Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici. G 5.2 I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato ‘Buono’ per l’Elemento di Qualità Biologica ‘Fitoplancton’; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla ‘a’ non deve superare valori soglia specifici. G 5.3 L’insorgere di fenomeni ipossici e anossici nelle acque di fondo, indotti da eutrofizzazione antropica, sono tali da non comportare effetti negativi, significativi e duraturi sugli ecosistemi bentonici. Sono da escludere i fenomeni non indotti da condizioni antropiche quali forti stratificazioni termiche e/o aline. — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 DESCRITTORE 6 L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. Buono Stato Ambientale (GES) G 6.1 E’ assente ogni pressione significativa dovuta a: a) perturbazioni fisiche determinate dalle attività antropiche che operano in modo attivo sul fondo marino e b) perdita fisica su substrati biogenici connessa alle attività antropiche. DESCRITTORE 7 La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. Buono Stato Ambientale (GES) G 7.1 Non più del 5% dell’estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche dovuti a nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale. DESCRITTORE 8 Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. Buono Stato Ambientale (GES) G 8.1 Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti. G 8.2 Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l’eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie. G 8.3 Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati. — 7 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 DESCRITTORE 9 I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. Buono Stato Ambientale (GES) G 9.1 Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). DESCRITTORE 10 Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. Buono Stato Ambientale (GES) G 10.1 La composizione e la quantità dei rifiuti marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d’acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti impatti sull’ecosistema costiero e marino. DESCRITTORE 11 L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino. Buono Stato Ambientale (GES) G 11.1 I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione. G 11.2 I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. — 8 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 ALLEGATO 2 DESCRITTORE 1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. Traguardi Ambientali (Target) T 1.1 Incremento nel numero delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona che mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente. T 1.2 Incremento nel numero degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona che mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente. T 1.3 La condizione delle popolazioni delle specie rappresentative di pesci e cefalopodi, anche d’interesse commerciale, mostra un miglioramento. Queste includono specie vulnerabili, in relazione alla loro bassa capacità riproduttiva (squali e razze) e/o specie di pesci e cefalopodi sfruttate commercialmente. A queste ultime si applica il Traguardo ambientale T 3.1, proprio del Descrittore 3. T 1.4 I popolamenti ittici costieri mostrano un miglioramento valutato sulla base delle caratteristiche demografiche delle popolazioni delle specie ittiche costiere che li compongono, in riferimento alle condizioni proprie delle AMP. DESCRITTORE 2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. Traguardi Ambientali (Target) T 2.1 Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di “early warning” per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti. T 2.2 Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche. T 2.3 Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all’acquacoltura. — 9 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 Traguardi Ambientali (Target) T 2.4 Sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori. DESCRITTORE 3 Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock. Traguardi Ambientali (Target) T 3.1 Per tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali soggette a valutazioni analitiche, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto di un “margine precauzionale” basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o “l’exploitation rate” (E) in accordo con quanto è definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in condizioni di sostenibilità. T 3.2 Entro il 2020 è ridotto l’impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“IUU fishing”), anche attraverso l’implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF. T 3.3 Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto. T 3.4 Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco (“Minimum Landing Size”) dei selaci commerciali. — 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 DESCRITTORE 4 Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. Traguardi Ambientali (Target) T 4.1 Lo status di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l’assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche: produttori primari (fitoplancton); -mesopredatori (specie ittiche); predatori apicali. DESCRITTORE 5 È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. Traguardi Ambientali (Target) T 5.1 Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue1 T 5.2 Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’art.105 comma 32secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale. Le Regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori. T 5.3 Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all’ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento. 1Tale traguardo è conforme a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2 L’art 105 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 : “le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle indicazioni dell’allegato 5 della parte III del presente decreto”. — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 T 5.4 Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard). Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti. T 5.5 Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla ‘a’, legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla ‘a’ derivante dagli input antropici di nutrienti. DESCRITTORE 6 L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. Traguardi Ambientali (Target) T 6.1 É adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da perdita fisica su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche. T 6.2 É tutelata dal fenomeno di perturbazione fisica almeno il 10% dell’area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo. T 6.3 E’ implementata una regolamentazione per verificare: che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009; che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m. — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 DESCRITTORE La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. Traguardi Ambientali (Target) T 7.1 Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale. DESCRITTORE 8 Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. Traguardi Ambientali (Target) T 8.1 Entro il 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti. T 8.2 Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica. T 8.3 E’ decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti sull’ambiente marino. DESCRITTORE 9 I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. Traguardi Ambientali (Target) T 9.1 Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche). — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6922-3-2019 DESCRITTORE 10 Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. Traguardi Ambientali (Target) T 10.1 Tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei rifiuti marini e dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d’acqua riducendo l’immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali. T 10.2 E’ decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini. T 10.3 Sono ridotte le lacune conoscitive sull’origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l’incremento di programmi di indagine. DESCRITTORE 11 L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effett negativi sull’ambiente marino. Traguardi Ambientali (Target) T 11.1 E’ implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino. T 11.2 E’ definito un “baseline level” per i suoni continui a bassa frequenza (“ambient noise”) nelle tre Sottoregioni marine. 19A01951

Decree 15 February 2019. Update of the determination of the good environmental status of the marine waters and definition of environmental goals · Nelum