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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 84 amending Delegated Decree No. 44 of 27 April 2012 laying down the Code on the Environment

صدر في 2016-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 84: Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 “Codice Ambientale”.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Environment, Forestry, Water
الكلمات المفتاحية
sustainable development, pollution control, environmental impact assessment (EIA), effluent waste water/discharge, hazards, flood, public health, fire management, freshwater pollution, potable water

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 12 luglio 2016 n.84 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 80, comma 5, della Legge 22 dicembre 2015 n.189; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 21 giugno 2016; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 “CODICE AMBIENTALE” Art. 1 Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all‘articolo 80, comma 5 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189, modifica ed aggiorna il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 – Codice Ambientale perseguendo i seguenti obiettivi: a) introdurre strumenti volti a garantire un più elevato livello di protezione dell‘ambiente e della salute umana, quali ad esempio il piano di gestione del rischio alluvioni, la valutazione ambientale strategica, il piano di sviluppo tecnologico; b) disciplinare alcune attività che, qualora non opportunamente regolamentate, possono arrecare danni, quali ad esempio la combustione di residui vegetali nei periodi di alto rischio per gli incendi boschivi o l‘apertura non controllata di captazioni, in particolare lungo i versanti; c) intensificare i controlli, quali quelli sui rifiuti e sulle acque destinate al consumo umano, inasprire alcune sanzioni, nonché introdurne di nuove per favorire il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni a salvaguardia dell‘ambiente e delle risorse naturali; d) rendere la normativa ancora più tutelante nei confronti dell‘ambiente promuovendo, altresì, lo sviluppo sostenibile ed elevati livelli di qualità della vita. Art. 2 L‘articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 3 (Commissione per la Tutela Ambientale) 1. La Commissione per la Tutela Ambientale (di seguito in breve CTA) è l‘organo con funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l‘applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice inerenti la tutela dell‘ambiente e, in particolare, la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque e dell‘aria, l‘inquinamento acustico, la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. La CTA è composta dal Segretario di Stato per il Territorio e l‘Ambiente, che la presiede, dal Segretario di Stato per l‘Industria, l‘Artigianato e il Commercio, dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, dal Segretario di Stato per i Rapporti con l‘Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e da quattro esperti nei settori di competenza, nominati dal Consiglio Grande e Generale per un periodo triennale con possibilità di un‘unica rielezione. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti predetti di cui almeno tre esperti. 4. Il Presidente può chiamare a far parte della Commissione, con voto consultivo, altri membri del Congresso di Stato, il Dirigente del Dipartimento Prevenzione, il Dirigente dell‘Ufficio Prevenzione Ambiente, altri funzionari dello Stato e rappresentanti delle categorie interessate. Può chiedere agli stessi, nonché a tecnici specialisti esterni qualora vi siano specifiche esigenze, relazioni e pareri. 5. Alla CTA, in particolare, competono: a) l‘approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di cui all‘articolo 23; b) l‘approvazione dei Piani di bonifica dei siti contaminati di cui all‘articolo 37; c) l‘eventuale individuazione delle aree di salvaguardia assoluta e di rispetto di cui all‘articolo 68; d) l‘approvazione del Piano di gestione e tutela delle acque di cui all‘articolo 94; e) l‘approvazione del Piano di risanamento per la qualità dell‘aria di cui all‘articolo 121; f) l‘approvazione della zonizzazione acustica del territorio di cui all‘articolo 125; g) l‘approvazione dei piani di sviluppo tecnologico di cui all‘articolo 144-bis ed esame dei ricorsi avverso alle ordinanze dell‘UPA emesse nell‘ambito dell‘attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del Titolo VII; h) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell‘ambiente nei riguardi dell‘immissione di sostanze inquinanti e dall‘approvvigionamento delle acque, dell‘occupazione del suolo, del dell‘inquinamento acustico e magnetico; i) l‘adozione dei Regolamenti attuativi previsti conseguimento di obiettivi di qualità dell‘aria, nei riguardi altresì delle fonti di rumore e dal presente Codice; l) l‘adozione di delibere e circolari interpretative ed applicative del presente Codice e dei Regolamenti attuativi; m) la formulazione di proposte al Congresso di Stato in tema di attuazione ed aggiornamento della normativa; n) l‘approvazione del Piano di risanamento acustico generale di cui all‘articolo 128; o) l‘approvazione del Piano di gestione dal rischio alluvioni di cui all‘articolo 94-bis; p) l‘approvazione del Piano di Azione Ambientale di cui all‘articolo 9ter; 6. I piani di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), n), o) e p) sono adottati dal Congresso di Stato. 7. La CTA adotta entro il 30 giugno 2017 i seguenti Regolamenti attuativi: a) regolamento per il reimpiego dei reflui zoo-agricoli; b) regolamento per il reimpiego di materiali biodegradabili; c) regolamento per la predisposizione delle garanzie finanziarie di cui all‘articolo 29, comma 7; d) regolamento per gli interventi di bonifica di siti contaminati di cui all‘articolo 37; e) regolamento per la prevenzione dei rischi idraulici di cui all‘articolo 77.‖. Art. 3 L‘articolo 4 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 4 (Collegio Tecnico) 1. Il Collegio Tecnico (di seguito in breve CT) è l‘organo tecnico formato dai quattro esperti di cui al comma 2 dell‘articolo 3, che nomina al proprio interno annualmente un coordinatore, cui compete il rilascio delle seguenti autorizzazioni: a) autorizzazioni per la gestione dei rifiuti con esclusione di quelle rilasciate dall‘UPA ai sensi dell‘articolo 6; b) autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e urbane; c) autorizzazione per stabilimento con emissioni in atmosfera; d) autorizzazioni per l‘installazione di nuove sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all‘articolo 145, comma 1; e) autorizzazione al reimpiego per reflui zoo-agricoli da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo la modulistica approvata dal CT medesimo; f) autorizzazione al reimpiego di materiali biodegradabili, da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo la modulistica approvata dal CT medesimo; g) autorizzazione per l‘apertura di captazioni di cui all‘articolo 86, da utilizzarsi nell‘ambito di attività di impresa; h) autorizzazione all‘iscrizione all‘Albo delle ditte abilitate alla bonifica dell‘amianto di cui all‘articolo 45 comma 2; i) autorizzazione alla restituibilità degli ambienti oggetto di bonifica da materiali contenenti amianto; l) approvazione del piano di risanamento, previo parere dell‘UPA, delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti di cui all‘articolo 145, comma 2; m) autorizzazioni per le sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti, di potenza compresa tra 5 e 15 Watt, di cui all‘articolo 145, comma 6. 2. Il CT ha, inoltre, facoltà di adottare delibere e circolari interpretative ed applicative del presente Codice dei Regolamenti attuativi. 3. Il CT è il referente tecnico dell‘Ufficio Prevenzione e Ambiente. 4. Al CT possono essere inoltrati i ricorsi di cui all‘articolo 184. 5. Nell‘esercizio della loro funzione i membri del CT assumono le stesse responsabilità e doveri stabiliti per i pubblici dipendenti.‖. Art. 4 All‘articolo 5 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente comma: ―6. Il Regolamento di cui alla lettera a) del precedente comma 5 è aggiornato dall‘AASS, mentre il Regolamento di cui alla lettera b) del precedente comma 5 è predisposto dall‘AASS entro il 31 dicembre 2016. Tali Regolamenti sono adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell‘articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183.‖. Art. 5 L‘articolo 6 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 6 (Ufficio Prevenzione e Ambiente) 1. L‘Ufficio Prevenzione e Ambiente (di seguito in breve UPA) svolge le funzioni indicate all‘articolo 35 dell‘Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188. In particolare, l‘UPA è deputato all‘espletamento dei seguenti compiti: a) in materia di gestione dei rifiuti: 1) accettare la dichiarazione di cui all‘articolo 24, comma 1; 2) gestire il Catasto dei rifiuti di cui all‘articolo 27; 3) svolgere la funzione di autorità competente di cui all‘articolo 31, comma 2; 4) eseguire funzioni connesse alla registrazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali in relazione agli impegni assunti negli accordi e intese con la Repubblica Italiana o di altri Stati europei; 5) curare la tenuta dell‘Albo delle ditte abilitate alla bonifica dell‘amianto di cui all‘articolo 45, comma 2; 6) curare la tenuta del Registro dell‘Amianto di cui all‘articolo 45, comma 3; 7) rilasciare le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto rifiuti; 8) rilasciare le autorizzazioni all‘intermediazione dei rifiuti; 9) programmare ed effettuare le ispezioni, ai sensi dell‘articolo 31, comma 12. b) in materia di difesa delle acque e gestione delle risorse idriche: 1) gestire un archivio digitale delle autorizzazioni e delle analisi periodiche dei produttori di acque reflue. Tale archivio è liberamente consultabile dal Gestore del servizio idrico integrato; 2) rilasciare le autorizzazioni per l‘apertura di captazioni di cui all‘articolo 86, commi 1 e 2; c) in materia di tutela dell‘aria: 1) gestire un archivio digitale delle autorizzazioni e delle analisi periodiche sulle emissioni autorizzate; 2) gestire il Catasto degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Capo II del Titolo V; 3) curare la tenuta del Registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui all‘articolo 111; d) in materia di tutela del territorio dall‘inquinamento acustico: 1) curare la tenuta e l‘aggiornamento dell‘Elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all‘articolo 137; 2) valutare la conformità del Piano di risanamento delle imprese di cui all‘articolo 129; e) in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: 1) gestire il Catasto delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all‘articolo 143; 2) autorizzare la modifica delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti ai sensi dell‘articolo 145, comma 1. 2. L‘UPA effettua attività di supporto al CT ed alla CTA e, in particolare, compie le istruttorie delle richieste di autorizzazione di competenza dei predetti organi. 3. Fatta salva la specifica competenza del Dipartimento di Prevenzione di cui al successivo articolo 7, l‘UPA esegue, altresì, l‘attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, di cui all‘articolo 44, comma 3e di cui ai Titoli IV, V, VI e VII, comminando le sanzioni pecuniarie amministrative e denunciando all‘autorità giudiziaria le condotte passibili di sanzioni penali. 4. L‘attività di vigilanza e controllo è effettuata tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA e dal CT. 5. Per l‘espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l‘UPA può, qualora lo ritenga opportuno, richiedere una valutazione anche alla CTA e/o al CT. 6. All'UPA, in relazione a quanto previsto dal Titolo VIII, competono le seguenti funzioni: a) informare il Capo del Servizio Protezione Civile (SPC) ai fini dell‘attivazione del Coordinamento per la Protezione Civile, in applicazione del principio di precauzione di cui all‘articolo 160; b) comminare le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all‘articolo 162, comma 3.