Act No. 283 amending articles 242, 243, 247, 250 and 262 of Royal Decree No. 1265 of 27 July 1934 establishing hygiene requirements for the production and marketing of food and beverages
Made 1962-04-30 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, inspection, fraud, food additives, internal trade, offences/penalties
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L. 30 aprile 1962, n. 283 (1). Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (2) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139. (2) La legge regola la materia dell'igiene e della repressionedelle frodi trattata sotto la presente voce e viene pertanto quiriportata per ragioni di sistematica. Per il regolamento diesecuzione, vedi il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, riportato al n.A/CXIII. L'art. 9, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689,riportata alla voce Ordinamento giudiziario, stabilisce che aifatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della presente legge, siapplicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articolipreviste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioniamministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono stateemanate le seguenti circolari: Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 7. (giurisprudenza) 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salutela produzione ed il commercio delle sostanze destinate allaalimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, inqualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, adispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizipubblici, dove si producano, si conservino in deposito, sismercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scalie sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere alsequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risultinecessario per la tutela della pubblica salute, alla lorodistribuzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratoriprovinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori,all'uopo autorizzati (2/a). Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono airequisiti fissati dalla legge, il capo del laboratoriotrasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale,unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fattoil prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso ilrisultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta alproduttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni inconfezioni originali (2/b). Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione,gli interessati potranno presentare al medico o al veterinarioprovinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta diversamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, dellasomma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istitutosuperiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. Incaso di mancata presentazione nei termini della istanza direvisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quelladi prima istanza, il medico o il veterinario provincialetrasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autoritàgiudiziaria (2/c) (3). Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frodetossica o comunque dannosa alla salute, trasmetteràimmediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria (3). (2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-10ottobre 1990, n. 434 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 41 - Seriespeciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, commasecondo, della presente legge, nella parte in cui non prevedeche, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanzealimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene eprofilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avvisodell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinchéqueste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di unconsulente tecnico, alla esecuzione delle operazioni stesse. (2/b) Con sentenza 10-17 novembre 1971, n. 179 (Gazz. Uff. 24novembre 1971, n. 297) la Corte cost. ha dichiaratol'illegittimità del comma terzo dell'art. 1, limitatamente allaparte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esitodell'analisi a quei soggetti che in base agli atti di poliziagiudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato. (2/c) Con sentenza n. 149 del 27 novembre-3 dicembre 1969 (Gazz.Uff. 10 dicembre 1969, n. 311) la Corte ha dichiaratol'illegittimità del presente articolo 1 nella parte in cui per larevisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390,304-bis, ter e quater del c.p.p. (3) Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originarioultimo comma in virtù del disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio1963, n. 441, riportata al n. A/XIV. (3) Gli attuali ultimi due commi così sostituiscono l'originarioultimo comma in virtù del disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio1963, n. 441, riportata al n. A/XIV. (giurisprudenza) 2. L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione,preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrossodi sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionatodall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia diimpianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositiall'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data dientrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine ditre mesi dalla detta data, richiedere la prescrittaautorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possessodi autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggispeciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire1.500.000 (3/a) (3/b). (3/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 26 febbraio 1963, n.441. (3/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1,sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamenteincaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale ocomunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizioa cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite,sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ognicaso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in venditasostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanzealimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cuiall'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, daprelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nelregolamento (4). I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a300.000 (3/b), salvo l'esecuzione coattiva del prelievo. (4) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155, riportato al n. A/CCXVIII. (3/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (giurisprudenza) 5. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede aipropri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanzealimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi omescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate inmodo da variarne la composizione naturale, salvo quanto dispostoda leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che sarannostabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanzeministeriali (4/a); d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione ocomunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamentidiretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e) (5); f) (5/a); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura nonautorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel casoche siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle normeprescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sonosoggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura perla protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentariimmagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, conpropria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzatoall'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervalloper tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo chedeve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, perle sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento el'immissione al consumo (5/b). (4/a) Con O.M. 11 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1978, n.346, S.O.), modificata dall'O.M. 10 ottobre 1985 (Gazz. Uff. 16ottobre 1985, n. 244), O.M. 13 dicembre 1978 (Gazz. Uff. 18dicembre 1978, n. 351), O.M. 14 