Skip to content
Nelum
Laws of Italy

Act No. 281 regulating the preparation of and trade in animal feeds

Made 1963-02-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge 15 febbraio 1963, n. 281. - Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, standards, international trade, institution, offences/penalties, basic legislation, governance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. L 15/02/1963 Num.281 Legge 15 febbraio 1963, n. 281 (in Gazz. Uff., 26 marzo, n. 82). - Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonchè chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati. Sono <<mangimi semplici di origine vegetale>> i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. Sono <<mangimi semplici di origine animale>> i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. Sono <<mangimi composti>> le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici. Sono <<integratori per mangimi>> le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i princìpi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali. Sono <<mangimi semplici integrati>> e <<mangimi composti integrati>> le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori. Sono <<mangimi composti concentrati>> i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici. Il termine <<nucleo>> è riservato al mangime composto integrato concentrato. Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati. Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo. Articolo 2 Art. 2. Ai fini della presente legge la denominazione di <<panello>> è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose. Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di <<panello macinato>>. Le denominazioni di <<panello in scaglie>> e di <<expeller>> si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici. La denominazione di <<farina di estrazione>> è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie. Le denominazioni di <<panello macinato>>, <<panello in scaglia>>, <<expeller>> e <<farina di estrazione>>, devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano. Le denominazioni di <<crusca>>, <<cruschello>>, <<tritello>>, <<farinaccio>>, <<farinetta>>, sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso. Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione. Articolo 3 Art. 3. Ai fini della presente legge la denominazione di <<gemma di riso>> è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso. La denominazione di <<pula vergine>> è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee. La denominazione di <<puletta di riso>> è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio. La denominazione di <<farinaccio>> di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonchè da grani di riso finemente triturati. É ammesso il commercio della pula di riso in genere, purchè i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca. Articolo 4 Art. 4. Chiunque intende produrre a scopo di vendita <<mangimi semplici di origine animale>> deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che s'intende conseguire. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità. Articolo 5 Art. 5. Chiunque intende produrre a scopo di vendita <<mangimi composti>> deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che s'intende conseguire. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità. Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati <<mangimi semplici di origine animale>> questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4. Articolo 6 Art. 6. Chiunque intende produrre a scopo di vendita <<mangimi semplici integrati>> o <<mangimi composti integrati>> deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che s'intende conseguire. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.Ove nella produzione dei <<mangimi composti integrati>> siano impiegati <<mangimi semplici di origine animale>> questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4. Articolo 7 Art. 7. Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che s'intende conseguire.L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo. Articolo 8 Art. 8. Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che d'importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'art. 1.Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti. Articolo 9 Art. 9. Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli Istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; due rappresentanti degli allevatori.La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate. Articolo 10 Art. 10. Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i paesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati d'importazione potrà prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purchè i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.É consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti d'imbarco o agli aeroporti.Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi. Articolo 11 Art. 11. Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali: a) quantità di acqua; b) protidi grezzi; c) lipidi grezzi (estratto etereo); d) fibra grezza (metodo Weende); e) ceneri; f) estrattivi inazotati.I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Articolo 12 Art. 12. Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonchè per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'art. 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'art. 11.Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca. Articolo 13 Art. 13. Per la <<gemma di riso>> devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.Per la <<pula di riso>> dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.Per la <<puletta di riso>> ed il <<farinaccio di riso>> dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca. Articolo 14 Art. 14. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'art. 11: a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice; b) la sede dello stabilimento; c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'art. 5; d) l'indicazione dei mangimi semplici competenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente; e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca. Articolo 15 Art. 15. Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche: a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore; b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione; c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo; d) la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8. Articolo 16 Art. 16. Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonchè la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte: a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti; b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato; c) una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo; d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.É vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori. Articolo 17 Art. 17. É vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti: a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame; b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.É comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari. Articolo 18 Art. 18. Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture.Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare l'esatta identificazione di essi.Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto. Articolo 19 Art. 19. La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero dalla sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce. Articolo 20 Art. 20. Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa. Articolo 21 Art. 21. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Articolo 22 Art. 22. Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Articolo 23 Art. 23. In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale. Articolo 24 Art. 24. Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze: acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento; protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento; ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto; fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati; silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati; cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati; zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge. Articolo 25 Art. 25. La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanitià secondo le rispettive competenze.Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 26 Art. 26. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Articolo 27 Art. 27. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge. Articolo 28 Art. 28. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Act No. 281 regulating the preparation of and trade in animal feeds · Nelum