‖. Art. 6 All‘articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto: ―3) effettuare i controlli esterni di cui all‘articolo 66-bis al fine di verificare la qualità dell‘acqua destinata al consumo umano.‖. Art. 7 L‘articolo 8 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 8 (Coordinamento per la Protezione Civile) 1. Al Coordinamento per la Protezione Civile di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.21 e successive modificazioni competono, in relazione a quanto previsto dal Titolo VIII, le seguenti funzioni: a) accertare i fatti e le cause del danno o della minaccia imminente di danno; b) individuare i trasgressori; c) valutare la gravità del danno o della minaccia; d) determinare le misure di prevenzione e riparazione da prendere a norma dell‘articolo 162, comma 4, lettera b) e dell‘articolo 163, comma 2, lettere b) e c); e) adottare le misure di prevenzione e riparazione nei casi di cui all‘articolo 162, comma 4, lettera c) e comma 5 e di cui all‘articolo 163, comma 2, lettere b) e d) e comma 3; f) attivare il procedimento di recupero dei costi dell‘attività di prevenzione e riparazione di cui all‘articolo 165; g) comminare le sanzioni pecuniarie amministrative; h) adottare le ordinanze di cui all‘articolo 162, comma 6, all‘articolo 163, comma 5 e all‘articolo 166; i) attivare l‘autorità giudiziaria e collaborare con la stessa nell‘accertamento dei reati; l) diffondere le informazioni in caso di calamità naturale o evento dannoso ai sensi dell'articolo 157. 2. Il Coordinamento per la Protezione Civile procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione di ogni altra autorità pubblica o di associazioni di categoria o di soggetti interessati o di organizzazioni che promuovono la protezione dell‘ambiente. La segnalazione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti al danno ambientale in questione; a tal fine, il Coordinamento per la Protezione Civile tiene conto delle segnalazioni che mostrino con verosimiglianza l‘esistenza di un caso di danno ambientale. 3. Ai fini dell‘espletamento delle competenze di cui al comma 1, il Coordinamento per la Protezione Civile si avvale, oltre che delle strutture operative della Protezione Civile di cui all‘articolo 7 della Legge n.21/2006, della collaborazione dell‘Avvocatura dello Stato e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata nonché di consulenze di liberi professionisti. 4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Coordinamento per la Protezione Civile si avvale dell‘UGRAA nonché dell‘UPA e del DP i quali ultimi esercitano i poteri di accertamento ed ispezione di cui all‘articolo 183.‖. Art. 8 Dopo l‘articolo 8 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è introdotto il seguente articolo: ―Art. 8-bis (Capo del Servizio di Protezione Civile) 1. Al Capo del Servizio Protezione Civile (di seguito in breve SPC), di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.21 e successive modificazioni, competono, in relazione a quanto previsto dal Titolo VIII, le seguenti funzioni: a) attivare il Coordinamento per la Protezione Civile, in applicazione del principio di precauzione di cui all‘articolo 160, in caso di azione di prevenzione di cui all‘articolo 162 e di azioni di riparazione di cui all‘articolo 163.‖. Art. 9 L‘articolo 9 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art.9 (Comitato Tecnico Scientifico e Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole) 1. Al Comitato Tecnico Scientifico di cui all‘articolo 19 e 20 della Legge n.126/1995 (di seguito in breve CTS) ed all‘Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA) competono, in relazione a quanto previsto dal Titolo IX e dal Titolo IX-bis, le funzioni indicate ai successivi commi. 2. Il CTS effettua la valutazione dell‘impatto ambientale (di seguito in breve VIA) e la valutazione ambientale strategica (di seguito in breve VAS), in conformità rispettivamente a quanto previsto dalle ―Linee Guida per la Valutazione dell‘Impatto Ambientale‖ di cui al Capo II del Titolo IX e dalle ―Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica‖ di cui al Capo II del Titolo IX-bis, sulla base delle seguenti modalità: a) avvalendosi, se del caso, di consulenze tecniche in ambiti specifici; b) richiedendo pareri agli uffici competenti; c) richiedendo al proponente ulteriori elementi informativi e valutativi; d) promuovendo, nei casi di particolare rilevanza, incontri pubblici. 3. Il CTS ha, inoltre, facoltà di adottare delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni di cui al Titolo IX e al Titolo IX-bis e dei Regolamenti attuativi del presente Codice. 4. Nell‘ambito del procedimento della VIA, l‘UGRAA espleta le seguenti funzioni: a) acquisisce ed istruisce gli screening e gli studi di impatto ambientale; b) inoltra ai promotori del procedimento le eventuali richieste di integrazione documentale; c) supporta a livello tecnico ed amministrativo il CTS nell‘effettuazione della VIA; d) verifica la rispondenza del progetto legale agli elaborati sottoposti alla VIA ed alle prescrizioni del CTS; e) gestisce i contratti autonomi di garanzia di cui all‘articolo 180. 5. L‘UGRAA è, inoltre, competente ad accertare gli illeciti ed a comminare le sanzioni pecuniarie amministrative nei casi di violazioni che comportino danno ambientale di cui agli articoli 43, 44 e 45 della Legge 16 novembre 1995 n.126. 6. Nell‘ambito del procedimento della VAS, l‘UGRAA espleta le seguenti funzioni: a) acquisisce ed istruisce i rapporti ambientali; b) dà pubblicità ai piani e ai relativi rapporti ambientali proposti ai fini della consultazione mediante pubblicazione in internet; c) inoltra ai proponenti del procedimento le eventuali richieste di integrazione documentale; d) supporta a livello tecnico ed amministrativo il CTS nel procedimento della VAS; e) verifica il recepimento delle prescrizioni del CTS nel piano e relativo rapporto ambientale; f) trasmette il piano medesimo all‘organo competente all‘approvazione del piano; g) pubblica in internet il piano adottato unitamente al rapporto ambientale e le misure relative al monitoraggio. 7. Entro il 31 dicembre 2016 il CTS adotta il Regolamento per gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento e demolizione e ricostruzione totale o parziale in zona agricola ai sensi dell‘articolo 172, comma 1, punto 12). 8. Per l‘espletamento delle funzioni di cui ai commi che precedono il CTS ha la facoltà di avvalersi dei seguenti funzionari: il Dirigente dell‘Ufficio Prevenzione e Ambiente; il Dirigente del Dipartimento Prevenzione; il Capo del Servizio Protezione Civile. Qualora vi siano specifiche esigenze sono chiamati a partecipare al CTS altri funzionari dello Stato e/o tecnici specialisti esterni, ai quali possono essere richiesti altresì relazioni e pareri.‖. Art. 10 Dopo l‘articolo 9 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono inseriti gli articoli 9-bis e 9 ter: ―Art. 9-bis (Forum di Agenda 21) 1. E‘ istituito il Forum di Agenda 21 a San Marino. 2. Il Forum di Agenda 21 è il centro propulsore di un programma di sviluppo partecipato da tutti i soggetti rilevanti a livello territoriale, finalizzato ad orientare il processo di elaborazione di Agenda 21 (Documento di Indirizzo delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo) con funzioni consultive, propositive e di verifica del Piano di Azione Ambientale di cui all‘articolo 9ter. 3. Il Forum di Agenda 21 è così composto: due Capitani di Castello o membri di Giunta delegati, di cui uno nominato Presidente dal Forum stesso; un rappresentante dell‘Università; un rappresentante delle associazioni ambientalistiche; un rappresentante dalle associazioni degli agricoltori; un rappresentante delle associazioni di categoria; un rappresentante delle associazioni sindacali. Il Presidente del Forum può invitare a partecipare ai lavori del Forum anche rappresentanti di altri gruppi di interesse. 4. Il Forum di Agenda 21 è un organismo autonomo e di carattere consultivo a supporto delle istituzioni sammarinesi, con le quali collabora nella definizione di una visione di sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi, nell'implementazione ed attuazione di strategie ed azioni condivise realizzate anche mediante il contributo volontario e responsabile della popolazione. I lavori del Forum si svolgono secondo la metodologia e le modalità previste nella Guida Europea all'Agenda 21 Locale, il suo funzionamento è regolamentato da un apposito Statuto. 5. Il Forum di Agenda 21 ha i seguenti compiti: a) produrre un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente entro 12 mesi dal suo insediamento; b) individuare gli obiettivi ambientali da proporre alla CTA ai fini della predisposizione e adozione di un Piano di Azione Ambientale da parte della CTA stessa entro ventiquattro mesi dal suo insediamento; c) monitorare l'attuazione del Piano di Azione Ambientale e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; d) valutare periodicamente l‘aggiornamento del Piano di Azione Ambientale; e) fungere da organo consultivo e propositivo per il Governo e l'Amministrazione nel valutare la sostenibilità ambientale dei provvedimenti in programma prima della loro approvazione. 6. L‘Amministrazione assolve le seguenti funzioni: a) svolgere un servizio di segreteria per agevolare il funzionamento del Forum attraverso l‘Ufficio Prevenzione e Ambiente; b) mettere a disposizione i dati degli uffici preposti alla gestione e tutela dell'ambiente, in modo tale da contribuire al buon esito dei lavori del Forum; c) valutare annualmente, sulla base di un programma di lavoro predisposto dal Forum, lo stanziamento di un fondo spese necessario allo svolgimento delle sue attività; d) valutare gli obiettivi e le azioni proposte dal Forum ai fini della redazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Azione Ambientale. 7. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può integrare i compiti del Forum. Art. 9-ter (Piano di Azione Ambientale) 1. Il Piano di Azione Ambientale viene approvato dalla CTA su indicazione degli obbiettivi proposti dal Forum di cui all‘articolo 9-bis ed è volto a migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini. 2. Il Piano di Azione Ambientale comprende un‘analisi del Rapporto sullo stato dell‘ambiente, di cui alla lettera a) del comma 5 dell‘articolo 9-bis, e le azioni concrete e necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, definendo gli attori responsabili della sua attuazione e gli strumenti necessari. 3. Il Piano di Azione Ambientale deve contenere i seguenti elementi: a) analisi dei problemi e delle opportunità individuati dal Forum di cui all‘articolo 9-bis; b) individuazione degli obiettivi (target) a breve e lungo termine con indicazione delle priorità di intervento; c) verifica dello stato di attuazione e sviluppo di azioni correttive; d) promozione di un confronto con i portatori di interesse per la verifica dell‘efficacia del Piano di Azione Ambientale; e) valutazione della sintonia di tale Piano con altri piani e programmi di pianificazione e/o gestione ambientale e territoriale; f) valutazione dei risultati ed eventuale revisione del Piano di Azione Ambientale.‖. Art. 11 Il comma 5 dell‘articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―5. Il presente Titolo persegue, inoltre, le seguenti finalità: a) classificare i rifiuti prodotti nel territorio sammarinese in modo corrispondente al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) istituito dalla decisione della Commissione n.2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni adottandone i relativi codici; b) disciplinare aspetti concernenti la gestione ed il trasporto dei rifiuti all‘interno del territorio della Repubblica di San Marino; c) regolamentare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, Regioni e/o Enti locali, secondo gli accordi tra il Governo della Repubblica di San Marino ed i Governi, le Regioni e/o gli Enti locali di tali Stati.