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Laws of Switzerland

Cantonal Law on the protection of nature

Made 2001-12-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge cantonale sulla protezione della natura.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Ticino
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
ecosystem conservation, wild fauna, wild flora, subsidy/incentive, cultural heritage, court/tribunal, alternative dispute settlement, protection of species, protected area, biodiversity, management/conservation

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  1. 9.3.1.7 Legge cantonale sulla protezione della natura (del 12 dicembre 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4872 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 27 novembre 2001 no. 4872 R della Commissione della legislazione; decreta: TITOLO I Disposizioni generali Scopo Art. 1 Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio. Campo di applicazione Art. 2 1Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale. 2Sono componenti naturali: a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio; b) i biotopi e i geotopi; c) la flora, i funghi e la fauna; d) le rocce, i minerali e i fossili. Principi Art. 3 1Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate. 2Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge. TITOLO II Misure di promozione Ricerca e informazione Art. 4 II Consiglio di Stato promuove l’informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale. Consulenza Art. 5 II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un’adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l’elaborazione di supporti operativi. Valorizzazione e recupero Art. 6 1II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura. 2Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi. Rapporto sulla natura Art. 7 1ll Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali. 2ll rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati. 3Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato. TITOLO III Misure di protezione Capitolo 1 Oggetti e principi della protezione Oggetti particolarmente degni di protezione Art. 8 Sono considerati particolarmente degni di protezione: a) i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali emergenti; b) i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica; c) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico; d) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d’interesse scientifico; e) le rocce e i minerali rari o d’interesse scientifico; f) i fossili. Provvedimenti generali Art. 9 1Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l’intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile. 2Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco. 3Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie. Capitolo 2 Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi Sezione 1 Classificazione e inventari Classificazione Art. 10 I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale. Inventari Art. 11 1Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione. 2Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione. 3Esso determina gli oggetti di importanza cantonale. 4Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale. Sezione 2 Istituzione della protezione Categorie di protezione Art. 12 1Sono stabilite le seguenti categorie di protezione: a) riserva naturale; b) zona di protezione della natura; c) zona di protezione del paesaggio; d) parco naturale; e) monumento naturale. 2Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione. Strumenti del Cantone Art. 13 1Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale. 2Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale. Decreto di protezione a) contenuti Art. 14 1ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale. 2ll decreto di protezione contiene: a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica; b) i motivi della protezione; c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione. b) procedura Art. 15 1Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni. 2Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato. 3Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione. Strumenti del comune Art. 16 1ll Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale. 2Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione. Sezione 3 Gestione dei biotopi Accordi con proprietari fondiari e gestori Art. 17 1Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale. 2La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori. 3Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari. Capitolo 3 Protezione di flora, funghi e fauna Protezione generale delle specie Art. 18 1L’estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati. 2La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna. 3La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato. 4Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca. Specie protette Art. 19 1Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette. 2Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l’habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio. 3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici. Vegetazione delle rive Art. 20 1La vegetazione delle rive è protetta. 2Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d’acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti. 3Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato. Bandite di raccolta Art. 21 Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di raccolta per un periodo definito. Capitolo 4 Protezione di rocce, minerali e fossili Protezione di rocce, minerali e fossili Art. 22 1Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta. 2Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici. Autorizzazioni Art. 23 La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione da parte dei Consiglio di Stato; quest’ultima si distingue in scientifica, dilettantistica e commerciale. Tasse Art. 24 1La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa. 2L’autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 500.--. 3L’autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un massimo di fr. 20’000.--. Ricerca e raccolta Art. 25 1La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo. 2Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti. 3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni. Consenso del proprietario Art. 26 1Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario. 2II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso. 3Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati. Obbligo di informazione Art. 27 I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati. Proprietà Art. 28 1Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone. 2Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche. 3Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall’articolo 724 cpv. 3 CCS. Bandite di ricerca e raccolta Art. 29 Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito. TITOLO IV Disposizioni organizzative e finanziarie Capitolo 1 Organizzazione, vigilanza e competenze Consiglio di Stato Art. 30 1ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali. 2Esso stabilisce in particolare le modalità dell’attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi. 3Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. II relativo Regolamento stabilisce i dettagli. Comuni, patriziati e regioni Art. 31 1I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle. 2I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura. 3Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei loro programmi di sviluppo. Associazioni Art. 32 Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge. Capitolo 2 Disposizioni finanziarie Finanziamento a) in generale Art. 33 1ll Cantone e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione. 2Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. 3I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria. b) Cantone Art. 34 1Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. 2Per gli oggetti d’importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale. c) Comuni Art. 35 1I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale. 2Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%. Condizioni del sussidio cantonale Art. 36 1Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell’oggetto. 2Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale. 3Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2. TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici Misure provvisionali Art. 37 1Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali. 2Possono essere ordinati in particolare: a) il divieto di modificare o distruggere l’oggetto; b) l’immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto; c) l’adozione immediata di misure idonee a contenere il danno. 3La decisione è comunicata all’autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati. Convalida Art. 38 1Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi. 2Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato. Espropriazione Art. 39 II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO VI Inosservanza della legge e rimedi giuridici Capitolo 1 Inosservanza della legge Contravvenzioni Art. 40 1Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--. 2Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 10’000.--. Procedure Art. 41 1I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria. 2Le contravvenzioni punite a norma dell’articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[1] Confisca Art. 42[2] Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero. Obbligo di ripristino Art. 43 1Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica. 2Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale. Esecuzione coattiva e sostitutiva Art. 44 1L’autorità competente può imporre coattivamente l’esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge. 2L’ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’articolo 292 del Codice penale svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato; a garanzia del recupero delle spese anticipate, l’autorità fa iscrivere a registro fondiario un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’esecuzione sostitutiva è stata ordinata. 3Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese. Capitolo 2 Rimedi giuridici Ricorsi a) istanze ricorsuali Art. 45 1Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[3] 3Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. II ricorso non ha effetto sospensivo. b) legittimazione Art. 46 1Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. 2ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato. 3Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione. 4Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.[4] TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali Regolamenti Art. 47 1Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento. 2Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Norma transitoria Art. 48 1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore. 2Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge. 3Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2. Entrata in vigore Art. 49 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[5] Pubblicato nel BU 2002, 61. [1] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. [2] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19. [3] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU 2006, 234. [4] Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683. [5] Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.

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