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Delegated Decree No. 80 on the keeping and breeding of live animal species pertaining to species listed in the Appendices to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

صدر في 2011-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 80: Regolamentazione sulla detenzione e allevamento di animali vivi appartenenti a specie elencate nelle Appendici I e II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, endangered species, captive wild animals, authorization/permit, registration, marking/identification, offences/penalties, protection of species, trade in species, biodiversity

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 12 maggio 2011 n.80 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 1 della Legge 17 marzo 1993 n.41; Visto l’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Economica Europa del 16 dicembre 1991 reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34; Visto l’articolo 3, paragrafo 1, secondo periodo della Decisione n.1/2010 “OMNIBUS” del Comitato di Cooperazione UE – San Marino resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 2 maggio 2011; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: REGOLAMENTAZIONE SULLA DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI VIVI APPARTENENTI A SPECIE ELENCATE NELLE APPENDICI I E II DELLA “CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE (CITES)” E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE N.1/2010 “OMNIBUS” DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE - SAN MARINO CAPO I REGOLAMENTAZIONE SULLA DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI VIVI APPARTENENTI A SPECIE ELENCATE NELLE APPENDICI I E II DELLA CITES Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la detenzione e l’allevamento degli animali vivi appartenenti alle specie elencate nelle Appendici I e II della “Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)”. Art. 2 (Registrazione) 1. Chiunque intenda detenere e/o allevare animali vivi appartenenti alle specie di cui all’articolo 1 è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dall’articolo 15, comma 1, punto 2, della Legge 20 luglio 2005 n.116, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 3. Art. 3 (Autorizzazione) 1. Chiunque intenda detenere e/o allevare animali vivi appartenenti alle specie di cui all’articolo 1, presenta richiesta all’Autorità amministrativa di gestione e coordinamento che dà mandato al Centro Naturalistico Sammarinese ed alla Unità Operativa (UO) Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’Istituto Sicurezza Sociale di verificare l’idoneità delle strutture destinate alla detenzione e/o all’allevamento che devono garantire il rispetto delle condizioni di benessere specifiche per ogni specie animale allevata e/o detenuta. 2. In caso di idoneità delle strutture è rilasciata apposita autorizzazione. 3. In caso di non idoneità delle strutture il diniego alla richiesta di autorizzazione è adeguatamente motivato. Art. 4 (Identificazione) 1. Tutti gli animali presenti in allevamento sono identificati, a cura e spese del proprietario, secondo le tecniche più opportune per la specie animale allevata (microchip, tatuaggio, inanellamento, schede segnaletiche, ecc). 2. L’identificazione per i nati in allevamento avviene compatibilmente con le caratteristiche etologiche e fisiologiche dell’animale. In caso di vendita o cessione, l’identificazione avviene prima che l’animale lasci l’allevamento. Art. 5 (Modulistica) 1. Ogni allevatore o detentore tiene costantemente aggiornata la modulistica, consegnata al momento della registrazione, di seguito indicata: a) registro di carico/scarico conforme al modello di cui all’“Allegato 1” al presente decreto; b) dichiarazione di vendita o cessione conforme al modello di cui all’“Allegato 2” al presente decreto; c) denuncia di nascita conforme al modello di cui all’“Allegato 3” al presente decreto. 2. La dichiarazione di vendita o cessione di cui al comma 1, lettera b) è redatta in duplice copia: la prima rimane al cedente e/o venditore, la seconda accompagna l’animale. In caso di cessione o vendita ad allevatori e/o detentori non sammarinesi è emesso certificato di riesportazione come stabilito dalla CITES. 3. La denuncia di nascita di cui al comma 1, lettera c) è inviata alla UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, entro un mese dalla nascita dell’animale. Art. 6 (Controlli) 1. Conformemente a quanto stabilito dalla Legge n.116/2005, i funzionari della UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, controllano le strutture adibite ad allevamento o detenzione, autorizzate ai sensi dell’articolo 3, per verificare il rispetto delle norme relative al benessere animale e la corretta tenuta della documentazione prevista. 2. Il registro di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numerato e vidimato, è controllato almeno una volta all’anno da funzionari della UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare. 3. Qualora in sede di controllo si verifichi il venir meno dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’allevamento od alla detenzione, la stessa autorizzazione è revocata e nei confronti dell’allevatore e/o detentore sono applicate le sanzioni previste all’articolo 8. Art. 7 (Norme transitorie) 1. E’ fatto obbligo agli allevatori e/o detentori di animali vivi appartenenti alle specie di cui all’articolo 1 di registrarsi presso l’Autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 8 (Sanzioni) 1. E’ punito con l’arresto di terzo grado o con la multa da € 4.000,00 a € 40.000,00 chiunque, violando le disposizioni del presente decreto in relazione a specimen animali iscritti nell’Appendice I alla CITES: a) detenga o allevi animali vivi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3; b) non identifichi o identifichi in maniera non veritiera gli animali presenti in allevamento, in violazione dell’articolo 4; c) detenga o allevi animali vivi in condizioni difformi da quelle indicate nell’autorizzazione di cui all’articolo 3. 