‖. Art. 12 L‘articolo 12 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: ―h) «gestione dei rifiuti» la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;‖ b) al comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente lettera: ―dd) «ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un‘impresa, intermediari e commercianti, una spedizione transfrontaliera di rifiuti e il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui all‘articolo 31.‖. Art. 13 L‘articolo 17 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 17 (Cessazione della qualifica del rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale ai sensi dell‘articolo 12, comma 1, lettera a) quando sia sottoposto a un‘operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) sia prodotto da un‘operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) la sostanza o l‘oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; c) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; d) la sostanza o l‘oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e) l‘utilizzo della sostanza o dell‘oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull‘ambiente o sulla salute umana. 2. Sulla base dei criteri, requisiti e condizioni previsti al comma 1, la CTA definisce le caratteristiche dei materiali ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, le sostanze e i prodotti secondari. 3. I criteri includono valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull‘ambiente e sulla salute. Tali valori limite sono definiti dalla CTA.‖. Art. 14 L‘articolo 18 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 18 (Smaltimento dei rifiuti) 1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all‘articolo 15. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l‘applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell‘ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 3. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all‘articolo 20, comma 1, lettera e), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. E‘ sempre obbligatorio comunicare tali operazioni alla Polizia Civile. Dall‘ 1 maggio al 30 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali deve essere preventivamente autorizzata dalla Polizia Civile. La Protezione Civile congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale (UPA e UGRAA) hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all‘aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).‖. Art. 15 I commi 1 e 2 dell‘articolo 23 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono sostituiti dai seguenti: ―1. Il piano di gestione dei rifiuti viene approvato dalla CTA ed è volto a fissare precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti e di aumento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero. 2. Il piano di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 ha di norma validità quinquennale, ma può essere soggetto a revisione anticipata al fine di fissare nuovi obiettivi. Tale piano copre l‘intero territorio della Repubblica di San Marino.‖. Art. 16 Dopo l‘articolo 25 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è introdotto il seguente articolo: ―Art. 25-bis (Controllo tracciabilità del rifiuto) 1. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale, la gestione dei rifiuti deve avvenire previa autorizzazione di cui all‘articolo 29 nel rispetto: a) degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all‘articolo 26 e del formulario di identificazione di cui all‘articolo 30; b) degli obblighi relativi al Catasto dei rifiuti di cui all‘articolo 27; c) degli obblighi per le spedizioni transfrontaliere di cui all‘articolo 31.‖. Art. 17 Il comma 3 dell‘articolo 27 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―3. E‘ tenuto a comunicare annualmente all‘UPA le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti, ai fini dell‘elaborazione dei dati, chiunque effettui a titolo professionale le seguenti attività: a) attività di raccolta e trasporto di rifiuti; b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; d) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all‘articolo 19, comma 3, lettere c), d), g).‖. Art. 18 L‘articolo 29 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 29 (Autorizzazioni) 1. Chiunque effettui l‘attività di gestione dei rifiuti all‘interno del territorio della Repubblica di San Marino deve essere autorizzato, per quanto di competenza, dal CT o dall‘UPA. I mezzi dell‘AASS o di imprese incaricate dall‘AASS, deputati al trasporto di qualsiasi genere di rifiuto, devono essere dotati di un sistema satellitare di controllo, collegato alla centrale di controllo presso l‘AASS. 2. Alla domanda di autorizzazione per attività di gestione rifiuti, da inviare al CT o all‘UPA per quanto di competenza, redatta su apposita modulistica approvata dal CT medesimo, è allegata una relazione tecnica che contiene le modalità adottate nella manipolazione dei rifiuti, la tipologia ed i quantitativi di questi ultimi nonché ulteriori specifiche richieste dal CT. 3. La domanda di autorizzazione è presentata subordinatamente all‘ottenimento della licenza all‘esercizio delle attività di cui al presente articolo. Il conseguente avvio dell‘attività è subordinato all‘ottenimento dell‘autorizzazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, in centri autorizzati all‘interno del territorio della Repubblica di San Marino. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti che non eccedano i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, non superino il limite massimo di trasporto complessivo di 100 chilogrammi o 100 litri all‘anno. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai soggetti di cui all‘articolo 30 comma 7, lettera d). 5. La richiesta di rinnovo dell‘autorizzazione alla gestione dei rifiuti presentata entro i termini di cui al presente articolo consente di procrastinare la validità fino alla deliberazione del CT o dell‘UPA per quanto di competenza. 6. Per gli impianti di trattamento rifiuti alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2 sono allegate la deliberazione del CTS relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale e la relazione di cui al comma 2, contenente altresì i presidi previsti ai fini di impedire i rischi di inquinamento dell‘ambiente. 7. L‘autorizzazione per gli impianti di trattamento rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi è subordinata alle garanzie finanziarie conformi a quanto predisposto dal Regolamento attuativo della CTA. 8. L‘autorizzazione di cui al presente articolo è concessa per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile previa richiesta di rinnovo da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza dell‘autorizzazione stessa. 9. Il CT o l‘UPA, per quanto di competenza, ha facoltà di revocare le autorizzazioni per le attività di cui al presente articolo qualora, a seguito dei controlli, risultino difformità ovvero non siano soddisfatte condizioni e/o prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. L‘autorizzazione è sospesa, previa ordinanza, per un periodo massimo di sei mesi; decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell‘ordinanza, l‘autorizzazione è revocata.‖. Art. 19 All‘articolo 30, comma 7 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: ―d) trasporto di rifiuti speciali, da parte di soggetti che effettuano la sostituzione di impianti e/o attrezzature facendosi carico del ritiro di quanto sostituito, fino al deposito temporaneo presso la propria azienda.‖. Art. 20 L‘articolo 31 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 31 (Spedizioni transfrontaliere) 1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 9 e 10, le spedizioni dei rifiuti speciali dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana o di altri Stati europei con i quali ci siano Accordi bilaterali avvengono in conformità alle prescrizioni dettate dalle seguenti fonti: a) articoli 41, 42 e 43 e Titolo II del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni; b) Allegati e normativa comunitaria ed internazionale richiamati dalle disposizioni contenute nel Titolo II del Regolamento CE n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni; c) accordi ed intese bilaterali stipulati dalla Repubblica di San Marino. 2. Ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 1, numero 19 del Regolamento CE n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni l‘UPA svolge il ruolo di ―autorità competente‖. 3. Per espletare la procedura di notifica il notificatore, ai sensi dell‘articolo 12, comma 3, si avvale dei documenti rilasciati dall‘autorità competente di spedizione di seguito elencati: a) documento di notifica predisposto in conformità al modello di cui all‘―Allegato 1A‖ al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche; b) documento di movimento predisposto in conformità al modello di cui all‘―Allegato 1B‖ al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche. Il rilascio da parte dell‘UPA delle notifiche autorizzative deve tenere conto delle quantità annue autorizzate. 4. Le spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali sono di € 150,00 per ogni modulo di notifica e di € 15,00 per ogni modulo di movimento. Tali corrispettivi possono essere aggiornati tramite delibera della CTA. 5. La notifica è corredata dalle informazioni e documenti indicati nell‘Allegato II, Parti 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L‘autorità competente di spedizione ha, inoltre, facoltà di richiedere al notificatore le informazioni ed i documenti aggiuntivi di cui all‘Allegato II del predetto Regolamento (CE) nonché ogni ulteriore certificazione che riterrà necessaria, in particolare, al fine di verificare periodicamente l‘assenza di condanne per spedizione illegale di rifiuti o per altri atti illeciti relativi alla protezione dell‘ambiente. 6. La garanzia finanziaria di cui all‘articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni è predisposta in conformità al modello di cui all‘Allegato E del presente Codice e per un importo da calcolarsi sulla base dello schema di calcolo di cui all‘Allegato F del presente Codice ed è costituita dal notificatore o da altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, in favore dell‘Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, a copertura delle spese di cui all‘articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In considerazione di specifiche esigenze legate alla gestione del rifiuto, la CTA ha facoltà di autorizzare l‘UPA ad accettare garanzie finanziarie difformi dal predetto modello, fermo restando il rispetto delle finalità di cui al precitato articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Gli obblighi informativi di cui all‘articolo 18 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono assolti mediante la trasmissione, da effettuarsi entro tre giorni dall‘avvenuta spedizione, all‘autorità competente di spedizione, di copia del documento contenuto nell‘Allegato VII del Regolamento medesimo, predisposto in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 18. 8. L‘autorità competente ha facoltà di intimare, mediante ordinanza, la produzione da parte del notificatore di referto analitico per la classificazione del rifiuto oggetto di notifica nonché di acquisire dal notificatore o dal soggetto organizzante la spedizione, fatto salvo l‘obbligo di riservatezza gravante sull‘autorità medesima, dati ed informazioni utili ai fini di ispezione, controllo dell‘applicazione, programmazione e statistica relativi ai rifiuti destinati ad essere smaltiti e recuperati fuori dal territorio della Repubblica di San Marino. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, Regioni e/o Enti locali con i quali la Repubblica di San Marino abbia stipulato appositi accordi o intesa in materia di gestione dei rifiuti. 10. In ogni caso, i termini e condizioni dettati dagli accordi e intese bilaterali stipulati fra la Repubblica di San Marino e Stati, Regioni e/o Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, prevalgono, qualora difformi, su quanto prescritto dal presente articolo. 