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Delegated Decree No. 23 on waste management

صدر في 2009-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n.23: Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
waste management, transport/storage, classification/declassification, offences/penalties

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 4 marzo 2009 n.23 (Ratifica Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.147) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.147 “Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”, promulgato: Visto l’articolo 56 della Legge 19 luglio 1995 n.87; Vista la delibera della Commissione Tutela Ambientale n.1 del 21 novembre 2008; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 24 novembre 2008 e in particolare la necessità e l’urgenza di adottare il presente decreto a seguito della nota della Regione Emilia Romagna Giunta Regionale Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dell’11 novembre 2008 prot. Reg.PG/2008/266963 citata nella deliberazione medesima; Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2009; Visti gli articoli 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Legge 18 febbraio 1998 n.31; Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.147 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI Arti. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 56 della Legge 19 luglio 1995 n.87, persegue le seguenti finalità: a) classificare i rifiuti prodotti nel territorio sammarinese in modo corrispondente al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) istituito dalla decisione della Commissione n.2000/532/CE e successive modificazioni adottandone i relativi codici; b) disciplinare aspetti concernenti la gestione ed il trasporto dei rifiuti all’interno del territorio della Repubblica di San Marino; c) regolamentare la spedizione dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana, secondo gli accordi tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino e le intese tra la Repubblica di San Marino e le Autorità Regionali e Provinciali di destinazione. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “Commissione per la Tutela Ambientale”: la Commissione di cui all’articolo 55, comma 1° della Legge 19 luglio 1995 n.87; 2 b) “Collegio Tecnico”: il Collegio di cui all’articolo 55, comma 7° della Legge 19 luglio 1995 n.87; c) “Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti”: il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino emanato dalla Commissione per la Tutela Ambientale nella seduta del 26 luglio 1999 e oggetto di presa d’atto del Congresso di Stato con delibera n. 50 del 27 settembre 1999; d) “CER”: il Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito dalla decisione della Commissione n.2000/532/CE e successive modifiche. 2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresì, integralmente recepite le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e di cui all’articolo 5 del Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti. 3. In relazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, le definizioni dettate dal Regolamento (CE) n.1013/2006 prevalgono, qualora difformi, su quelle dettate dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti. Art. 3 (Classificazione e dichiarazione) 1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi, comprensivi dei tossico/nocivi, e rifiuti non pericolosi. 2. L’identificazione e la classificazione dei rifiuti avviene attraverso l’utilizzo dei codici contenuti nel CER. 3. Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali con asterisco all’interno del CER. 4. I rifiuti prodotti da operatori economici sammarinesi nel territorio della Repubblica di San Marino sono dichiarati dagli stessi produttori, in conformità al modello di cui all’“Allegato 1” al presente decreto che sostituisce l’ “Allegato 5” al Decreto 26 settembre 1995 n.108. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 è aggiornata dall’operatore economico nel caso in cui si determinino cambiamenti del ciclo produttivo o altre modifiche che comportino una variazione della qualità e quantità del rifiuto prodotto. Art. 4 (Autorizzazioni) 1. L’articolo 68, comma 1° della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato: “Chiunque effettui l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento, smaltimento intermedio, recupero, recupero intermedio all’interno del territorio della Repubblica di San Marino e di spedizione di rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana deve essere autorizzato”. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 68 della Legge n.87/1995, come modificato dal precedente comma 1, non si applicano ai soggetti che esercitano il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come attività non professionale in centri autorizzati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino, purché il suddetto trasporto non ecceda la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno. Art. 5 (Formulario di identificazione) 1. I rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, trasportati da soggetti autorizzati, sono accompagnati da un formulario di identificazione, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro, dal quale risultano i seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttore/detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 3 c) impianto di destinazione; d) data e percorso stradale; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 è redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario rimane presso il produttore/detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne un esemplare al produttore/detentore. 3. Le copie del formulario sono conservate per cinque anni. 4. I rifiuti speciali pericolosi durante il trasporto sono imballati ed etichettati in conformità, in caso di trasporto interno, alle norme vigenti nel territorio sammarinese e, in caso di spedizioni verso destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana, alle norme vigenti nel territorio italiano. