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Delegated Decree No. 64: Nutritional labelling of foodstuffs

صدر في 2008-04-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 64: Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, packaging/labelling, nutrition

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 aprile 2008 n.64 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’ articolo 5 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Visto il Decreto Delegato 14 aprile 2008 n.55; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.62 adottata nella seduta del 14 aprile 2008; Visti l’ articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Art. 1 1. Il presente decreto disciplina l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare. 2. L’etichettatura nutrizionale è facoltativa. 3. L’etichettatura nutrizionale diventa obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella pubblicità dei prodotti alimentari. Art. 2 1. Il presente decreto non si applica: a) Alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano; b) Agli integratori alimentari; resta fermo quanto previsto dal Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62 del denominato.”Produzione e commercializzazione di integratori alimentari”. Art. 3 1. Si intende per: a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sull’etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti: 1) le proteine; 2) i carboidrati; 3) i grassi; 4) le fibre alimentari; 5) il sodio; 6) le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto dall’allegato stesso; 2 b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti: 1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce; 2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene; c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahal) x 6,25; d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo compresi i polialcoli; e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli; f) grassi: i lipidi totali compresi i fosfolipidi; g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis; i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici; j) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall’apparato digerente dell’uomo; k) valore medio: il valore medio che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenuto conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini al consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale. 2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta da norma vigenti. Art. 4 1. Sono consentite solo le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell’articolo 3. comma 1, lettera a) e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti. 2. L’etichettatura nutrizionale comporta l’elencazione, nell’ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell’ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 4. È facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze: a) l’amido b) i polialcoli; c) gli acidi grassi monoinsaturi; d) gli acidi grassi polinsaturi; e) il colesterolo; f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell’allegato, se presenti in quantità significative secondo quanto previsto nell’allegato stesso. 5. È obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencate ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. 6. È obbligatorio altresì far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze: a) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi; c) colesterolo. 3 7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6, non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3. Art. 5 1. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g – 17 kj /g; b) polialcoli 2,4 kcal/g – 10 kj /g; c) proteine 4 kcal/g – 17 kj /g; d) grassi 9 kcal/g – 37 kj /g; e) alcool ( etanolo) 7 kcal/g – 29 kj /g; f) acidi organici 3 kcal/g – 13 kj /g. Art. 6 1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o dei loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti: a) valore energetico, kcal e kj; b) proteine, grammi(g); c) carboidrati, grammi (g); d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g); e) fibre alimentari, grammi (g); f) sodio, grammi (g); g) colesterolo, milligrammi (mg); h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell’allegato. 2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml. 3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull’etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. 4. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell’alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all’alimento pronto per il consumo a condizione che vengano forniti sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione. 5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell’allegato riferite alle quantità specificate ai sensi dei commi 2 e 3. 6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali può essere fornita mediante rappresentazione grafica. 7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l’amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue: a) carboidrati g, di cui: 1) zuccheri g; 2) polialcoli g; 3) amido g. 8. L’indicazione della quantità del tipo di acidi grassi e della quantità di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali come segue: a) grassi g, di cui: 1) saturi g; 2) monoinsaturi g; 3) polinsaturi g; 4) colesterolo mg. 9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base: a) alle analisi dell’alimento effettuate dal produttore; b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati; c) al calcolo sui dati generalmente fissati ed accettati. Art. 7 1. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora lo spazio non consenta l’incolonnamento le informazioni possono essere disposte su una o più righe. 4 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 3. Le informazioni vanno riportate in lingua italiana. 4. E’ consentito riportare le informazioni anche in altre lingue, insieme a quella di lingua italiana: Art. 8 1. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento destinati al consumatore finale ed alle collettività e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita. Art. 9 1. Fatto salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga ai dettati del presente decreto incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n. 85. Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2008/1707 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 5 ALLEGATO Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A mcg 800 Vitamina D mcg 5 Vitamina E mg10 Vitamina C mg 60 Tiamina mg 1,4 Riboflavina mg 1,6 Niacina mg 18 Vitamina B6 mg 2 Folacina mcg 200 Vitamina B12 mcg 1 Biotina mg 0,15 Acido pantotenico mg 6 Calcio mg 800 Fosforo mg 800 Ferro mg 14 Magnesio mg 300 Zinco mg 15 Iodio mcg 150 Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% nella suddetta dose raccomandata. Nel caso di confezioni costituite da una unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura del 15%, può essere rapportata al peso della porzione o razione.

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