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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 98 laying down provisions on hunting in accordance with the Wildlife Plan

صدر في 2007-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 98: Norme per l’esercizio della caccia in attuazione del Piano Faunistico Venatorio.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, management/conservation, hunting gear/hunting methods, offences/penalties

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 10 agosto 2007 n.98 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli articoli 3 e 10 della Legge 12 aprile 2007 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 3 agosto 2007; Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato NORME PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO Art.1 Nelle fasce di passetto ove vengono installati appostamenti destinati ad utilizzo superiore al giornaliero, previa acquisizione del consenso di cui all’articolo 24, quarto comma, del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia – Decreto del 5 giugno 1972 n.18 - questi saranno usufruiti da colui che ne prenderà possesso per primo, volta per volta e per ogni giorno di caccia, indipendentemente dal fatto che ne sia l’installatore. Possono essere utilizzati per la realizzazione di appostamenti temporanei materiali in legno, tela, frasche e materiali biodegradabili in genere. E’ comunque espressamente vietato l’utilizzo di tubi innocenti, materiali e strutture destinati a rimanere oltre il periodo dell’esercizio venatorio. A fine stagione detti appostamenti vanno rimossi. E’ vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture. I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati prima di abbandonare il luogo di sparo. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere eseguita con l’impiego (taglio o danneggiamento) di piante e frasche tutelate ai sensi dell’articolo 32 della Legge 16 novembre 1995 n.126. Art. 2 Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e di parco di cui al Decreto Delegato 18 agosto 2006 n.89, sono indicate e delimitate da apposite tabelle. Nelle zone di S.Mustiola, Monte Carlo e Domagnano è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, in cui è consentito l’esercizio venatorio senza l’ausilio del cane. Art. 3 Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati. 2 Art. 4 Zona di addestramento cani sita nella parrocchia di Domagnano. L’addestramento cani è consentito dalla chiusura della caccia, sino all’inizio della stagione venatoria nella zona di seguito specificata in cui è vietato l’esercizio venatorio. La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello; si prosegue tenendo sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica calanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Piandavello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto. E’ altresì istituita una zona, non di mero addestramento cani, ma destinata esclusivamente per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrèe, finalizzate allo svolgimento dei Campionati Nazionali e alla preparazione dei Campionati Internazionali, limitatamente al periodo dalla chiusura della caccia al 31 luglio antecedente all’apertura della caccia. A tale zona avranno esclusivo accesso i cani partecipanti ai Campionati; cani e conduttori designati dalla F.S.d.C. la quale emanerà apposito regolamento su indicazione dell’Associazione Sportiva Cinofila Sammarinese. Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località Cà Mularoni-Broccoli ed in essa è consentito l’esercizio venatorio nel rispetto del presente decreto. Sulla base degli indirizzi e delle direttive dell’Osservatorio della fauna selvatica e dei relativi habitat, l’U.G.R.A.A. e il Centro Naturalistico Sammarinese con la collaborazione della F.S.d.C. sono autorizzati ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l’arco dell’anno nelle Oasi di ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l’ausilio del cane. Art. 5 L’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat avrà l’esclusiva facoltà di autorizzare nelle oasi di ripopolamento e nella gestione sociale dei Castelli, gare e esercitazioni cinofili senza cattura. Art. 6 Nella GESTIONE SOCIALE, cui è soggetto tutto il territorio, l’esercizio venatorio è consentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C.. Per la sola caccia alla selvaggina migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta quota i cacciatori provenienti dalle Regioni Italiane in cui viene concessa la residenza venatoria ai cacciatori sammarinesi, e sempre ai cacciatori sammarinesi viene consentita la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale. Art. 7 Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a tre. Art. 8 L’uso dei richiami è consentito dall’apertura della caccia alla selvaggina migratorioa. E’ vietata l’uccellagione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio. 3 Sono vietati l’uso e la detenzione, durante l’esercizio venatorio, di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e/o l’uso di petardi. Art. 9 Chi esercita l’attività venatoria con l’uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia. L’uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 25 unità. Per appostamenti fissi è consentito l’uso di richiami fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità . Su eventuale richiesta del singolo cacciatore, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, nel rispetto del regolamento vigente, provvederà all’identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano, ai fini del inanellamento. . Art. 10 E’ fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata darne notizia al Centro Naturalistico Sammarinese e/o alla F.S.d.C. e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 11 L’addestramento dei cani è consentito nel mese antecedente l’apertura della caccia nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica, a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta all’articolo 6 del presente decreto. L’addestramento dei cani non è consentito: a) nelle giornate di apertura della caccia alla selvaggina migratoria; b) in caso di pioggia e con terreno bagnato; c) nei tre giorni antecedenti l’apertura generale della caccia. Durante l’addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria. Art. 12 In applicazione dell’articolo 6 della Legge 12 aprile 2007 n.52, la cornacchia, la gazza e la ghiandaia, sono suscettibili di controllo limitativo, così come eventuali altre specie. La cattura delle suddette specie fuori dal periodo di attività venatoria può essere consentita attraverso la predisposizione di un programma da attuarsi sulla base degli indirizzi dell’Osservatorio della fauna selvatica e dei relativi habitat, predisposti dall’U.G.R.A.A. e il Centro Naturalistico Sammarinese con la collaborazione della F.S.d.C.. Art.13 Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti, delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 1.500,00. La sanzione è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo e comporta la sospensione immediata della licenza da giorni 10 ad 1 anno nei seguenti casi: 4 a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l’incolumità delle persone o delle cose; b) quando l’infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all’ambiente naturale; c) quando l’infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l’abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina; d) quando l’infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all’esercizio della caccia; e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell’infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia; f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o di ritiro del tesserino. g) azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese sono punite con l’arresto di secondo grado previsto dall’articolo 83 del Codice Penale. In luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa di cui all’articolo 84 del Codice Penale di € 5.000,00 ovvero quella della multa a giorni di secondo grado o terzo grado prevista dall’articolo 85 dello stesso Codice. Art. 14 La violazione delle norme sulla caccia comporta: a) il sequestro immediato della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati da parte degli agenti che procedono all’accertamento e alla contestazione dell’infrazione; b) il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza. Art. 15 L’oblazione volontaria, prevista e regolata dall’articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia. L’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l’applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali. Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2007/1706 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Alessandro Rossi – Alessandro Mancini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

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