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Delegated Decree No. 87 on incentives for interventions for energy qualification and for the purchase and installation of facilities producing energy from renewable sources or from cogeneration

صدر في 2009-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 87: Incentivi per l’effettuazione di interventi di qualificazione e riqualificazione energetica ed impiantistica e per l’acquisto ed installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, subsidy/incentive, renewable energy

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  1. Art.1 (Deducibilità delle spese) 1. Alle passività deducibili di cui all’articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti spese: a) le spese relative alle procedure di rilascio degli Attestati di Qualificazione Energetica invernale (AQEi) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 della Legge 7 maggio 2008 n.72; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di € 5.000,00= e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al Certificatore Energetico (CE) nominato dal proprietario dell’edificio o unità immobiliare. Nel caso in cui le spese sostenute si riferiscano a procedure attivate volontariamente a seguito di interventi di miglioramento della classe energetica dell’edificio o unità immobiliare di cui alla successiva lettera c) la somma massima deducibile è aumentata ad € 7.500,00=; b) le spese relative alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi per i quali sia prevista, a mente dell’articolo 17, comma 1 della Legge n.72/2008, l’attestazione energetica obbligatoria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 19 e 21 della predetta Legge n.72/2008, comportino l’attribuzione all’edificio o unità immobiliare interessati di una delle quattro migliori classi di prestazione energetica individuate dal Decreto Delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50 % delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti: 1) per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe B: somma massima di € 10.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi. 2) per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe A, la Classe A+ e la Classe A++: somma massima di € 15.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi; c) le spese relative alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi per i quali sia conseguita, a mente dell’articolo 17, comma 2 della Legge n.72/2008, l’attestazione energetica volontaria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 20 e 21 della predetta Legge n.72/2008, comportino un miglioramento di almeno una classe di prestazione energetica rispetto a quella attribuita al manufatto interessato, ai sensi del Decreto Delegato adottato a mente dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008, nonché l’attribuzione almeno della Classe C. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti: 1) per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe C: somma massima di € 7.500,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi. 2) per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe B: somma massima di € 10.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi. 3) per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe A, la Classe A+ e la Classe A++: somma massima di € 15.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi; d) le spese relative all’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 6.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di dieci periodi; e) le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all’articolo 31 della Legge n.72/2008 e le spese relative ad interventi che prevedano l’alimentazione del WC con acque meteoriche. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi; f) le spese relative all’effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all’articolo 32 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi; g) le spese relative all’acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione. Le somme complessivamente deducibili sono definite detraendo l’eventuale contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2, comma 1 e nel rispetto dei seguenti parametri: 1) per impianti fotovoltaici, eolici, e geotermici: somma deducibile non superiore al 50 % delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi; 2) per impianti termici solari: somma deducibile pari al 100 % delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di tre periodi; 3) per impianti di cogenerazione: somma deducibile non superiore al 50 % delle spese sostenute per un massimo di € 8.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di dieci periodi. Nei casi in cui l’Autorità per la Regolazione dei Servizi Pubblici e l’Energia (Autorità) accerti la particolare rilevanza dell’intervento, la somma massima deducibile annualmente per l’acquisto e l’installazione degli impianti indicati alla presente lettera g) è innalzata a € 15.000,00=. 2. A mente di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3° della Legge n.91/1984, la documentazione da allegare alla dichiarazione, ai fini dell’ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 1, è definita dall’Autorità.

  2. Art.2 (Incentivi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile o da cogenerazione) 1. Fatti salvi i limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti sul pertinente capitolo della Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici, in favore delle persone fisiche che acquistino ed installino, su immobili aventi funzione abitativa permanente o nei quali la funzione abitativa permanente sia prevalente, impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, 2 geotermici e di cogenerazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute nelle seguenti percentuali: a) per impianti fotovoltaici, eolici, geotermici e di cogenerazione: contributo pari al 10 % delle spese di acquisto ed installazione; b) per impianti termici solari: contributo pari al 20 % delle spese di acquisto ed installazione. 2. L’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione da parte di imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere sono agevolati mediante il riconoscimento, in favore delle imprese medesime, di un contributo pari al 100 % degli interessi corrisposti all’ente finanziatore calcolato sulla somma finanziata la quale è rimborsabile fino ad un massimo di cinque anni ed è pari al 100 % del valore degli impianti. Fatto salvo quanto disposto nel precedente periodo, il riconoscimento del predetto incentivo avviene con le modalità e condizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modificazioni e relativi Decreti e Regolamenti applicativi nonché nei limiti delle somme previste annualmente dalla Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici per i convenzionamenti agevolati di cui alla predetta Legge n.13/1993. 3. Nell’ordine di preferenza stabilito dall’articolo 7 della Legge n.13/1993 e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, gli interventi relativi all’installazione degli impianti di cui al comma 2, sono, relativamente a tutti i settori imprenditoriali rientranti nell’ambito di applicazione della predetta Legge n.13/1993 e successive modificazioni, al primo posto nell’ordine di preferenza di accoglimento della domanda.

  3. Art.3 (Aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni) 1. L’aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni prevista nella Tabella “E” aggiunta con Decreto Delegato 1 febbraio 2008 n.14 alle tabelle introdotte con Decreto 2 ottobre 1997 n.108 è ridotta, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla misura del 5%. 2. Alla voce numero 9) di cui alla predetta Tabella “E” è aggiunto il seguente periodo: “Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiali di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a 0,06 W/mK”.

  4. Art.4 (Sgravi al contributo di concessione) 1. Il contributo di concessione di cui all’articolo 13 della Legge 19 luglio 1995 n.87 dovuto alla Pubblica Amministrazione dai soggetti che effettuino le opere ed interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è diminuito delle seguenti percentuali: a) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) e di cui all’articolo1, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2): sgravio del 10 %; b) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3): sgravio del 20 %.

  5. Art.5 (Procedura per il riconoscimento degli incentivi) 1. La concessione degli incentivi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, è deliberata dall’Autorità la quale verifica, in particolare, che la documentazione presentata dal richiedente contenga analitica e puntuale descrizione dell’intervento per il quale si richiedono gli incentivi. 2. La concessione degli incentivi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, è deliberata dal Comitato per il Credito Agevolato di cui all’articolo 2 della Legge n.13/1993 previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Autorità. 3 3. La procedura per il riconoscimento dei sopra indicati incentivi, la documentazione da presentare all’Autorità ai fini dell’ottenimento degli stessi, le specifiche caratteristiche tecniche e dimensionali che gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile o da cogenerazione debbono possedere nonché le eventuali ulteriori condizioni e limiti cui è subordinato l’ottenimento degli incentivi medesimi sono definiti nel Regolamento e nel protocollo d’intesa adottato dall’Autorità a mente rispettivamente degli articoli 15 e 20 del Regolamento 11 settembre 2008 n.8.

  6. Art.6 (Incentivi per lo sfruttamento di biomasse e per la produzione di energia da FER nel settore agricolo) 1. A mente dell’articolo 43, comma 2, della Legge n.72/2008, il termine per l’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 38, comma 1, della predetta Legge è prorogato di 12 mesi. 2. Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, sono altresì, individuati gli incentivi in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli che acquistano, per la produzione di energia nell’azienda agricola, impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, e di cogenerazione.

  7. Art.7 (Aggiornamenti e modifiche) 1. Le tipologie di incentivi e gli interventi incentivati di cui ai precedenti articoli sono aggiornati e modificati con successivi Decreti Delegati. Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2009/1708 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Massimo Cenci – Oscar Mina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 4

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