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Laws of Switzerland

Ordinance implementing the Law on the conservation of agricultural land

Made 1998-06-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo.
Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Ticino
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural land, policy/planning, subsidy/incentive, alternative dispute settlement, court/tribunal

Where to read it

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Text

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  1. 8.1.1.3 Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 9 giugno 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002; la legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr) del 19 dicembre 1989,[1] decreta: I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo Autorità competente Art. 1 1Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr). 2La Sezione dell’agricoltura determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole (in seguito Fondo) giusta l’art. 13 Ltagr. II. Compenso pecuniario Principio Art. 2 1Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo. 2La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo. 3Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune. Calcolo Art. 3 1Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente: Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq Valore di reddito agricolo Terreni agricoli (ct./mq) Terreni viticoli <20 21-40 41-60 >60 <50 25 35 45 55 25 50-100 30 40 50 60 30 100-200 35 45 55 65 35 200-400 40 50 60 70 40 >400 45 55 65 75 45 2Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli. 3Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile. 4Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.-- non vengono prelevati. Restituzione Art. 4 Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione. Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria Art. 5 Il Fondo può essere utilizzato per: a) l’acquisto di terreni agricoli da salvaguardare o da bonificare da parte del Cantone, b) integrare il sussidio per opere di bonifica secondo la legislazione speciale, c) recuperare terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei, d) recuperare terreni inselvatichiti, e) ogni altro intervento atto a conservare o ripristinare l’integrità del territorio agricolo. III. Sussidiamento di bonifiche Richiesta Art. 6[2] 1Possono beneficiare del sussidiamento di bonifiche, di cui all’art. 5 lett. b, le persone che adempiono le condizioni poste dall’art. 7 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002. 2Le richieste di contributo sono da inoltrare all’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (in seguito: Ufficio), cui compete l’approvazione del progetto e del preventivo. 3L’Ufficio collabora nel reperimento di zone idonee al ricupero. Ammontare del sussidio Art. 7 1L’Ufficio, d’intesa con la Sezione dell’agricoltura, stabilisce l’ammontare del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.[3] 2Gli importi massimi del contributo ammontano comunque a: fr. 50.--/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei fr. 5.--/mq per gli altri interventi. Oneri e cumulo Art. 8 1Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39 e 41 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art. 13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.[4] 2Il contributo può essere cumulato con eventuali sussidi previsti dalle leggi speciali. IV. Ricorsi Ricorsi Art. 9[5] Contro le decisioni dell’Ufficio, prese in virtù degli art. 6 e 7, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. V. Disposizioni transitorie e finali Art. 10 I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo. Entrata in vigore Art. 11 Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[6] Pubblicato nel BU 1998, 192 e 199. [1] Ingresso modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259. [2] Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289; precedente modifica: BU 2006, 259. [3] Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289. [4] Cpv. modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259. [5] Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289. [6] Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.

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