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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 94 implementing European Union legislation concerning the production and labelling of organic products

صدر في 2012-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 94: Recepimento delle norme dell’Unione Europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, animal feed/feedstuffs, animal production, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, processing/handling, packaging/labelling, food safety and quality, plant protection, seeds/planting material, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 27 luglio 2012 n.94 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41; Visti gli articoli 6, paragrafo 4, e 7, paragrafo 1, punto 5) dell’Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europea del 16 dicembre 1981, reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta 23 luglio 2012; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: RECEPIMENTO DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PRODUZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI Art. 1 (Recepimento disposizioni dell’Unione Europea) 1. Le operazioni di produzione, trasformazione, etichettatura di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica nonché l’importazione di prodotti biologici da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, avvengono in conformità alle disposizioni dettate dai Regolamenti dell’Unione Europea indicati al comma 2, le cui disposizioni vengono recepite nell’ordinamento sammarinese con le precisazioni di cui al successivo articolo 2. 2. I Regolamenti dell’UE le cui disposizioni sono adottate, mutatis mutandis, dalla Repubblica di San Marino sono: a) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. b) Regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli; c) Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. 3. Le operazioni di cui al comma 1 avvengono, altresì, nel rispetto delle vigenti norme modificative ed attuative dei Regolamenti citati alle lettere a), b) e c) del comma 2 nonché delle disposizioni modificative ed attuative dei Regolamenti medesimi che saranno approvate dai competenti organi istituzionali dell’Unione Europea. 4. Le disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi 2 e 3 prevalgono, qualora difformi, su quelle dettate dalla Legge 13 marzo 1991 n.39 “Norme per la regolamentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e delle relative tecniche di coltivazione”. 5. La Repubblica di San Marino si conforma, inoltre, alle disposizioni ed alle decisioni comunitarie, che non comportino incidenze finanziarie, dettate ed assunte in applicazione delle norme di cui ai commi 2 e 3. Art. 2 (Autorità ed organismi) 1. Ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 si individuano i seguenti organi: a) autorità competente: la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura; b) autorità di controllo: l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per le norme di produzione agricola ed il Dipartimento Prevenzione per le norme di trasformazione, commercio ed etichettatura; c) organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) 834/2007 a condizione che tale organismo sia accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C. della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti” ed autorizzato dalle autorità competenti nazionali o di Paesi dell’Unione Europea. Art. 3 (Sanzioni) 1. Le violazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 nonché alle norme di cui al Regolamento di attuazione sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00. La facoltà di oblazione volontaria di cui agli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercitata con il pagamento della metà della sanzione irrogata. 2. Nel caso in cui sia constatata una irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento (CE) n.834/2007 e relativi Regolamenti (CE) applicativi, l’autorità di controllo emette, altresì, ordinanza con la quale dispone che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico qualora ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. 3. Nel caso in cui l’infrazione sia particolarmente grave o abbia effetti prolungati, l’autorità di controllo mediante propria ordinanza vieta, inoltre, all’operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da uno a cinque anni. 4. Fatta salva l’eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, chiunque non ottemperi alle ordinanze dell’autorità di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 ad € 15.000,00. 5. In relazione al settore delle produzioni agricole e zootecniche, sono fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 6 e 10 della Legge 13 marzo 1991 n.39. 2 Art.4 (Regolamento di attuazione) 1. Le disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 sono dettate mediante Regolamento del Congresso di Stato; tale Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di autorizzazione degli organismi di controllo e la vigilanza sugli organismi medesimi. 2. Le norme di cui al Regolamento previsto al comma 1 dovranno uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia nell’ordinamento italiano, in quanto compatibili. Art.5 (Norme transitorie) 1. Sino all’entrata in vigore delle norme relative alle modalità di autorizzazione degli organismi di controllo ed alla vigilanza sugli organismi medesimi previste al precedente articolo 4 , comma 1, sono, altresì, riconosciuti nell’ordinamento sammarinese quali autorità competente ed autorità di vigilanza quelle di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.220. 2. Le autorità competenti e di vigilanza di cui agli articoli 1 e 4 del D.Lgs. n.200/1995 operano in collaborazione con l’autorità competente e l’autorità di vigilanza sammarinesi indicate al precedente articolo 2, lettere a) e b) secondo le modalità definite mediante accordo fra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura nonché mediante accordo fra le Regioni competenti all’esercizio della predetta attività di vigilanza e la Segreteria di Stato medesima. 3. Gli accordi di cui al precedente comma 2 regolano anche le modalità di iscrizione degli operatori sammarinesi interessati agli elenchi regionali e nazionali italiani di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.200/1995 nonché il procedimento di notifica di cui all’articolo 6 del predetto D.Lgs. Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2012/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Maurizio Rattini – Italo Righi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 3

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