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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 50 on the labelling of fresh and frozen meat of swines, ovines, caprines and birds

صدر في 2016-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 50 : Etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
packaging/labelling, meat, sheep/goats, swine, poultry products

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 26 aprile 2016 n.50 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 5, comma 3, lettera e) ed il comma 4 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 28 adottata nella seduta del 19 aprile 2016; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: ETICHETTATURA DELLE CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, OVINA, CAPRINA E DI VOLATILI Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione) 1. Il presente decreto delegato stabilisce le norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili. Art 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si applicano le definizioni di «operatore del settore alimentare» e di «stabilimento» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) e lettera c) rispettivamente, del Decreto Delegato 29 giugno 2012 n. 70; nonché le definizioni di «carni macinate», «macello» e «laboratorio di sezionamento» di cui all’allegato I, punti 1.13, 1.16 e 1.17 rispettivamente, del Decreto Delegato 29 giugno 2012 n.71. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «rifilature»: piccoli pezzi di carne, riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni; b) «partita»: carni, ottenute da un’unica specie, con o senza osso, anche tagliate o macinate, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche. Art. 3 (Tracciabilità) 1. Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all’articolo 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano. 2. Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire: a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello; b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative alle indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione. 3. Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera. 4. L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne in conformità agli articoli 5, 6 e 7, garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività, e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7. 5. Il sistema di cui al comma 1 del presente articolo registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze. Art. 4 (Gruppo di animali) 1. Le dimensioni del gruppo di animali di cui all’articolo 3 sono definite in base ai seguenti elementi: a) il numero di carcasse sezionate insieme e che costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento interessato, in caso di sezionamento delle carcasse; b) il numero di carcasse le cui carni costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento o di macinazione interessato, in caso di ulteriori operazioni di sezionamento o di macinazione. 2. Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento. 3. Tranne il caso in cui si applica l’articolo 7, gli stabilimenti in cui le carni vengono tagliate o macinate, all’atto della costituzione delle partite, garantiscono che tutte le carcasse di una partita corrispondano agli animali alle cui carni si applicano le stesse indicazioni di etichettatura a norma dell’articolo 5. Art. 5 (Etichettatura della carne) 1. L’etichetta delle carni, di cui all’articolo 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni: a) il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti: i) per la specie suina:  nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi;  nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg;  nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; ii) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; iii) per i volatili: il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso; b) il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro UE o del paese terzo)»; c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. 2. Qualora il periodo di allevamento di cui al comma 1, lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri UE né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui al comma 1, lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE». 3. Qualora il periodo di allevamento di cui al comma 1, lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri UE o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui al comma 1, lettera a) è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri UE o paesi terzi. 4. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro UE o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro UE o paese terzo. 5. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai commi precedenti e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica: a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri UE o paesi terzi in conformità ai commi da 1 a 4 del presente articolo; b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Art. 6 (Deroga per carni provenienti da paesi terzi) 1. In deroga all’articolo 5, comma 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)». Art. 7 (Deroghe per carni macinate e rifilature) 1. In deroga all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), all’articolo 5, comma 4 e nei casi di cui all’articolo 6, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni: a) «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri; b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri; c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione; d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri; e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: i) carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o ii) carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri. Art. 8 (Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta) 1. Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 con eventuali informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni. Art. 9 (Sanzioni) 1. Fatto salvo il caso in cui il fatto non costituisca reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga ai dettati del presente decreto delegato incorre nelle sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 e successivi decreti di attuazione. Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 aprile 2016/1715 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini p. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI IL SEGRETARIO DI STATO Pasquale Valentini

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