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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 89 amending Delegated Decree No. 64 of 2008 on nutrional labelling of foodstuffs

صدر في 2010-05-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 89: Modifica del Decreto Delegato n. 64 del 2008, “Tichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
packaging/labelling, nutrition

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النص

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 5 maggio 2010 n.89 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 20 aprile 2010; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 28 APRILE 2008 N. 64 “ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI” Articolo Unico Il Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64 è così modificato: La lettera b) dell’articolo 2 è così modificato: “Agli integratori alimentari; resta fermo quanto previsto dal Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62 “Produzione e commercializzazione di integratori alimentari” e successive modifiche.”; la lettera j) dell’articolo 3 comma 1, è sostituito da: “ j) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall’apparato digerente dell’uomo. La definizione della sostanza e, figurano nell’Allegato II.”; all’articolo 5 comma 1, sono aggiunti i seguenti coefficienti di conversione: “g) fibre alimentari 2 kcal/g – 8 kJ/g; h ) eritritolo 0 kcal/g – 8 kJ/g;”; l’Allegato è sostituito dall’Allegato I del presente decreto; è aggiunto l’Allegato II. Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2010/1709 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Marco Conti – Glauco Sansovini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta ALLEGATO I Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Folacina Vitamina B12 Biotina Acido pantotenico Potassio Cloruro Calcio Fosforo Ferro Magnesio Zinco Rame Manganese Fluoruro Selenio Cromo Molibdeno Iodio mcg 800 mcg 5 mg 12 mcg 75 mg 80 mg 1,1 mg 1,4 mg 16 mg 1,4 mcg 200 mcg 2,5 mcg 50 mg 6 mg 2.000 mg 800 mg 800 mg 700 mg 14 mg 375 mg 10 mg 1 mg 2 mg 3,5 mcg 55 mcg 40 mcg 50 mcg 150 Per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un’unica porzione, si prende come riferimento il 15% della dose raccomandata al presente Allegato. 2 ALLEGATO II Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari di cui all’articolo 3 comma 1, lettera J) Per “fibra alimentare” s’intendono i polimeri dei carboidrati composti da tre o più unità monometriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie: polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati; polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati; polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati. 3

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