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Delegated Decree No. 130 on guidelines concerning Environmental Impact Assessment

صدر في 2008-10-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato n. 130: Linee guida per lo studio e la Valutazione di Impatto Ambientale.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
environmental impact assessment (EIA)

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2008 n.130 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 11, comma 1, della Legge 3 ottobre 2007 n.107; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 29 settembre 2008; Considerato che l’adozione del decreto in oggetto si rende obbligatoria e vincolata nei tempi dalla Legge n.107/2007 sopra citata; Visto l’articolo 22 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: LINEE GUIDA PER LO STUDIO E LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto persegue le seguenti finalità: a) fornire ai progettisti linee guida per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), b) offrire ai tecnici del settore indicazioni funzionali ad una progettazione che tenga conto dei numerosi e diversificati aspetti da affrontare all’atto della valutazione dell’impatto di determinati interventi urbanistici od opere edili sul contesto ambientale e paesaggistico, c) dettare criteri e prescrizioni tesi ad orientare il percorso di ideazione di opere ed interventi urbanistici ed edilizi al rispetto degli equilibri ecologici, d) promuovere una progettazione accorta delle opere ed un utilizzo efficace delle risorse economiche allo scopo di realizzare interventi finalizzati a risolvere problemi e criticità del sistema territoriale rafforzando il contesto ambientale e paesistico interessato, e) definire le liste di controllo di cui il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) si avvale nella fase di esame dei documenti che costituiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Art. 2 (Definizioni) 1. Nel presente decreto, i termini e locuzioni sotto elencati assumono i seguenti significati: a) “progetto preliminare”: la proposta progettuale avente carattere preparatorio nella quale sono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento edilizio, b) “progetto definitivo o legale”: l’elaborato progettuale contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e di quanto emerso in sede di esame dello stesso da parte dei competenti uffici ed organi pubblici, c) “proposta preliminare di Piano Particolareggiato”: la proposta progettuale di Piano Particolareggiato o di relativa Variante depositata dal proponente presso l’Ufficio Urbanistica ai 2 fini dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni, d) “proposta definitiva di Piano Particolareggiato”: la proposta progettuale di Piano Particolareggiato o di relativa Variante depositata dal proponente presso l’Ufficio Urbanistica ai fini dell’approvazione definitiva da parte della Commissione per le Politiche Territoriali (C.P.T.) ed elaborata apportando alla proposta preliminare di Piano Particolareggiato le modifiche di cui all’articolo 11, comma 10, lettera e) della Legge n.87 del 1995 e successive modificazioni nonché le integrazioni e rettifiche richieste dai competenti uffici ed organi pubblici nel corso del procedimento, e) “screening”: la relazione di cui all’articolo 98, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni effettuata sul progetto preliminare o sulla proposta preliminare di Piano Particolareggiato, f) “Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)”: la relazione di cui all’articolo 98, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni effettuata sul progetto definitivo o sulla proposta definitiva di Piano Particolareggiato. Art. 3 (Contenuto dello screening e dello S.I.A.) 1. Lo screening e lo S.I.A. comprendono, oltre agli elementi specificati nell’Allegato “A” al presente decreto, valutazioni geo-morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche del sito interessato dall’intervento urbanistico o edilizio proposto. 2. L’elaborazione dello screening e dello S.I.A. e la successiva valutazione da parte del C.T.S. sono effettuate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Allegato “A” al presente decreto. Art. 4 (Il procedimento della V.I.A. relativo ad opere non soggette a Piano Particolareggiato) 1. Il proponente la pratica edilizia avente ad oggetto opera sottoposta alla V.I.A. ma non all’approvazione preventiva di strumenti di pianificazione attuativa deposita presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.) il progetto preliminare dell’intervento edilizio unitamente allo screening. 