Decree on the protection of natural resources and landscape
Made 1940-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Ticino
- Subjects
- Land and soil, Wild species and ecosystems
- Keywords
- land tenure, cultural heritage
Where to read it
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Text
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9.3.1.1 Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (del 16 gennaio 1940) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO su proposta del Consiglio di Stato; visto l’art. 702 del Codice civile svizzero,[1] decreta: Art. 1 Sono soggette a speciali protezioni le cose immobili che concorrono a costituire la bellezza naturale del paese; il suo aspetto caratteristico e particolarmente: a) …[2] b) i punti di vista; c) i siti pittoreschi; d) i paesaggi ed i panorami pittoreschi; e) …[3] Art. 2[4] 1Le cose indicate sotto le lettere b) e c) del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso dell’autorità governativa la quale ha la facoltà di imporre servitù di diritto pubblico e, in casi eccezionali, di ricorrere all’espropriazione in applicazione delle norme previste dalla legge cantonale. 2I paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e direttamente mediante provvedimenti che ne impediscano le deturpazioni evidenti. 3… Art. 3 1I comuni cooperano, sotto la vigilanza dell’autorità governativa, alla tutela delle cose contemplate nel presente decreto, entro i limiti e nei casi che saranno deferiti dal decreto esecutivo. 2Nell’esame dei progetti di piano regolatore, si terrà presente la tutela del paesaggio urbano; e, dietro proposta del Consiglio di Stato, potranno essere riveduti i piani regolatori già approvati, nelle parti che risultassero in contrasto coi fini del presente decreto. 3Il Consiglio di Stato curerà perché nei regolamenti edilizi comunali siano inscritte le norme che valgono alla protezione del paesaggio urbano, e vigilerà perché siano applicate. 4Il diritto d’imporre servitù e di procedere a espropriazione potrà dal Consiglio di Stato essere concesso ai comuni che ne facciano richiesta allo scopo di tutelare il paesaggio urbano. Art. 4 …[5] Art. 5[6] Il Consiglio di Stato decide delle spese per studi o interventi per la conservazione di oggetti di cui all'articolo 4 e per l'assegnazione di singoli sussidi fino alla somma di fr. 200’000.--; per somme maggiori la competenza è riservata al Gran Consiglio. Art. 6[7] 1I sussidi indebitamente ottenuti sono soggetti a restituzione. 2La restituzione può essere chiesta in tutto o in parte anche se l’oggetto sia distolto dallo scopo per il quale era stato sussidiato oppure cessi d’essere meritevole di protezione. 3L’obbligo della restituzione dei sussidi si prescrive in 10 anni decorrenti dal verificarsi di una delle cause di restituzione. 4Sono inoltre applicabili gli art. 135 segg. del CO. Art. 7 …[8] Art. 8[9] 1Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le norme particolari e il dipartimento competente per l’esecuzione delle norme previste dalla presente legge e dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. 2Contro le decisioni dell’ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[10] [11] 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato che fissa i contributi dei comuni e dei patriziati è dato ricorso al Gran Consiglio. 4Il diritto di ricorso, giusta l’art. 12 legge federale sulla protezione della natura 1° luglio 1966, compete al Consiglio di Stato e ai Municipi. Art. 9[12] 1Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni esecutive e alle singole decisioni emanate in virtù di essa sono punibili con multa fino a fr. 30’000.--. 2Se la contravvenzione fu commessa nella gestione di una persona giuridica o di una società commerciale senza personalità giuridica, le multe sono applicabili alla o alle persone che hanno agito in loro nome. La persona giuridica o la società commerciale rispondono solidalmente per il pagamento delle multe. 3Le multe previste dalla presente legge o dalla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono inflitte dal Dipartimento competente.[13] 4È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[14] Art. 10 …[15] Art. 11[16] Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[17] N.B. NORMA TRANSITORIA: BU 1992, 210 (18 maggio 1992) 1Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio; gli altri ricorsi saranno decisi dal Gran Consiglio. 2Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze secondarie, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la procedura. Pubblicato nel BU 1940, 82. [1] RS 210. [2] Lett. abrogate dalla L 12.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 68. [3] Lett. abrogate dalla L 12.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 68. [4] Art. modificato dalla L 12.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 68; precedente modifica: BU 1971, 460. [5] Art. abrogato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2004, 70; precedenti modifiche: BU 1968, 174; BU 1997, 293; BU 2002, 68. [6] Art. modificato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 20.6.1997 - BU 1997, 293; precedente modifca: BU 1968, 174. [7] Art. introdotto dal DL 8.7.1968; in vigore dal 18.8.1968 - BU 1968, 174. [8] Art. abrogato dalla L 12.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 68; precedente modifica: BU 1968, 174. [9] Art. introdotto dal DL 8.7.1968; in vigore dal 18.8.1968 - BU 1968, 174. [10] Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 234; precedente modifica: BU 1992, 208. [11] Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge. [12] Art. introdotto dal DL 8.7.1968; in vigore dal 18.8.1968 - BU 1968, 174. [13] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19. [14] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. [15] Art. abrogato dalla L 12.12.2001; in vigore dal 1.3.2002 - BU 2002, 68; precedente modifica: BU 1968, 174. [16] È l’art. 4 del DL 8.7.1968 (numerazione rettificata); in vigore dal 18.8.1968 - BU 1968, 174. [17] N.B. Entrata in vigore del DL: 8.3.1940 - BU 1940, 82. Entrata in vigore della modifica dell’8.7.1968: 18.8.1968 - BU 1968, 174.