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Laws of Italy

Act No. 987 regarding the protection of cultivated plants and agricultural products and the services related thereto

Made 1931-06-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases, institution, authorization/permit, international trade, governance
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. L 18/06/1931 Num.987 Legge 18 giugno 1931, n. 987 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 194). --- Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. Articolo 1 Art. 1. Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste, al regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al consiglio provinciale dell'economia. I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino già il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denuncia al prefetto della rispettiva provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali. Articolo 2 Art. 2. Il ministro per l'agricoltura e le foreste farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai commissari provinciali per le malattie delle piante, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1 ed i rispettivi prodotti, ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi. I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte dagli articoli seguenti e rigorosamente eseguite. Nel caso di infezioni dichiarate pericolose, potrà essere ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto. La presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca della autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del regio osservatorio per le malattie delle piante. Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso ricorso entro un mese di tempo dal giorno della notificazione della ordinanza. Il ministro per l'agricoltura e le foreste si pronuncierà udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante. Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al regio osservatorio per le malattie delle piante, al commissario provinciale per le malattie delle piante, al consiglio provinciale dell'economia e al ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 3 Art. 3. I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi. Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione. I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresì, libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo. Articolo 4 Art. 4. Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie e i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati con le operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione. La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale, però, non può oltrepassare la larghezza di metri 10 intorno alla prima. La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del 50 per cento dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il 40 per cento farà carico alla provincia e per il dieci per cento al consorzio per la viticoltura. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può tuttavia concedere speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, da emanarsi di concerto col ministero delle finanze, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni ed affittuari coltivatori diretti dei fondi danneggiati. Articolo 5 Art. 5. Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del regno solo se provenienti da vivai, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della presente legge. Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero dell'autorizzazione e la regia prefettura che l'ha rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonché la data, il numero della autorizzazione e la regia prefettura che l'ha rilasciata, e il nome, cognome e indirizzo del destinatario, nonché la stazione cui sono diretti. Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal competente regio osservatorio per le malattie delle piante o dal commissariato provinciale per le malattie delle piante. Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli istituti di fitopatologia, ai regi osservatori per le malattie delle piante, ai commissariati provinciali per le malattie delle piante e in generale agli istituti scientifici. Le piante, parti di piante o semi di cui è ammessa l'importazione dall'estero, previa visita fitopatologica, circoleranno nel regno secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. é vietato il commercio ambulante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione. I produttori, i vivaisti e i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1, possono tuttavia vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di garanzia che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4 della presente legge. Articolo 6 Art. 6. Non possono essere per qualunque ragione esportate dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e le parti di esse, anche secche, provviste di radici ove non sieno state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal regio osservatorio per le malattie delle piante, e non sieno state adottate le cautele prescritte dallo stesso regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera. Con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissati i limiti di estensione dei territori infetti o sospetti di infezione fillosserica e potranno essere modificate le modalità dei divieti di cui al comma precedente, nonché stabilite le norme per la circolazione, nell'interno del regno, di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite. Articolo 7 Art. 7. I proprietari, i conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata conoscenza alla regia prefettura e al regio osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonché qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni. La omissione delle denuncie di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire 1000 e può dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione. Articolo 8 Art. 8. Il ministero per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del ministero delle corporazioni, può, con suo decreto: a) sospendere la importazione ed il transito nel regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti; b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può avere luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali; c) dettare norme e modalità da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente; d) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera; e) disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali. Articolo 9 Art. 9. I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal ministero stesso, hanno le seguenti facoltà: a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonché dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione; b) vietare l'introduzione nel regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti; c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione. Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo. Articolo 10 Art. 10. I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi, per l'opera di difesa, in consorzi volontari, comunali, intercomunali o provinciali, temporanei o permanenti. Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della sezione agraria e forestale del consiglio provinciale dell'economia. In caso di consorzi intercomunali costituiti fra comuni appartenenti a provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto. Del riconoscimento del consorzio deve essere data comunicazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 11 Art. 11. Il ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può: a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari; b) ordinare la costituzione dei consorzi obbligatori fra proprietari e conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse. Articolo 12 Art. 12. é in facoltà del ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare, in via eccezionale, su proposta del prefetto, sentiti il commissario provinciale per le malattie delle piante e la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia, la costituzione di consorzi obbligatori tra proprietari e conduttori di terreni tenuti a compiere operazioni di difesa contro determinate malattie delle piante e insetti o altri nemici delle stesse, qualora l'urgenza e la necessità della difesa rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo. Il decreto del ministro che ordina la costituzione del consorzio ne stabilirà la circoscrizione, la sede e la durata. Articolo 13 Art. 13. I consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo: a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate; b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese; c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 14 Art. 14. I consorzi comunque costituiti ai sensi della presente legge, ad eccezione dei consorzi costituiti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni di cui al successivo titolo III, hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, una contribuzione annua da un minimo di lire 0,25 ad un massimo di lire 0,50 per ettaro ai singoli consorziati compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione. Articolo 15 Art. 15. I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma del comma b) del precedente art. 11 assumeranno la denominazione di consorzi per la viticoltura, avranno la durata illimitata, circoscrizione provinciale e sede nel capoluogo della provincia. Detti consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti. I consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi consorzi per la viticoltura. Ai consorzi per la viticoltura il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti. La contribuzione annua per i consorzi per la viticoltura è corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla commissione amministratrice entro il limite massimo di lire 2 e di lire 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati. Detta contribuzione potrà essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di lire 5 e lire 2,50 previa autorizzazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attività economica di ciascun consorzio. Per la frazione di ettaro la contribuzione sarà intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della metà per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro. Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione. Articolo 16 Art. 16. Per i consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge. Per i detti consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754. Articolo 17 Art. 17. Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i còmpiti di cui all'art. 18, potranno altresì essere costituiti consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. Per gli anzidetti consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sarà fissata dalla relativa commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione. Articolo 18 Art. 18. I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresì il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonché la facoltà di destinare, in relazione alle possibilità ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono. Articolo 19 Art. 19. La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché le eventuali spese per l'esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno ripartite tra i proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni, interessati al consorzio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi. Articolo 20 Art. 20. I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facoltà, per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in federazioni nazionali. I regolamenti interni dei consorzi, nonché quelli delle federazioni sono soggetti all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste. Articolo 21 Art. 21. Presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del comitato consultivo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923. Il comitato medesimo è presieduto dal sottosegretario del ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è composto: dal direttore generale dell'agricoltura, vice-presidente; dal direttore generale della produzione industriale e scambi; dal direttore generale della sanità pubblica; dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico; dal comandante generale della milizia nazionale forestale; da un rappresentante del ministero delle colonie; da un rappresentante della confederazione nazionale fascista degli agricoltori; da un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura; da un rappresentante del sindacato fascista dei tecnici agricoli; da un rappresentante dell'istituto nazionale per l'esportazione; da cinque membri, nominati dal ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali, quattro scelti fra i direttori dei regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e fra i direttori degli istituti scientifici delle scuole superiori di agraria e delle università che abbiano particolare competenza nella materia ed un direttore di cattedra ambulante di agricoltura. I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni stabilite nella presente legge, nonché lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il funzionamento del comitato verrà disciplinato col regolamento di cui all'art. 4. Articolo 22 Art. 22. Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'ufficio centrale presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti: 1° gli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia; 2° i regi osservatori per le malattie delle piante; 3° i commissariati provinciali per le malattie delle piante. Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia: a) la regia stazione di patologia vegetale di Roma e la regia stazione di entomologia agraria di Firenze; b) i laboratori di patologia vegetale presso i regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il regio laboratorio crittogamico di Pavia, i laboratori di entomologia agraria e di patologia vegetale presso il regio istituto superiore di Portici, il laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino. Ai regi osservatori per le malattie delle piante sono affidati la vigilanza all'interno, quella sull'importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà secondo le esigenze dei servizi e la disponibilità dei mezzi e del personale. I commissariati provinciali sono affidati alle cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle cattedre stesse. Ai commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, può essere demandato il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai consorzi di difesa di cui al titolo II della presente legge, nonché quello della direzione locale delle operazioni di lotta dichiarate obbligatorie. Gli ispettori per le malattie delle piante e i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del ministero dell'agricoltura e delle foreste quali delegati per i servizi di ispezione di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonché per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il ministero credesse loro affidare. Articolo 23 Art. 23. I consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari. Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali. I funzionari della milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a denunciare alla cattedra ambulante di agricoltura della provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza. Articolo 24 Art. 24. I consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una commissione, nominata con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. La commissione amministratrice è costituita, oltre che dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura, in rappresentanza del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cinque membri designati tra i maggiori interessati al consorzio dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, competenti nel territorio, nella proporzione di tre per i datori di lavoro, uno per i prestatori d'opera e uno per i tecnici agricoli. Sono membri di diritto con voto consultivo i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella provincia, che siano specializzati nella coltura per la quale è costituito il consorzio. Il ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà il presidente della detta commissione, scegliendolo tra i membri appartenenti alla categoria dei datori di lavoro. La nomina delle commissioni amministratrici per i consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, può, con le predette modalità di designazione, essere, dal ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La gestione consortile è sottoposta a controllo di uno o più revisori di conti, la cui nomina sarà disposta in conformità delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4. Articolo 25 Art. 25. Il ministro per l'agricoltura e le foreste esercita la vigilanza sui consorzi e può in ogni tempo scioglierne la commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore ad un anno. Articolo 26 Art. 26. Ai membri del consiglio di amministrazione ed ai commissari straordinari residenti fuori della sede del consorzio, compete il rimborso delle spese di viaggio. Tali spese sono a carico dei consorzi. Articolo 27 Art. 27. La direzione tecnica dei consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, sarà affidata a personale specializzato, retribuito dal consorzio e nominato dalla commissione amministratrice in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata di funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella n. 91, dell'allegato A al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il trattamento economico del detto personale sarà stabilito col regolamento stesso. Fino a quando i consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sarà mantenuta gratuitamente dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura. Articolo 28 Art. 28. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità, su parere del comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto alcun indennizzo. La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati. La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata. I comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini tale onere, con la retribuzione ai soli bisognosi. Ove i comuni non impongano le prestazioni di opere ritenute necessarie, il prefetto provvederà con apposita ordinanza, su proposta del delegato del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia. Articolo 29 Art. 29. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. La spesa occorrente potrà essere anticipata dal ministero, ma di essa la metà dovrà, in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. Articolo 30 Art. 30. Gli istituti di credito agrario, creati col regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere, ai consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente sia per le spese inerenti ad altri còmpiti ad essi affidati dalla presente legge. Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo. Articolo 31 Art. 31. Tanto per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai consorzi di cui ai precedenti articoli, quanto per il rimborso delle spese sostenute dai consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa. La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura e spese dei comuni compresi nella circoscrizione del consorzio. Articolo 32 Art. 32. Nel caso in cui in una provincia sia costituito o si costituisca uno dei consorzi di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, esso potrà assorbire, con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, eventuali altri consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il consorzio resultante, mentre dovrà tenere gestioni separate per ognuno dei consorzi assorbiti, sarà amministrato da una sola commissione e diretto da un unico direttore. Articolo 33 Art. 33. In caso di cessazione del consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di consorzi obbligatori, al consiglio provinciale dell'economia, che è tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura. Articolo 34 Art. 34. Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando e dal codice penale per i reati in esso previsti. Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale. é data facoltà al governo del re di stabilire, nel regolamento di cui all'art. 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a lire 1000. Articolo 35 Art. 35. Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sarà provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge. Articolo 36 Art. 36. é abrogata la legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, ad eccezione dell'art. 19 della legge stessa, nonché ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge. Articolo 37 Art. 37. I consorzi per la viticoltura, già esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'intero anno 1930 in base alle disposizioni del precedente art. 15.

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