Delegated Decree No. 117 updating penalties in matter of hunting
صدر في 2012-08-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto Delegato n. 117: Aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia venatoria.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties, hunting/capture, hunting gear/hunting methods
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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 6 agosto 2012 n.117 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 10, primo e quarto comma, della Legge 12 aprile 2007 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.68 adottata nella seduta del 30 luglio 2012; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA VENATORIA Art. 1 1. Sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00= a € 200,00= per ogni singola infrazione, le violazioni di seguito indicate: a) mancato pagamento delle tasse e delle quote per lo svolgimento delle attività venatorie di cui agli articoli 4 e 56 del Decreto 18/1972; all’articolo 2 della legge 18 luglio 1979 n. 42; agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 marzo 1983 n. 26 e all’articolo 6 del Decreto Delegato 98/2007; b) mancata presentazione della licenza di caccia e del tesserino durante l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 17 del Decreto 18/1972; c) mancata segnalazione delle giornate di caccia e delle specie abbattute sul tesserino come previsto dal calendario venatorio; d) mancato rispetto delle norme relative alla raccolta dei bossoli, delle cartucce, dei contenitori delle munizioni e dei rifiuti di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 98/2007. Art. 2 1. Sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 200,00= a € 400,00= per ogni singola infrazione, le violazioni di seguito indicate: a) addestramento dei cani nelle aree e nei periodi non consentiti di cui all’articolo 50 del decreto 18/1972 e agli articoli 4 e 11 del decreto 98/2007; b) mancata custodia dei cani e loro utilizzo durante l’esercizio venatorio nelle aree e nei periodi non consentiti di cui agli articoli 49 e 50 del decreto 18 /1972 e agli articoli 4 e 11 del decreto 98/2007; c) caccia con l’ausilio del cane nelle zone e nelle modalità vietate di cui al secondo comma dell’articolo 2 del decreto delegato 98/2007; d) accesso ai territori di caccia in atteggiamento di caccia, in orari diversi da quelli previsti dal calendario venatorio. Art. 3 1. Sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 400,00= a € 600,00= per ogni singola infrazione le violazioni di seguito indicate: a) mancato rispetto delle prescrizioni relative agli appostamenti di caccia di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del decreto 18/1972 e all’articolo 1 del decreto 98/2007; b) caccia nelle appartenenze delle abitazioni e nei luoghi privati chiusi e nei fondi chiusi di cui all’articolo 30 del decreto 18/1972 e all’articolo 3 del decreto 98/2007; c) caccia nei terreni in attualità di coltivazione di cui all’articolo 31 del decreto 18/1972 e all’articolo 1 del decreto 98/2007; d) presa e detenzione di uova, nidi e piccoli nati di fauna selvatica di cui all’articolo 34 del decreto 18/1972; e) caccia su terreni coperti di neve di cui all’articolo 36 del decreto 18/1972; f) detenzione di selvaggina speciale di cui all’articolo 39 del decreto 18/1972; g) abbattimento di specie cacciabili nei periodi non consentiti dal calendario venatorio o nei periodi non consentiti ai sensi dell’ articolo 12 del decreto 98/2007 per ogni esemplare abbattuto; h) abbattimento di specie non cacciabili per esemplare di cui al calendario venatorio e all’articolo 37 del decreto 18/1972 esclusi i rapaci diurni e notturni ed i mammiferi di cui alle lettere k) e l) dell’articolo 4 del presente decreto. i) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia a rastrello di cui all’articolo 33, comma 1 lettera c) del decreto 18/1972; j) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla vendita o al commercio di uccelli morti di cui all’articolo 33 comma 3 e all’articolo 40 del decreto 18/1972 e alla legge 20 luglio 2005 n. 116; k) mancato rispetto delle prescrizioni relative all’allevamento della selvaggina e all’immissione nel territorio senza autorizzazione di cui all’articolo 39 del decreto 18/1972; l) mancato rispetto delle norme relative al numero massimo di cartucce contenute nel fucile di cui all’articolo 7 del decreto 98/2007 e all’articolo 3 del decreto 42/1979; m) mancato rispetto delle norme relative all’uso di richiami vivi non inanellati durante l’esercizio dell’attività venatoria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 98/2007; n) mancato rispetto delle norme relative all’uso di richiami elettromagnetici, multimediali e altre attrezzature simili non consentite di cui all’articolo 21 del decreto 18/1972 e all’articolo 8 del decreto 98/2007; o) mancato rispetto delle norme relative al numero massimo di capi abbattuti di selvaggina migratoria come stabilito dal Calendario Venatorio; Art. 4 1. Per le infrazioni previste nel presente articolo le sanzioni pecuniarie amministrative per ogni singola violazione sono quelle di seguito indicate: a) esercizio dell’attività venatoria senza licenza di caccia di cui all’articolo 4 del decreto 18/1972 e all’articolo 251 del codice penale; da € 2.000,00 a € 3.000,00; b) esercizio dell’attività venatoria in periodo di caccia chiusa come indicato nel calendario venatorio; da € 1.500,00 a € 2.500,00; c) uso di mezzi di caccia illegali di cui all’ articolo 21 del decreto 18/1972 e all’articolo 3 della legge 18 luglio 1979 n. 42; da € 1.500,00 a € 2.500,00; d) svolgimento dell’attività venatoria nei luoghi di uso pubblico