2. Completata l’istruzione ai sensi dell’articolo 7, l’U.G.R.A.A. sottopone la pratica al C.T.S. il quale, a seconda delle valutazioni compiute, adotta le seguenti tipologie di deliberazioni: a) respinge lo screening, interrompendo il procedimento della V.I.A., b) approva lo screening, c) approva lo screening dettando prescrizioni da recepirsi nel progetto definitivo, d) approva lo screening dettando eventuali prescrizioni e richiedendo, qualora l’opera comporti un significativo impatto ambientale e/o abbia particolare rilevanza, la presentazione dello S.I.A. in relazione al progetto definitivo. In tali casi il C.T.S. ha, altresì, facoltà di promuovere incontri pubblici per la presentazione dell’intervento alla popolazione interessata. 3. Nell’evenienza di cui al comma 2, lettera d), il proponente, recependo le eventuali prescrizioni dettate in fase di esame del progetto preliminare, elabora il progetto definitivo e lo S.I.A. al fine di sottoporre nuovamente la pratica al C.T.S. Il C.T.S., nella fase di esame dello S.I.A., ha facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni in ordine ad interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio nonché di disporre la modifica del progetto definitivo. 4. Prima del rilascio della concessione edilizia, il progetto definitivo è esaminato dall’U.G.R.A.A. per accertare: a) in relazione al caso di cui al comma 2, lettera c), la rispondenza del progetto definitivo alle prescrizioni dettate dal C.T.S. al momento dell’approvazione dello screening, b) in relazione al caso di cui al comma 2, lettera d), la conformità del progetto definitivo, eventualmente modificato, alle prescrizioni stabilite dal C.T.S. in fase di approvazione dello S.I.A. 3 5. Il richiedente presenta, unitamente alla domanda di concessione edilizia, certificazione rilasciata dall’U.G.R.A.A. attestante l’esito positivo dell’esame di cui al comma 4 e l’eventuale deposito della garanzia di cui all’articolo 8. Art. 5 (Il procedimento della V.I.A. relativo a proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante) 1. Il procedimento di V.I.A. relativo a strumento di pianificazione attuativa è avviato, ai sensi dei commi successivi, a seguito dell’adozione della delibera di indirizzo di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge n.87 del 1995 e successive modificazioni. 2. La proposta preliminare di Piano Particolareggiato è trasmessa, unitamente allo screening, dall’Ufficio Urbanistica all’U.G.R.A.A. il quale, completata l’istruzione ai sensi dell’articolo 7, sottopone la pratica al C.T.S. 3. Il C.T.S., in esito all’esame dello screening adotta le seguenti tipologie di deliberazioni: a) respinge lo screening, interrompendo il procedimento di V.I.A., b) approva lo screening, c) approva lo screening dettando prescrizioni da recepirsi nella proposta definitiva di Piano Particolareggiato, d) approva lo screening dettando eventuali prescrizioni e richiedendo, qualora lo strumento di pianificazione attuativa abbia caratteristiche tali da comportare un significativo impatto ambientale, la presentazione dello S.I.A. in relazione alla proposta definitiva di Piano Particolareggiato. 4. A seguito dell’adozione delle deliberazioni indicate al comma 3, lettere b) e c), il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione attuativa prosegue mediante l’adozione, da parte della C.P.T., della proposta preliminare di Piano Particolareggiato e la successiva approvazione di quella definitiva la quale, nel caso di cui al comma 3, lettera c), è predisposta in conformità alle prescrizioni stabile dal C.T.S. 5. Nel caso di cui al comma 3, lettera d) ed a seguito dell’adozione, da parte della C.P.T., della proposta preliminare di Piano Particolareggiato, il proponente, recependo le eventuali prescrizioni dettate al momento della valutazione dello screening, elabora la proposta definitiva di Piano Particolareggiato e lo S.I.A. al fine di sottoporre nuovamente la pratica al C.T.S.. Il C.T.S., nella fase di esame dello S.I.A., ha facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni in ordine ad interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio nonché di disporre la modifica della proposta definitiva di Piano Particolareggiato. 