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 17ottobre 1986, n. 242), O.M. 30 dicembre 1986 (Gazz. Uff. 7gennaio 1987, n. 4), O.M. 7 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 13 dicembre1993, n. 291) e D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, riportato allavoce Latte, burro e formaggi, sono stati stabiliti i limiti dicariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentarie bevande. Vedi, anche, il D.M. 16 dicembre 1993, riportato al n.A/CXCV. (5) Soppressa dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441. (5/a) Lettera abrogata dall'art. 57, L. 19 febbraio 1992, n.142, riportata alla voce Comunità europee, a partire dalla datadi entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva n.89/107/CEE e comunque con effetto dal 1° luglio 1992. (5/b) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689. (giurisprudenza) 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cuialla lettera h) dell'articolo precedente fitofarmaci e presididelle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti adautorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e aregistrazione come presidi sanitari. [Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero dellasanità, anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicitàdegli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanzealimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei disostanze alimentari] (5/c). Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedaneidisciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministerodella sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicitàe al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventorialle disposizioni del presente articolo e dell'articoloprecedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e conl'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000 (6). Il massimodell'ammenda è di 90.000.000 (6) per le contravvenzioni di cuialla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa allasalute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175,Cod. pen. (6/cost). Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa lapubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusionenazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzocomma dell'art. 36, Cod. pen. (5/b) (6/a). (5/c) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n.514, riportato al n. A/CCXXIII. (6) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (6) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8aprile 1997, n. 85 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Seriespeciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 6, quinto comma, sollevata inriferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, dellaCostituzione. (5/b) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689. (6/a) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963,n. 441. Vedi, anche, il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, riportatoal n. A/XXXII. (giurisprudenza) 7. Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito ilConsiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed ilcommercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subitoaggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compresol'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti,antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioniche debbono essere riportate sul prodotto finito. (giurisprudenza) 8. I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbonoriportare sulla confezione o su etichette appostevi,l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, delladenominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome odella ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazionedella sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento diproduzione, con la elencazione degli ingredienti in ordinedecrescente di quantità presente, riferita a peso o volume,secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cuiall'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodottialimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alleindicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportataanche la data di confezionamento secondo le modalità dastabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essereposti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati inordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume,secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cuiall'articolo 23. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa dalire 100.000 a lire 1.000.000 (7). (7) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 26 febbraio 1963,n. 441. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitacon la sanzione amministrativa ai sensi del combinato dispostodegli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), L. 24 novembre1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e cosìelevata dall'art. 38, quinto comma, della stessa legge. (giurisprudenza) 9. Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazionedi alimenti e bevande, non possono essere detenute nei localistessi di lavorazione o comunque in locali che siano in direttacomunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire15.000.000 (7/a) (7/b) (8). (7/a) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689,riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (7/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (8) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 26 febbraio 1963, n.441. 10. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazionedella presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti chepossono essere impiegate nella colorazione della carta o degliimballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonchédegli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti dipurezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego ele modalità d'uso (9). Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo aisuccessivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanzealimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente adinvolgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale edomestico, colorati con colori non autorizzati è punito conl'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 (7/b). (9) Vedi il D.M. 22 dicembre 1967, riportato al n. A/XXVIII. Ilpresente articolo è stato così modificato dall'art. 7, L. 20febbraio 1963, n. 441, e dall'art. 57, L. 19 febbraio 1992, n.142, riportata alla voce Comunità europee. (7/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (giurisprudenza) 11. È vietato produrre, detenere per il commercio, porre incommercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti oscatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasialtro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanzealimentari, che siano: a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per centodi piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell'1 per cento; c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati osmaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzioneall'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperaturaordinaria; d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombosuperiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per lasaldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo inmisura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature dasaldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilitàda parte della lega saldante; e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piùdi tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale; f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto chepossano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente leproprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio alprodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito ilConsiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decretoentro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge leeventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai finiindicati (10). Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti,utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto conle sostanze alimentari durante la loro lavorazione opreparazione, nonché ai recipienti destinati a contenerequalsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, chepossa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire9.000.000 (7/b) (11). (10) Il decreto è stato emanato dal Ministro della sanità indata 19 gennaio 1963, riportato al n. A/XIII. (7/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (11) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 26 febbraio 1963, n.441. Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777,riportato al n. A/CXXVI. (giurisprudenza) 12. È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica diqualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente airequisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedentearticolo 6 (12). (12) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 26 febbraio 1963, n.441. (giurisprudenza) 13. È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo dellastampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottandodenominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi oattestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonchédisegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o daindurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza,qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesseo vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire15.000.000 (7/b) (12/a). Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, periscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono invendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare econtraffare alimenti e bevande (7/a). (7/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voceOrdinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (12/a) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 26 febbraio 1963,n. 441. (7/a) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689,riportata alla voce Ordinamento giudiziario. (giurisprudenza) 14. Il personale addetto alla presentazione, produzione,manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munitodi apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciatodall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodichevisite mediche di controllo e ad eventuali speciali misureprofilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione dellavaccinazione antitifico-paratifica (13). È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentaripersonale non munito del libretto di idoneità sanitaria (13/a). I contravventori alla disposizione di cui al primo comma delpresente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa finoa lire 60.000 (13/b), ed i contravventori alle disposizioni dicui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire150.000 (13/b). Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a caricodi chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni dimalattia infettiva diffusiva, continui ad attendere allapreparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanzealimentari (13/c). (13) Comma così modificato prima dall'art. 32, L. 27 dicembre1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonioe contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 10, L. 14ottobre 1999, n. 362. (13/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 1981, n. 689. (13/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitacon la sanzione amministrativa ai sensi del combinato dispostodegli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), L. 24 novembre1981, n. 689, così elevata dall'art. 113 della stessa legge. (13/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituitacon la sanzione amministrativa ai sensi del combinato dispostodegli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), L. 24 novembre1981, n. 689, così elevata dall'art. 113 della stessa legge. (13/c) L'art. 38, quinto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689,riportata alla voce Ordinamento giudiziario, ha disposto che, perla violazione delle norme contenute nel presente comma, siapplichi la sanzione da lire 50.000 a lire 200.000. (giurisprudenza) 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo lacompetenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dalprocedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea finoa sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche lachiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Delprovvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporreall'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso perl'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo delprovvedimento (14). Contro il provvedimento del medico o del veterinario provincialeè ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine diquindici giorni (15). (14) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 26 febbraio 1963, n.441. (15) Vedi, anche, l'art. 14, L. 26 febbraio 1963, n. 441. (giurisprudenza) 16. L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanzedi qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina ilsequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirnel'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana. (giurisprudenza) 17. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamentogenerale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamentispeciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000 (15/a). (15/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art.113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata allavoce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalladepenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e),della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 siapplicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reatopiù grave ai sensi di altre disposizioni. (giurisprudenza) 19. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano alcommerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisceper il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la noncorrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi irequisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o lecondizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciantenon sia a conoscenza della violazione o la confezione originalenon presenti segni di alterazione. (giurisprudenza) 20. Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testounico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con lapresente legge. (giurisprudenza) 21. La determinazione dei metodi ufficiali di analisi dellesostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a talescopo è costituita, presso il Ministero della sanità unaCommissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delleforeste; c) un rappresentante del Ministero dell'industria e delcommercio; d) un rappresentante del Ministero delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provincialed'igiene e profilassi; g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorioprovinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delledogane; i) un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essererevisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di espertiparticolarmente competenti nelle singole materie in esame. 22. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazionedella presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimiciconsentiti nella preparazione e per la conservazione dellesostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltrele loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza,i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosimassime d'uso degli stessi (16). Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco deimetodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere consuccessivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti. (16) Il decreto è stato emanato dal Ministro della sanità indata 19 gennaio 1963, riportato al n. A/XI. Il presente comma èstato così modificato dall'art. 12, L. 26 febbraio 1963, n. 441. 23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo allasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (17). È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data dellapredetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentaridisciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con lenorme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ilGoverno emanerà il regolamento per la sua esecuzione (18). (17) Seguiva un comma soppresso dall'art. 28, L. 26 febbraio1963, n. 441. (18) Vedi il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, riportato al n.A/XXXII e il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, riportato al n.A/CXIII.