e sportivo di cui all’articolo 29 del decreto 18/1972; da € 1.500,00 a € 3.000,00; e) sparo di armi in direzione delle abitazioni e di altri immobili, che prevedono le distanze di sicurezza di cui all’articolo 32 comma 1, 2 e 3 del decreto n.18/1972; da € 700,00 a € 2.500,00; f) caccia notturna di cui all’articolo 35 del decreto 18/1972; da € 2.000,00 a € 3.000,00; g) porto di armi in atteggiamento di caccia in periodo di caccia chiusa di cui all’articolo 38 del decreto 18/972; da € 2.000,00 a € 3.000,00; h) mancato rispetto delle norme relative al divieto di caccia nelle aree e zone stabilite dalle norme sulla caccia e dal calendario venatorio di cui all’articolo 2 del Decreto 98/2007 e al Calendario Venatorio; da € 600,00 a € 1.000,00; i) svolgimento dell’attività venatoria con sparo dai veicoli a trazione animale o meccanica sia fermi che in movimento di cui all’articolo 33/d del decreto 18/1972; da € 1.500,00 a € 2.500,00; j) svolgimento dell’attività venatoria con l’uso di richiami vivi accecati o mutilati o legati per le ali, di cui all’articolo 33 del decreto 18/1972 esclusa l’imbragatura; da € 1.500,00 a € 3.000,00; k) abbattimento di rapaci diurni o notturni per esemplare di cui all’articolo 37 del decreto 18/1972; da € 2000,00 a € 3.000,00; l) abbattimento di lupo o gatto selvatico per esemplare di cui all’articolo 37 del decreto 18/1972; da € 2000,00 a € 3.000,00; m) mancata sottoscrizione, rinnovo o non conformità della polizza assicurativa verso terzi di cui all’articolo 17 del decreto 18/1972; da € 600,00 a € 1000,00; n) condotta illecita per mancanza di cautele in materia di trasporto e utilizzo di armi, con cagione e lesione personale di cui agli articoli 32 comma 4 e 5 e 38 del decreto 18/1972 e all’articolo 155 del Codice Penale; da € 2.000,00 a € 3.000,00; o) mancato rispetto delle norme relative al numero massimo di capi abbattuti di selvaggina stanziale come stabilito dal Calendario Venatorio; da € 600,00 a € 800,00; Art. 5 1. Le violazioni di cui all’articolo 3 lettere a), f), j), k), m), oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comportano il ritiro del tesserino fino a quindici giorni, il sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati. 2. Le violazioni di cui all’articolo 3 lettere b), c), d), e) g), h), i), l), n), o), oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comportano il ritiro del tesserino da quindici giorni a tre mesi, il sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati. 3. Le violazioni di cui all’articolo 4 lettere e), h), i), m), o), oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comportano il ritiro del tesserino da tre mesi a sei mesi, il sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati. 4. Le violazioni di cui all’articolo 4 lettere a), b), c), d), f), g), j), k), l), n), oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comportano la sospensione della licenza ed il ritiro del tesserino da sei mesi a due anni, il sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati. 5. La sospensione della licenza ed il ritiro del tesserino di cui ai superiori commi si applicano con riferimento al periodo di caccia aperta. Art. 6 1. L’inosservanza degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 600,00= a € 800,00= quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di ritiro del tesserino e di sequestro della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia vietati. 2. Azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese sono punite con l’arresto di secondo grado previsto dall’articolo 83 del Codice Penale. 3. In luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa di cui all’articolo 84 del Codice Penale di € 5.000,00 ovvero quella della multa a giorni di secondo grado o terzo grado prevista dall’articolo 85 dello stesso Codice. Art. 7 1. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto delegato si applicano nella misura massima prevista per ogni singola violazione nei seguenti casi: a) quando il contravventore sia un operatore abilitato alla vigilanza di cui all’articolo 9 della legge 12 aprile 2007 n. 52 e agli articoli 44 e 45 del decreto 18/1972; b) quando il contravventore sia un cacciatore che nei tre anni precedenti abbia commesso la medesima violazione o due violazioni diverse per le quali sia stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4; c) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l’incolumità delle persone o provocato danno grave alle cose; d) quando l’infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture, alle strutture agricole o all’ambiente naturale; 2. Nei casi di cui al comma 1 è esclusa la possibilità di oblazione volontaria di cui al successivo articolo 8 e la sanzione comporta il ritiro del tesserino per un periodo doppio rispetto alla misura comminata ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5. Art. 8 1. Per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 7 del presente decreto, è ammessa la facoltà di oblazione volontaria ai sensi dall’articolo 33 dalla legge 28 giugno 1989 n. 68. 2. L’oblazione volontaria di cui al precedente punto 1 riguarda solo le sanzioni pecuniarie amministrative e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia. 3. L’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l’applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice penale o da altre leggi. Art. 9 1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto 98/2007. Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2012/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Maurizio Rattini – Italo Righi p.IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI IL SEGRETARIO DI STATO Gian Carlo Venturini