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasporti interni al territorio sammarinese di rifiuti speciali rientranti in una delle sotto elencate tipologie: a) trasporti di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati direttamente dal produttore/detentore dei rifiuti stessi per il conferimento al Servizio Igiene Urbana dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici o ad altro soggetto autorizzato; b) trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati direttamente dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. 6. Il formulario di identificazione indicato al comma 1, è predisposto in conformità al modello di cui all’“Allegato 2” al presente decreto. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle imprese non sammarinesi che effettuino attività di raccolta e trasporto e che dispongano di formulari conformi alla vigente normativa italiana. Art. 6 (Registri di carico e scarico) 1. I soggetti di cui all’articolo 68, comma 1° della Legge n.87/1995, come modificato dal precedente articolo 4, comma 1, ed i produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro, su cui sono annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali da utilizzare ai fini della comunicazione annuale prevista dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti. 2. E’ istituito presso l’Unità Operativa Gestione Ambientale di cui al successivo articolo 10 un archivio digitale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, contenente le informazioni disponibili relative alla produzione ed alle operazioni di smaltimento e recupero acquisite anche mediante la comunicazione annuale di cui al comma 1. 3. Il registro di carico e scarico è predisposto in conformità al modello di cui all’“Allegato 3” al presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al soggetto non sammarinese che effettui l’attività di trasporto dei rifiuti e che disponga di registri conformi a quanto disposto dal presente articolo e vidimati dalle competenti autorità del paese di appartenenza. Art. 7 (Smaltimento e recupero) 1. Allo scopo di facilitare la gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ed altri soggetti privati possono svolgere attività di smaltimento e recupero in conformità all’autorizzazione rilasciata dal Collegio Tecnico. 2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici stipula convenzioni con i produttori/detentori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 4 3. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per lo svolgimento di operazioni rientranti nelle attività di cui al comma 1 può avvalersi di soggetti privati autorizzati e convenzionati con la stessa. 4. Le attività di smaltimento e recupero sono svolte nei limiti dell’autorizzazione rilasciata dal Collegio Tecnico e nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti nonché nei limiti delle potenzialità e possibilità del corretto recupero e smaltimento del rifiuto. 5. La disciplina delle caratteristiche dei siti da adibirsi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le procedure da osservare e la documentazione da produrre per il rilascio dell’autorizzazione sono definite dal Collegio Tecnico mediante regolamento. 6. L’effettuazione di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e di altri soggetti autorizzati è esclusa dall’ambito di applicazione della Legge 20 novembre 2001 n.120 e successive modificazioni e del Regolamento 11 settembre 2008 n.8. Art. 8 (Obiettivi di miglioramento) 1. La Commissione per la Tutela Ambientale, entro il 31 dicembre 2009, elabora un piano di interventi di gestione dei rifiuti che fissi precisi obiettivi di aumento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero. 2. Il piano di interventi di cui al comma 1 è, di norma, soggetto a revisione biennale. Art. 9 (Spedizioni transfrontaliere) 1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 11 e 12, le spedizioni dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana avvengono in conformità alle prescrizioni dettate dalle seguenti fonti: a) articoli 41, 42 e 43 e Titolo II del Regolamento (CE) n.1013/2006; b) Allegati e normativa comunitaria ed internazionale richiamati dalle disposizioni contenute nel Titolo II del Regolamento CE n.1013/2006; c) accordi ed intese bilaterali stipulati dalla Repubblica di San Marino. 2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 19 del Regolamento CE n.1013/2006 svolge il ruolo di “autorità competente di spedizione” l’Unità Operativa Gestione Ambientale di cui all’articolo 10. 3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 15, lettera b) del Regolamento CE n.1013/2006 è “notificatore” una persona fisica residente in Repubblica o una persona giuridica di diritto sammarinese tra quelle sotto elencate: a) il “produttore iniziale”, b) il “nuovo produttore” che effettua operazioni prima della spedizione da un'unica località notificata, c) il “raccoglitore” che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un’unica località notificata, d) un “intermediario” autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), ad agire per suo conto in qualità di “notificatore”, e) qualora tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore del rifiuto al momento della spedizione. 4. In casi eccezionali ed in presenza di motivate esigenze legate alla raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di particolari tipologie di rifiuti, la Commissione per la Tutela Ambientale, in via straordinaria, ha facoltà di autorizzare allo svolgimento della funzione di notificatore, persone fisiche non residenti e persone giuridiche non sammarinesi. L’autorizzazione della Commissione 5 per la Tutela Ambientale è rilasciata per l’effettuazione di operazioni relative a rifiuti classificati in non più di due codici CER. 5. Il notificatore, per espletare la procedura di notifica, si avvale dei documenti, rilasciati dall’autorità competente di spedizione di seguito elencati: a) documento di notifica predisposto in conformità al modello di cui all’ “Allegato 1A” al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modificazioni; b) documento di movimento predisposto in conformità al modello di cui all’“Allegato 1B” al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modificazioni. 