2. In caso di recidiva alle violazioni di cui al comma 1, si applica la prigionia di secondo grado e la multa da € 5.000,00 a € 50.000,00. 3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse in relazione a specimen animali iscritti nell’Appendice II alla CITES, le sanzioni previste sono quelle dell’arresto di secondo grado o della multa da € 3.000,00 a € 30.000,00 che, in caso di recidiva, sono aumentate nella prigionia di secondo grado o nella multa da € 4.000,00 a € 40.000,00. 4. Inoltre, in caso di recidiva, qualora il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, si applica: a) nel caso di violazione relative a specimen animali iscritti nell’Appendice I alla CITES, l’interdizione di secondo grado; b) nel caso di violazioni relative a specimen animali iscritti nell’Appendice II alla CITES, l’interdizione di primo grado. 5. E’ punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 200,00 ad € 1.000,00 chiunque, violando le disposizioni del presente decreto in relazione a specimen animali iscritti nell’Appendice I alla CITES: a) non provveda ad effettuare la registrazione di cui all’articolo 2; b) non tenga aggiornata la modulistica di cui all’articolo 5, comma 1; c) non osservi le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, in relazione alla vendita o cessione di animali allevati e/o detenuti; d) ometta di denunciare la nascita alla UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare nel termine di cui all’articolo 5, comma 3. 6. Qualora le violazioni di cui al comma 5 siano commesse in relazione a specimen animali iscritti nell’Appendice II alla CITES la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata è da € 100,00 a € 500,00. 7. La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercitata mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata a mente dei commi 5 e 6. CAPO II DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE N.1/2010 “OMNIBUS” DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE - SAN MARINO APPROVATA E RESA ESECUTIVA CON DECRETO DELEGATO 10 GIUGNO 2010 N.102 Art. 9 (Recepimento norme dell’Unione Europea) 1. Le operazioni di importazione, esportazione, riesportazione, transito, trasporto internazionale, trasbordo e introduzione in provenienza dal mare di specimen di qualsiasi specie di flora e fauna iscritte nelle Appendici I, II, III della CITES da Paesi membri dell’Unione Europea verso il territorio sammarinese e dal territorio sammarinese verso Paesi membri dell’Unione Europea avvengono in conformità alle disposizioni dettate dai seguenti Regolamenti dell’Unione Europea: a) Regolamento (CE) n. 338/1997 – Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; b) Regolamento (CE) n. 865/2006 – Recante modalità di applicazione del Reg. CE 338/97. 2. Le operazioni di cui al comma 1 avvengono, altresì, nel rispetto delle vigenti norme modificative ed attuative dei Regolamenti citati alle lettere a) e b) del comma 1 nonché delle disposizioni modificative ed attuative dei Regolamenti medesimi che saranno approvate dai competenti organi istituzionali dell’Unione Europea. 3. Le disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi 1 e 2 prevalgono, qualora difformi, su quelle dettate dalla Legge n.116/2005. Art. 10 (Violazione delle norme dell’Unione Europea) 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell’ordinamento sammarinese ai sensi dell’articolo 9 comportano, a carico del trasgressore, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) se relative a specimen iscritti nell’Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997, sanzioni di cui all’articolo 17 della Legge n.116/2005; b) se relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997, sanzioni di cui all’articolo 18 della Legge n.116/2005. 2. Per quanto concerne la vigilanza ed i controlli, si applicano le disposizioni del Titolo VII della Legge n.116/2005. Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 maggio 2011/1710 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta ALLEGATO 1 Registro di carico / scarico per esemplari viventi C.I.T.E.S. N./anno………..Pag….. Nome / Ditta ………………………………………………..N° Registrazione……………… Indirizzo……………………………………………………. Identificazione specimen animale Carico Acquisto / nascita n. certificato data Scarico Vendita / morte data Nominativo acquirente/ N° certificato (re)export se fuori territorio Visto servizio CITES ALLEGATO 2 Dichiarazione di vendita o cessione in territorio sammarinese Il Sottoscritto…………………………………………………………………… Residente a ………………………………Via………………………………… CEDE a ………………………………………………………………………… Residente a………………………………..Via………………………………… I SOTTOELENCATI ESEMPLARI Nr Nome scientifico Appendice Nr.anello / microchip Come da denuncia di nascita / acquisto del………………………………. Dichiara inoltre di avere adeguatamente informato il destinatario sulla sistemazione, sulle attrezzature e sulle operazioni richieste per garantire una corretta assistenza degli animali. Data……………………. Firma…………………………………………. ALLEGATO 3 Denuncia di nascita Il sottoscritto…………………………………………………………………… Residente a…………………………………Via……………………………… DENUNCIA: La nascita o la riproduzione dei seguenti esemplari Nr Nome scientifico Appendice Data nascita Nr anello o microchip Finalità: amatoriale commerciale didattico / scientifico In merito alle circostanze di acquisizione dei riproduttori si dichiara: Data………………… Firma…………………………….

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