11. Il produttore iniziale di rifiuti e il nuovo produttore di rifiuti, su eventuale richiesta dell'UPA, devono presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la previsione dei quantitativi per l'anno successivo, espressi in tonnellate di rifiuto per singolo codice CER. 12. L‘autorità competente può effettuare in qualsiasi momento le ispezioni di cui all‘articolo 12, comma 1, lettera dd) di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento in conformità dell‘articolo 50 del Regolamento CE 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Sono vietate le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti tra la Repubblica di San Marino e Stati, Regioni e/o Enti locali con cui la Repubblica di San Marino non abbia stipulato specifici accordi.‖. Art. 21 L‘articolo 37 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 37 (Bonifica di siti contaminati) 1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla CTA mediante l‘adozione di un Regolamento. I piani di bonifica dei siti contaminati, elaborati nel rispetto dei criteri generali di cui al presente Titolo e del predetto Regolamento, sono approvati dalla CTA.‖. Art. 22 All‘articolo 38 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente comma: ―4. Nell‘ambito dell‘attività di vigilanza sul trasporto rifiuti, le Forze di Polizia possono eseguire il fermo cautelativo degli automezzi e del relativo carico quando sono riscontrate le violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 riferite ai rifiuti pericolosi. Gli atti del fermo sono tempestivamente inviati all‘UPA, che trasmette il relativo rapporto al Magistrato inquirente il quale, entro settantadue ore, previa la convalida del fermo, decreta il sequestro del veicolo ovvero la riconsegna del mezzo all‘avente diritto. Decorsi trenta giorni dalla notifica del decreto con il quale viene disposta la restituzione dell‘automezzo e del relativo carico all‘avente diritto senza che questi abbia provveduto al loro ritiro, il Commissario della Legge dispone che il veicolo ed il carico siano devoluti all‘Erario o, se del caso, distrutti o smaltiti. Avverso il provvedimento di cui sopra l‘avente diritto può presentare reclamo entro dieci giorni dalla notifica del decreto di assegnazione, distruzione o smaltimento. Il costo dello smaltimento del veicolo e del suo carico è addebitato al soggetto responsabile dell‘infrazione e in via solidale al proprietario del veicolo. Fino all‘emanazione di apposito regolamento da parte del Congresso di Stato il Commissario della legge stabilisce le tariffe per l‘asporto e custodia di beni oggetto di fermo amministrativo, di sequestro e di richiesta di pignoramento. Le somme relative alle tariffe di cui al precedente comma, per le quali il debitore non abbia provveduto al pagamento entro le scadenze previste, sono riscosse secondo le modalità e procedure di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.‖. Art. 23 L‘articolo 39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 39 (Sanzioni amministrative) 1. La violazione dei divieti di cui all‘articolo 28, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani e l‘abbandono di rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi in violazione delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Nel caso di violazione dei divieti di cui all‘articolo 28, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell‘articolo 28, comma 1, lettere a) e b) la sanzione è raddoppiata tanto nella misura minima che in quella massima. 2. Le sanzioni di cui al comma 1, primo periodo si applicano anche in caso di irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti abilitati all‘esecuzione della raccolta ―porta a porta‖ dei rifiuti urbani e assimilati, così come disciplinata dall‘AASS mediante propri regolamenti. 3. Fatta salva l‘eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 i seguenti soggetti: a) il produttore o detentore che ometta di presentare o di aggiornare la dichiarazione di cui all‘articolo 24, commi 1 e 2; b) i soggetti di cui all‘articolo 27, comma 3 che omettono di presentare o presentano irregolarmente la comunicazione ivi prevista; c) il produttore o detentore che si avvalga per la gestione dei rifiuti di soggetti non autorizzati ai sensi dell‘articolo 29 o che non rispetti i termini di cui all‘articolo 31, comma 7; d) chiunque utilizzi un‘area a qualsiasi destinazione urbanistica come deposito o per lo stoccaggio di rifiuti o di materiali in assenza o difformità dalle autorizzazioni previste all‘articolo 29; e) chiunque non rispetti le disposizioni previste all‘articolo 18, comma 3. 4. Fatta salva l‘eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 750,00 a € 3.000,00: a) i soggetti di cui all‘articolo 27, comma 3 che omettono di tenere o tengono irregolarmente il registro di carico e scarico previsto all‘articolo 26; b) i soggetti autorizzati che effettuino il trasporto di rifiuti in assenza o in difformità del formulario di cui all‘articolo 30 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall‘articolo 31 per le operazioni di trasporto transfrontaliero; c) i soggetti non esercitanti professionalmente l‘attività di trasporto dei rifiuti, che effettuino il trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni stabiliti dall‘articolo 29, comma 4; d) i soggetti che non rispettino gli obblighi e/o le prescrizioni eventualmente contenute nell‘autorizzazione; e) i soggetti che trasportano rifiuti non pericolosi in assenza dell‘autorizzazione di cui all‘articolo 29. 5. In caso di violazione alle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dalla CTA a mente dell‘articolo 32, comma 1 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. 6. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la facoltà di oblazione volontaria di cui all‘articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata. 7. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell‘infrazione, e non è ammesso l‘esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all‘articolo 33 della Legge n.68/1989. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal CT o dall‘UPA, i medesimi possono sospendere l‘autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi; decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto richiesto, l‘autorizzazione è revocata. 8. E‘ recidivo chi, nei cinque anni precedenti l‘ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa 9. In relazione alle infrazioni di cui al comma 4 punti b), c) ed e), le Forze di Polizia possono emettere direttamente le sanzioni amministrative. I conducenti residenti all‘estero o che si trovino alla guida di un veicolo non immatricolato nella Repubblica di San Marino devono provvedere all‘immediato pagamento dell‘importo corrispondente alla metà del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione contestata o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, il funzionario provvede al ritiro cautelare di un documento di identità o del veicolo, che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.‖. Art. 24 All‘articolo 43, comma 1 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: ―h) edifici a destinazione d‘uso privato: gli edifici classificati ‗‗GRUPPO A, E (punti 1-2-3-4c)‘‘ all‘articolo 183, Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; i) edifici a destinazione d‘uso collettiva: ‗‗GRUPPO B, C, D, E, (punti 4a-4b-5-6-7-8-9), F, G‘‘, all‘articolo 183, Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie.‖. Art. 25 Il comma 2 dell‘articolo 44 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―2. In relazione all‘ambiente di lavoro si prescrive che: a) la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi ove si bonifica o si smaltisce amianto non può superare i seguenti valori limite, espressi come media ponderata su un periodo di otto ore: 1) 0, 1 fibre per centimetro cubo; b) il valore massimo di esposizione per 15 minuti non deve superare più di 5 volte i livelli indicati precedentemente.‖. Art. 26 L‘articolo 45 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: ―2-bis. L‘iscrizione all‘Albo di cui al precedente comma ha validità triennale ed è rinnovabile previa richiesta di rinnovo, da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza della stessa. La richiesta di rinnovo di iscrizione a tale Albo, presentata entro i termini sopra indicati, consente di procrastinare la validità fino alla deliberazione del CT.‖. b) il comma 4 è abrogato. Art. 27 L‘articolo 46 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 46 (Controllo operazioni di bonifica e gestione del rifiuto) 1. Le ditte incaricate inviano all‘UPA e al DP, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l‘anno precedente, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti di amianto che sono stati oggetto dell‘attività di bonifica e gestione del rifiuto; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all‘amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell‘ambiente.‖. Art. 28 Il comma 5 dell‘articolo 47 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―5. Se il DP, acquisito il parere dell‘UPA, non rilascia prescrizioni entro venticinque giorni dall‘invio della documentazione di cui al comma 3, la ditta incaricata può eseguire i lavori, previa comunicazione scritta al DP dell‘inizio lavori e ferma restando la sua responsabilità per quanto riguarda l‘osservanza delle disposizioni del presente Capo.‖. Art. 29 L‘articolo 61 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: ―g) prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico e danni da alluvione agli elementi esposti.‖ b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: ―h) il risanamento idrogeologico.‖. Art. 30 L‘articolo 62 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) al comma 1, dopo la lettera lll) sono aggiunte le seguenti lettere: ―mmm) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; nnn) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un‘unica foce, a estuario o delta; ooo) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume; ppp) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate; qqq) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; rrr) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; sss) alluvione: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte da acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari; ttt) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.‖. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ―2. Ai fini del presente Titolo si intendono, altresì, integralmente recepite le definizioni di cui alla Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche ed integrazioni.‖. Art. 31 L‘articolo 63 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 63 (Obiettivo di qualità per specifica destinazione) 1. Sono acque a specifica destinazione: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; c) le acque superficiali generiche; d) le acque sotterranee; e) le acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile.‖. Art. 32 Dopo l‘articolo 66 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono introdotti gli articoli 66 bis e 66-ter: ―Art. 66-bis (Controlli) 1. I controlli interni ed esterni sono intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente Capo. 2. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con il DP. 3. I controlli esterni sono svolti dal DP per verificare la qualità dell‘acqua destinata al consumo umano. I punti di prelievo e le frequenze dei campionamenti dei controlli sono approvati dalla CTA. I valori di parametro fissati nella Direttiva 1998/83/CE e successive modifiche ed integrazioni devono essere rispettati, con opportune frequenze di campionamento, nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nei punti di consegna; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna. 4. Per gli edifici e le strutture in cui l‘acqua è fornita al pubblico, il titolare e il responsabile della gestione dell‘edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nella Direttiva 1998/83/CE e successive modifiche ed integrazioni, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l‘acqua fuoriesce dal rubinetto. 5. Il DP assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma della Direttiva 1998/83/CE e successive modifiche ed integrazioni, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dal DP in base alla Tabella 2/I dell‘Allegato I del presente Codice. 6. