Ordinance implementing the Law on groundwaters
Made 1979-01-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Regolamento della legge sulle acque sotterranee.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Ticino
- Subjects
- Water
- Keywords
- groundwater, inland waters, concession, enforcement/compliance, offences/penalties
Where to read it
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Text
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9.1.3.2.1 Regolamento della legge sulle acque sotterranee (del 19 gennaio 1979) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978, decreta: Dipartimento competente (art. 2) Art. 1[1] Competente per l’ applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento). Domanda di concessione, contenuto (art. 13) Art. 2 1Il richiedente nella domanda di concessione espone il motivo, lo scopo e il modo di prelievo dell’ acqua, indica la quantità d’ acqua che intende captare e i tempi di captazione. 2La domanda di concessione deve essere corredata da: un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione; una prova della proprietà o documenti attestanti la possibilità di realizzare l’ opera nel luogo stabilito; i piani della costruzione, in scala non inferiore a 1:100, con indicati gli elementi essenziali dell’ opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.); un rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’ impianto, lo spessore dell’ acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’ acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’ estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo. 3La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento. Art. 2b ...[2] Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21) Art. 3 1La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4). 2La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento. Collaborazione per i servizi Art. 4 Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati. Tasse (art. 29) Art. 5 1Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse: fr. 0,30 per litro al minuto d’ acqua per uso agricolo; fr. 0,50 per litro al minuto d’ acqua per uso industriale o idrotermico. 2La tassa è ridotta del: 20 % se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’ anno per 24 ore al giorno; 40 % se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’ anno per 24 ore al giorno; 50 % se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’ anno per 24 ore al giorno. 3Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-. Entrata in vigore Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979. Pubblicato nel BU 1979, 58. [1] Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295. [2] Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.