Law implementing the Ordinance concerning disposal of animal by-products
Made 2010-09-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Legge di applicazione alla Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Ticino
- Subjects
- Livestock, Waste and hazardous substances
- Keywords
- animal by-products, pests/diseases, animal feed/feedstuffs, animal health, pollution control, waste disposal, hazardous waste, offences/penalties, enforcement/compliance, waste management
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RL 8.3.2.2: L di applicazione alla Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 - 20 settembre 2010 file:///D/HTML/swi104879.htm[16.01.2025 10:25:16] 8.3.2.2 Legge di applicazione alla Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (del 20 settembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004; visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6274 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo primo Scopo, competenze e definizioni Scopo Art. 1 La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione dell’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA). Competenze a) Consiglio di Stato Art. 2 Il Consiglio di Stato: a) designa il Dipartimento e gli altri organi competenti per l’applicazione della legislazione federale e cantonale sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale; b) predispone i servizi e le infrastrutture necessari per l’esecuzione dell’OESA, riservati i compiti che la presente legge attribuisce ad altri organi; c) è autorizzato a sottoscrivere convenzioni intercantonali e a stipulare contratti con enti pubblici e aziende private per adempiere ai compiti che la Confederazione attribuisce ai Cantoni. b) Municipi Art. 3 I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla presente legge. Capitolo secondo Organizzazione della raccolta Infrastruttura e logistica Raccolta regionale Art. 4 Il Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve funzionare un centro di raccolta. Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende private. I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro. Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta. Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente. Il Dipartimento, sentito il veterinario cantonale, stabilisce le modalità di raccolta dei sottoprodotti di origine animale presso i macelli e delle carcasse di animali di grossa taglia. Centro di raccolta cantonale Art. 5 Il Cantone predispone un centro cantonale per il deposito intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dai punti di raccolta periferici. Trasporto e trattamento Art. 6 Il Cantone predispone un servizio di trasporto dei sottoprodotti di origine animale dai punti di raccolta periferici fino al centro di raccolta regionale e all’impianto di trattamento. Capitolo terzo Finanziamento Cantone 1 2 3 4 5 6 RL 8.3.2.2: L di applicazione alla Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 - 20 settembre 2010 file:///D/HTML/swi104879.htm[16.01.2025 10:25:16] Art. 7 Sono a carico del Cantone la costruzione e la gestione del centro di raccolta cantonale, il servizio di trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alla cui eliminazione il proprietario non è in grado di provvedere. Comuni Art. 8 Sono a carico dei Comuni: a) la costruzione e la gestione dei centri regionali di raccolta; b) la raccolta e la consegna ai centri regionali delle carcasse di animali selvatici e di ignota proprietà. Tasse e regolamento Art. 9 Al finanziamento della raccolta, del trasporto e del trattamento dei sottoprodotti di origine animale partecipano: a) i titolari degli impianti di macellazione e dei centri di lavorazione delle carni; b) i proprietari di altri sottoprodotti di origine animale. Il Consiglio di Stato emana il relativo tariffario. Il Consiglio di Stato può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi di trattamento a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato. Il Consiglio di Stato emana il regolamento d’applicazione della presente legge. Capitolo quarto Rimedi giuridici Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo Art. 10 Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative. Capitolo quinto Disposizioni penali Contravvenzioni Art. 11 Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere punito con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l’applicazione della Legge federale sulle epizoozie per le infrazioni alla stessa. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni. Capitolo sesto Norme abrogative e finali Abrogazioni Art. 12 La Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 è abrogata. Entrata in vigore Art. 13 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1] Pubblicato nel BU 2010, 433. [1] Entrata in vigore: 12 novembre 2010 - BU 2010, 433. 1 2 3 4 1 2 1 2