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. Art. 66-ter (Provvedimenti e limitazioni dell'uso) 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 66, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma della Direttiva 1998/83/CE e successive modifiche ed integrazioni, il DP comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, può avvalersi della CTA e proporre alla stessa l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate. 2. Nei casi di cui al comma che precede il gestore, sentito il DP e la CTA, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari al ripristino della qualità delle acque erogate.‖. Art. 33 Il comma 3 dell‘articolo 69 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―3. Per lo smaltimento finale di acque reflue domestiche prodotte da insediamenti, installazioni o edifici isolati non ancora serviti da rete fognaria è consentito lo scarico sul suolo secondo le indicazioni del Regolamento di gestione del Servizio idrico integrato dell‘AASS di cui all‘articolo 5, comma 5, lettera b) e delle normative vigenti in materia, mediante l‘individuazione di specifici sistemi, pubblici o privati, che permettano di raggiungere un livello di protezione ambientale equiparabile a quello che si otterrebbe mediante rete fognaria. L‘adeguamento di tali scarichi a detti sistemi deve avvenire entro i termini previsti dal Regolamento e dalle normative di cui sopra.‖. Art. 34 Il comma 6 dell‘articolo 70 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―6. Salvo quanto previsto dall‘articolo 75, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da: 1) attività di vendita al dettaglio di alimenti (es: alimentari, macellerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, piadinerie, e simili); 2) somministrazione di alimenti e bevande (es: mense, bar, pub, ristoranti, e simili); 3) attività di produzione non industriale di alimenti e conserve alimentari (es: apicoltori, birrerie, conserviere e simili) e prodotti cosmetici (saponerie, e simili); 4) attività di servizi (es: parrucchieri, tolettatura animali, estetisti, odontotecnici, campeggi, alberghi, locande, gommisti, attività edili, lavanderie artigianali, lavanderie a secco a ciclo chiuso, lavanderie automatiche, e simili). b) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, verificate tramite analisi chimico/fisiche. La CTA, se necessario, previo riferimento dell‘UPA, individua specifiche tecniche atte alla caratterizzazione di tali acque reflue.‖. Art. 35 Il comma 2 dell‘articolo 74 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del Regolamento di gestione del Servizio idrico integrato dell‘AASS di cui all‘articolo 5, comma 5, lettera b) e le normative vigenti in materia.‖. Art. 36 L‘articolo 76 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ―1. L‘utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e da piccole aziende agroalimentari è soggetta ad autorizzazione di cui all‘articolo 4, comma 1, lettera e).‖. b) dopo il comma 3. è aggiunto il seguente comma: ―4. Sono esclusi dall‘utilizzazione agronomica le deiezioni derivanti da allevamenti suinicoli.‖. Art. 37 L‘articolo 78 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: ―5. La domanda di autorizzazione è indirizzata al CT in conformità alla modulistica approvata dal CT medesimo. In caso di domanda di autorizzazione in deroga ai parametri di cui all‘Allegato J del presente Codice, l‘UPA acquisisce parere dall‘AASS prima di inoltrare la domanda di autorizzazione al CT.‖. b) il comma 9 è sostituito dal seguente: ―9. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali di cui all‘articolo 70, comma 6, in reti fognarie sono sempre ammessi nell‘osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e delle normative vigenti in materia e non necessitano dell‘autorizzazione di cui ai commi 1 e 2. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali di cui all‘articolo 70, comma 6, provenienti dagli agglomerati, immessi nella rete fognaria e collegati al depuratore, devono essere allacciati in conformità al Regolamento di gestione del Servizio idrico integrato dell‘AASS di cui all‘articolo 5, comma 5, lettera b) ed alle normative vigenti in materia.‖. Art. 38 All‘articolo 79 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente comma: ―4. I proprietari delle lottizzazioni private, ove già non abbiano provveduto, hanno l‘obbligo di eseguire lo sdoppiamento delle reti fognarie nell‘ambito della proprietà privata ai fini dell‘allaccio ai collettori della rete pubblica entro il 30 giugno 2018, ferma restando la suddivisione degli oneri prevista dalla Legge 4 maggio 1979 n. 22.‖. Art. 39 L‘articolo 86 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 86 (Captazioni) 1. Chiunque intenda realizzare l‘apertura di captazioni di acque sotterranee e di falda, diverse dal Pubblico Acquedotto ed escluso per il consumo umano, deve presentare apposita domanda di autorizzazione all'UPA. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da relazione redatta da un tecnico abilitato, geologo o ingegnere, che valuti la fattibilità dell'opera di captazione, anche attraverso specifiche campagne di indagini volte ad accertare lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, geometria, potenzialità, vulnerabilità e caratteristiche degli acquiferi e gli effetti indotti dall'esecuzione di tale captazione. La relazione deve approfondire tutti gli aspetti idrogeologici, la stabilità dei versanti e l'integrità degli edifici ed infrastrutture limitrofe alla captazione. L'UPA rilascia l‘autorizzazione previo parere di competenza del SPC e dell‘AASS. 2. Chiunque intenda realizzare in via straordinaria l‘apertura di captazioni di acque superficiali, diverse dal Pubblico Acquedotto ed escluso per il consumo umano, deve presentare apposita domanda di autorizzazione all'UPA. L'UPA rilascia l‘autorizzazione previo parere di competenza del SPC, dell‘AASS, dell‘UGRAA e del Centro Naturalistico Sammarinese (CNS). 3. L‘apertura di captazioni diverse dal Pubblico Acquedotto da utilizzarsi nell‘ambito di attività di impresa è soggetta ad autorizzazione del CT, previa istruzione della domanda da parte dell‘UPA, ed al pagamento di una tassa di concessione, stabilita dal Congresso di Stato sentito il Gestore del servizio idrico integrato. La domanda di autorizzazione per l‘apertura di captazioni di acque sotterranee e di falda e di captazioni di acque superficiali è corredata dalla documentazione e dei pareri previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentate in conformità alla modulistica approvata dal CT. 5. E' facoltà dell'UPA, acquisito parere del SPC e dell‘AASS, interdire le captazioni idriche qualora le stesse generino problematiche di stabilità dei versanti, subsidenza, danni ad edifici, infrastrutture e di approvvigionamento idrico. E‘ inoltre facoltà dell‘Amministrazione emanare ordinanze di restrizione dell‘impiego della risorsa idrica nei periodi di particolare siccità anche per le captazioni di cui ai superiori commi.‖. Art. 40 Il comma 2 dell‘articolo 93 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è abrogato. Art. 41 Il comma 4 dell‘articolo 94 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―4. Il Piano di gestione e tutela delle acque è approvato dalla CTA e successivamente adottato dal Congresso di Stato. Le successive revisioni e gli aggiornamenti sono effettuati ogni sei anni.‖. Art. 42 Al Titolo IV, dopo l‘articolo 94 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è inserito il Capo VI-bis, composto dagli articoli 94-bis e 94-ter: ―CAPO VI-bis PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI Art. 94-bis (Finalità) 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni rappresenta uno strumento finalizzato a ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture. Alcune attività umane, come l'incremento degli insediamenti, unitamente alla riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo ed ai cambiamenti climatici, contribuiscono ad aumentare la probabilità e ad aggravare gli impatti negativi delle alluvioni. Art. 94-ter (Piano di gestione del rischio di alluvioni) 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, che definisce gli obiettivi a cui deve riferirsi il Piano medesimo. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni comprende, oltre gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente Capo, tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni ed in particolare le misure di prevenzione e protezione, comprese le previsioni di alluvioni ed i sistemi di allertamento che tengono conto delle caratteristiche idrografiche del territorio. 3. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni può anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo ed il miglioramento di ritenzione delle acque. 4. Il Piano di gestione del rischio da alluvioni contiene, in particolare: a) la valutazione preliminare del rischio alluvioni, che comprende una mappa del territorio in cui vengono individuate le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni; b) la mappa della pericolosità da alluvione, che contiene la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo scenari: di scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni); elevata probabilità di alluvioni, se opportuno; c) la mappa del rischio di alluvioni, che indica le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell‘ambito degli scenari definiti alla precedente lettera b) ed espresse in termini di: numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati, tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata ed altre informazioni considerate utili a tal fine; d) gli obiettivi per la gestione del rischio di alluvioni; e) le misure per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera d). 5. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni viene approvato dalla CTA e successivamente adottato dal Congresso di Stato. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni e tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici.‖. Art. 43 L‘articolo 99 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ―6. L‘apertura di captazioni non autorizzate, ai sensi dell‘articolo 86, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00.‖. b) dopo il comma 8. sono aggiunti i seguenti commi: ―8-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire € 1.500,00 a € 30.000,00. 8-ter. Si applica la sanzione prevista al precedente comma a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 3, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale. 8-quater. Il mancato rispetto dell‘obbligo previsto all‘articolo 79, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 4.500,00.‖. Art. 44 Il comma 10 dell‘articolo 108 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―10. Nei casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con metodi automatici continui, le imprese devono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procedere periodicamente alla calibrazione, di concerto e con la supervisione dell‘UPA. Nei casi di cui al presente comma, il limite di emissione si intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l‘effettivo funzionamento dell‘impianto, nell‘arco delle ventiquattro ore, è inferiore od uguale al limite di emissione stabilito e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite.‖. Art. 45 L‘articolo 141 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ―1. Le norme contenute nel presente Titolo si applicano agli impianti per radiodiffusione, agli impianti radioelettrici per servizi di comunicazioni mobili, agli impianti radioelettrici di tipo punto-punto e punto-multipunto ed agli elettrodotti.‖. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ―3. Gli apparati dei radioamatori e gli apparati radioelettrici radiotrasmittenti di debole potenza sono disciplinati con apposito decreto delegato.