6. A seguito della valutazione positiva dello S.I.A., la proposta definitiva di Piano Particolareggiato è sottoposta all’approvazione della C.P.T. 7. La dichiarazione di conformità redatta dal Responsabile del Progetto a mente dell’articolo 11, comma 6 della Legge n.87 del 1995 e successive modificazioni, come integrata ed adeguata ai sensi del comma 10, lettera f) del medesimo articolo, attesta la piena conformità della proposta definitiva di Piano Particolareggiato a tutte le prescrizioni stabilite dal C.T.S. 8. In ogni caso è facoltà della C.P.T., qualora lo ritenga opportuno ai fini di una completa ed approfondita istruzione della pratica, richiedere al C.T.S. supplementi di valutazione in ordine all’impatto ambientale della proposta di Piano Particolareggiato. Art. 6 (Definizione delle competenze dell’U.G.R.A.A. nell’ambito del procedimento della V.I.A.) 1. Nell’ambito del procedimento della V.I.A., l’U.G.R.A.A. espleta le seguenti funzioni: a) acquisisce ed istruisce gli screening e gli S.I.A., b) inoltra ai promotori del procedimento le eventuali richieste di integrazione documentale, c) supporta a livello tecnico ed amministrativo il C.T.S. nell’effettuazione della V.I.A., d) verifica la rispondenza del progetto legale agli elaborati sottoposti alla V.I.A. ed alle prescrizioni del C.T.S., e) gestisce i contratti autonomi di garanzia di cui all’articolo 8. 4 2. Al fine di adempiere alle funzioni di cui al comma 1, l’U.G.R.A.A. sarà dotato di idonea struttura nell’ambito del Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela dell’Ambiente. A tal fine, nella more della definizione degli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione, il Congresso di Stato provvede a conferire i necessari incarichi a mente del disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera c) dell’Allegato “D” della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modificazioni. Art. 7 (Disposizioni sulla presentazione ed istruzione delle pratiche) 1. Lo screening e lo S.I.A. sono redatti da tecnici competenti in materia aventi la qualifica di geologo, architetto, ingegnere, dottore in scienze agrarie, dottore in scienze forestali e dottore in scienze ambientali. 2. L’U.G.R.A.A. effettua l’istruttoria della pratica avente ad oggetto lo screening o lo S.I.A. entro 30 giorni dalla presentazione della stessa ed ha facoltà di richiedere al promotore del procedimento integrazioni o precisazioni alla documentazione prodotta. 3. Il C.T.S., sulla base dell’istruttoria dell’U.G.R.A.A., provvede, entro 60 giorni dalla presentazione dello screening, completo della necessaria documentazione, alla notifica al proponente della deliberazione assunta. 4. Il medesimo termine di cui al comma 3 si osserva per la notifica delle deliberazioni concernenti l’esito dell’esame dello S.I.A. Art. 8 (Garanzie) 1. Allo scopo di assicurare la corretta esecuzione delle opere di mitigazione e/o compensazione ambientale previste dallo screening o dallo S.I.A. ovvero prescritte dal C.T.S., quest’ultimo delibera la presentazione da parte del proponente di idonee garanzie bancarie o assicurative a prima richiesta definendone i termini, l’importo e la durata. 2. I contratti autonomi di garanzia sono perfezionati in favore dell’U.G.R.A.A. ed il loro importo è quantificato dall’Ufficio medesimo al fine di coprire i costi di esecuzione degli interventi di cui al comma 1. 3. In caso di opere pubbliche la cui realizzazione sia appaltata a soggetti privati, gli oneri relativi alle opere di mitigazione e/o compensazione ambientale sono inseriti nei capitolati d’appalto predisposti dalle imprese partecipanti alla gara. Art. 9 (Acquisizione dei dati) 1. Ai fini della elaborazione dello screening o dello S.I.A. relativo a strumento di pianificazione attuativa si osservano, in ordine all’acquisizione di dati ed informazioni, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2 della Legge n.87 del 1995 e successive modificazioni. 2. Per ciò che concerne la predisposizione dello screening o dello S.I.A. relativi ad opere soggette al procedimento della V.I.A. ma non a quello di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa, gli uffici ed i servizi pubblici competenti mettono a disposizione dei privati interessati le banche dati dagli stessi gestite limitatamente alle informazioni utili per l’elaborazione delle relazioni medesime, fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia. Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2008/1708 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Ernesto Benedettini – Assunta Meloni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

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