6. Le spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono di € 50,00 = per ogni modulo di notifica e di € 5,00= per ogni modulo di movimento. 7. La notifica è corredata dalle informazioni e documenti indicati nell’Allegato II, Parti 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006. L’autorità competente di spedizione ha, inoltre, facoltà di richiedere al notificatore le informazioni ed i documenti aggiuntivi di cui all’Allegato II, Parte 3 del predetto Regolamento nonché ogni ulteriore certificazione che riterrà necessaria, in particolare, al fine di verificare periodicamente l’assenza di condanne per spedizione illegale di rifiuti o per altri atti illeciti relativi alla protezione dell’ambiente. 8. La garanzia finanziaria di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 è predisposta in conformità al modello di cui all’“Allegato 4” al presente Decreto e per un importo da calcolarsi sulla base dello schema di calcolo di cui all’“Allegato 5” al presente Decreto ed è costituita dal notificatore o da altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, in favore dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, a copertura delle spese di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006. 9. Gli obblighi informativi di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE) n.1013/2006 sono assolti mediante la trasmissione all’autorità competente di spedizione di copia del documento contenuto nell’Allegato VII del Regolamento medesimo, predisposto in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 18. 10. L’autorità competente di spedizione ha facoltà di richiedere referto analitico per la classificazione del rifiuto oggetto di notifica nonché di acquisire dal notificatore o dal soggetto organizzante la spedizione, fatto salvo l’obbligo di riservatezza gravante sull’autorità medesima e sul Dipartimento di Sanità Pubblica, dati ed informazioni utili ai fini di ispezione, controllo dell’applicazione, programmazione e statistica relativi ai rifiuti destinati ad essere smaltiti e recuperati fuori dal territorio della Repubblica di San Marino. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano unicamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti dirette a destinazioni ubicate nel territorio di Regioni e Province Italiane con le quali la Repubblica di San Marino abbia stipulato apposito accordo o intesa in materia di gestione dei rifiuti. 12. In ogni caso, i termini e condizioni dettati dagli accordi e intese bilaterali stipulati fra la Repubblica di San Marino e le Regioni e Province Italiane in materia di gestione dei rifiuti, prevalgono, qualora difformi, su quanto prescritto dal presente articolo. Art. 10 (Unità Operativa Gestione Ambientale) 1. Il Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura sarà dotato di Unità Operativa Gestione Ambientale deputata all’espletamento dei seguenti compiti: a) gestire l’archivio digitale di cui all’articolo 6, comma 2, b) svolgere la funzione di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 9, comma 2; c) effettuare attività di supporto al Collegio Tecnico ed alla Commissione Tutela Ambientale; d) eseguire funzioni connesse alla registrazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali in relazione agli impegni assunti negli accordi e intese con il Governo Italiano e le Autorità Regionali e Provinciali di destinazione. 2. Nelle more della definizione degli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione ed in via transitoria, il Congresso di Stato provvede ad attivare gli incarichi necessari all’espletamento 6 delle funzioni di cui al precedente comma 1 secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) dell’Allegato“D” della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modificazioni. 3. Tali incarichi saranno attivati per due figure con la qualifica di “esperto” ed una figura con la qualifica di “operatore amministrativo”. Uno degli esperti ha funzioni di coordinamento e rappresentanza dell’Unità medesima. 4. Il conferimento degli incarichi avviene ricorrendo, in via prioritaria, a personale già dipendente del Settore Pubblico Allargato che sia in possesso dei titoli previsti e di esperienza specifica nel settore di competenza dell’Unità Operativa stessa e, in via subordinata, facendo ricorso alle pubbliche graduatorie. Art. 11 (Controlli e Sanzioni) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, chiunque effettui l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento, smaltimento intermedio, recupero, recupero intermedio di rifiuti speciali senza le autorizzazioni di cui all’articolo 68, comma 1° della Legge n.87/1995, come modificato dal precedente articolo 4, comma 1, è punito ai sensi dell’articolo 90, comma 2° della Legge n. 87/1995. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, chiunque trasporta rifiuti speciali sprovvisto di formulario di cui all’articolo5 ovvero in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario è punito ai sensi dell’articolo 90 , comma 2° della Legge n. 87/1995. 3. I soggetti di cui all’articolo 68, comma 1° della Legge n.87/1995, come modificato dal precedente articolo 4, comma 1, ed i produttori di rifiuti speciali pericolosi che omettono di tenere o tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 6 sono puniti ai sensi dell’articolo 90, comma 2° della Legge n. 87/1995. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, commi 11 e 12, chiunque effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti speciali senza le autorizzazioni di cui all’articolo 68, comma 1° della Legge n.87/1995, come modificato dal precedente articolo 4, comma 1 o non adempie agli obblighi di cui all’articolo 9 è punito ai sensi dell’articolo 90, comma 2° della Legge n. 87/1995. 5. Nel caso in cui un soggetto che abbia effettuato o intenda effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti ometta, senza giustificato motivo, di fornire all’autorità competente di spedizione le informazioni indicate all’articolo 9, comma 10, l’autorità medesima comunica tale infrazione al Dipartimento di Sanità Pubblica il quale, sulla base della segnalazione ricevuta, emette ordinanza con cui intima al trasgressore di ottemperare alla richiesta di dati avanzata nei suoi confronti. L’inosservanza alla disposizione impartita con la predetta ordinanza e la comunicazione di dati ed informazioni falsi sono puniti rispettivamente ai sensi dell’articolo 90, comma 1° e dell’articolo 89, comma 2° della Legge n.87/1995. 6. Il controllo sull’applicazione del presente Decreto è demandato al Dipartimento di Sanità Pubblica che può avvalersi degli appartenenti ai Corpi di Polizia e, qualora siano necessarie operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati, dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi. Il Dipartimento di Sanità Pubblica esercita l’attività di vigilanza e controllo in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 88 della Legge n.87/1995. Art. 12 (Norma transitoria) 1. Le spedizioni per le quali sono state avviate le procedure di notifica prima dell’entrata in vigore del presente decreto, saranno portate a termine sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità italiane di destinazione. 2. La funzione di autorità competente di spedizione è svolta dal Dipartimento Territorio, Ambiente e Agricoltura fino all’attivazione degli incarichi previsti nell’Unità Operativa Gestione Ambientale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2009. 3. Il presente decreto delegato sarà soggetto a revisione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore in esito alla verifica degli esiti applicativi dello stesso. 7 Art. 13 (Abrogazioni) 1. È abrogato il Decreto 26 giugno 1996 n.86. 2. Sono abrogati gli articoli e gli Allegati del Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti in contrasto con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, l’“Allegato C” del Regolamento medesimo. Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 2009/1708 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Ernesto Benedettini – Assunta Meloni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 8 Allegato 1 Spett.le Collegio Tecnico Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente c/o Dipartimento di Sanità Pubblica Via La Toscana, 3 Borgo Maggiore (RSM) DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE e/o DETENTORE DEI RIFIUTI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO Titolare dello scarico: Rappresentante legale: Indirizzo: Riferimento catastale: Destinazione dello scarico:  Raccolta pubblica  Ditta privata che effettua la gestione del rifiuto Tipo di insediamento: Industriale  Artigianale Agricolo e/o agroindustriale  Commerciale  Servizio  Recupero e smaltimento  Sanitaria  Altro  Codice Operatore Economico: Marca da Bollo € 2.5 9 Caratterizzazione dei rifiuti Classificazione dei rifiuti Descrizione merceologica Media giornaliera Media mensile Totale anno Tipologia del rifiuto Pericolosità Codice CER Descrizione (Kg/gg)  (mc/gg)  (Kg/mese)  (mc/mese)  (Kg/anno)  (mc/anno)  Conferimento del rifiuto (Azienda) Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Non pericoloso  Speciale assimilato all'Urbano Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Pericoloso  Non pericoloso  Speciale Pericoloso  Non pericoloso  10 Allegati: 1) Descrizione dell'attività dell'azienda; 2) Planimetria dell'insediamento con: layout; schema a blocchi quantificato delle sorgenti dei rifiuti; sistemi di movimentazione, con relativi manufatti fino allo stoccaggio ed al caricamento dei mezzi della ditta che effettua la gestione del rifiuto; relazione tecnica sulle operazioni eventualmente presenti di: pre-trattamento, preselezione, raccolta differenziata, recupero, smaltimento. 3) Eventuali prescrizioni precedenti impartite dal Collegio Tecnico (copia della precedente Delibera). 4) Eventuale referto analitico per la classificazione dei rifiuti speciali. 5) Modalità tecniche adottate per il deposito temporaneo in Azienda delle diverse tipologie di rifiuto, con quantitativi massimi previsti. 6) Modalità di smaltimento con: Generalità della ditta che effettua la gestione del rifiuto. Estremi dell'autorizzazione sammarinese di competenza della ditta che effettua la Gestione del Rifiuto. San Marino, lì / / Il Titolare dello scarico o suo Legale Rappresentante (Firma apposta accanto al nome riportato in stampatello) 11 Allegato 2 Modello formulario di identificazione rifiuto FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ...... del ... /... /... Numero registro: ........... (1) Produttore/Detentore: ......................................................................................... ............................................................................................................................... unità locale: ............................................................................................................ ............................................................................................................................... Codice Operatore Economico/Codice Fiscale: ............................. N°.Aut/Albo: ................... del ............. .../../................ (2) Destinatario: ...................................................................................................... ............................................................................................................................... Luogo di destinazione: .............................................................................................. ............................................................................................................................... COE:/CF............................. N.Aut/Albo: ................... del ............. .../../................ (3) Trasportatore del rifiuto: ..................................................................................... ............................................................................................................................... COE:/CF: ............................. N.Aut/Albo: .................... del ............ .../../................ Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (.....) di .................... ............................................................................................................................... Annotazioni: ............................................................................................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 12 (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ................................................................. Codice Europeo: ....../................................................................... Stato fisico: ............................................................. (a) (b) (c) (d) Caratteristiche di pericolo: ............................................................. N. Colli/contenitori: ....................................................................... (5) Rifiuto destinato a: .......................................................... (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: .................................................................................. (6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: ..... Tara: .....) (-) Peso da verificarsi a destino. (7) Percorso (se diverso dal più breve): ...................................................................... (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * ............................................* FIRMA DEL TRASPORTATORE: * ........................................................* detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: (10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: ...................... ............................................................. Targa rimorchio: ............................ Data/ora inizio trasporto: ........................ del ........./........../.................. (11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per seguente le seguenti quantità (Kg o litri): ........... (-) respinto per motivazioni: .................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Data ................... FIRMA DEL DESTINATARIO: *...............................................* 13 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) Stato fisico a. Solido pulverulento b. Solido non pulverulento c. Fangoso palabile d. Liquido B) Eventuali classi di pericolosità H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico 14 Allegato 3 Frontespizio del registro di carico e scarico 1. DITTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residenza o domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via n. Codice Operatore Economico/Codice fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubicazione dell'esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località via n. 2. Attività svolta Produzione ¨ Recupero ¨ cod. ...... Smaltimento ¨ cod. ........ Trasporto ¨ Intermediazione e commercio con detenzione ¨ 3. TIPO DI ATTIVITA' ................................................................................................. ................................................................................................................................... 4. REGISTRAZIONE n. del e n. del 5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) Stato fisico 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fangoso palabile 4. Liquido B) Eventuali classi di pericolosità H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico Scarico ¨ Carico ¨ del ............. n. ............... Caratteristiche del rifiuto: a) CER ............................... b) Descrizione .................... ........................................... ........................................... Quantità: Kg ................. Litri ................. Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: .................................................. .................................................. ................................................. Annotazioni: Formulario n. ................ del ............... Rif. operazioni di carico n. .................... ........................ c) Stato fisico d) Classi di pericolosità ................................................................................................... e) Rifiuto destinato a( ) smaltimento cod. ......( ) recupero cod. ....... Metri cubi ....... Intermediario/Commerciante Denominazione .......................... ................................................... Sede .......................................... ................................................... COE/CF.: ........................................... 15 Allegato 4 Fidejussione assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, come da D.D. n. 23 del 4 marzo 2009 – Reg. (CE) n. 1013/06. Premesso 1. Che l’impresa ditta ............... (COE) domiciliata in.......................... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del Decreto Delegato n. del . 2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell’interesse della ditta stipulante ed a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, Ciò premesso Articolo 1 (Oggetto) 1. La società .................... (in seguito denominata società), domiciliata in .................... con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore, nell’interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell’importo di €............... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima. 2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i dalla Repubblica di San Marino a ................. di cui alla Notifica ………, riferiti ai documenti di movimento ………. per un totale di ............. tonnellate di rifiuti, classificati come CER……….. Condizioni generali di fidejussione. Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino Articolo 1 (Limitazione della garanzia) 1. La Società garantisce all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione in relazione agli oneri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa. 2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto. Articolo 2 Durata della garanzia 1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero, relativi alle spedizioni garantite. 16 2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito. Articolo 3 Pagamento del premio ed altri oneri 1. L’eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Ente garantito. 2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito. Articolo 4 Obbligazione del fideiussore 1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all’articolo 1 fino a concorrenza dell’importo massimo di €. 2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell’Ente garantito. 3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia. Articolo 5 Surrogazione La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Articolo 6 Forma delle comunicazioni alla Società Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatto con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Articolo 7 Foro competente In caso di controversia il foro competente è quello di San Marino. La ditta stipulante.................... La società..................... Calcolo della garanzia in euro G = T + S T = (300/1936,27) x n° tonnellate di rifiuti spediti x n. km S = valore di K2 x n° tonnellate spedite Modulo di notifica N/............ (numero progressivo del trasporto) 17 Fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, come da D.D. n. ………… – Reg. (CE) 1013/06. Premesso 1. Che l’impresa ditta.................... (COE) domiciliata in....................(denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del Decreto Delegato n del . 2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell’interesse della ditta stipulante ed a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni. Ciò premesso Articolo 1 (Oggetto) 1. La società......................... (in seguito denominata società), domiciliata in ............................. con la presente polizza, alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore, nell’interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore della dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell’importo di € .................... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima. 2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i da RSM a ................. di cui alla Notifica ………, riferiti ai documenti di movimento ………. per un totale di ............. tonnellate di rifiuti, classificati come CER……….. Condizioni generali di fidejussione. Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino Articolo 1 (Delimitazione della garanzia) 1. La Società garantisce l’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per l’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa. 2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto. 18 Articolo 2 (Durata della garanzia) 1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’AASP competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativi alle spedizioni garantite. 2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito. Articolo 3 (Pagamento del premio ed altri oneri) 1. L’eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Ente garantito. 2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito. Articolo 4 (Obbligazione del fideiussore) 1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all’articolo 1 fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell’Ente garantito. 3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia. Articolo 5 (Surrogazione) La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Articolo 6 (Forma delle comunicazioni alla Società) Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatto con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Articolo 7 (Foro competente) In caso di controversia il foro competente è quello San Marino. La ditta stipulante.................... La società..................... Calcolo della garanzia in euro: G = T + S T = (300/1936,27) x n° tonnellate di rifiuti spediti x n. km S = valore di K2 x n° tonnellate spedite Modulo di notifica N/............ (numero progressivo del trasporto) 19 Allegato 5 Importi minimi di garanzia fidejussoria da prestare a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per esportazioni di rifiuti 1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula: G = T + S dove: G = garanzia in euro T = componente della garanzia relativa al trasporto S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero 2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue: 2.1 Formule per il calcolo di T 2.1.1 Trasporto via terra T = (300/1936,27) x numero delle tonnellate di rifiuti spediti x numero di chilometri tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione previsto. 2.1.2 Trasporto via mare T = K1 x numero container K = 775,00 euro per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte “Mediterraneo” K = 520,00 euro per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte “Mediterraneo” 2.2 Formula per il calcolo di S o R S = K2 x numero delle tonnellate di rifiuti spediti Rifiuti destinati al recupero: K2 = 520,00 euro rifiuti appartenenti alla lista ambra; K2 = 1040,00 euro rifiuti appartenenti alla lista rossa; Rifiuti destinati allo smaltimento: K2 = 1040,00 euro rifiuti non pericolosi; K2 = 2080,00 euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm; K2 = 4160,00 euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.

Delegated Decree No. 23 on waste management · Nelum