‖. Art. 46 L‘articolo 142 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: ―c) impianti radioelettrici per servizi di comunicazioni mobili: tutti gli impianti radioelettrici per trasmissioni di segnali, con particolare riferimento agli impianti per la telefonia mobile (stazioni radio base e microcelle): sono le stazioni di terra dei servizi di telefonia mobile ivi compresi i ponti radio, destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete di servizio;‖ b) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: ―g) impianti radioelettrici di tipo punto-punto e punto-multipunto: link radioelettrici di collegamento tra due o più punti fissi, mediante ponti radio.‖. Art. 47 Dopo l‘articolo 144 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 è aggiunto il seguente articolo: ―Art. 144-bis (Procedura per la presentazione dei piani di sviluppo tecnologico) 1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici di cui all‘articolo 141, comma 1 nel territorio della Repubblica di San Marino i concessionari/gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano all‘UPA il piano di sviluppo tecnologico che intendono realizzare. 2. Il piano di sviluppo tecnologico deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico: a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione; b) cartografia con 1'indicazione degli impianti esistenti nel territorio della Repubblica; c) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare. Il piano di sviluppo tecnologico deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti. 3. L‘UPA effettua l‘istruttoria del piano di sviluppo tecnologico avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del CT. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di sviluppo tecnologico, l‘UPA richiede ai concessionari/gestori le eventuali necessarie integrazioni. 4. La CTA delibera in merito ai piani di sviluppo tecnologico entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione. I piani autorizzati sono pubblicati secondo le procedure previste per la trasparenza degli atti amministrativi.‖. Art. 48 L‘articolo 145 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 145 (Autorizzazioni) ―1. Gli esercenti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici devono presentare al CT richiesta di autorizzazione per l‘esercizio della nuova sorgente o all‘UPA per la modifica di sorgente esistente, secondo le procedure di cui all‘articolo 182. Alla richiesta è allegata documentazione attestante le caratteristiche tecniche e di esercizio dell‘impianto e le misurazioni dei livelli di esposizione entro una distanza di 200 metri dall‘impianto stesso nei luoghi ove è consentito l‘accesso alla popolazione ed è possibile la sua presenza per periodi di tempo superiori alle quattro ore. Oltre alle misurazioni si potrà fare riferimento, per l‘attestazione del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela, a stime effettuate attraverso modelli di calcolo conformi a quanto previsto dalle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Il CT e l‘UPA, per quanto di rispettiva competenza, procedono alla disamina delle pratiche secondo specifico regolamento adottato dalla CTA medesima. Le richieste di autorizzazione delle nuove sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e della modifica di sorgenti esistenti, in relazione all‘uso delle frequenze e ai servizi di telecomunicazioni, sono subordinate all‘approvazione dei piani di sviluppo tecnologico di cui all‘articolo 144bis. A tali richieste è allegato il parere preventivo del Settore Telecomunicazioni. 2. Gli esercenti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti non conformi alle disposizioni del presente Capo, oltre ad essere soggetti alle sanzioni previste, devono presentare un piano di risanamento al CT secondo le prescrizioni dettate dall‘UPA nell‘ordinanza che accerta le non conformità della sorgente. Il piano di risanamento viene approvato dal CT, previo parere dell‘UPA, e può prevedere anche la delocalizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tale piano prevede: a) le modalità e tempi di riconduzione a conformità degli impianti; b) nel caso di esposizioni dovute alla compresenza di più impianti di radiodiffusione e per la telefonia mobile, la riduzione a conformità secondo quanto riportato nell‘Allegato U del presente Codice; c) l‘assunzione da parte dei titolari delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di tutti gli oneri relativi al risanamento. 3. Nel caso di impianti sprovvisti di autorizzazione, il piano deve essere presentato alla CTA e ricomprende la richiesta di autorizzazione che verrà rilasciata dalla CTA medesima successivamente alla realizzazione degli interventi di riduzione a conformità dell‘impianto alle norme del presente Capo, previo parere dell‘UPA sull‘avvenuta messa a norma dell‘impianto stesso. 4. La richiesta di autorizzazione per gli impianti di cui al presente Titolo contiene la documentazione prevista nell‘Allegato V del presente Codice. 5. Gli impianti di cui al comma 1 dell‘articolo 141, ad esclusione degli elettrodotti, di uso privato o in ambiente chiuso, di potenza inferiore a 5 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione e valori di cautela di cui all‘articolo 144, sono esonerati dall‘autorizzazione di cui al presente articolo. Ai fini di cui al presente articolo si deve intendere la potenza complessiva di ingresso (Pt – perdite di inserzione e di linea) al sistema radiante; se il sistema radiante è composto da più elementi, oltre alla potenza in ingresso al sistema radiante si considera anche la potenza in ingresso a ciascun elemento che compone il sistema radiante. 6. Gli esercenti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici esistenti, di potenza compresa tra 5 e 15 Watt, devono presentare richiesta di autorizzazione al CT entro il 31 ottobre 2016. 7. Gli impianti di cui al precedente comma 5, fatta eccezione per gli impianti ad uso privato che interessano solo la proprietà privata, sono, tuttavia, inseriti nel Catasto delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all‘articolo 143. A tal fine il gestore, almeno quarantacinque giorni prima dell‘installazione della sorgente, ha l‘obbligo di notifica all‘UPA secondo le modalità di cui al successivo Capo III. L‘UPA ha facoltà di prescrivere, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, modifiche al progetto volte a ridurre i livelli ambientali di campo elettromagnetico. 8. Gli impianti con carattere d‘urgenza e temporaneo, siano essi per manifestazioni sportive, culturali o per fare fronte a situazioni di emergenza di carattere pubblico, ad esempio a seguito di calamità naturali, non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, purché l‘esercente presenti all‘UPA una dichiarazione che certifichi il rispetto dei limiti ai sensi dell‘articolo 144, con allegata la documentazione necessaria ai fini di un‘eventuale verifica e previo parere del Settore Telecomunicazioni. L‘impianto o gli impianti in questione possono essere posti in funzione per un periodo non superiore a quindici giorni. Tali impianti sono soggetti all‘autorizzazione della Segreteria di Stato competente.‖. Art. 49 Il comma 2 dell‘articolo 146 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―2. La localizzazione degli impianti di cui all‘articolo 141, comma 1, è consentita solo nei siti individuati nei piani di sviluppo tecnologico di cui all‘articolo 144-bis. I vincoli vengono valutati in sede di pianificazione, sulla base delle Linee Guida contenute in un Regolamento per la definizione dei criteri di localizzazione adottato dalla CTA.‖. Art. 50 L‘articolo 149 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art.149 (Procedura) 1. A seguito di autorizzazione di nuovi impianti, i gestori dovranno fornire all‘UPA, entro sessanta giorni dalla data di autorizzazione, i seguenti dati: a) per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione e per gli impianti radioelettrici di tipo punto-punto e punto-multipunto, i dati di cui all‘Allegato Z del presente Codice; b) per gli elettrodotti, i dati di cui all‘Allegato Z1 del presente Codice. 2. I gestori dovranno comunicare all‘UPA qualunque modifica agli impianti già autorizzati entro trenta giorni dalla data di autorizzazione alla modifica. Tale comunicazione deve contenere, sia per la configurazione originale dell‘impianto che per quella modificata, limitatamente alla parte oggetto della modifica, i seguenti dati: a) per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, i dati di cui all‘Allegato Z del presente Codice; b) per gli elettrodotti, i dati di cui all‘Allegato Z1del presente Codice. 3. I gestori devono comunicare all‘UPA eventuale chiusura degli impianti entro trenta giorni dalla data della chiusura degli stessi. 4. I gestori devono comunicare all‘UPA la messa in esercizio degli impianti autorizzati entro tenta giorni dalla data di messa in esercizio degli stessi. 5. L‘UPA invia all‘Ufficio Pianificazione Territoriale, ai fini del popolamento del Catasto delle Fonti Elettromagnetiche, le informazioni di cui ai precedenti commi. 6. A seguito dell‘installazione degli apparati di cui al superiore comma 1, i gestori forniscono all‘UPA la documentazione fotografica degli apparati installati con didascalia che individui gli stessi.‖. Art. 51 Al comma 1 dell‘articolo 153 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, la lettera c) è soppressa. Art. 52 I commi 3 e 4 dell‘articolo 160 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono sostituiti dai seguenti: ―3. L‘operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, l‘UPA, che informa il Capo del Servizio Protezione Civile (SPC) ai fini dell‘attivazione del Coordinamento per la Protezione Civile. 4. Il Coordinamento per la Protezione Civile, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare, in qualsiasi momento, misure di prevenzione ai sensi dell‘articolo 162 che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che si intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull‘esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.‖. Art. 53 L‘articolo 162 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 162 (Azione di prevenzione) 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l‘operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L‘operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione all‘UPA e al Capo del SPC che attiva il Coordinamento per la Protezione Civile. La comunicazione indica tutti gli aspetti pertinenti alla situazione ed in particolare le generalità dell‘operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. 3. Non appena la comunicazione è pervenuta all‘UPA e al Capo del SPC, l‘operatore è immediatamente abilitato alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l‘operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e ad inviare la comunicazione di cui al comma 2, l‘UPA irroga una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. 4. Il Coordinamento per la Protezione Civile ha, in qualsiasi momento, la facoltà di: a) chiedere all‘operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all‘operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; oppure c) adottare esso stesso le misure di prevenzione necessarie. 5. Se l‘operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 4, lettera b) o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi della riparazione ambientale ai sensi dell‘articolo 165, comma 5, il Coordinamento per la Protezione Civile è legittimato ad adottare direttamente tali misure. 6. Le prescrizioni volte ad adottare le misure di prevenzione sono dettate con ordinanza adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva. Ai fini dell‘adozione della predetta ordinanza il Coordinamento per la Protezione Civile invita i soggetti interessati a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni. L‘invito può essere incluso nell‘ordinanza che in tal caso dovrà essere specificamente motivata sul punto e potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.‖. Art. 54 L‘articolo 163 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 163 (Azioni di riparazione) 1. Quando si è verificato un danno ambientale l‘operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti alla situazione all‘UPA e al Capo del SPC, che attiva il Coordinamento per la Protezione Civile. La comunicazione indica tutti gli aspetti pertinenti alla situazione ed in particolare le generalità dell‘operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. L‘operatore ha, inoltre, l‘obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dal Coordinamento per la Protezione Civile relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di riparazione di cui all‘articolo 164. 