Delegated Decree No. 109 laying down the hunting calendar for 2012 and 2013
صدر في 2012-08-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto Delegato n. 109: Calendario venatorio 2012-2013.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, seasons, wild fauna, birds
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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 2 agosto 2012 n.109 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 3, primo comma, della Legge 12 aprile 2007 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.66 adottata nella seduta 30 luglio 2012; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: CALENDARIO VENATORIO 2012-2013 Art. 1 1. L’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale. 2. L’esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.). Art. 2 1. Secondo le disposizioni dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi a partire dalla stagione venatoria 2012- 2013, saranno quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, andranno fissate attraverso decreto delegato le singole date di apertura e chiusura dell’esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe. 2. Su basi tecnico scientifiche rilevate dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento ovvero in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili. Art. 3 1. L’esercizio venatorio ha inizio il 1° settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013. Art. 4 1. L’esercizio venatorio è regolato come segue: a) 1 settembre 2012 apertura della caccia alla selvaggina migratoria; b) 1, 2, 8 e 9 settembre 2012 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6.00 alle ore 19.30, da appostamento (spetto); c) 16 settembre 2012 apertura generale della caccia dalle ore 7.00; d) 2 dicembre 2012 chiusura della caccia alla selvaggina stanziale; e) 31 gennaio 2013 chiusura generale della caccia. 2. L’addestramento dei cani è consentito a partire dal 12 agosto 2012 nelle forme, modalità e limiti previsti dall’articolo 11 delle norme per l’esercizio della caccia di cui al Decreto Delegato 10 Agosto 2007 n. 98. 3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana. 4. All’appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia. 5. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto fatto salvo ove diversamente indicato. Art. 5 1. La caccia è consentita: a) dal 16 al 30 settembre 2012 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; b) dal 3 ottobre al 2 dicembre 2012 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana; c) dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, alla selvaggina migratoria, 5 giorni alla settimana; d) dal 16 settembre 2012 l’esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l’ausilio del cane; e) dal 3 dicembre 2012 alla chiusura generale della caccia è vietato l’utilizzo del cane da seguita. 2. Come forma di caccia è sempre vietata la “posta” alla beccaccia. Art. 6 1. Le specie cacciabili sono le seguenti: a) nei giorni 1, 2, 8 e 9, settembre 2012: tortora (Streptopelia turtur), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno e merlo; b) dal 16 settembre al 31 dicembre 2012: frosone, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur), fringuello, pispola e piviere dorato; c) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, allodola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola, verdone, taccola e gallinella d’acqua; d) dal 16 settembre al 2 dicembre 2012: fagiano e lepre; e) dal 15 ottobre 2012, chiusura alla femmina del fagiano; f) dal 3 novembre al 19 gennaio 2013 è consentita la caccia al cinghiale esclusivamente previa adozione, da parte del Congresso di Stato, di apposito decreto delegato su proposta dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat che individui le aree adibite alla caccia, nonché le norme per l’esercizio della caccia al cinghiale. 2. In deroga in via sperimentale è chiusa la caccia alla pernice rossa e alla starna durante la stagione venatoria 2012-2013. Art. 7 1. Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di beccaccia e due capi di selvaggina stanziale (lepre e fagiano), di cui una sola lepre e 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione degli storni consentito nel numero massimo di 30 capi. 2. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia. 3. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell’apposita casella al momento dell’abbattimento, mentre se viene depositata, il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato. 4. La selvaggina migratoria soggetta a limitazione deve essere sempre segnata sull’apposito tesserino a fine giornata di caccia in un’unica soluzione. Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Maurizio Rattini – Italo Righi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta