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قوانين سان مارينو

Delegated Decree No. 21 amending article 10 of Decree No. 52 of 2004 making provision on the freezing of food products

صدر في 2011-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 21: Modifica dell'articolo 10 del Decreto n. 52 del 2004, Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attivita' di somministrazione.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
offences/penalties, treated food, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, food safety and quality

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النص

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 3 febbraio 2011 n.21 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Visto il Decreto 19 aprile 2004 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 25 gennaio 2011; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: MODIFICA DELL’ARTICOLO 10 DEL DECRETO 19 APRILE 2004 N.52 “NORME PER SURGELAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE” Articolo Unico L’articolo 10 del Decreto 19 aprile 2004 n.52 “Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione” è così modificato: “Art.10 Il Dipartimento Prevenzione qualora accerti la nocività di prodotti destinati all’alimentazione umana e ottenuti tramite congelamento e non rispondenti ai requisiti fissati dal presente decreto, ne ordina il sequestro e la distruzione. Chiunque effettua il congelamento senza la specifica Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Dipartimento Prevenzione è punito con sanzione amministrativa da €. 100,00 a € 500,00. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga al disposto di cui all’articolo 6 del presente Decreto, incorre nelle sanzioni previste dal decreto Delegato 14 aprile 2008 n.55 “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle disposizioni del presente decreto, è punito conformemente alle disposizioni della Legge 29 ottobre 1992 n. 85.”. Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 2011/1710 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

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