2. Il Coordinamento per la Protezione Civile ha, in qualsiasi momento, la facoltà di: a) chiedere all‘operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1; b) adottare o ordinare all‘operatore di adottare tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) ordinare all‘operatore di prendere le misure di riparazione necessarie; oppure d) adottare esso stesso le suddette misure. 3. Se l‘operatore non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettere b) e c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi della riparazione ambientale ai sensi dell‘articolo 165, comma 5, il Coordinamento per la Protezione Civile è legittimato ad adottare direttamente tali misure. 4. E‘, comunque, fatta salva l‘applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia. Ai fini della commisurazione della sanzione il competente organo amministrativo o il giudice, nell‘esercizio del proprio potere discrezionale, tiene conto del comportamento dell‘operatore che si sia prontamente attivato ai sensi del comma 1 e che abbia, eventualmente, compiutamente ottemperato agli obblighi previsti al comma 2, lettere b) e c). 5. Le prescrizioni volte ad adottare le misure di riparazione sono dettate con ordinanza adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva. Ai fini dell‘adozione della predetta ordinanza il Coordinamento per la Protezione Civile invita i soggetti interessati a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni. L‘invito può essere incluso nell‘ordinanza che in tal caso dovrà essere specificamente motivata sul punto e potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.‖. Art. 55 I commi 1 e 2 dell‘articolo 164 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono sostituiti dai seguenti: ―1. Gli operatori individuano le possibili misure per la riparazione primaria o per la riparazione complementare e compensativa che risultino conformi all‘Allegato II della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall‘evento dannoso, a meno che il Coordinamento per la Protezione Civile non abbia già adottato misure urgenti a norma dell‘articolo 163, comma 2, lettere b) e d) e comma 3. 2. Il Coordinamento per la Protezione Civile decide quali misure attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale e valuta l‘opportunità di sottoporre al Congresso di Stato, per la relativa approvazione, una proposta di cooperazione con l‘operatore interessato.‖. Art. 56 Dopo l‘articolo 165 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente articolo: ―Art. 165-bis (Obbligo alla riparazione ambientale) 1. Chiunque realizzando un fatto illecito oppure omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all‘ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato alle azioni di riparazione di cui all‘articolo 163, nonché ad adottare le misure di cui all‘articolo 164 e sostenere i relativi costi di cui all‘articolo 165.‖. Art. 57 L‘articolo 166 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ―1. Qualora, in esito ad indagini ed accertamenti effettuati dall‘autorità pubblica, sia constatato un danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di riparazione, il Coordinamento per la Protezione Civile con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto l‘adozione di misure di riparazione primaria oppure di riparazione complementare e compensativa, entro un termine fissato. Tali misure di riparazione primaria, complementare e compensativa sono prescritte in conformità all‘Allegato II della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.‖. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ―3. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda, in tutto o in parte, all‘adozione di misure di riparazione primaria o complementare e compensativa nel termine e con le modalità prescritte oppure tali misure risultino, in tutto o in parte, impossibili o eccessivamente onerose, il Coordinamento per la Protezione Civile, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario. Tale quantificazione del danno è effettuata dal Coordinamento per la Protezione Civile valutando il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per la sua riparazione, in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati I e II della Direttiva 2004/35/CE e successive modifiche ed integrazioni.‖. c) al comma 7 il ―Capo del SPC‖ è sostituito dal ―Coordinamento per la Protezione Civile.‖. Art. 58 L‘articolo 167 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 167 (Contenuto dell’ordinanza) 1. L‘ordinanza fissa un termine, anche concordato con il destinatario, per il completamento, a sue spese, delle misure di riparazione e delle sanzioni relative al danno. Tale termine non può essere inferiore a due mesi e superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell‘entità dei lavori necessari. 2. L‘ordinanza del Coordinamento per la Protezione Civile è adeguatamente motivata ed immediatamente esecutiva e la sua istruttoria è effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio con il destinatario, al quale il Coordinamento per la Protezione Civile è legittimato a chiedere di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni ed i dati necessari. 3. L‘ordinanza è comunicata senza indugio al destinatario con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.‖. Art. 59 L‘articolo 172 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è modificato come segue: a) al comma 1, il punto 12) è sostituito dal seguente: ―12) gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento e demolizione e ricostruzione totale o parziale in zona agricola previsti dalle normative vigenti in materia di agricoltura nonché dall‘articolo 21 della Legge 13 novembre 1991 n.140 e dall‘articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7. Il CTS emana apposito regolamento contenente disposizioni applicative del presente punto;‖. b) al comma 1, il punto 16) è sostituito dal seguente: ―16) i depositi e impianti di trattamento rifiuti, i depositi di materiale inerte e simili;‖. c) al comma 1, il punto 20) è sostituito dal seguente: ―20) gli impianti per la radiodiffusione e per i servizi di comunicazioni mobili;‖. Art. 60 L‘articolo 175 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 175 (Definizioni) 1. Nel presente Capo i termini e locuzioni sotto elencati assumono i seguenti significati: a) ―progetto preliminare‖: la proposta progettuale avente carattere preparatorio nella quale sono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell‘intervento edilizio. Esso è costituito dai seguenti elaborati: relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata e della fattibilità della stessa sulla base di indagini di prima approssimazione relative ai profili ambientali, amministrativi, finanziari e tecnici dell'intervento; relazione geologica supportata da indagini geognostiche, al fine di determinare un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di dettaglio; schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; rendering della soluzione prospettata; b) ―progetto definitivo‖: l‘elaborato progettuale contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e di quanto emerso in sede di esame dello stesso da parte dei competenti uffici ed organi pubblici. Esso è costituito dai seguenti elaborati: relazione descrittiva delle scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dei criteri di inserimento delle opere sul territorio; disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; relazione geologica supportata da indagini geognostiche, al fine di determinare un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di dettaglio; calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto; computo metrico estimativo; c) ―proposta preliminare di Piano Particolareggiato‖: la proposta progettuale di Piano Particolareggiato o di relativa Variante depositata dal proponente presso l‘Ufficio Pianificazione Territoriale ai fini dell‘avvio del procedimento di cui all‘articolo 11 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni. Essa è costituita dagli elementi previsti dal medesimo articolo; d) ―proposta definitiva di Piano Particolareggiato‖: la proposta progettuale di Piano Particolareggiato o di relativa Variante depositata dal proponente presso l‘Ufficio Pianificazione Territoriale ai fini dell‘approvazione definitiva da parte della Commissione per le Politiche Territoriali ed elaborata apportando alla proposta preliminare di Piano Particolareggiato le modifiche di cui all‘articolo 11, comma 10, lettera e) della Legge n.87 del 1995 e successive modificazioni nonché le integrazioni e rettifiche richieste dai competenti uffici ed organi pubblici nel corso del procedimento; e) ―screening‖: la relazione di tecnici specializzati nei settori di pertinenza, che attestino lo studio degli effetti dell‘intervento sotto i profili di cui al precedente articolo 173, effettuata sul progetto preliminare o sulla proposta preliminare di Piano Particolareggiato; f) ―Studio di Impatto Ambientale (SIA)‖: la relazione di tecnici specializzati nei settori di pertinenza, che attestino lo studio degli effetti dell‘intervento sotto i profili di cui al precedente articolo 173, effettuata sul progetto definitivo o sulla proposta definitiva di Piano Particolareggiato.‖. Art. 61 All‘articolo 176 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente comma: ―3. L‘Ufficio proponente lo screening e lo SIA potrà avvalersi per l‘elaborazione degli stessi della collaborazione degli Uffici competenti.‖ Art. 62 Il comma 1 dell‘articolo 177 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente comma: ―1. Il proponente la pratica edilizia avente ad oggetto opera sottoposta alla VIA ma non all‘approvazione preventiva di strumenti di pianificazione attuativa deposita presso l‘UGRAA il progetto preliminare dell‘intervento edilizio unitamente allo screening previo parere favorevole degli Uffici e delle Commissioni competenti.‖. Art. 63 Dopo l‘articolo 177 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente articolo: ―Art. 177-bis (Procedimento di VIA semplificato relativo ad opere non soggette a Piano Particolareggiato) 1. Il procedimento di VIA semplificato relativo a opere non soggette a Piano Particolareggiato si applica esclusivamente nel caso in cui per il progetto preliminare in oggetto sia già stato approvato lo screening con le modalità di cui al precedente articolo e la modifica al suddetto progetto risulta non sostanziale ai fini della valutazione di impatto ambientale, previo parere favorevole dell‘UGRAA. 2. Il progetto definitivo è trasmesso, unitamente allo screening e/o al SIA già approvato dal CTS e all‘integrazione dello stesso, dall‘UGRAA al CTS per completare il procedimento di VIA di cui all‘articolo 177.‖. Art. 64 Dopo l‘articolo 178 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il seguente articolo: ―Art. 178-bis (Procedimento di VIA semplificato relativo a proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante) 1. Il procedimento di VIA semplificato relativo a una proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante si applica esclusivamente nel caso in cui per la proposta di Piano Particolareggiato in oggetto sia già stato approvato lo screening con le modalità di cui al precedente articolo e la modifica al suddetto Piano risulti non sostanziale ai fini della valutazione di impatto ambientale, previo parere favorevole dell‘UGRAA. 2. La proposta definitiva di Piano Particolareggiato è trasmessa, unitamente allo screening e/o al SIA già approvato dal CTS e all‘integrazione dello stesso, dall‘UGRAA al CTS per completare il procedimento di VIA di cui all‘articolo 178.‖ Art. 65 Il comma 1 dell‘articolo 179 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―1. Lo screening e lo SIA sono redatti da tecnici competenti in materia aventi la qualifica di geologo, architetto, ingegnere, dottore in scienze agrarie, dottore in scienze forestali, dottore in scienze ambientali e dottore in scienze biologiche.