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Laws of Switzerland

Ordinance on selective hunting of wild goats

Made 1994-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco.
Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Ticino
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting authorization/permit fee, seasons, protection of species, biodiversity, hunting authorization/permit

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  1. 8.5.1.2 Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (del 9 novembre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti l’art. 7 cpv. 3 della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986[1] (LCP); l’art. 4 cpv. 4 dell’Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988[2] (OCP) e l’Ordinanza federale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990[3] (ORES); richiamati la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (LCC) e il relativo Regolamento d’applicazione del 4 agosto 1993 (RALCC), modifica del 6 luglio 1994; decreta: Competenze Art. 1 1All’Ufficio caccia e pesca compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco. 2A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori. Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’interno, per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo. Pianificazione degli abbattimenti Art. 2 1La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti. 2Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto: a) dello sviluppo delle popolazioni, b) del numero complessivo d’esemplari, c) della struttura dei sessi e dell’età, d) dello stato generale di salute, e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali. Colonie Art. 3 Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue: a) Cadagno-Val Leventina b) Robiei-Valle Maggia c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco d) Val Onsernone e) Val Verzasca. Diritto di iscrizione e partecipazione Art. 4 1Alla caccia possono iscriversi tutti i cacciatori che dimostrano di aver staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno due negli ultimi 5 anni e che non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni e che hanno frequentato il corso di formazione dell’Ufficio caccia e pesca e dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile. 2La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità proposte dalle Associazioni venatorie. 3L’Ufficio caccia e pesca si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare. Animali cacciabili Art. 5 1Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati. 2Gli abbattimenti che non vengono assolti decadono, così come il diritto del cacciatore alla cattura. In tal caso non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio del permesso. 3Cacciatori che già hanno partecipato alla caccia selettiva, possono essere nuovamente chiamati a partecipare ad ulteriori fasi della caccia allo scopo di conseguire il piano di abbattimento. Svolgimento della caccia Art. 6 1La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo degli agenti della polizia della caccia. 2Essa deve essere praticata secondo i principi venatori. 3Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori. Periodo di caccia Art. 7 La caccia selettiva ha luogo durante il mese di ottobre. Armi Art. 8 Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta. Mezzi di locomozione Art. 9 1È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero. 2È permesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero della selvaggina previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio caccia e pesca. Controllo capi abbattuti Art. 10 Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura ad un agente della polizia della caccia. Dopo la verifica dell’abbattimento e il pagamento della tassa, l’animale viene lasciato al cacciatore. Tasse Art. 11 1Il rilascio del permesso per la caccia selettiva allo stambecco è vincolato al pagamento di fr. 200.--. 2Le tasse per il capo abbattuto ammontano a: maschi sopra i 6 anni fr. 400. maschi da 4 a 5 anni fr. 250. maschi da 1 a 3 anni fr. 150. femmine non allattanti fr. 100. Perdita al diritto di partecipazione Art. 12 1Il cacciatore deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento e alle istruzioni emanate dall’Ufficio caccia e pesca e dai suoi agenti. 2Chi non vi si attiene, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda. Infrazioni Art. 13 Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici nonché della legge cantonale sulla caccia e relativo regolamento. Autodenuncia Art. 14[4] In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 LCC. Entrata in vigore Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore[5] immediatamente. Pubblicato nel BU 1994, 600. [1] RS 922.0 [2] RS 922.01 [3] RS 922.27 [4] Art. modificato dal R 12.9.2006; in vigore dal 15.9.2006 - BU 2006, 325. [5] Entrata in vigore: 18 novembre 1994 - BU 1994, 600.

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