‖ Art. 66 L‘articolo 181 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è sostituito dal seguente: ―Art. 181 (Acquisizione dei dati) 1. Ai fini della elaborazione dello screening o dello SIA relativo a strumento di pianificazione attuativa si osservano, in ordine all‘acquisizione di dati ed informazioni, le disposizioni di cui all‘articolo 11, comma 2 della Legge n.87 del 1995 e successive modifiche. 2. Per ciò che concerne la predisposizione dello screening o dello SIA relativi ad opere soggette al procedimento della VIA, gli uffici ed i servizi pubblici competenti mettono a disposizione dei privati interessati le banche dati dagli stessi gestite limitatamente alle informazioni utili per l‘elaborazione delle relazioni medesime, fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia. 3. Gli Uffici che detengono i dati di cui al comma 2 presentano una proposta di Regolamento che definisca la tipologia di dati, il formato e le tariffe per il rilascio dei medesimi da sottoporre per l‘adozione alla Commissione Politiche Territoriali.‖ Art. 67 Dopo il Titolo IX, dopo l‘articolo 181 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 è aggiunto il Titolo IX-bis, composto dagli articoli 181-bis, 181-ter, 181-quater, 181-quinquies, 181-sexies, 181 septies, 181-octies, 181-novies, 181-decies e 181-undecies: ―TITOLO IX-bis LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 181-bis (Finalità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce un procedimento volto a valutare gli effetti sull‘ambiente che possono essere generati da piani con l‘obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali già nel momento di elaborazione, adozione ed approvazione di piani al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 2. La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Art. 181-ter (Interventi soggetti alla VAS) 1. Sono soggetti alla VAS i piani territoriali e di settore che possono avere effetti significativi sull‘ambiente, quali, a titolo esemplificativo, i piani che sono elaborati per il settore agricolo, forestale, energetico, industriale, dei trasporti, della mobilità, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, del commercio, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. 2. I piani particolareggiati sono soggetti esclusivamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo IX del presente decreto. CAPO II LINEE GUIDA PER LO STUDIO E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PROCEDIMENTO DI VAS Art. 181-quater (Finalità) 1. Il presente Capo persegue le seguenti finalità: a) offrire ai tecnici del settore indicazioni funzionali ad una pianificazione che tenga conto dei numerosi e diversificati aspetti da affrontare nella valutazione degli effetti che possono essere generati dai piani; b) promuovere l‘integrazione di considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, adozione e approvazione dei piani al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale favorendo lo sviluppo sostenibile; c) favorire una politica di precauzione, integrando l‘interesse ambientale con altri interessi di natura socio-economica. 2. Le linee guida per la redazione della VAS e le liste di controllo di cui il CTS si avvale nella fase di esame dei documenti che costituiscono la VAS sono contenute in un Regolamento adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell‘articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta del CTS. Art. 181-quinquies (Definizioni) 1. Nel presente Titolo i termini sotto elencati assumono i seguenti significati: a) ―piani‖: atti e/o provvedimenti di pianificazione, nonché le loro modifiche, previsti dalle vigenti normative; b) ―valutazione ambientale strategica‖: elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; c) ―rapporto ambientale‖: la parte di documentazione del piano contenente le informazioni di cui all‘articolo 181sexies. Art. 181-sexies (Contenuto del rapporto ambientale) 1. Per i piani sottoposti a VAS è redatto, prima e ai fini dell‘approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano proposto e da approvare. 2. Nel rapporto ambientale, redatto dal proponente il piano, sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. 3. Le informazioni da fornire a tale scopo sono contenute nel Regolamento di cui all‘articolo 181quater, comma 2. Art. 181-septies (Il procedimento della VAS) 1. Il proponente il piano sottoposto a VAS deposita presso l‘UGRAA la proposta di piano unitamente al rapporto ambientale. 2. L‘UGRAA richiede i pareri agli organismi, commissioni, enti ed uffici che hanno competenza ai fini della valutazione degli effetti sull‘ambiente dovuti all‘applicazione del piano e pubblica in internet la documentazione depositata al fine della consultazione da parte dei soggetti interessati, che possono trasmettere osservazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione stessa. Entro lo stesso termine gli organismi, le commissioni, gli enti e gli uffici interpellati trasmettono all‘UGRAA il parere richiesto. 3. Completata l‘istruzione, l‘UGRAA sottopone la pratica al CTS che esamina la proposta di piano e il relativo rapporto ambientale unitamente ai predetti pareri ed osservazioni. 4. Il CTS, in esito alle valutazioni compiute, adotta le seguenti tipologie di deliberazioni: a) respinge il rapporto ambientale, interrompendo il procedimento della VAS; b) approva il rapporto ambientale; c) approva il rapporto ambientale dettando prescrizioni da recepirsi nel piano; d) sospende la valutazione del rapporto ambientale richiedendo, qualora il piano comporti significativi effetti sull‘ambiente, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. In tali casi il CTS ha, altresì, facoltà di promuovere incontri pubblici per la presentazione del piano alla popolazione interessata. 5. Nell‘evenienza di cui al comma 4, lettera d), il proponente fornisce all‘UGRAA le integrazioni e/o chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta. Il riesame della proposta di piano e relativo rapporto ambientale, completo della documentazione richiesta, avviene entro sessanta giorni dalla sospensione. In tale fase, il CTS adotta le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente. 6. L‘UGRAA trasmette all‘organo competente all‘approvazione e/o adozione del piano il piano medesimo, il rapporto ambientale e tutta la documentazione acquisita nell‘ambito del procedimento. 7. Nell‘evenienza di cui al comma 4, lettera c), l‘UGRAA verifica il recepimento delle prescrizioni dettate dal CTS prima della trasmissione di cui al comma precedente. 8. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate in internet unitamente al piano adottato, al rapporto ambientale e alle misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 181octies. Art. 181-octies (Monitoraggio) 1. Il monitoraggio ha la finalità di assicurare il controllo sugli effetti significativi sull‘ambiente derivanti dall‘attuazione dei piani e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive ritenute opportune. 2. Le misure previste per il monitoraggio sono parte integrante del rapporto ambientale. Art. 181-novies (Disposizioni sulla presentazione ed istruzione delle pratiche) 1. Il rapporto ambientale è redatto da tecnici competenti in materia aventi la qualifica di geologo, architetto, ingegnere, dottore in scienze agrarie, dottore in scienze forestali, dottore in scienze ambientali e dottore in scienze biologiche. 2. L‘UGRAA, nel corso dell‘istruttoria della pratica avente ad oggetto il rapporto ambientale, ha facoltà di richiedere al proponente del procedimento integrazioni o precisazioni alla documentazione prodotta. Tali integrazioni o precisazioni sono trasmesse all‘UGRAA entro quarantacinque giorni dalla richiesta. 3. Il CTS, sulla base dell‘istruttoria dell‘UGRAA, provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione del rapporto ambientale, completo della necessaria documentazione, alla notifica al proponente della deliberazione assunta. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 181-decies (Acquisizione dei dati) 1. Ai fini della elaborazione della VAS, in ordine all‘acquisizione dei dati ed informazioni si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 181 del presente decreto delegato. Art. 181-undecies (Disposizioni attuative) 1. Le disposizioni del presente Titolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all‘articolo 181-quater, comma 2.‖. Art. 68 I commi 1 e 2 dell‘articolo 182 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 sono sostituiti dai seguenti: ―1. Chiunque intenda ottenere le autorizzazioni previste ai Titoli II, III, IV, V e VI del presente Codice è tenuto a presentare richiesta in carta legale indirizzata al CT o all‘UPA per quanto di competenza. 2. Chiunque intenda ottenere l‘autorizzazione prevista al Titolo VII del presente Codice è tenuto a presentare richiesta in carta legale indirizzata al CT per le nuove sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici o all‘UPA per la modifica delle sorgenti esistenti.‖. Art. 69 Le competenze attribuite agli Organi della Protezione Civile dal Decreto Delegato n. 44/2012, come modificato dal presente decreto, devono intendersi riferite al Coordinamento per la Protezione Civile. Art. 70 Il Regolamento (CE) n.1013/2006 richiamato al Titolo II del Decreto Delegato n. 44/2012, come modificato dal presente decreto delegato, deve intendersi Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 1998/83/CE richiamate al Titolo IV del Decreto Delegato n. 44/2012, come modificato dal presente decreto delegato, devono intendersi rispettivamente Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche ed integrazioni e Direttiva 1998/83/CE e successive modifiche ed integrazioni. La Direttiva 2008/50/CE richiamata al Titolo V del Decreto Delegato n. 44/2012, come modificato dal presente decreto delegato, deve intendersi Direttiva 2008/60/CE e successive modifiche ed integrazioni. La Direttiva 2004/35/CE richiamata al Titolo VIII del Decreto Delegato n. 44/2012, come modificato dal presente decreto delegato, deve intendersi Direttiva 2004/35/CE e successive modifiche ed integrazioni. Art. 71 All‘Allegato C, ―CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO‖, l‘elenco di cui alla lettera B) è sostituito dal seguente: ―B) Eventuali classi di pericolosità: HP 1 Esplosivo HP 2 Comburente HP 3 Infiammabile HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP 6 Tossicità acuta HP 7 Cancerogeno HP 8 Corrosivo HP 9 Infettivo HP 10 Tossico per la riproduzione HP 11 Mutageno HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta HP 13 Sensibilizzante HP 14 Ecotossico HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.‖. Art. 72 All‘Allegato D, punto 5. ―CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO‖, l‘elenco di cui alla lettera B) è sostituito dal seguente: ―B) Eventuali classi di pericolosità: HP 1 Esplosivo HP 2 Comburente HP 3 Infiammabile HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP 6 Tossicità acuta HP 7 Cancerogeno HP 8 Corrosivo HP 9 Infettivo HP 10 Tossico per la riproduzione HP 11 Mutageno HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta HP 13 Sensibilizzante HP 14 Ecotossico HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.‖. Art. 73 All‘Allegato L, dopo la Tab.2, alla ―Nota alla tabella‖, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: ―h) I limiti della Tab. 2, quando presenti, sostituiscono i limiti della Tab. 1.‖. Art. 74 All‘Allegato M, ―Parte II‖, ―Elenco degli impianti e delle attività‖, la lettera z) è sostituita dalla seguente: ―z) Lavorazione di prodotti in calcestruzzo, gesso, pietre e marmi, in quantità non superiore a 1500 kg/g.‖. Art. 75 Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare con propria delibera, entro il 31 dicembre 2016, un testo coordinato delle norme vigenti in materia di tutela ambientale a fini ricognitivi. Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 luglio 2016/1715 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini

Delegated Decree No. 84 amending Delegated Decree No. 44 of 27 April 2012 laying down the Code on the Environment · Nelum